Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00770/2026REG.PROV.COLL.
N. 07906/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7906 del 2023, proposto da
Il CC società agricola a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pogliano Milanese, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), 15 marzo 2023, n. 657, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della causa senza discussione, presentata dall’appellante;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il consigliere LU UE CI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è il provvedimento con cui il Comune di Pogliano Milanese ha ordinato la demolizione e il ripristino delle opere abusive realizzate dalla società appellante.
2. I fatti rilevanti per la decisione possono essere sintetizzati come segue:
- La società agricola Il CC è proprietaria di un immobile sito in Pogliano Milanese, via Roma n. 52, ricadente in zona agricola e sottoposta a vincoli paesaggistici (PLIS “Basso Olona”, fascia di rispetto ex l. n. 431/1985);
- in data 17 luglio 2019 il personale dell’Ufficio tecnico comunale e della Polizia locale ha effettuato un sopralluogo presso l’immobile, accertando la presenza di un cantiere edile in corso, privo di cartello di cantiere e di titoli abilitativi edilizi;
- all’esito del sopralluogo è emersa la realizzazione di opere edilizie consistenti nella formazione di un vespaio aerato, nella realizzazione di strutture portanti in cemento armato, nella creazione di un piano terra e di un piano primo in corso di edificazione, nonché nella realizzazione di tamponamenti perimetrali e tramezzature interne, con predisposizione di più vani funzionali;
- inoltre, dal raffronto tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale del 2007, il Comune ha rilevato un incremento di superficie utile e volumetria, in particolare con riferimento al piano primo, rispetto all’edificio preesistente;
- in ragione di tali accertamenti, il Comune ha qualificato l’intervento come demolizione e successiva ricostruzione con ampliamento, realizzata in assenza di titolo edilizio e delle prescritte autorizzazioni paesaggistiche;
- pertanto, in data 19 luglio 2019, è stata adottata un’ordinanza di sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, cui ha fatto seguito, in data 22 luglio 2019, la comunicazione di avvio del procedimento repressivo ex art. 31 del medesimo d.P.R.;
- con nota del 29 luglio 2019, la società interessata ha presentato osservazioni, rappresentando l’assenza di incrementi volumetrici o mutamenti della destinazione d’uso dell’immobile;
- ritenute inaccoglibili tali osservazioni, con provvedimento prot. n. 6/2019 del 2 agosto 2019, il Comune ha ingiunto la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi;
- il 23 ottobre 2019, l’appellante ha presentato istanza per l’accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere. Il relativo procedimento è stato però sospeso dall’amministrazione (cfr. la nota del 20 novembre 2019), fino all’esecuzione delle demolizioni.
3. L’ingiunzione del 2 agosto 2019 è stata impugnata dalla società davanti al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia che, con la sentenza n. 657 del 15 marzo 2023, ha respinto il ricorso.
3.1. In particolare, secondo la motivazione della sentenza:
- è corretta la qualificazione dell’intervento come demolizione e ricostruzione con ampliamento, avendo il Comune accertato, all’esito del sopralluogo, un incremento di volumetria, superficie utile e altezza, con realizzazione di un piano ulteriore in assenza di titolo edilizio;
- trattandosi di intervento riconducibile alla nuova costruzione, esso era subordinato al rilascio del permesso di costruire e della preventiva autorizzazione paesaggistica, non rilasciati nel caso di specie, per cui l’esercizio del potere repressivo assume carattere vincolato e doveroso;
- quanto, invece, alla pretesa sproporzione dell’area suscettibile di acquisizione, l’indicazione contenuta nell’ordinanza di demolizione non incide sulla legittimità del provvedimento, poiché l’estensione di tale area può essere precisata nel successivo atto di acquisizione.
4. Avverso la sentenza, la società ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi:
I. « Error in iudicando: omessa pronuncia e travisamento ed errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. difetto assoluto di istruttoria e motivazione e/o falsità, contraddittorietà e perplessità della stessa »;
II. « Error in iudicando: omessa pronuncia e travisamento ed errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. difetto assoluto di istruttoria e motivazione e/o falsità, contraddittorietà e perplessità della stessa» .
5. Non si è costituito in appello il Comune di Pogliano Milanese.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Con il primo motivo di appello, la società deduce che la sentenza avrebbe travisato i fatti di causa ed errato nella qualificazione giuridica dell’intervento, escludendo la riconducibilità delle opere alla “ristrutturazione edilizia”. Secondo l’appellante, in particolare, il T.a.r. avrebbe omesso di esaminare la relazione dell’ingegnere strutturista prodotta in corso di giudizio, da cui emergerebbe l’impossibilità tecnica, per ragioni di sicurezza e stabilità statica, di procedere alla demolizione integrale del solaio del primo piano.
7.1. Il motivo è manifestamente infondato.
7.2. L’appellante pretende di valorizzare, ai fini del giudizio di legittimità dell’ordine di demolizione impugnato, circostanze sopravvenute alla sua emanazione, attinenti alla fase esecutiva di tale provvedimento. Secondo il principio del tempus regit actum , la validità del provvedimento – tantopiù ove espressione di un potere rigidamente vincolato – deve essere scrutinata con esclusivo riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione.
7.3. La relazione del tecnico strutturista (doc. 12 del giudizio di primo grado), lungi dal mettere in discussione i presupposti dell’ordinanza impugnata, si limita a valutare la fattibilità tecnica delle demolizioni richieste ai fini del ripristino dello stato dei luoghi. L’asserita impossibilità di procedere alla rimozione integrale della sopraelevazione per ragioni di stabilità statica non è idonea a incidere sulla qualificazione urbanistico-edilizia dell’intervento abusivo, né sulla legittimità dell’ordine di demolizione, che resta ancorata alla situazione accertata dall’amministrazione al momento del sopralluogo. Le eventuali difficoltà tecniche connesse al ripristino potranno, invece, assumere rilievo nell’ambito della successiva fase di verifica dell’ottemperanza ( ex multis , Cons. Stato, sez. VII, 7 novembre 2023, n. 9572).
8. Con il secondo motivo di appello, la società deduce l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto le censure proposte avverso la determinazione dell’area suscettibile di acquisizione, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione. L’appellante ribadisce, in particolare, l’assenza di una puntuale istruttoria e di una specifica motivazione in ordine alla necessità di acquisire un’area ulteriore rispetto a quella direttamente interessata dall’illecito.
8.1. Il motivo è infondato.
8.2. Come precisato dalla giurisprudenza consolidata (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 5 maggio 2023, n. 4563; 7 novembre 2023, n. 9572), l’individuazione dell’area da acquisire in caso di mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione da parte del destinatario esula dai contenuti propri del provvedimento ripristinatorio. Ne consegue che l’omessa, imprecisa o non adeguatamente motivata indicazione sul punto, afferendo ad una componente non essenziale dell’atto, non ne inficia la legittimità.
8.3. La puntuale perimetrazione dell’area ulteriore da acquisire (entro il limite del decuplo della superficie abusiva) attiene invece alla successiva fase dell’accertamento dell’inottemperanza, poiché solo in tale fase sorge in capo all’Amministrazione l’onere di giustificare l’eventuale acquisizione di una porzione di suolo ulteriore rispetto al sedime dell’abuso.
9. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
9.1. Le particolarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI FR, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
LU UE CI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU UE CI | BI FR |
IL SEGRETARIO