Art. 11.
Il Consiglio di amministrazione della Universita', libera e' sciolto dalla data di pubblicazione della presente legge.
L'amministrazione provvisoria della Universita' e' affidata ad un commissario governativo da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, con lo incarico anche di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.
Il Consiglio di amministrazione della Universita', libera e' sciolto dalla data di pubblicazione della presente legge.
L'amministrazione provvisoria della Universita' e' affidata ad un commissario governativo da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, con lo incarico anche di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.