CA
Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 23/08/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
N. 360/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 360/2024 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 30.10.2024
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Rossanna Gregolet Parte_1 C.F._1
del Foro di ZI giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv. Alfredo Russo CP_1 C.F._2
e Chiara Russo, entrambi del Foro di ZI, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 202/2024 pubblicata dal Tribunale di ZI il 12
settembre 2024 nella causa civile RG. 397/2020, notificata in data 4 ottobre 2024.
Causa iscritta a ruolo il 06.11.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 24.07.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“In via principale
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza n. 202/2024 pubblicata dal Tribunale di
ZI il 12 settembre 2024 in r.g. 397/2020 nel capo impugnato, così rigettando, in quanto inammissibile, nulla ed infondata, la domanda di pagamento svolta da per la somma CP_1
di € 9.109,02 per esborsi.
In via subordinata
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza n. 202/2024 pubblicata dal Tribunale di
ZI il 12 settembre 2024 in r.g. 397/2020 nel capo impugnato, riducendo il quantum della domanda di pagamento svolta da escludendo le spese eccessive e superflue. CP_1
In ogni caso
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
condannare al pagamento in favore di , a titolo di restituzione/rifusione CP_1 Parte_1
delle spese versate in adempimento del capo della sentenza impugnato, della somma di € 9.109,02,
con gli interessi ex art. 1284 co. IV Cod. Civ. dal versamento al saldo.
Spese di lite rifuse” Per l'appellato
“In via principale e nel merito, rigettarsi l'appello avversario siccome inammissibile e/o infondato.
Spese e compensi di lite rifusi.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
“proprietario-coltivatore diretto” di un terreno agricolo a Doberdò del Lago, conveniva in Parte_1
giudizio avanti al Tribunale di ZI , il quale aveva acquistato in data 10.12.2018 CP_1
un terreno agricolo attiguo e confinante al suo per il prezzo di euro 18.000; l'attore lamentava la violazione del suo diritto di prelazione all'acquisto di tale terreno e dichiarava di esercitare il diritto di riscatto sulla base degli artt.7 co.2 n.2 L. 817/1971 e 8 co.1 L. 590/1965.
Il convenuto si costitutiva in giudizio contestando la sussistenza dei requisiti necessari per l'accoglimento della pretesa.
Istruita la causa mediante assunzione di prove testimoniali e di c.t.u., il giudice di primo grado respingeva la domanda.
Il primo giudice osservava che il diritto di prelazione e di riscatto compete (anche) “al coltivatore diretto di terreni confinanti” a condizione che però l'istante “coltivi il (proprio) fondo (confinante) da
almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile
fondiario superiore a lire mille… ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta
ad altri posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla
capacità lavorativa della sua famiglia”.
Precisato che l'onere della prova del possesso di tali requisiti ai fini del riscatto gravava in capo all'istante, il giudice di prime cure riteneva incongruenti e generiche le deduzioni addotte dal sig.
a sostegno della sua pretesa, con riguardo in particolare all'essere da almeno due anni Parte_1
coltivatore diretto proprietario dei terreni confinanti. Il Tribunale di ZI rigettava quindi la domanda proposta dall'attore, condannandolo al pagamento delle spese processuali in favore di , liquidate in complessivi euro 14.186,01 di cui CP_1
euro 5.077,00 per compensi ed euro 9.109,02 per esborsi, oltre alle spese di c.t.u..
Avverso la sentenza proponeva appello precisando che l'impugnazione era limitata al solo Parte_1
capo della sentenza relativo alla condanna alle spese per gli esborsi relativi al giudizio di primo grado quantificate in € 9.109,02, non ricomprendendo nel gravame le spese di difesa tecnica liquidate al difensore di né le spese di c.t.u.. CP_1
L'appellante evidenziava che tale importo risultava dalla “nota spese” che il convenuto aveva prodotto in allegato alla memoria di replica ex art. 190 co. I c.p.c. quale “ultimo atto difensivo
depositato in ordine cronologico prima che il Giudice trattenesse la causa per la decisione, deposito,
valga di precisare, anche successivo alla memoria di replica del 14 dicembre 2023 dell'attore…”.
La somma di € 9.109,02 indicata nella “nota spese” era così composta:
- I gruppo/ immagini
Era costituito da due fatture ( “Invoice”) emesse da Apollo Mapping in data 26 marzo 2021 per un quantitativo di 25 “band” per $ 437,50 nonché in data 2 aprile 2021 per ulteriori 75 “band” per $
1.163,75.
- II gruppo/ attività di affiancamento in sede di memorie ex previgente art. 183 co. VI c.p.c.
Era costituito da tre fatture emesse per complessivi € 3.022,63, la prima del dr. Persona_1
di Milano in data 19 aprile 2021 per “attività di supporto all'analisi e alla fotointerpretazione
[...]
con relazione in fase istruttoria ex art. 183 comma 6 cpc” per € 1.002,00; la seconda, con stesso oggetto, emessa dal medesimo in data 8 giugno 2021 per € 1.022,00; la terza Persona_1
emessa dal dr. di Milano in data 8 giugno 2021 con oggetto “saldo per relazione CP_2
tecnica” per € 998,63.
- III gruppo/ C.T.P.
Era anch'esso costituito da tre fatture emesse per complessivi € 4.697,52, la prima fattura emessa dalla dr.ssa di Milano in data 14 ottobre 2022 con oggetto “consulenza tecnica Persona_2 di parte nell'ambito della C.T.U.” per € 1.562,00; la seconda emessa dalla medesima in data 10 luglio
2023 con medesimo oggetto per € 1.042,00; la terza emessa con medesimo oggetto dal dr. CP_2
per € 2.093,52.
[...]
Con il primo motivo di gravame la difesa di sosteneva che il Giudice di primo grado, nel Pt_1
liquidare a favore di le spese per esborsi, non avesse tenuto conto né delle preclusioni CP_1
temporali già maturate né della impossibilità di allocare nella nota spese tali capitoli di spesa.
Con riguardo alle preclusioni temporali, la difesa dell'appellante richiamava la sentenza della Corte
Costituzionale n.314 del 2008 dalla quale evinceva che la nota spese deve essere depositata al più
tardi con la comparsa conclusionale.
Per quanto attiene al contenuto della nota spese, l'appellante sosteneva che i compensi per le attività
che il giudice di prime cure aveva ritenuto di dover liquidare non solo non corrispondevano ai parametri stabiliti dal Ministero vigilante ex L. 2024 n 27, ma avevano un contenuto del tutto discrezionale, che non era stato oggetto di vaglio della difesa di parte soccombente.
Con il secondo motivo di gravame, nel merito, l'appellante contestava l'utilità della ricognizione fotografica eseguita tramite Apollo Mapping ai fini dell'oggetto della causa, deducendo che la stessa si sarebbe potuta effettuare tramite la consultazione di siti internet gratuiti come ad esempio quello della Regione o del Ministero dell'Ambiente.
In secondo luogo l'appellante rilevava che il giudice di prime cure aveva liquidato anche il rimborso delle spese sostenute sia ai fini della stesura delle memorie ex art. 183 c.p.c., sia a favore di soggetti rimasti estranei al processo anche nella fase della consulenza tecnica.
Infine, l'appellante contestava l'eccessività del compenso corrisposto al c.t.p., pari ad € 4.697,52, a fronte del compenso liquidato al c.t.u. di € 1.285,00.
Con il terzo motivo di gravame la difesa di faceva rilevare l'eccessività e superfluità delle Parte_1
spese dichiarate da parte avversa. L'appellante chiedeva quindi che il sig. venisse condannato alla restituzione in suo favore CP_1
della somma di € 9.109,02 con gli interessi ex art. 1284 co. IV c.c. dal versamento del saldo (somma già versata in adempimento della sentenza di prime cure).
L'appellato si costituiva contestando anzitutto il primo motivo di gravame relativo alla tempestività
del deposito della nota spese;
la difesa dell'appellato sosteneva di aver tempestivamente depositato le note spese in quanto la Suprema Corte ha statuito che essa debba essere unita al “fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa” (Cass. 26729/2024).
contestava poi tanto la censura di superfluità quanto quella di eccessività delle spese CP_1
di difesa tecnica, sostenendo che tutta l'attività difensiva da lui svolta era stata appropriata e legittima proprio al fine di dimostrare la falsità della pretesa dello;
deduceva, infatti, che al fine di Pt_1
contrastare la tesi di controparte fosse stato necessario sia acquisire le fotogrammetrie satellitari, sia avvalersi della assistenza di un agronomo che fosse in grado di spiegare il contenuto delle evidenze documentali prodotte in giudizio.
La difesa dell'appellato evidenziava inoltre come nessuna norma di legge preveda che la liquidazione del CTP debba necessariamente essere inferiore a quella del c.t.u..
***
1. L'appello deve essere parzialmente accolto.
1.1 Fin dalla comparsa di costituzione il convenuto aveva dedotto che il fondo dell'attore non era stato coltivato, e aveva dimesso fotogrammetrie satellitari ed aeree;
potrebbe quindi astrattamente ritenersi che le immagini prodotte, o almeno parte di esse, fossero necessarie per contrastare la domanda attorea.
Con la memoria di replica ex art.183 c.p.c. il convenuto dimetteva relazione tecnica di parte a firma dell'agronomo dott. il quale, viste le aerofotografie, concludeva che il fondo p.c. 919 CP_2
non era stato coltivato dal 2004 al marzo 2017; in allegato a tale memoria di replica venivano depositate numerose areofotografie;
con successiva memoria di replica venivano depositate ulteriori foto. Il convenuto precisava le conclusioni: “con vittoria di spese e compensi di lite, di mediazione e di
consulenza tecnica di parte”.
Solo con la memoria di replica a conclusionale, sempre senza farne alcun cenno o allegazione,
dimetteva la nota che conteneva oltre alle fatture per le foto anche le parcelle di tre consulenti CP_3
di parte: il dott. e CP_2 Persona_1 Persona_2
1.2 È necessario distinguere le spese sostenute per l'acquisto delle foto e anche per le attività
stragiudiziali svolte da consulenti, rispetto all'attività di c.t.p. svolta nel corso delle operazioni peritali dall'unico c.t.p. nominato CP_2
Secondo Cass.n.24481/2020 “Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di
danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-
contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda,
allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe
forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie”.
In motivazione la Suprema Corte così precisa: “Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire
necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda,
allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno
emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno
emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua
ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare
il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità
(Cass. n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass.
n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in
relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di
liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece
formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande” (così, in motivazione,
Cass. Sez. U. 10 luglio 2017, n. 16990)”.
Secondo Cass.n.30632/2019 “La richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale
non è compresa né nella generica domanda di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non
patrimoniali né nella nota spese e, ove venga formulata per la prima volta in appello, costituisce
domanda nuova”.
Reputa il Collegio che tale principio possa trovare applicazione con riguardo a qualsiasi spesa per la difesa sostenuta al di fuori del processo, e quindi non solo alle spese legali stragiudiziali ma anche a quelle di natura tecnica.
Nel caso di specie nessuna domanda specifica, nessuna allegazione e nessuna prova sono state indicate in relazione a tali esborsi nel corso del procedimento di primo grado.
L'appellato si era limitato ad allegare la nota alla memoria di replica a conclusionale senza CP_3
alcuna precisazione, con ciò peraltro non consentendo alcuna difesa o replica alla controparte (che già aveva depositato le sue note di replica) e che non poteva neppure prevedere che tali spese entrassero nel giudizio.
La sentenza di primo grado è stata infatti censurata dall'appellante sotto tale profilo con il secondo motivo di gravame.
Tale considerazione porta ad escludere dal rimborso le spese per le foto aeree e per le attività svolte dai diversi consulenti prima della nomina del c.t.p..
1.3 Il consulente tecnico di parte è tale solo se il giudice abbia previamente disposto una c.t.u.,
L'art.201 co.1 c.p.c. prevede infatti che il giudice con l'ordinanza con cui nomina il c.t.u, concede termine alle parti per la nomina di c.t.p..
Le spese di c.t.p. dopo la nomina del c.t.u. sono quindi rimborsabili, a meno che non vengano ritenute eccessive o superflue.
Non rientrano invece nelle spese di consulenza tecnica di parte in senso proprio, ma in una attività
difensiva precedente alla c.t.u., le spese di cui alle fatture n.9/2021 e 11/2021 di Persona_1 n.13/2021 di e le fatture n.11/2022 e n.6/2023 di che
[...] CP_2 Persona_2
non è stata indicata come c.t.p..
Anche nel merito, l'intervento di tre consulenti e il pagamento dei relativi compensi pare essere una spesa eccessiva e superflua.
Con riguardo in particolare alla fattura n.13/2021, la relazione di è del 18.3.2021, CP_2
mentre la c.t.u. è stata disposta con ordinanza del 9.3.2022, e è stato nominato c.t.p. CP_2
solo all'udienza del 21.9.2022; non tutte le spese sostenute per il consulente tecnico possono pertanto essere considerate spese processuali: non rientrano in tale categoria le spese relative ad attività svolte al di fuori del contesto processuale, quali consulenze precontenziose o stragiudiziali.
Nel caso di specie, con riguardo al compenso del c.t.p., è possibile prendere in considerazione solo la fattura emessa dal dr. per € 2.093,52; dalla fattura del dr. n.10/2023 emerge che, CP_2 CP_2
considerati anche gli acconti già versati, il compenso richiesto dal professionista era di euro 3.320,00,
e ciò sulla base di una lettera di disponibilità e proposta di contratto del 28.9.2022 che tuttavia non è
stata dimessa.
Non è pertanto possibile valutare i criteri di quantificazione di tale compenso né la congruità dello stesso;
si osserva in ogni modo che non vi sono motivi per discostarsi dal compenso riconosciuto al c.t.u., avendo i due consulenti partecipato le medesime attività, e considerato che al c.t.u, è stato liquidato in compenso di euro 1.250,00, ai fini del rimborso delle spese di c.t.p. deve riconoscersi il pagamento della medesima somma liquidata al c.t.u..
2.1 Non pare invece condivisibile la tesi dell'appellante circa la tardività del deposito della nota spese relativa al c.t.p.; l'appellante ha richiamato il disposto dell'art.75 disp.att. c.p.c. testo dell'epoca (“il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese…”), ponendolo in connessione con l'art.169 co.2 c.p.c. dell'epoca (per il quale le parti devono restituire il fascicolo di parte al momento del deposito della comparsa conclusionale). Deve
infatti rilevarsi che la norma dell'art.169 c.p.c. era già superata dall'introduzione del fascicolo telematico, e pertanto il deposito della nota spese per il c.t.p. con la memoria di replica pare tempestivo.
Si tratta comunque di una liquidazione che deve fare il giudice, al pari delle spese di lite, e che è
ancorata a parametri predeterminati, per cui non deve essere necessariamente oggetto di contraddittorio tra le parti, e che deve essere ricondotta al disposto dell'art.91 c.p.c..
2.2 Stante la carenza di domanda e specifica tempestiva allegazione con riguardo alle altre spese,
devono essere pertanto riconosciute all'odierno appellato le sole spese di c.t.p. per la sola attività
svolta in giudizio nel corso delle operazioni peritali, con riduzione del compenso a quello riconosciuto al c.t.u..
3. La regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi non può prescindere dal rilievo per il quale vincitore in primo grado era il convenuto, il quale deve ritenersi soccombente, all'esito del giudizio di secondo grado, solo per parte delle spese.
Secondo Cass.n.9064/2018 “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata,
deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento
delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la
valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale,
mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il
relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”.
Nel caso di specie l'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione parziale delle spese di lite di entrambi i gradi, con condanna di al pagamento dei 2/3 delle spese di lite in favore Parte_1
di spese liquidate secondo i parametri medi (per il solo secondo grado il compenso CP_1
minimo per la fase di trattazione) delle cause ricomprese nel valore tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
Resta fermo il disposto della sentenza di primo grado quanto alle spese di c.t.u..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di , così provvede: CP_1 in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 202/24 del
Tribunale di ZI, condanna al pagamento, in favore di , di euro 1.250,00 Parte_1 CP_1
quale rimborso del compenso di c.t.p., oltre accessori, respingendo le ulteriori domande di rimborso per esborsi;
Condanna alla restituzione in favore dell'appellante della somma corrispondente alle CP_1
spese versate in adempimento del capo della sentenza impugnato e dichiarate non dovute, maggiorate di interessi legali dal versamento al saldo;
Compensa per 1/3 le spese di lite di entrambi i gradi e condanna al pagamento dei 2/3 delle Parte_1
spese di lite in favore di , che liquida per l'intero in euro 5.077,00 oltre IVA CNA e CP_1
spese generali per il primo grado, e, per l'intero, in euro 4.888,00 oltre IVA CNA e spese generali per il secondo grado;
conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 24.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 360/2024 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 30.10.2024
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Rossanna Gregolet Parte_1 C.F._1
del Foro di ZI giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv. Alfredo Russo CP_1 C.F._2
e Chiara Russo, entrambi del Foro di ZI, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 202/2024 pubblicata dal Tribunale di ZI il 12
settembre 2024 nella causa civile RG. 397/2020, notificata in data 4 ottobre 2024.
Causa iscritta a ruolo il 06.11.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 24.07.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“In via principale
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza n. 202/2024 pubblicata dal Tribunale di
ZI il 12 settembre 2024 in r.g. 397/2020 nel capo impugnato, così rigettando, in quanto inammissibile, nulla ed infondata, la domanda di pagamento svolta da per la somma CP_1
di € 9.109,02 per esborsi.
In via subordinata
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza n. 202/2024 pubblicata dal Tribunale di
ZI il 12 settembre 2024 in r.g. 397/2020 nel capo impugnato, riducendo il quantum della domanda di pagamento svolta da escludendo le spese eccessive e superflue. CP_1
In ogni caso
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
condannare al pagamento in favore di , a titolo di restituzione/rifusione CP_1 Parte_1
delle spese versate in adempimento del capo della sentenza impugnato, della somma di € 9.109,02,
con gli interessi ex art. 1284 co. IV Cod. Civ. dal versamento al saldo.
Spese di lite rifuse” Per l'appellato
“In via principale e nel merito, rigettarsi l'appello avversario siccome inammissibile e/o infondato.
Spese e compensi di lite rifusi.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
“proprietario-coltivatore diretto” di un terreno agricolo a Doberdò del Lago, conveniva in Parte_1
giudizio avanti al Tribunale di ZI , il quale aveva acquistato in data 10.12.2018 CP_1
un terreno agricolo attiguo e confinante al suo per il prezzo di euro 18.000; l'attore lamentava la violazione del suo diritto di prelazione all'acquisto di tale terreno e dichiarava di esercitare il diritto di riscatto sulla base degli artt.7 co.2 n.2 L. 817/1971 e 8 co.1 L. 590/1965.
Il convenuto si costitutiva in giudizio contestando la sussistenza dei requisiti necessari per l'accoglimento della pretesa.
Istruita la causa mediante assunzione di prove testimoniali e di c.t.u., il giudice di primo grado respingeva la domanda.
Il primo giudice osservava che il diritto di prelazione e di riscatto compete (anche) “al coltivatore diretto di terreni confinanti” a condizione che però l'istante “coltivi il (proprio) fondo (confinante) da
almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile
fondiario superiore a lire mille… ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta
ad altri posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla
capacità lavorativa della sua famiglia”.
Precisato che l'onere della prova del possesso di tali requisiti ai fini del riscatto gravava in capo all'istante, il giudice di prime cure riteneva incongruenti e generiche le deduzioni addotte dal sig.
a sostegno della sua pretesa, con riguardo in particolare all'essere da almeno due anni Parte_1
coltivatore diretto proprietario dei terreni confinanti. Il Tribunale di ZI rigettava quindi la domanda proposta dall'attore, condannandolo al pagamento delle spese processuali in favore di , liquidate in complessivi euro 14.186,01 di cui CP_1
euro 5.077,00 per compensi ed euro 9.109,02 per esborsi, oltre alle spese di c.t.u..
Avverso la sentenza proponeva appello precisando che l'impugnazione era limitata al solo Parte_1
capo della sentenza relativo alla condanna alle spese per gli esborsi relativi al giudizio di primo grado quantificate in € 9.109,02, non ricomprendendo nel gravame le spese di difesa tecnica liquidate al difensore di né le spese di c.t.u.. CP_1
L'appellante evidenziava che tale importo risultava dalla “nota spese” che il convenuto aveva prodotto in allegato alla memoria di replica ex art. 190 co. I c.p.c. quale “ultimo atto difensivo
depositato in ordine cronologico prima che il Giudice trattenesse la causa per la decisione, deposito,
valga di precisare, anche successivo alla memoria di replica del 14 dicembre 2023 dell'attore…”.
La somma di € 9.109,02 indicata nella “nota spese” era così composta:
- I gruppo/ immagini
Era costituito da due fatture ( “Invoice”) emesse da Apollo Mapping in data 26 marzo 2021 per un quantitativo di 25 “band” per $ 437,50 nonché in data 2 aprile 2021 per ulteriori 75 “band” per $
1.163,75.
- II gruppo/ attività di affiancamento in sede di memorie ex previgente art. 183 co. VI c.p.c.
Era costituito da tre fatture emesse per complessivi € 3.022,63, la prima del dr. Persona_1
di Milano in data 19 aprile 2021 per “attività di supporto all'analisi e alla fotointerpretazione
[...]
con relazione in fase istruttoria ex art. 183 comma 6 cpc” per € 1.002,00; la seconda, con stesso oggetto, emessa dal medesimo in data 8 giugno 2021 per € 1.022,00; la terza Persona_1
emessa dal dr. di Milano in data 8 giugno 2021 con oggetto “saldo per relazione CP_2
tecnica” per € 998,63.
- III gruppo/ C.T.P.
Era anch'esso costituito da tre fatture emesse per complessivi € 4.697,52, la prima fattura emessa dalla dr.ssa di Milano in data 14 ottobre 2022 con oggetto “consulenza tecnica Persona_2 di parte nell'ambito della C.T.U.” per € 1.562,00; la seconda emessa dalla medesima in data 10 luglio
2023 con medesimo oggetto per € 1.042,00; la terza emessa con medesimo oggetto dal dr. CP_2
per € 2.093,52.
[...]
Con il primo motivo di gravame la difesa di sosteneva che il Giudice di primo grado, nel Pt_1
liquidare a favore di le spese per esborsi, non avesse tenuto conto né delle preclusioni CP_1
temporali già maturate né della impossibilità di allocare nella nota spese tali capitoli di spesa.
Con riguardo alle preclusioni temporali, la difesa dell'appellante richiamava la sentenza della Corte
Costituzionale n.314 del 2008 dalla quale evinceva che la nota spese deve essere depositata al più
tardi con la comparsa conclusionale.
Per quanto attiene al contenuto della nota spese, l'appellante sosteneva che i compensi per le attività
che il giudice di prime cure aveva ritenuto di dover liquidare non solo non corrispondevano ai parametri stabiliti dal Ministero vigilante ex L. 2024 n 27, ma avevano un contenuto del tutto discrezionale, che non era stato oggetto di vaglio della difesa di parte soccombente.
Con il secondo motivo di gravame, nel merito, l'appellante contestava l'utilità della ricognizione fotografica eseguita tramite Apollo Mapping ai fini dell'oggetto della causa, deducendo che la stessa si sarebbe potuta effettuare tramite la consultazione di siti internet gratuiti come ad esempio quello della Regione o del Ministero dell'Ambiente.
In secondo luogo l'appellante rilevava che il giudice di prime cure aveva liquidato anche il rimborso delle spese sostenute sia ai fini della stesura delle memorie ex art. 183 c.p.c., sia a favore di soggetti rimasti estranei al processo anche nella fase della consulenza tecnica.
Infine, l'appellante contestava l'eccessività del compenso corrisposto al c.t.p., pari ad € 4.697,52, a fronte del compenso liquidato al c.t.u. di € 1.285,00.
Con il terzo motivo di gravame la difesa di faceva rilevare l'eccessività e superfluità delle Parte_1
spese dichiarate da parte avversa. L'appellante chiedeva quindi che il sig. venisse condannato alla restituzione in suo favore CP_1
della somma di € 9.109,02 con gli interessi ex art. 1284 co. IV c.c. dal versamento del saldo (somma già versata in adempimento della sentenza di prime cure).
L'appellato si costituiva contestando anzitutto il primo motivo di gravame relativo alla tempestività
del deposito della nota spese;
la difesa dell'appellato sosteneva di aver tempestivamente depositato le note spese in quanto la Suprema Corte ha statuito che essa debba essere unita al “fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa” (Cass. 26729/2024).
contestava poi tanto la censura di superfluità quanto quella di eccessività delle spese CP_1
di difesa tecnica, sostenendo che tutta l'attività difensiva da lui svolta era stata appropriata e legittima proprio al fine di dimostrare la falsità della pretesa dello;
deduceva, infatti, che al fine di Pt_1
contrastare la tesi di controparte fosse stato necessario sia acquisire le fotogrammetrie satellitari, sia avvalersi della assistenza di un agronomo che fosse in grado di spiegare il contenuto delle evidenze documentali prodotte in giudizio.
La difesa dell'appellato evidenziava inoltre come nessuna norma di legge preveda che la liquidazione del CTP debba necessariamente essere inferiore a quella del c.t.u..
***
1. L'appello deve essere parzialmente accolto.
1.1 Fin dalla comparsa di costituzione il convenuto aveva dedotto che il fondo dell'attore non era stato coltivato, e aveva dimesso fotogrammetrie satellitari ed aeree;
potrebbe quindi astrattamente ritenersi che le immagini prodotte, o almeno parte di esse, fossero necessarie per contrastare la domanda attorea.
Con la memoria di replica ex art.183 c.p.c. il convenuto dimetteva relazione tecnica di parte a firma dell'agronomo dott. il quale, viste le aerofotografie, concludeva che il fondo p.c. 919 CP_2
non era stato coltivato dal 2004 al marzo 2017; in allegato a tale memoria di replica venivano depositate numerose areofotografie;
con successiva memoria di replica venivano depositate ulteriori foto. Il convenuto precisava le conclusioni: “con vittoria di spese e compensi di lite, di mediazione e di
consulenza tecnica di parte”.
Solo con la memoria di replica a conclusionale, sempre senza farne alcun cenno o allegazione,
dimetteva la nota che conteneva oltre alle fatture per le foto anche le parcelle di tre consulenti CP_3
di parte: il dott. e CP_2 Persona_1 Persona_2
1.2 È necessario distinguere le spese sostenute per l'acquisto delle foto e anche per le attività
stragiudiziali svolte da consulenti, rispetto all'attività di c.t.p. svolta nel corso delle operazioni peritali dall'unico c.t.p. nominato CP_2
Secondo Cass.n.24481/2020 “Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di
danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-
contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda,
allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe
forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie”.
In motivazione la Suprema Corte così precisa: “Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire
necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda,
allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno
emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno
emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua
ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare
il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità
(Cass. n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass.
n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in
relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di
liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece
formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande” (così, in motivazione,
Cass. Sez. U. 10 luglio 2017, n. 16990)”.
Secondo Cass.n.30632/2019 “La richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale
non è compresa né nella generica domanda di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non
patrimoniali né nella nota spese e, ove venga formulata per la prima volta in appello, costituisce
domanda nuova”.
Reputa il Collegio che tale principio possa trovare applicazione con riguardo a qualsiasi spesa per la difesa sostenuta al di fuori del processo, e quindi non solo alle spese legali stragiudiziali ma anche a quelle di natura tecnica.
Nel caso di specie nessuna domanda specifica, nessuna allegazione e nessuna prova sono state indicate in relazione a tali esborsi nel corso del procedimento di primo grado.
L'appellato si era limitato ad allegare la nota alla memoria di replica a conclusionale senza CP_3
alcuna precisazione, con ciò peraltro non consentendo alcuna difesa o replica alla controparte (che già aveva depositato le sue note di replica) e che non poteva neppure prevedere che tali spese entrassero nel giudizio.
La sentenza di primo grado è stata infatti censurata dall'appellante sotto tale profilo con il secondo motivo di gravame.
Tale considerazione porta ad escludere dal rimborso le spese per le foto aeree e per le attività svolte dai diversi consulenti prima della nomina del c.t.p..
1.3 Il consulente tecnico di parte è tale solo se il giudice abbia previamente disposto una c.t.u.,
L'art.201 co.1 c.p.c. prevede infatti che il giudice con l'ordinanza con cui nomina il c.t.u, concede termine alle parti per la nomina di c.t.p..
Le spese di c.t.p. dopo la nomina del c.t.u. sono quindi rimborsabili, a meno che non vengano ritenute eccessive o superflue.
Non rientrano invece nelle spese di consulenza tecnica di parte in senso proprio, ma in una attività
difensiva precedente alla c.t.u., le spese di cui alle fatture n.9/2021 e 11/2021 di Persona_1 n.13/2021 di e le fatture n.11/2022 e n.6/2023 di che
[...] CP_2 Persona_2
non è stata indicata come c.t.p..
Anche nel merito, l'intervento di tre consulenti e il pagamento dei relativi compensi pare essere una spesa eccessiva e superflua.
Con riguardo in particolare alla fattura n.13/2021, la relazione di è del 18.3.2021, CP_2
mentre la c.t.u. è stata disposta con ordinanza del 9.3.2022, e è stato nominato c.t.p. CP_2
solo all'udienza del 21.9.2022; non tutte le spese sostenute per il consulente tecnico possono pertanto essere considerate spese processuali: non rientrano in tale categoria le spese relative ad attività svolte al di fuori del contesto processuale, quali consulenze precontenziose o stragiudiziali.
Nel caso di specie, con riguardo al compenso del c.t.p., è possibile prendere in considerazione solo la fattura emessa dal dr. per € 2.093,52; dalla fattura del dr. n.10/2023 emerge che, CP_2 CP_2
considerati anche gli acconti già versati, il compenso richiesto dal professionista era di euro 3.320,00,
e ciò sulla base di una lettera di disponibilità e proposta di contratto del 28.9.2022 che tuttavia non è
stata dimessa.
Non è pertanto possibile valutare i criteri di quantificazione di tale compenso né la congruità dello stesso;
si osserva in ogni modo che non vi sono motivi per discostarsi dal compenso riconosciuto al c.t.u., avendo i due consulenti partecipato le medesime attività, e considerato che al c.t.u, è stato liquidato in compenso di euro 1.250,00, ai fini del rimborso delle spese di c.t.p. deve riconoscersi il pagamento della medesima somma liquidata al c.t.u..
2.1 Non pare invece condivisibile la tesi dell'appellante circa la tardività del deposito della nota spese relativa al c.t.p.; l'appellante ha richiamato il disposto dell'art.75 disp.att. c.p.c. testo dell'epoca (“il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese…”), ponendolo in connessione con l'art.169 co.2 c.p.c. dell'epoca (per il quale le parti devono restituire il fascicolo di parte al momento del deposito della comparsa conclusionale). Deve
infatti rilevarsi che la norma dell'art.169 c.p.c. era già superata dall'introduzione del fascicolo telematico, e pertanto il deposito della nota spese per il c.t.p. con la memoria di replica pare tempestivo.
Si tratta comunque di una liquidazione che deve fare il giudice, al pari delle spese di lite, e che è
ancorata a parametri predeterminati, per cui non deve essere necessariamente oggetto di contraddittorio tra le parti, e che deve essere ricondotta al disposto dell'art.91 c.p.c..
2.2 Stante la carenza di domanda e specifica tempestiva allegazione con riguardo alle altre spese,
devono essere pertanto riconosciute all'odierno appellato le sole spese di c.t.p. per la sola attività
svolta in giudizio nel corso delle operazioni peritali, con riduzione del compenso a quello riconosciuto al c.t.u..
3. La regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi non può prescindere dal rilievo per il quale vincitore in primo grado era il convenuto, il quale deve ritenersi soccombente, all'esito del giudizio di secondo grado, solo per parte delle spese.
Secondo Cass.n.9064/2018 “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata,
deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento
delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la
valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale,
mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il
relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”.
Nel caso di specie l'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione parziale delle spese di lite di entrambi i gradi, con condanna di al pagamento dei 2/3 delle spese di lite in favore Parte_1
di spese liquidate secondo i parametri medi (per il solo secondo grado il compenso CP_1
minimo per la fase di trattazione) delle cause ricomprese nel valore tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
Resta fermo il disposto della sentenza di primo grado quanto alle spese di c.t.u..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di , così provvede: CP_1 in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 202/24 del
Tribunale di ZI, condanna al pagamento, in favore di , di euro 1.250,00 Parte_1 CP_1
quale rimborso del compenso di c.t.p., oltre accessori, respingendo le ulteriori domande di rimborso per esborsi;
Condanna alla restituzione in favore dell'appellante della somma corrispondente alle CP_1
spese versate in adempimento del capo della sentenza impugnato e dichiarate non dovute, maggiorate di interessi legali dal versamento al saldo;
Compensa per 1/3 le spese di lite di entrambi i gradi e condanna al pagamento dei 2/3 delle Parte_1
spese di lite in favore di , che liquida per l'intero in euro 5.077,00 oltre IVA CNA e CP_1
spese generali per il primo grado, e, per l'intero, in euro 4.888,00 oltre IVA CNA e spese generali per il secondo grado;
conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 24.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli