Ordinanza cautelare 10 settembre 2020
Ordinanza collegiale 15 febbraio 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/08/2025, n. 15887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15887 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15887/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06572/2020 REG.RIC.
N. 06573/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6572 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Teresa Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 6573 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Teresa Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 6572 del 2020:
- del decreto del Ministero dell’Interno n. K10-OMISSIS- del 13 marzo 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 14 aprile 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
quanto al ricorso n. 6573 del 2020:
- del decreto del Ministero dell’Interno n. K10-OMISSIS- del 31 gennaio 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 14 aprile 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. EN Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con i ricorsi in epigrafe si contesta la legittimità dei provvedimenti con i quali è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dai coniugi odierni ricorrenti in data 14 aprile 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersi a carico del marito i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale: in data 19 gennaio 2005, segnalazione per uso di false generalità (alias) da parte dell’Ufficio Stranieri della Questura di Verona; in data 17 aprile 1996, segnalazione della Polizia di Frontiera Aerea/Marittima di Ancona per contravvenzioni al C.d.S.; in data 11 aprile 2003, segnalazione del Comando Stazione dei Carabinieri di Vigasio (VR) per violazione dell’art. 186 C.d.S. (guida sotto l’influenza di alcol); in data 20 luglio 2004 segnalazione del Comando Stazione dei Carabinieri di Nogara (VR) per il reato di ricettazione.
I richiamati elementi hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente le istanze di cittadinanza presentate dai coniugi suddetti, dandone loro notizia con ministeriali rispettivamente in data 30 aprile 2019 e 22 novembre 2019, rese ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/990, rimaste senza riscontro.
Avverso i dinieghi impugnati i ricorrenti eccepiscono in sintesi i vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 91/92 e di eccesso di potere, atteso che nessuno degli addebiti contestati è sfociato in procedimenti e/o condanne penali.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Con ordinanza cautelare n. 5767 del 9 settembre 2020 è stata respinta la domanda di sospensione dell’efficacia del diniego di cittadinanza a carico di uno dei due coniugi (il marito), per insussistenza dei richiesti requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora .
In vista dell’udienza pubblica del 15 febbraio 2025, il Ministero dell’Interno ha depositato documentazione rispettivamente in data 10 e 11 febbraio 2025, rappresentando di aver riaperto “l’istruttoria sulla posizione del ricorrente, che è in corso di lavorazione, in attesa di ulteriori elementi” .
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ha disposto un congruo rinvio della causa al fine di consentire al Ministero di concludere la rinnovata istruttoria sulla posizione degli odierni ricorrenti, anche in considerazione del fatto che il riesame della suddetta domanda di cittadinanza riverbera i suoi effetti sulla posizione dell’altra parte ricorrente (la moglie), il cui diniego di cittadinanza si basa appunto sui precedenti penali a carico del marito.
All’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025, la causa è passata in decisione.
Tanto premesso, dispone il Collegio la riunione dei ricorsi in epigrafe stante l’evidente connessione che essi manifestano dal punto di vista sia oggettivo che soggettivo.
Nel merito entrambi i ricorsi appaiono suscettibili di essere accolti alla luce dei rilievi svolti dall’Amministrazione resistente in termini di disposta riapertura dell’istruttoria, tenuto conto della riscontrata assenza di procedimenti e condanne penali in ordine alle contestate notizie di reato, nonché della loro antecedenza rispetto al c.d. “periodo di osservazione”, ovvero il decennio antecedente la domanda (che nel caso in esame è stata presentata da entrambi i ricorrenti il 14 aprile 2015) in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta.
Le considerazioni che precedono incidono pertanto sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, che devono essere annullati, fermo restando il potere-dovere dell’Amministrazione di rivalutare la posizione complessiva di entrambi i ricorrenti e della loro effettiva integrazione nel tessuto economico e sociale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sui riuniti ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio, complessivamente liquidate in € 1500,00 per ciascuna parte ricorrente, oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
EN Mattei, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN Mattei | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.