Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/02/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
28/02/2025, nella controversia iscritta al n.3383/2020 R.G., cui è riunito il procedimento RGN
4151/2021, promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in c/da Ponte Naso n. 61 Cod. Parte_1
Fisc. elettivamente domiciliata in Gliaca di Piraino via Nazionale n. 101, presso C.F._1 lo studio dell'Avv. Rosa RAFFAELE ADDAMO che La rappresenta e difende giusta procura in atti:
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliato rappresentato e difeso come in atti;
- resistente - ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Udite le conclusioni delle parti, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del 09/11/2020 così provvede:
1) Rigetta le domande.
2) Compensa le spese;
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente con il ricorso depositato in data 09/11/2020, e con quello riunito depositato in data CP_ 23/11/2021, conveniva in giudizio l' esponendo: A) L'istante svolge la professione di bracciante agricola da diversi anni ed è regolarmente iscritta presso la sezione dell'Ufficio di Collocamento del comune di residenza;
B) Nell'anno 2015, la ricorrente, ha lavorato per 52 giorni per il periodo dal 19/09/2015 al 31/12/2015 alle dipendenze della ditta CUSMA' PICCIONE ROSARIO. C) A seguito della pubblicazione degli elenchi previsti dall'Art. 38 commi 6/7 del D.L. 06/07/11 n. 98 convertito nella L: 111 del 15/07/2011 è risultato un disconoscimento di giornate lavorative per l'anno
2015 e pertanto la ricorrente ha inoltrato, in data 25/06/2000 ricorso alla Commissione CISOA, che è stato respinto con provvedimento del 07/09/2020.
D) Nell'anno 2016, la ricorrente, ha lavorato per 102 giorni per il periodo dal 18/04/2016 al 31/10/2016 alle dipendenze della ditta CUSMA' PICCIONE ROSARIO. E) A seguito della pubblicazione degli elenchi previsti dall'Art. 38 commi 6/7 del D.L. 06/07/11 n.
98 convertito nella L: 111 del 15/07/2011 è risultato un disconoscimento di giornate lavorative per l'anno 2016 e pertanto la ricorrente ha inoltrato, in data 25/06/2000 ricorso alla Commissione
CISOA, che è stato respinto con provvedimento del 07/09/2020.
F) Conseguentemente al predetto disconoscimento l' , con nota del 20/04/2020 ha comunicato CP_1 alla ricorrente di aver riesaminato la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2016 e di averla rigettata richiedendo indietro la prestazione già liquidata per € 2.149,21. Avverso il predetto provvedimento la ricorrente proponeva ricorso alla CISOA in data 29/05/2020 rimasto senza riscontro.
G) Nell'anno 2017, la ricorrente, ha lavorato per 102 giorni per il periodo dal 18/04/2017 al 31/12/2017 alle dipendenze della ditta CUSMA' PICCIONE ROSARIO. H) A seguito della pubblicazione degli elenchi previsti dall'Art. 38 commi 6/7 del D.L. 06/07/11 n.
98 convertito nella L: 111 del 15/07/2011 è risultato un disconoscimento di giornate lavorative per
CISOA, che è stato respinto con provvedimento del 07/09/2020.
I) Conseguentemente al predetto disconoscimento l' , con nota del 20/04/2020 ha comunicato alla CP_1 ricorrente di aver riesaminato la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2017 e di averla rigettata richiedendo indietro la prestazione già liquidata per € 2.145,38. Avverso il predetto provvedimento la ricorrente proponeva ricorso alla CISOA in data 29/05/2020 rimasto senza riscontro.
Con successivo ricorso iscritto al RGN 4151/2021, impugnava il provvedimento di cancellazione dagli elenchi.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. CP_ L' si costituiva e contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto;
All'udienza odierna, compariva il suo procuratore il quale dichiarava di rinunziare all'azione, evidenziando di avere tale potere conferito con la procura in atti.
La domanda va rigettata, posto che la parte ricorrente non ha provato di essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza per l'anno di riferimento.
La stessa parte ricorrente con la dichiarazione resa dal suo procuratore, ha dichiarato di rinunziare all'azione, ed evidenziando che ha depositato dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.. Tale rinunzia, viene valutata da questo giudicante ai fini dell'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., in quanto, la rinunzia all'azione non necessita di alcuna formalità, diversamente dalla rinunzia agli atti del giudizio deve rispondere ad una precisa disciplina normativa. In particolare l'art. 306 c.p.c. dispone che la rinuncia agli atti del giudizio comporta l'estinzione del giudizio quando sia accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione.
Pertanto, in ossequio a tale principio, va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo comunque l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda;
Spese compensate, ritento la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., in atti.
Così deciso in Patti, 28/02/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia