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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 18/11/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 91/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
BA EL ON Presidente
FR CO Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 91/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 23 settembre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
Parte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gelsomina Marsili
appellante
e
ad unico socio ( c.f. e p.iva: Controparte_1
), in persona del Dott. quale mandataria della P.IVA_2 Controparte_2 CP_3 in persona del legale rappresentante;
Parte_2 CP_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Ottavio Antonio Balducci
appellata
e già , (c.f. ), in persona Controparte_5 Controparte_6 P.IVA_3 del Dott. Controparte_7
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Gasparroni
appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1214/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 20.12.2023 nel procedimento n. R.g. 2424/2015.
L'udienza del 23.09.2025, fissata per la rimessione della causa in decisione a norma dell'art. 352 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza resa in pari data.
Conclusioni dell'appellante:
“Voglia L'Ecc.ma Corte,
-riformare la sentenza n. 1214/2023 del Tribunale di Teramo nella parte in cui ha rigettato la declaratoria di nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori contenuta nel contratto di conto corrente del 9.08.1989 per le motivazioni sopra espresse e conseguentemente:
dichiarare la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori contenuta nel contratto di conto corrente del 9.8.1989 per l'intera durata del rapporto;
-riformare la sentenza n. 1214/2023 del Tribunale di Teramo nella parte in cui ha implicitamente rigettato la declaratoria di nullità della commissione di massimo scoperto per le motivazioni sopra espresse e conseguentemente:
pag. 2/26 dichiarare la nullità della commissione di massimo scoperto e/o degli ulteriori oneri assimilabili alla stessa per l'intera durata del rapporto;
-Riformare la sentenza n.1214/2023 del Tribunale di Teramo nella parte in cui non ha dichiarato la nullità della pattuizione degli interessi debitori secondo “usi piazza” per le motivazioni sopra esposte e conseguentemente:
dichiarare nullo l'interesse applicato in quanto indeterminato e contra legem “usi piazza” e conseguentemente dichiarare dovuti i soli interessi legali;
-in via subordinata, qualora venga ritenuto valido il documento contrattuale del
9.02.2010, riformare comunque la sentenza n.1214/2023 del Tribunale di Teramo e dichiarare la nullità della capitalizzazione degli interessi debitori e del tasso di interesse “usi piazza” fino alla data del 9.02.2010.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Conclusioni dell'appellata Controparte_5
“L'Avv. Marco Gasparroni procuratore di nel riportarsi alla CP_5 comparsa di costituzione tempestivamente depositata, conclude chiedendo che la
Ecc.ma Corte
- voglia dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento in fatto ed in diritto l'appello proposto dalla Controparte_8
avverso la sentenza n. 1214/2023 emessa il 20/12/2023 dal
[...]
Tribunale di Teramo.
- Confermare la sentenza di primo grado impugnata.
- Condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.
Salvezze illimitate”.
Conclusioni dell'appellata quale Controparte_1 mandataria della Parte_3
pag. 3/26 “La nel richiamare la propria comparsa di costituzione, ribadendo ogni e più Pt_3 ampia impugnativa rispetto a quanto ex adverso domandato, richiesto e prodotto, così
CONCLUDE
Voglia la Corte di Appello di L'Aquila rigettare siccome inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto l'avverso gravame. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1.Sentenza impugnata. Con sentenza n. 1214/2023, pubblicata in data 20 dicembre
2023, il Tribunale di Teramo rigettava le domande proposte dalla
[...] nei confronti della Parte_1 Controparte_9
con condanna della società soccombente al pagamento delle
[...] spese di lite n favore della convenuta, oltre che delle spese di CT.
1.2 Con l'atto introduttivo del giudizio parte attrice, premesso di aver stipulato con la banca un contratto di conto corrente bancario, recante n. 4301115626 ed CP_10 ancora attivo, con apertura di credito concessa per un fido attuale di € 25.000,00, aveva evocato in giudizio la banca al fine di sentir accertare e dichiarare CP_10
l'illegittima applicazione di tassi di interesse, di interessi usurari, di spese e commissioni non contrattualizzate e di conseguenza rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario senza addebiti illegittimi;
chiedeva altresì la condanna della banca al risarcimento del danno cagionato alla società correntista a causa della condotta contraria alle regole di correttezza e buona fede.
1.3 Nel costituirsi in giudizio chiedeva il rigetto delle domande Controparte_11 contestandone la fondatezza, con vittoria di spese di lite
1.4 In data 16 marzo 2021 si costituiva in giudizio, con atto di intervento ex art 111
c.p.c., quale mandataria di Controparte_1 [...]
cessionaria di chiedendo Controparte_12 Controparte_6
l'estromissione della propria dante causa e l'accoglimento integrale conclusioni rassegnate in atti dalla cedente.
pag. 4/26 1.5 Istruita la causa a mezzo di CT contabile, all'udienza del 06.06.2023, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.6 Preliminarmente il primo giudice, con riferimento all'intervento ex art 111 c.p.c. di quale mandataria di Controparte_1 Controparte_13
in qualità di cessionaria dei crediti della
[...] Controparte_6 premetteva in astratto che la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue ai sensi dell'art. 111
c.p.c. la prosecuzione del giudizio fra le parti originarie e la legittimazione della cedente
(quale sostituto processuale della cessionaria) fino all'eventuale estromissione della prima dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti;
inoltre, aggiungeva che la sentenza pronunciata nei confronti dell'originario dante causa produce i suoi effetti sostanziali ex art 2909 c.c. nei confronti del successore a titolo particolare, precisando che nel caso di specie, dopo l'intervento della cessionaria, la cedente non aveva più partecipato al giudizio, dovendosi da ciò desumere la volontà della stessa di non coltivare le richieste avanzate nel procedimento.
Quanto al merito della causa, il Tribunale riteneva non contestato che la società attrice avesse concluso, in data 9 agosto 1989, un contratto di conto corrente ordinario, recante n. 11562, e in data 9 febbraio 2010 un contratto di conto corrente di corrispondenza, considerati unitariamente dall'attrice avendo la società contestato addebiti illegittimi a partire dal IV trimestre 1990 al I trimestre 2015. Riteneva, tuttavia, che l'incompletezza degli estratti conto depositati dalla unitamente ai conti scalari e Parte_1 ai prospetti contabili relativi solo a determinati periodi, rendeva impossibile procedere agli accertamenti richiesti.
Precisava che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'annotazione in conto di una posta di interessi o di c.m.s o di altre spese illegittimamente addebitate dalla banca al correntista determina un incremento del debito di quest'ultimo o una riduzione del credito di cui dispone, ma non si risolve in un pagamento ossia in pag. 5/26 un'attività solutoria in favore della banca. Di conseguenza il correntista può agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui si basa l'addebito per recuperare una maggiore disponibilità di credito nel limite del fido accordato, potendo agire per la ripetizione di un pagamento solo dopo che, conclusosi il rapporto di conto corrente, la banca abbia richiesto al correntista la restituzione del saldo finale entro il quale risultino compresi interessi non dovuti e quindi da restituire al cliente, se corrisposti, alla chiusura del conto.
Nel caso di specie il Tribunale rilevava che il correntista non aveva allegato la chiusura dei rapporti oggetto di causa in epoca anteriore all'introduzione del presente giudizio, né aveva dedotto l'esistenza di annotazioni relative a rimesse solutorie, avendo agito in via principale al fine di ottenere il ricalcolo.
Aggiungeva che nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) per far valere la nullità di clausole contrattuali e l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, grava sull'attore l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a fondamento della domanda e di fornire la relativa prova e ciò in virtù delle regole generali previste dall'art. 2967 c.c. secondo le quali incombe sull'attore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza o del venir meno della causa debendi, sicché il correntista che intenda far valere il carattere indebito delle poste passive addebitate dalla banca ha l'onere di produrre non solo il contratto, ossia il titolo del rapporto dedotto in lite , ma anche gli estratti conto periodici dalla data di inizio del rapporto.
Una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, secondo il Tribunale la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura, effettuandosi in tal modo l'integrale ricostruzione del rapporto dare/avere, con applicazione del tasso legale sulla base di dati contabili certi in relazione alle operazioni registrate, mentre sono inutilizzabili a tal fine criteri presuntivi o approssimativi.
Premesso che il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto mediante la produzione di tutti gli estratti conto, esponeva il Tribunale che nel caso di specie, al fine di determinare la pag. 6/26 correttezza dell'applicazione degli interessi nei rapporti e di rideterminare il saldo del conto, era stata disposta CT contabile che aveva evidenziato l'incompletezza e la frammentarietà della documentazione depositata, tali da determinare l'effettuazione dei conteggi da parte del CT sulla base di criteri non condivisibili;
ciò in quanto l'incompletezza della documentazione non consentiva di procedere agli accertamenti richiesti nell'atto di citazione dal momento che, a fronte di un contratto risalente al
1989 e cessato nel 2015, non poteva essere preso in considerazione solo il periodo rispetto al quale erano stati prodotti gli estratti conto, non rilevando allo scopo che la banca non avesse ottemperato alla richiesta di consegna ex art 210 c.p.c. avanzata dalla correntista, che non poteva comunque comportare un'inversione dell'onere probatorio incombente sulla parte attrice.
Né la questione poteva ritenersi superabile, secondo il Tribunale, ritenendo la nullità rilevabile d'ufficio, avendo chiarito la giurisprudenza di legittimità richiamata non sussistere un obbligo di accertamento d'ufficio per l'ipotesi di nullità del contrato ex art. 1421 c.c., dovendo la nullità risultare dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo e non potendo i poteri officiosi esonerare la parte dall'onere probatorio sulla stessa gravante.
Il Tribunale non condivideva i criteri di calcolo adottati in sede di CT, fondati sulla ricostruzione dei rapporti dare-avere facendo riferimento al saldo di chiusura indicato nell'estratto conto precedente che postula una media tra i valori individuati: nello specifico osservava che l'utilizzo del saldo risultante dal primo saldo conto, richiesto nel quesito posto al CT, doveva intendersi riferito all'omessa produzione degli estratti conto nella fase iniziale del rapporto, e non alle ipotesi di vuoti contabili, ossia di mancata produzione di estratti conto nei periodi intermedi;
inoltre, secondo il primo giudice i risultati cui era pervenuta la CT non potevano ritenersi attendibili in quanto ricavati da presunzioni di calcolo basate su dati medi desunti dagli estratti conto depositati, che però non coprivano periodi di tempo rilevanti, dando così luogo ad esiti approssimativi, basati su presunzioni comportanti un'inammissibile inversione dell'onere della prova gravante sull'attrice.
pag. 7/26 Ne conseguiva, secondo il primo giudice, che l'assenza dell'integrale sequenza degli estratti conto rendeva impossibile accertare con esattezza il corretto saldo di chiusura.
Rigettava, pertanto, tutte le domande proposte dalla società attrice e liquidava le spese di lite secondo la soccombenza ed avendo riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014; in ossequio al medesimo principio, anche le spese di CT erano poste a carico della
Controparte_14
[
. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Teramo ha proposto appello la società
chiedendone la riforma parziale Parte_1 per i seguenti motivi.
2.1- Omessa pronuncia e/o rigetto implicito della domanda di declaratoria di nullità delle condizioni contrattuali.
-indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori su conto corrente stipulato nel 1989
-nullità del tasso di interesse pattuito secondo gli usi piazza
-nullità della Commissione di massimo scoperto e oneri similari in quanto indeterminata per violazione e falsa applicazione per violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1283 e 1284 c.c.”.
Per l'appellante il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla domanda principale di declaratoria di nullità, limitandosi al rigetto della domanda di rideterminazione dei saldi e soffermandosi sull'impossibilità di procedere ad un attendibile ricalcolo del conto corrente per via dei vuoti temporali nel deposito degli estratti conto e ritenendo non condivisibili le conclusioni del CT in quanto inattendibili, stante la carenza degli estratti conto periodici
Sostiene che, anche ove si condividesse la tesi del Tribunale in ordine all'impossibilità di arrivare ad una rideterminazione attendibile dei saldi, rimarrebbe comunque meritevole di accoglimento la domanda relativa alla declaratoria di nullità delle condizioni economiche del contratto, sussistendo l'interesse del correntista all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole pag. 8/26 anatocistiche e degli addebiti illegittimi, sia al fine di evitare per il futuro annotazioni illegittime, sia al fine del ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli, sia al fine di ridurre l'importo che la banca , una volta rielaborato il saldo, potrebbe pretendere alla cessazione del rapporto.
Pur avendo la banca, al fine di evitare la nullità delle condizioni economiche per mancanza del contratto scritto, provveduto al deposito dei contratti intercorsi fra le parti, secondo l'appellante le condizioni economiche ivi previste dovevano ritenersi illegittime, emergendo dalla lettura dell'art. 7 delle condizioni del contratto originario n.
11562/6 del 09.08.1989 l'indebita capitalizzazione degli interessi debitori, la mancata pattuizione del tasso di interesse, la mancata pattuizione della commissione di massimo scoperto.
Quanto alla capitalizzazione degli interessi debitori, evidenzia come per costante giurisprudenza della Suprema Corte, in ottemperanza al ELibera CICR del 09.02.2000 nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore, fosse esclusa la possibilità di provvedere all'adeguamento delle clausole contrattuali attraverso la previsione della reciproca capitalizzazione trimestrale, mediante la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale;
l'eventuale adeguamento unilaterale operato dalla banca sarebbe stato da ritenersi, infatti, inefficace nei confronti del cliente comportando un peggioramento delle condizioni, in quanto tale variazione sarebbe andata a sanare una prassi illegittima comportante un aggravio di interessi a carico del correntista.
Di conseguenza, la clausola regolante la capitalizzazione degli interessi doveva ritenersi sempre affetta da nullità per i rapporti iniziati prima dell'entrata in vigore della ELibera
CICR del 09.2.2000, traendo il correntista un vantaggio dalla nullità della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi rispetto all'adeguamento delle condizioni contrattuali che avrebbe costituito, senza dubbio, un peggioramento delle condizioni previgenti.
Sulla mancata pattuizione degli interessi debitori rimessi all'uso piazza, evidenzia come ai sensi dell'art. 1284 co. 3 c.c., in difetto di pattuizione scritta del tasso di interesse, la pag. 9/26 clausola determinativa degli interessi “uso piazza” dovesse ritenersi nulla ed inefficace nei confronti del correntista in quanto indeterminata.
Denuncia che la commissione di massimo scoperto, sebbene applicata nel corso degli anni come si evince dagli estratti e scalari prodotti e dalla CT (che, anche se ritenuta dal Tribunale inidonea a ricostruire i rapporti dare/avere, secondo l'appellante è validamente utilizzabile ai della verifica dell'applicazione della c.m.s. e di oneri similari), non sarebbe stata regolarmente pattuita come anche le altre commissioni analoghe sull'accordato e sulla disponibilità dei fondi.
Ripercorrendo i passaggi legislativi che hanno condotto nel 2011 all'art. 117 bis TUB che ha sancito la nullità della c.m.s., sostituendola per le aperture di credito con una clausola commissionale onnicomprensiva denominata “commissione di affidamento “, e per i contratti di conto corrente e di apertura di credito prevedendo la possibilità di chiedere quale unica voce di spesa per il cliente, a fronte di scoperti di conto e di utilizzi extrafido, una “commissione di istruttoria veloce”(CIV), l'appellante sostiene che le c.m.s. e le altre diversamente denominate sarebbero nulle per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1346 e 1418 c.c. , in quanto recanti il solo valore percentuale, ma non anche la base di calcolo e la periodicità di calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento.
Aggiunge, infine, che tra la documentazione depositata dalla banca risulta un documento risalente al 2010, recante le condizioni economiche, che, in quanto riferito al contratto n. 27592/2004 non prodotto in giudizio, non sarebbe idoneo a costituire un valido contratto, anche in quanto non correttamente sottoscritto dalla società appellante, essendo privo del timbro della in ogni caso denuncia come neppure in Parte_1 questo documento negoziale sarebbero stati correttamente pattuiti la c.m.s., gli oneri similari e gli interessi debitori;
inoltre, in via subordinata all'eventualità che il documento sia considerato un valido contratto, chiede dichiararsene la nullità con riguardo alla capitalizzazione degli interessi, applicata in mancanza di pattuizione fino al 9 agosto 2010.
pag. 10/26 3.Si è costituita in grado di appello (già Controparte_5 Controparte_11 insistendo per il rigetto del gravame ed evidenziando in particolare, riguardo all'omessa pronuncia o al rigetto implicito della domanda di declaratoria di nullità dell'applicazione di interessi, commissioni e spese, lamentata dall'appellante, come la sentenza di primo grado avesse statuito in merito a tutte le domande proposte dall'attrice in primo grado e non solo a quella di ripetizione.
Nel caso di specie l'onere di produzione degli estratti conto incombeva sulla società attrice, non potendo il giudice, nell'ambito del giudizio intentato per la rideterminazione del saldo, procedere all'eliminazione di addebiti illegittimi riscontrati nel periodo documentato dagli estratti conto, allorquando manchino nell'arco di tempo successivo evidenze sulle movimentazioni intercorse.
Quanto alle illegittimità denunciate e riproposte dall'appellante, la banca appellata afferma che la correntista aveva sottoscritto con la specifiche condizioni CP_10 contrattuali individuate nel Documento di sintesi ove era possibile rinvenire gli elementi necessari all'individuazione dei tassi di interesse applicati, dei criteri di calcolo delle singole spese e della commissione di messa a disposizione delle somme in favore della correntista;
che le variazioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente erano state regolarmente comunicate secondo la normativa vigente;
che nel contratto originario era validamente pattuito il meccanismo di determinazione degli interessi e in quello successivo del 09.02.2010, nel quadro relativo alle condizioni economiche, erano espressamente riportati i tassi di interesse pattuiti, le causali e la misura;
che la correntista aveva regolarmente ricevuto gli estratti conto e le comunicazioni della banca senza sollevare mai alcuna obiezione entro il termine di quaranta giorni previsto in contratto;
precisa che nel contratto era prevista la facoltà per la banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali e che tutto quanto contrattualmente pattuito rientrava nei limiti posti dalle disposizioni legislative in vigore.
Ricorda che la stessa CT aveva escluso la pattuizione di interessi usurari.
pag. 11/26 Quanto al calcolo degli interessi, afferma che nel contratto di conto corrente erano specificate misure e tassi, sostenendo di non aver mai provveduto ad una applicazione con rinvio a clausole su piazza;
infine, sostiene la legittimità della capitalizzazione trimestrale purché a condizione di reciprocità tra le parti, come nel caso di specie.
4. Si è costituita in appello la quale mandataria di Controparte_1
impugnando e contestando l'avverso Controparte_13 CP_4 gravame ed eccependo in via preliminare la carenza di interesse ad impugnare dell'appellante, poiché il rigetto della domanda di ricalcolo dei saldi costituirebbe il limite ad una pronuncia di mera nullità delle clausole che di quel ricalcolo costituirebbero il presupposto.
Segnala che non avendo controparte appellato il capo della sentenza di rigetto della domanda per mancanza di adeguata prova, sul punto si sarebbe formato il giudicato e che, dovendo la domanda di nullità necessariamente preludere ad una successiva utilità, nel caso di specie tale finalità risulterebbe ormai preclusa e definitivamente accertata come inesistente, difettando di conseguenza l'attualità e la concretezza dell'interesse ad agire.
In ogni caso, secondo l'appellata, anche qualora si ritenesse sussistente l'interesse ad agire, il gravame sarebbe infondato, ricorrendo l'ipotesi di rigetto implicito di una unitaria domanda per difetto di prova. L'appellante, infatti, non avrebbe contestato la ratio decidendi del primo giudice, secondo la quale l'incompletezza della documentazione aveva reso impossibile procedere agli accertamenti richiesti e comportato il rigetto di tutte le domande attoree con assorbimento della questione.
5. Motivi della decisione.
5.1 Preliminarmente occorre affrontare la questione della carenza di interesse ad impugnare contestata all'appellante ritenendo al riguardo, ai fini della decisione, opportuno effettuare alcune considerazioni di carattere generale in ordine alla domanda di accertamento negativo del credito in rapporto all'interesse ad agire e verificando se,
pag. 12/26 nel caso di specie, nella decisione di primo grado possa rinvenirsi un'ipotesi di omessa pronuncia o di rigetto implicito della domanda.
Come è noto la domanda di accertamento negativo del credito, che presuppone la verifica dell'insussistenza della causa debendi ossia della nullità delle clausole contrattuali, può essere promossa autonomamente (non essendo solo strumentale alla domanda di ripetizione ex art 2033 c.c.) ed è esperibile anche se il rapporto di conto corrente è ancora in corso avendo il correntista, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21646/2018, Cass. 30850/23), interesse “a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da
ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice. Come lucidamente osservato dalle Sezioni
Unite di questa Corte, il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418, in motivazione;
nel medesimo senso, sempre in motivazione,
Cass. 15 gennaio 2013, n. 798); così Cass. n. 30850/23, per la quale “In tema di conto corrente bancario, il correntista ha interesse all'accertamento giudiziale, prima della
pag. 13/26 chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetibilità delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto. (Cass., n. 21646/2018)”.
Su tali principi è tornata, ribadendoli, anche di recente dalla Suprema Corte (Cass. n.
2833/2025) che ha confermato, richiamando precedenti della medesima Corte, come si debba ritenere sussistente l'interesse alla declaratoria di nullità di clausole contrattuali
“anche quando il conto non sia ancora chiuso, attesi gli evidenti riflessi che tale accertamento può avere sul saldo finale del conto” e che non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto corrente autonomo “rispetto al diritto di far valere la nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicché, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422
c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 3858 del 15/02/2021); chiarendo altresì che “che l'interesse del correntista a dedurre la nullità delle clausole che regolano il rapporto ed a conseguire in tal modo la rideterminazione del suo saldo finale viene a sussistere non solo nell'ipotesi in cui, all'esito di tale operazione, venga ad evidenziarsi addirittura una posta finale creditoria e non debitoria – giacché tale esito condiziona, semmai, una distinta ed ulteriore azione di ripetizione che, non a caso, nella specie è stata prima proposta e poi rinunciata – ma anche nell'ipotesi in cui comunque venga a determinarsi una posta debitoria più ridotta, essendo già questo un esito favorevole per chi agisce e conseguentemente tale da fondare il suo interesse ad agire” ;.con l'ulteriore precisazione che anche l'esistenza di una contrapposta pretesa creditoria di ammontare superiore “ non varrebbe ad elidere l'interesse ex art. 100 c.p.c., e ciò per la semplice
pag. 14/26 ragione che, al di là di ogni considerazione, in ogni caso si giungerebbe, per effetto della rideterminazione del saldo del conto corrente, ad un risultato (di riduzione o forse di azzeramento del credito fondato sul rapporto di conto corrente e comunque) di riduzione dell'entità del controcredito complessivo ex adverso vantato, ampiamente sufficiente a sorreggere l'interesse della parte”.
A ciò si aggiunga che, avendo l'appellante promosso un'azione di accertamento del corretto saldo del conto corrente, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali censurate, l'onere probatorio grava sulla stessa – attrice di primo grado;
il correntista che contesta il saldo del conto corrente e ne chieda la rideterminazione in dipendenza della nullità di clausole contrattuali, è gravato, infatti, dall'onere di provare sia i versamenti effettuati sia la mancanza di una valida causa debendi degli stessi (ex multis
Cass. n. 30822/2018, n. 33009/2019, n. 7895/2020, Cass. n. 24095/21) ed è onerato della produzione del contratto contenente le clausole di cui si contesta la nullità, in quanto è attraverso tale documento che dimostra la mancata pattuizione degli interessi o la nullità di essa: nel caso di specie va evidenziato però che il rapporto è iniziato nel
1989, anteriormente dunque all'entrata in vigore della L. 154/92 che ha introdotto l'obbligo di redazione in forma scritta del contratto bancario, per cui gravava sulla banca appellata provare il proprio adempimento producendo copia del contratto scritto indispensabile anche ai fini della verifica delle condizioni economiche applicate nel corso del rapporto. Inoltre, il correntista è onerato della produzione degli estratti conto aventi continuità almeno da una certa data in poi, in modo da consentire una attendibile ricostruzione del rapporto.
Qualora la come nel caso di specie, abbia provveduto a depositare i contratti di CP_6 conto corrente è possibile la verifica delle condizioni contrattuali pattuite fra le parti e quindi della legittimità degli addebiti effettuati dalla banca.
Riguardo agli estratti conto, nella sentenza di primo grado ne è stata rilevata la incompleta produzione da parte dell'appellante, facendosene derivare il rigetto delle domande, non ritenendo il Tribunale condivisibili i conteggi elaborati dal CT attraverso il ricorso alla ulteriore documentazione in atti. Tale impostazione non appare pag. 15/26 condivisibile in quanto va osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 29190/20, Cass. n. 20621/21, Cass. n 38076/21, Cass. 1538/22,Cass.
n.10293/23, Cass. n. 22290/23) “ In materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca
(e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti
d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte)” (Cass. 29190/21), significando che in caso di produzione parziale degli estratti conto, come nel caso de quo, sia possibile per il CT, nel ricostruire l'evoluzione contabile del conto, sopperire alla carenza documentale ricorrendo ad altra documentazione contabile prodotta in atti, raccordando i saldi iniziali e finali rinvenibili dagli estratti conto prodotti.
Le movimentazioni occorse negli estratti conto non costituiscono una prova legale, ma sono da considerare alla stregua di fatti suscettibili di prova libera essendo dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti (Cass. n 1538/22), ossia altre evidenze probatorie diverse dagli estratti conto, non solo documentali, che possono essere utilizzati per la ricostruzione delle intercorse movimentazioni, costituendo ormai ius receptum secondo la Suprema Corte (Cass. n. 22290 /23) la possibilità di ricostruire i saldi attraverso l'impiego “ di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto..”, potendo la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazione del conto corrente, offrire la prova del saldo “in combinazione con le eventuali controdeduzioni del correntista e le altre risultanze processuali”.
La Suprema Corte nelle pronunce sopra richiamate, pur avendo superato l'orientamento che attribuiva al correntista l'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto dall'inizio del rapporto, ha precisato che in caso di produzione parziale occorre far riferimento, per il conteggio, al saldo risultante dal primo estratto conto disponibile pag. 16/26 avente carattere di continuità, dal momento che la carenza documentale del periodo anteriore non esclude la possibilità della ricostruzione del rapporto fondata sui successivi estratti conto, potendo essere colmata in presenza di tutto il resto della documentazione contabile e in caso di “buchi” nella produzione di estratti conto, e quindi in caso non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante le contabili bancarie, deve essere assunto come dato di partenza per il ricalcolo il saldo iniziale a debito del cliente risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti (Cass. N. 37800/2022).
Da ultimo la Suprema Corte (Cass 1763/24, Cass. 17584/24, Cass. 13667/25) ha precisato che
“In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del
pag. 17/26 rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo”.
Ciò comporta che non poteva ritenersi preclusa, nel caso di specie, la possibilità di verificare se nella documentazione in atti fossero rinvenibili dati utili alla ricostruzione delle movimentazioni del conto corrente e a ricomporre l'intero rapporto ricorrendo nei casi di mancanza di estratti conto ad altri elementi quali i conti scalari del periodo o ad altri criteri, in ossequio agli insegnamenti della Suprema Corte richiamati.
Chiarito nei termini anzidetti come si configura l'onere probatorio a carico del correntista che agisca per l'accertamento del credito e l'interesse ad agire allo stesso riconosciuto per la verifica delle nullità di clausole contrattuali anche nell'ipotesi, come nel caso di specie, in cui il conto corrente sia ancora aperto, occorre ai fini della verifica dell'interesse ad impugnare ( quale trasposizione dell'interesse ad agire in sede di gravame) esaminare la natura della pronuncia impugnata, tenendo conto che è lo stesso appellante ad aver invocato la riforma parziale della sentenza, non impugnando il rigetto della domanda relativa al ricalcolo del saldo di conto.
pag. 18/26 Al riguardo va evidenziato, in primo luogo, come nel caso di specie non possa configurarsi un'ipotesi di omessa pronuncia, bensì di rigetto implicito della domanda di nullità delle clausole contrattuali, e ciò in quanto il vizio di omessa pronuncia si verifica nell'ipotesi in cui manchi completamente il provvedimento del giudice che risolva la questione portata alla sua attenzione configurandosi, dunque, in tutte quelle ipotesi in cui manchi una decisione in ordine alla domanda delle parti che rendeva necessaria l'emissione di una pronuncia di accoglimento o di rigetto. EL resto la Suprema Corte ancora di recente (Cass. n. 25710/2024) ha ribadito che “Non ricorre Il vizio di omessa pronuncia dove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza”
Nel caso di specie, deve escludersi la dedotta omessa pronuncia, atteso che il rigetto integrale della domanda attorea per mancanza di prova nei termini indicati dal primo giudice ha evidentemente comportato il rigetto implicito della domanda di nullità delle clausole assunte dall'attore come illegittime la cui applicazione aveva comportato, secondo le asserzioni della correntista, annotazioni in conto di poste illegittime con conseguente domanda di rettifica delle stesse.
Tanto considerato va riconosciuto in capo all'appellante l'interesse ad impugnare la sentenza relativamente al rigetto implicito della domanda di declaratoria di nullità delle clausole contrattuali, atteso il permanere dell'interesse per il correntista “al conseguimento di un interesse utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente, nell'esclusione per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca , una volta rieleborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto” (ex multis Cass.n. 6707/2024), considerando la potenziale incidenza dell'esito della controversia sulla regolazione dei rapporti di conto corrente in essere;
né è configurabile un'ipotesi di giudicato interno, avendo pag. 19/26 l'appellante, nel riproporre nell'atto di gravame le censure finalizzate ad evidenziare il proprio interesse a dedurre le nullità delle clausole contrattuali ( e in disparte la rinuncia alla domanda di rideterminazione del saldo), contestato la fondatezza delle avverse argomentazioni riguardo alla ricostruzione del rapporto di conto corrente oggetto di causa, impedendo pertanto il formarsi di un giudicato sul punto.
5.2 Ritenuta la sussistenza dell'interesse ad impugnare nei termini sopra evidenziati sul punto relativo al rigetto implicito della domanda di declaratoria di nullità delle clausole contrattuali, vanno ora esaminate le singole censure avanzate dall'appellante, con la precisazione che la decisione al riguardo va circoscritta alla verifica dell'esistenza di clausole illegittime, senza alcuna ripercussione sulla rideterminazione del saldo, non essendo tale aspetto stato oggetto di gravame.
5.2.1 Quanto alla indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, va evidenziato che nel rapporto oggetto di causa, stipulato anteriormente alla ELibera
CICR del 2000, era prevista una capitalizzazione asimmetrica ( art 7 del contratto del
09.08.1989; fascicolo di primo grado appellata), con diversa periodicità tra interessi attivi (annuale) e interessi passivi (liquidazione trimestrale).
Pertanto, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, D.L.vo n. 342 del 1999, tali clausole anatocistiche sono risultate radicalmente nulle.
In relazione al periodo successivo alla CICR del 2000, che prevedeva la legittimità della capitalizzazione degli interessi purché prevista con pari periodicità, le banche si sono generalmente uniformate applicando un tale tipo di anatocismo simmetrico, pubblicando le relative variazioni sulla Gazzetta Ufficiale, comunicandole ai clienti o facendo sottoscrivere e approvare dalla clientela una nuova clausola.
Al riguardo si ricorda che secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema
Corte (Cass. n. 9140/2020, Cass 29420/20,) “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25 comma 3 del d.lvo 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della
pag. 20/26 delibera CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicchè in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”; precisando la Suprema Corte (Cass. n. 17634/21) come l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla delibera
CICR, pubblicato anche sulla G.U. “ non risultasse sufficiente ad assicurare , neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. In assenza di tale convenzione, deve escludersi
l'applicabilità dell'art. 120 del d.lgs. n. 385 del 1993, come modificato dall'art. 25 del
d.lgs. n. 342 del 1999, il quale non recava una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne demandava la fissazione al CICR, limitandosi a stabilire, quale principio ispiratore della disciplina da adottare, quello della pari periodicità nel conteggio degl'interessi debitori e creditori. Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art. 1339 cod. civ., il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera CICR: l'impossibilità di procedere al giudizio comparativo richiesto dall'art. 7, comma secondo, di quest'ultima, se per un verso impediva il ricorso alle modalità semplificate contemplate da tale disposizione, per altro verso non esonerava la banca dall'obbligo, imposto dal comma primo, di provvedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall'art. 6 della medesima delibera, la cui inosservanza comportava l'inefficacia della clausola anatocistica”.
Pertanto, per munire un contratto di conto corrente concluso prima della delibera CICR del 2000 dell'attitudine a produrre interessi anatocistici sarebbe stata necessaria una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi in condizioni di reciprocità.
pag. 21/26 Nel caso di specie, mancando una specifica pattuizione della modifica contrattuale in ordine all'applicazione della capitalizzazione trimestrale reciproca, deve ritenersi che non possa applicarsi alcuna capitalizzazione dall'apertura del conto fino alla sottoscrizione in data 09.02.2010 del contratto n. 27692/20024 riferito al rapporto n.
0011562 ( come indicato nell'intestazione del documento negoziale) ove è prevista (art. 8 condizioni generali e nel documento di sintesi) la capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità; infatti, deve considerarsi nulla la pattuizione della capitalizzazione senza pari reciprocità contenuta nel contratto del 1989 e del tutto mancante ogni pattuizione al riguardo fino al contratto del 2010 , con conseguente impossibilità della banca, per tale periodo, di esigere interessi anatocistici in mancanza di una pattuizione in tal senso.
Tale consolidato orientamento della Suprema Corte ha trovato conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 28215/2024) nel senso di escludere” la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di quest' ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale”.
5.2.2. Sulla nullità del tasso di interesse che l'appellante sostiene pattuito secondo gli
“usi piazza”, premesso che l'art. 4 della legge 154/92 ha introdotto il divieto di rinvio agli usi per la determinazione del saggio di interesse, si pone il problema della validità della clausola di rinvio agli usi piazza apposta a contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge e ciò in virtù del principio di irretroattività della noma in virtù del quale le condizioni di validità e di efficacia del contratto debbono essere valutate con riferimento alle norme vigenti al momento della sua conclusione.
Al riguardo va osservato che la giurisprudenza ha da tempo ritenuto tali clausole nulle per contrasto con l'art. 1346 c.c. sancendo il principio (Cass. n. 24048/2019) che “In
pag. 22/26 tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n.
385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza”; pertanto riferendosi genericamente agli interessi usualmente praticati su piazza ,non consentono di determinare a quale dato le parti abbiamo voluto fare riferimento.
In ogni caso tali clausole stipulate , come nel caso di specie risalendo il rapporto di c/c al 1989, anteriormente all'entrata in vigore della L.154/92 sono diventate inoperanti a partire dal 9.07.1992 con l'entrata in vigore della legge considerato che l'art. 4 , in seguito trasfuso nell'art. 117 TUB, stabilendo la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, pur senza incidere sulla validità delle clausole inserite in contratti già conclusi, comporta l'impossibilità per tali clausole di produrre per il futuro effetti nei rapporti ancora in corso, con la conseguenza che al contratto privato della clausola nulle si applicano gli interessi in misura legale ex art
1284 c.c. fino all'entrata in vigore della L. 154/92, passando poi all'applicazione del criterio sostitutivo con l'entrata in vigore dell'art. 117 TUB
Nel caso di specie va osservato che all'art. 7 del contratto del 1989 è stabilito che “gli interessi dovuti dal correntista all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura” ; pertanto, ne va dichiarata la nullità in quanto come sopra illustrato nei contratti di conto corrente stipulati anteriormente al 9.07.1992 la clausola di determinazione de tasso di interesse mediante rinvio agli usi piazza è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto in violazione dell'art. 1346 c.c. nel caso non specifichi in modo univoco il tasso applicabile con conseguente rideterminazione del tasso di interesse nella misura legale fino a quando pag. 23/26 non sia validamente pattuito fra le parti il tasso di interesse: nel caso di specie può affermarsi che solo nel contratto datato 09.02.2010 (riferito al rapporto n . 11562 del
1989) si rinviene l'indicazione del tasso di interesse, mentre quanto agli altri documenti depositati in atti non è possibile stabilire che le condizioni ivi riportate siano state validamente pattuite.
5.2.3 Quanto alla nullità della C.m.s. e oneri similari lamentata dall'appellante, come è noto affinché la clausola sia valida è richiesta una specifica pattuizione con indicazione del tasso della commissione, delle modalità di calcolo e della periodicità di tale calcolo, avendo peraltro la Suprema Corte chiarito (Cass. 1373/2024 ) che “In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti”: pertanto le pattuizioni contrattuali sulla periodicità di chiusura del conto corrente unitamente alle valutazioni sull'intenzione delle parti e l'interpretazione complessiva delle clausole negoziali possono contribuire a definire la periodicità del calcolo e quindi la determinatezza della c.m.s.
Nel caso di specie, pur tenendo conto di quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, va rilevato che il contratto del 1989 (contratto di c/c di corrispondenza) non riporta alcuna indicazione della c.m.s., i documenti in atti datati 08.02.91 e 09.12.97, contenenti le condizioni particolari concesse al cliente, riportano solo l'aliquota di calcolo (rispettivamente 0,250 e 0,125), senza alcun indicazione delle modalità di calcolo e riguardo la periodicità; quanto al documento di sintesi datato 17.11.2004 non può ritenersi provato che la comunicazione della variazione contrattuale sia avvenuta nel rispetto dell'art. 118 TUB vigente;
pertanto è solo nel contratto datato 09.02.2010, riferito come anzidetto al rapporto di c/ c n. 11562 (come specificato nell'intestazione e riconosciuto dallo stesso appellante avendo in primo grado depositato gli estratti conto, sebbene parziali, dal 1989 al 2015 e chiesto la rideterminazione del saldo) che sono pag. 24/26 state espressamente pattuite, sia nelle Condizioni generali (art. 8) che nel documento di sintesi, la C.m.s e la commissione per messa a disposizione fondi, con specificazione per ciascuna del tasso, delle modalità di calcolo e della periodicità (“La commissione di massimo scoperto è calcolata applicando l'aliquota sotto riportata nell'ammontare massimo dell'utilizzo del trimestre, solo limitatamente ai conti affidati e solo se il saldo del conto risulta a debito, anche per valuta, per un periodo continuativo pari o superiore a 30 giorni”; “La commissione disponibilità somme è calcolata in misura proporzionale alla durata ed all'importo delle linee di credito accordate ed è liquidata trimestralmente in via posticipata, poiché è proporzionale al tempo, essa viene calcolata con la formula degli interessi su base trimestrale. La commissione è calcolata su linee di credito superiori allo scaglione sotto riportato, per l'intero importo dell'affidamento”- documento di sintesi contenuto nel fascicolo di primo grado della parte appellata), risultando dunque validamente pattuite con conseguente accoglimento della censura dell'appellante, nei limiti anzidetti.
Pertanto in conclusione, ritenuta assorbita ogni altra questione, l'appello risulta parzialmente fondato nei limiti di cui in motivazione.
6. La parziale riforma della sentenza impugnata comporta che le spese di lite del primo grado di giudizio vadano compensate per la metà, in ragione della parziale reciproca soccombenza, andando poste per la restante metà a carico della convenuta, in ragione della soccombenza prevalente.
Le spese della CT di primo grado vanno poste a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna, ed in solido verso i terzi.
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo con esclusione della fase istruttoria non espletata in questa sede, sono poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. Parte_1
pag. 25/26 1214/2023 resa dal Tribunale di Teramo, pubblicata in data 20.12.2023, nel procedimento n. R.g. 2424/2015, la Corte d'Appello così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi, alla determinazione degli interessi “uso piazza” e alla commissione di massimo scoperto, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione;
2) dichiara compensate per metà le spese di lite del primo grado di giudizio che, liquidate nell'intero in euro 545,00 per esborsi e in euro 6.400,00 per compensi, oltre al
15% di rimborso spese forfettarie e IVA e CPA come per legge, pone per metà a carico della convenuta;
3) pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna, ed in solido verso i terzi;
4) condanna parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 804,00 per esborsi e in euro 8.431,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso spese forfettarie e IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Consigliere rel. est. Presidente
FR CO BA EL ON
pag. 26/26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
BA EL ON Presidente
FR CO Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 91/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 23 settembre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
Parte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gelsomina Marsili
appellante
e
ad unico socio ( c.f. e p.iva: Controparte_1
), in persona del Dott. quale mandataria della P.IVA_2 Controparte_2 CP_3 in persona del legale rappresentante;
Parte_2 CP_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Ottavio Antonio Balducci
appellata
e già , (c.f. ), in persona Controparte_5 Controparte_6 P.IVA_3 del Dott. Controparte_7
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Gasparroni
appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1214/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 20.12.2023 nel procedimento n. R.g. 2424/2015.
L'udienza del 23.09.2025, fissata per la rimessione della causa in decisione a norma dell'art. 352 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza resa in pari data.
Conclusioni dell'appellante:
“Voglia L'Ecc.ma Corte,
-riformare la sentenza n. 1214/2023 del Tribunale di Teramo nella parte in cui ha rigettato la declaratoria di nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori contenuta nel contratto di conto corrente del 9.08.1989 per le motivazioni sopra espresse e conseguentemente:
dichiarare la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori contenuta nel contratto di conto corrente del 9.8.1989 per l'intera durata del rapporto;
-riformare la sentenza n. 1214/2023 del Tribunale di Teramo nella parte in cui ha implicitamente rigettato la declaratoria di nullità della commissione di massimo scoperto per le motivazioni sopra espresse e conseguentemente:
pag. 2/26 dichiarare la nullità della commissione di massimo scoperto e/o degli ulteriori oneri assimilabili alla stessa per l'intera durata del rapporto;
-Riformare la sentenza n.1214/2023 del Tribunale di Teramo nella parte in cui non ha dichiarato la nullità della pattuizione degli interessi debitori secondo “usi piazza” per le motivazioni sopra esposte e conseguentemente:
dichiarare nullo l'interesse applicato in quanto indeterminato e contra legem “usi piazza” e conseguentemente dichiarare dovuti i soli interessi legali;
-in via subordinata, qualora venga ritenuto valido il documento contrattuale del
9.02.2010, riformare comunque la sentenza n.1214/2023 del Tribunale di Teramo e dichiarare la nullità della capitalizzazione degli interessi debitori e del tasso di interesse “usi piazza” fino alla data del 9.02.2010.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Conclusioni dell'appellata Controparte_5
“L'Avv. Marco Gasparroni procuratore di nel riportarsi alla CP_5 comparsa di costituzione tempestivamente depositata, conclude chiedendo che la
Ecc.ma Corte
- voglia dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento in fatto ed in diritto l'appello proposto dalla Controparte_8
avverso la sentenza n. 1214/2023 emessa il 20/12/2023 dal
[...]
Tribunale di Teramo.
- Confermare la sentenza di primo grado impugnata.
- Condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.
Salvezze illimitate”.
Conclusioni dell'appellata quale Controparte_1 mandataria della Parte_3
pag. 3/26 “La nel richiamare la propria comparsa di costituzione, ribadendo ogni e più Pt_3 ampia impugnativa rispetto a quanto ex adverso domandato, richiesto e prodotto, così
CONCLUDE
Voglia la Corte di Appello di L'Aquila rigettare siccome inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto l'avverso gravame. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1.Sentenza impugnata. Con sentenza n. 1214/2023, pubblicata in data 20 dicembre
2023, il Tribunale di Teramo rigettava le domande proposte dalla
[...] nei confronti della Parte_1 Controparte_9
con condanna della società soccombente al pagamento delle
[...] spese di lite n favore della convenuta, oltre che delle spese di CT.
1.2 Con l'atto introduttivo del giudizio parte attrice, premesso di aver stipulato con la banca un contratto di conto corrente bancario, recante n. 4301115626 ed CP_10 ancora attivo, con apertura di credito concessa per un fido attuale di € 25.000,00, aveva evocato in giudizio la banca al fine di sentir accertare e dichiarare CP_10
l'illegittima applicazione di tassi di interesse, di interessi usurari, di spese e commissioni non contrattualizzate e di conseguenza rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario senza addebiti illegittimi;
chiedeva altresì la condanna della banca al risarcimento del danno cagionato alla società correntista a causa della condotta contraria alle regole di correttezza e buona fede.
1.3 Nel costituirsi in giudizio chiedeva il rigetto delle domande Controparte_11 contestandone la fondatezza, con vittoria di spese di lite
1.4 In data 16 marzo 2021 si costituiva in giudizio, con atto di intervento ex art 111
c.p.c., quale mandataria di Controparte_1 [...]
cessionaria di chiedendo Controparte_12 Controparte_6
l'estromissione della propria dante causa e l'accoglimento integrale conclusioni rassegnate in atti dalla cedente.
pag. 4/26 1.5 Istruita la causa a mezzo di CT contabile, all'udienza del 06.06.2023, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.6 Preliminarmente il primo giudice, con riferimento all'intervento ex art 111 c.p.c. di quale mandataria di Controparte_1 Controparte_13
in qualità di cessionaria dei crediti della
[...] Controparte_6 premetteva in astratto che la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue ai sensi dell'art. 111
c.p.c. la prosecuzione del giudizio fra le parti originarie e la legittimazione della cedente
(quale sostituto processuale della cessionaria) fino all'eventuale estromissione della prima dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti;
inoltre, aggiungeva che la sentenza pronunciata nei confronti dell'originario dante causa produce i suoi effetti sostanziali ex art 2909 c.c. nei confronti del successore a titolo particolare, precisando che nel caso di specie, dopo l'intervento della cessionaria, la cedente non aveva più partecipato al giudizio, dovendosi da ciò desumere la volontà della stessa di non coltivare le richieste avanzate nel procedimento.
Quanto al merito della causa, il Tribunale riteneva non contestato che la società attrice avesse concluso, in data 9 agosto 1989, un contratto di conto corrente ordinario, recante n. 11562, e in data 9 febbraio 2010 un contratto di conto corrente di corrispondenza, considerati unitariamente dall'attrice avendo la società contestato addebiti illegittimi a partire dal IV trimestre 1990 al I trimestre 2015. Riteneva, tuttavia, che l'incompletezza degli estratti conto depositati dalla unitamente ai conti scalari e Parte_1 ai prospetti contabili relativi solo a determinati periodi, rendeva impossibile procedere agli accertamenti richiesti.
Precisava che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'annotazione in conto di una posta di interessi o di c.m.s o di altre spese illegittimamente addebitate dalla banca al correntista determina un incremento del debito di quest'ultimo o una riduzione del credito di cui dispone, ma non si risolve in un pagamento ossia in pag. 5/26 un'attività solutoria in favore della banca. Di conseguenza il correntista può agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui si basa l'addebito per recuperare una maggiore disponibilità di credito nel limite del fido accordato, potendo agire per la ripetizione di un pagamento solo dopo che, conclusosi il rapporto di conto corrente, la banca abbia richiesto al correntista la restituzione del saldo finale entro il quale risultino compresi interessi non dovuti e quindi da restituire al cliente, se corrisposti, alla chiusura del conto.
Nel caso di specie il Tribunale rilevava che il correntista non aveva allegato la chiusura dei rapporti oggetto di causa in epoca anteriore all'introduzione del presente giudizio, né aveva dedotto l'esistenza di annotazioni relative a rimesse solutorie, avendo agito in via principale al fine di ottenere il ricalcolo.
Aggiungeva che nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) per far valere la nullità di clausole contrattuali e l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, grava sull'attore l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a fondamento della domanda e di fornire la relativa prova e ciò in virtù delle regole generali previste dall'art. 2967 c.c. secondo le quali incombe sull'attore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza o del venir meno della causa debendi, sicché il correntista che intenda far valere il carattere indebito delle poste passive addebitate dalla banca ha l'onere di produrre non solo il contratto, ossia il titolo del rapporto dedotto in lite , ma anche gli estratti conto periodici dalla data di inizio del rapporto.
Una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, secondo il Tribunale la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura, effettuandosi in tal modo l'integrale ricostruzione del rapporto dare/avere, con applicazione del tasso legale sulla base di dati contabili certi in relazione alle operazioni registrate, mentre sono inutilizzabili a tal fine criteri presuntivi o approssimativi.
Premesso che il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto mediante la produzione di tutti gli estratti conto, esponeva il Tribunale che nel caso di specie, al fine di determinare la pag. 6/26 correttezza dell'applicazione degli interessi nei rapporti e di rideterminare il saldo del conto, era stata disposta CT contabile che aveva evidenziato l'incompletezza e la frammentarietà della documentazione depositata, tali da determinare l'effettuazione dei conteggi da parte del CT sulla base di criteri non condivisibili;
ciò in quanto l'incompletezza della documentazione non consentiva di procedere agli accertamenti richiesti nell'atto di citazione dal momento che, a fronte di un contratto risalente al
1989 e cessato nel 2015, non poteva essere preso in considerazione solo il periodo rispetto al quale erano stati prodotti gli estratti conto, non rilevando allo scopo che la banca non avesse ottemperato alla richiesta di consegna ex art 210 c.p.c. avanzata dalla correntista, che non poteva comunque comportare un'inversione dell'onere probatorio incombente sulla parte attrice.
Né la questione poteva ritenersi superabile, secondo il Tribunale, ritenendo la nullità rilevabile d'ufficio, avendo chiarito la giurisprudenza di legittimità richiamata non sussistere un obbligo di accertamento d'ufficio per l'ipotesi di nullità del contrato ex art. 1421 c.c., dovendo la nullità risultare dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo e non potendo i poteri officiosi esonerare la parte dall'onere probatorio sulla stessa gravante.
Il Tribunale non condivideva i criteri di calcolo adottati in sede di CT, fondati sulla ricostruzione dei rapporti dare-avere facendo riferimento al saldo di chiusura indicato nell'estratto conto precedente che postula una media tra i valori individuati: nello specifico osservava che l'utilizzo del saldo risultante dal primo saldo conto, richiesto nel quesito posto al CT, doveva intendersi riferito all'omessa produzione degli estratti conto nella fase iniziale del rapporto, e non alle ipotesi di vuoti contabili, ossia di mancata produzione di estratti conto nei periodi intermedi;
inoltre, secondo il primo giudice i risultati cui era pervenuta la CT non potevano ritenersi attendibili in quanto ricavati da presunzioni di calcolo basate su dati medi desunti dagli estratti conto depositati, che però non coprivano periodi di tempo rilevanti, dando così luogo ad esiti approssimativi, basati su presunzioni comportanti un'inammissibile inversione dell'onere della prova gravante sull'attrice.
pag. 7/26 Ne conseguiva, secondo il primo giudice, che l'assenza dell'integrale sequenza degli estratti conto rendeva impossibile accertare con esattezza il corretto saldo di chiusura.
Rigettava, pertanto, tutte le domande proposte dalla società attrice e liquidava le spese di lite secondo la soccombenza ed avendo riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014; in ossequio al medesimo principio, anche le spese di CT erano poste a carico della
Controparte_14
[
. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Teramo ha proposto appello la società
chiedendone la riforma parziale Parte_1 per i seguenti motivi.
2.1- Omessa pronuncia e/o rigetto implicito della domanda di declaratoria di nullità delle condizioni contrattuali.
-indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori su conto corrente stipulato nel 1989
-nullità del tasso di interesse pattuito secondo gli usi piazza
-nullità della Commissione di massimo scoperto e oneri similari in quanto indeterminata per violazione e falsa applicazione per violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1283 e 1284 c.c.”.
Per l'appellante il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla domanda principale di declaratoria di nullità, limitandosi al rigetto della domanda di rideterminazione dei saldi e soffermandosi sull'impossibilità di procedere ad un attendibile ricalcolo del conto corrente per via dei vuoti temporali nel deposito degli estratti conto e ritenendo non condivisibili le conclusioni del CT in quanto inattendibili, stante la carenza degli estratti conto periodici
Sostiene che, anche ove si condividesse la tesi del Tribunale in ordine all'impossibilità di arrivare ad una rideterminazione attendibile dei saldi, rimarrebbe comunque meritevole di accoglimento la domanda relativa alla declaratoria di nullità delle condizioni economiche del contratto, sussistendo l'interesse del correntista all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole pag. 8/26 anatocistiche e degli addebiti illegittimi, sia al fine di evitare per il futuro annotazioni illegittime, sia al fine del ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli, sia al fine di ridurre l'importo che la banca , una volta rielaborato il saldo, potrebbe pretendere alla cessazione del rapporto.
Pur avendo la banca, al fine di evitare la nullità delle condizioni economiche per mancanza del contratto scritto, provveduto al deposito dei contratti intercorsi fra le parti, secondo l'appellante le condizioni economiche ivi previste dovevano ritenersi illegittime, emergendo dalla lettura dell'art. 7 delle condizioni del contratto originario n.
11562/6 del 09.08.1989 l'indebita capitalizzazione degli interessi debitori, la mancata pattuizione del tasso di interesse, la mancata pattuizione della commissione di massimo scoperto.
Quanto alla capitalizzazione degli interessi debitori, evidenzia come per costante giurisprudenza della Suprema Corte, in ottemperanza al ELibera CICR del 09.02.2000 nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore, fosse esclusa la possibilità di provvedere all'adeguamento delle clausole contrattuali attraverso la previsione della reciproca capitalizzazione trimestrale, mediante la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale;
l'eventuale adeguamento unilaterale operato dalla banca sarebbe stato da ritenersi, infatti, inefficace nei confronti del cliente comportando un peggioramento delle condizioni, in quanto tale variazione sarebbe andata a sanare una prassi illegittima comportante un aggravio di interessi a carico del correntista.
Di conseguenza, la clausola regolante la capitalizzazione degli interessi doveva ritenersi sempre affetta da nullità per i rapporti iniziati prima dell'entrata in vigore della ELibera
CICR del 09.2.2000, traendo il correntista un vantaggio dalla nullità della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi rispetto all'adeguamento delle condizioni contrattuali che avrebbe costituito, senza dubbio, un peggioramento delle condizioni previgenti.
Sulla mancata pattuizione degli interessi debitori rimessi all'uso piazza, evidenzia come ai sensi dell'art. 1284 co. 3 c.c., in difetto di pattuizione scritta del tasso di interesse, la pag. 9/26 clausola determinativa degli interessi “uso piazza” dovesse ritenersi nulla ed inefficace nei confronti del correntista in quanto indeterminata.
Denuncia che la commissione di massimo scoperto, sebbene applicata nel corso degli anni come si evince dagli estratti e scalari prodotti e dalla CT (che, anche se ritenuta dal Tribunale inidonea a ricostruire i rapporti dare/avere, secondo l'appellante è validamente utilizzabile ai della verifica dell'applicazione della c.m.s. e di oneri similari), non sarebbe stata regolarmente pattuita come anche le altre commissioni analoghe sull'accordato e sulla disponibilità dei fondi.
Ripercorrendo i passaggi legislativi che hanno condotto nel 2011 all'art. 117 bis TUB che ha sancito la nullità della c.m.s., sostituendola per le aperture di credito con una clausola commissionale onnicomprensiva denominata “commissione di affidamento “, e per i contratti di conto corrente e di apertura di credito prevedendo la possibilità di chiedere quale unica voce di spesa per il cliente, a fronte di scoperti di conto e di utilizzi extrafido, una “commissione di istruttoria veloce”(CIV), l'appellante sostiene che le c.m.s. e le altre diversamente denominate sarebbero nulle per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1346 e 1418 c.c. , in quanto recanti il solo valore percentuale, ma non anche la base di calcolo e la periodicità di calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento.
Aggiunge, infine, che tra la documentazione depositata dalla banca risulta un documento risalente al 2010, recante le condizioni economiche, che, in quanto riferito al contratto n. 27592/2004 non prodotto in giudizio, non sarebbe idoneo a costituire un valido contratto, anche in quanto non correttamente sottoscritto dalla società appellante, essendo privo del timbro della in ogni caso denuncia come neppure in Parte_1 questo documento negoziale sarebbero stati correttamente pattuiti la c.m.s., gli oneri similari e gli interessi debitori;
inoltre, in via subordinata all'eventualità che il documento sia considerato un valido contratto, chiede dichiararsene la nullità con riguardo alla capitalizzazione degli interessi, applicata in mancanza di pattuizione fino al 9 agosto 2010.
pag. 10/26 3.Si è costituita in grado di appello (già Controparte_5 Controparte_11 insistendo per il rigetto del gravame ed evidenziando in particolare, riguardo all'omessa pronuncia o al rigetto implicito della domanda di declaratoria di nullità dell'applicazione di interessi, commissioni e spese, lamentata dall'appellante, come la sentenza di primo grado avesse statuito in merito a tutte le domande proposte dall'attrice in primo grado e non solo a quella di ripetizione.
Nel caso di specie l'onere di produzione degli estratti conto incombeva sulla società attrice, non potendo il giudice, nell'ambito del giudizio intentato per la rideterminazione del saldo, procedere all'eliminazione di addebiti illegittimi riscontrati nel periodo documentato dagli estratti conto, allorquando manchino nell'arco di tempo successivo evidenze sulle movimentazioni intercorse.
Quanto alle illegittimità denunciate e riproposte dall'appellante, la banca appellata afferma che la correntista aveva sottoscritto con la specifiche condizioni CP_10 contrattuali individuate nel Documento di sintesi ove era possibile rinvenire gli elementi necessari all'individuazione dei tassi di interesse applicati, dei criteri di calcolo delle singole spese e della commissione di messa a disposizione delle somme in favore della correntista;
che le variazioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente erano state regolarmente comunicate secondo la normativa vigente;
che nel contratto originario era validamente pattuito il meccanismo di determinazione degli interessi e in quello successivo del 09.02.2010, nel quadro relativo alle condizioni economiche, erano espressamente riportati i tassi di interesse pattuiti, le causali e la misura;
che la correntista aveva regolarmente ricevuto gli estratti conto e le comunicazioni della banca senza sollevare mai alcuna obiezione entro il termine di quaranta giorni previsto in contratto;
precisa che nel contratto era prevista la facoltà per la banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali e che tutto quanto contrattualmente pattuito rientrava nei limiti posti dalle disposizioni legislative in vigore.
Ricorda che la stessa CT aveva escluso la pattuizione di interessi usurari.
pag. 11/26 Quanto al calcolo degli interessi, afferma che nel contratto di conto corrente erano specificate misure e tassi, sostenendo di non aver mai provveduto ad una applicazione con rinvio a clausole su piazza;
infine, sostiene la legittimità della capitalizzazione trimestrale purché a condizione di reciprocità tra le parti, come nel caso di specie.
4. Si è costituita in appello la quale mandataria di Controparte_1
impugnando e contestando l'avverso Controparte_13 CP_4 gravame ed eccependo in via preliminare la carenza di interesse ad impugnare dell'appellante, poiché il rigetto della domanda di ricalcolo dei saldi costituirebbe il limite ad una pronuncia di mera nullità delle clausole che di quel ricalcolo costituirebbero il presupposto.
Segnala che non avendo controparte appellato il capo della sentenza di rigetto della domanda per mancanza di adeguata prova, sul punto si sarebbe formato il giudicato e che, dovendo la domanda di nullità necessariamente preludere ad una successiva utilità, nel caso di specie tale finalità risulterebbe ormai preclusa e definitivamente accertata come inesistente, difettando di conseguenza l'attualità e la concretezza dell'interesse ad agire.
In ogni caso, secondo l'appellata, anche qualora si ritenesse sussistente l'interesse ad agire, il gravame sarebbe infondato, ricorrendo l'ipotesi di rigetto implicito di una unitaria domanda per difetto di prova. L'appellante, infatti, non avrebbe contestato la ratio decidendi del primo giudice, secondo la quale l'incompletezza della documentazione aveva reso impossibile procedere agli accertamenti richiesti e comportato il rigetto di tutte le domande attoree con assorbimento della questione.
5. Motivi della decisione.
5.1 Preliminarmente occorre affrontare la questione della carenza di interesse ad impugnare contestata all'appellante ritenendo al riguardo, ai fini della decisione, opportuno effettuare alcune considerazioni di carattere generale in ordine alla domanda di accertamento negativo del credito in rapporto all'interesse ad agire e verificando se,
pag. 12/26 nel caso di specie, nella decisione di primo grado possa rinvenirsi un'ipotesi di omessa pronuncia o di rigetto implicito della domanda.
Come è noto la domanda di accertamento negativo del credito, che presuppone la verifica dell'insussistenza della causa debendi ossia della nullità delle clausole contrattuali, può essere promossa autonomamente (non essendo solo strumentale alla domanda di ripetizione ex art 2033 c.c.) ed è esperibile anche se il rapporto di conto corrente è ancora in corso avendo il correntista, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21646/2018, Cass. 30850/23), interesse “a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da
ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice. Come lucidamente osservato dalle Sezioni
Unite di questa Corte, il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418, in motivazione;
nel medesimo senso, sempre in motivazione,
Cass. 15 gennaio 2013, n. 798); così Cass. n. 30850/23, per la quale “In tema di conto corrente bancario, il correntista ha interesse all'accertamento giudiziale, prima della
pag. 13/26 chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetibilità delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto. (Cass., n. 21646/2018)”.
Su tali principi è tornata, ribadendoli, anche di recente dalla Suprema Corte (Cass. n.
2833/2025) che ha confermato, richiamando precedenti della medesima Corte, come si debba ritenere sussistente l'interesse alla declaratoria di nullità di clausole contrattuali
“anche quando il conto non sia ancora chiuso, attesi gli evidenti riflessi che tale accertamento può avere sul saldo finale del conto” e che non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto corrente autonomo “rispetto al diritto di far valere la nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicché, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422
c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 3858 del 15/02/2021); chiarendo altresì che “che l'interesse del correntista a dedurre la nullità delle clausole che regolano il rapporto ed a conseguire in tal modo la rideterminazione del suo saldo finale viene a sussistere non solo nell'ipotesi in cui, all'esito di tale operazione, venga ad evidenziarsi addirittura una posta finale creditoria e non debitoria – giacché tale esito condiziona, semmai, una distinta ed ulteriore azione di ripetizione che, non a caso, nella specie è stata prima proposta e poi rinunciata – ma anche nell'ipotesi in cui comunque venga a determinarsi una posta debitoria più ridotta, essendo già questo un esito favorevole per chi agisce e conseguentemente tale da fondare il suo interesse ad agire” ;.con l'ulteriore precisazione che anche l'esistenza di una contrapposta pretesa creditoria di ammontare superiore “ non varrebbe ad elidere l'interesse ex art. 100 c.p.c., e ciò per la semplice
pag. 14/26 ragione che, al di là di ogni considerazione, in ogni caso si giungerebbe, per effetto della rideterminazione del saldo del conto corrente, ad un risultato (di riduzione o forse di azzeramento del credito fondato sul rapporto di conto corrente e comunque) di riduzione dell'entità del controcredito complessivo ex adverso vantato, ampiamente sufficiente a sorreggere l'interesse della parte”.
A ciò si aggiunga che, avendo l'appellante promosso un'azione di accertamento del corretto saldo del conto corrente, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali censurate, l'onere probatorio grava sulla stessa – attrice di primo grado;
il correntista che contesta il saldo del conto corrente e ne chieda la rideterminazione in dipendenza della nullità di clausole contrattuali, è gravato, infatti, dall'onere di provare sia i versamenti effettuati sia la mancanza di una valida causa debendi degli stessi (ex multis
Cass. n. 30822/2018, n. 33009/2019, n. 7895/2020, Cass. n. 24095/21) ed è onerato della produzione del contratto contenente le clausole di cui si contesta la nullità, in quanto è attraverso tale documento che dimostra la mancata pattuizione degli interessi o la nullità di essa: nel caso di specie va evidenziato però che il rapporto è iniziato nel
1989, anteriormente dunque all'entrata in vigore della L. 154/92 che ha introdotto l'obbligo di redazione in forma scritta del contratto bancario, per cui gravava sulla banca appellata provare il proprio adempimento producendo copia del contratto scritto indispensabile anche ai fini della verifica delle condizioni economiche applicate nel corso del rapporto. Inoltre, il correntista è onerato della produzione degli estratti conto aventi continuità almeno da una certa data in poi, in modo da consentire una attendibile ricostruzione del rapporto.
Qualora la come nel caso di specie, abbia provveduto a depositare i contratti di CP_6 conto corrente è possibile la verifica delle condizioni contrattuali pattuite fra le parti e quindi della legittimità degli addebiti effettuati dalla banca.
Riguardo agli estratti conto, nella sentenza di primo grado ne è stata rilevata la incompleta produzione da parte dell'appellante, facendosene derivare il rigetto delle domande, non ritenendo il Tribunale condivisibili i conteggi elaborati dal CT attraverso il ricorso alla ulteriore documentazione in atti. Tale impostazione non appare pag. 15/26 condivisibile in quanto va osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 29190/20, Cass. n. 20621/21, Cass. n 38076/21, Cass. 1538/22,Cass.
n.10293/23, Cass. n. 22290/23) “ In materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca
(e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti
d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte)” (Cass. 29190/21), significando che in caso di produzione parziale degli estratti conto, come nel caso de quo, sia possibile per il CT, nel ricostruire l'evoluzione contabile del conto, sopperire alla carenza documentale ricorrendo ad altra documentazione contabile prodotta in atti, raccordando i saldi iniziali e finali rinvenibili dagli estratti conto prodotti.
Le movimentazioni occorse negli estratti conto non costituiscono una prova legale, ma sono da considerare alla stregua di fatti suscettibili di prova libera essendo dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti (Cass. n 1538/22), ossia altre evidenze probatorie diverse dagli estratti conto, non solo documentali, che possono essere utilizzati per la ricostruzione delle intercorse movimentazioni, costituendo ormai ius receptum secondo la Suprema Corte (Cass. n. 22290 /23) la possibilità di ricostruire i saldi attraverso l'impiego “ di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto..”, potendo la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazione del conto corrente, offrire la prova del saldo “in combinazione con le eventuali controdeduzioni del correntista e le altre risultanze processuali”.
La Suprema Corte nelle pronunce sopra richiamate, pur avendo superato l'orientamento che attribuiva al correntista l'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto dall'inizio del rapporto, ha precisato che in caso di produzione parziale occorre far riferimento, per il conteggio, al saldo risultante dal primo estratto conto disponibile pag. 16/26 avente carattere di continuità, dal momento che la carenza documentale del periodo anteriore non esclude la possibilità della ricostruzione del rapporto fondata sui successivi estratti conto, potendo essere colmata in presenza di tutto il resto della documentazione contabile e in caso di “buchi” nella produzione di estratti conto, e quindi in caso non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante le contabili bancarie, deve essere assunto come dato di partenza per il ricalcolo il saldo iniziale a debito del cliente risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti (Cass. N. 37800/2022).
Da ultimo la Suprema Corte (Cass 1763/24, Cass. 17584/24, Cass. 13667/25) ha precisato che
“In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del
pag. 17/26 rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo”.
Ciò comporta che non poteva ritenersi preclusa, nel caso di specie, la possibilità di verificare se nella documentazione in atti fossero rinvenibili dati utili alla ricostruzione delle movimentazioni del conto corrente e a ricomporre l'intero rapporto ricorrendo nei casi di mancanza di estratti conto ad altri elementi quali i conti scalari del periodo o ad altri criteri, in ossequio agli insegnamenti della Suprema Corte richiamati.
Chiarito nei termini anzidetti come si configura l'onere probatorio a carico del correntista che agisca per l'accertamento del credito e l'interesse ad agire allo stesso riconosciuto per la verifica delle nullità di clausole contrattuali anche nell'ipotesi, come nel caso di specie, in cui il conto corrente sia ancora aperto, occorre ai fini della verifica dell'interesse ad impugnare ( quale trasposizione dell'interesse ad agire in sede di gravame) esaminare la natura della pronuncia impugnata, tenendo conto che è lo stesso appellante ad aver invocato la riforma parziale della sentenza, non impugnando il rigetto della domanda relativa al ricalcolo del saldo di conto.
pag. 18/26 Al riguardo va evidenziato, in primo luogo, come nel caso di specie non possa configurarsi un'ipotesi di omessa pronuncia, bensì di rigetto implicito della domanda di nullità delle clausole contrattuali, e ciò in quanto il vizio di omessa pronuncia si verifica nell'ipotesi in cui manchi completamente il provvedimento del giudice che risolva la questione portata alla sua attenzione configurandosi, dunque, in tutte quelle ipotesi in cui manchi una decisione in ordine alla domanda delle parti che rendeva necessaria l'emissione di una pronuncia di accoglimento o di rigetto. EL resto la Suprema Corte ancora di recente (Cass. n. 25710/2024) ha ribadito che “Non ricorre Il vizio di omessa pronuncia dove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza”
Nel caso di specie, deve escludersi la dedotta omessa pronuncia, atteso che il rigetto integrale della domanda attorea per mancanza di prova nei termini indicati dal primo giudice ha evidentemente comportato il rigetto implicito della domanda di nullità delle clausole assunte dall'attore come illegittime la cui applicazione aveva comportato, secondo le asserzioni della correntista, annotazioni in conto di poste illegittime con conseguente domanda di rettifica delle stesse.
Tanto considerato va riconosciuto in capo all'appellante l'interesse ad impugnare la sentenza relativamente al rigetto implicito della domanda di declaratoria di nullità delle clausole contrattuali, atteso il permanere dell'interesse per il correntista “al conseguimento di un interesse utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente, nell'esclusione per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca , una volta rieleborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto” (ex multis Cass.n. 6707/2024), considerando la potenziale incidenza dell'esito della controversia sulla regolazione dei rapporti di conto corrente in essere;
né è configurabile un'ipotesi di giudicato interno, avendo pag. 19/26 l'appellante, nel riproporre nell'atto di gravame le censure finalizzate ad evidenziare il proprio interesse a dedurre le nullità delle clausole contrattuali ( e in disparte la rinuncia alla domanda di rideterminazione del saldo), contestato la fondatezza delle avverse argomentazioni riguardo alla ricostruzione del rapporto di conto corrente oggetto di causa, impedendo pertanto il formarsi di un giudicato sul punto.
5.2 Ritenuta la sussistenza dell'interesse ad impugnare nei termini sopra evidenziati sul punto relativo al rigetto implicito della domanda di declaratoria di nullità delle clausole contrattuali, vanno ora esaminate le singole censure avanzate dall'appellante, con la precisazione che la decisione al riguardo va circoscritta alla verifica dell'esistenza di clausole illegittime, senza alcuna ripercussione sulla rideterminazione del saldo, non essendo tale aspetto stato oggetto di gravame.
5.2.1 Quanto alla indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, va evidenziato che nel rapporto oggetto di causa, stipulato anteriormente alla ELibera
CICR del 2000, era prevista una capitalizzazione asimmetrica ( art 7 del contratto del
09.08.1989; fascicolo di primo grado appellata), con diversa periodicità tra interessi attivi (annuale) e interessi passivi (liquidazione trimestrale).
Pertanto, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, D.L.vo n. 342 del 1999, tali clausole anatocistiche sono risultate radicalmente nulle.
In relazione al periodo successivo alla CICR del 2000, che prevedeva la legittimità della capitalizzazione degli interessi purché prevista con pari periodicità, le banche si sono generalmente uniformate applicando un tale tipo di anatocismo simmetrico, pubblicando le relative variazioni sulla Gazzetta Ufficiale, comunicandole ai clienti o facendo sottoscrivere e approvare dalla clientela una nuova clausola.
Al riguardo si ricorda che secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema
Corte (Cass. n. 9140/2020, Cass 29420/20,) “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25 comma 3 del d.lvo 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della
pag. 20/26 delibera CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicchè in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”; precisando la Suprema Corte (Cass. n. 17634/21) come l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla delibera
CICR, pubblicato anche sulla G.U. “ non risultasse sufficiente ad assicurare , neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. In assenza di tale convenzione, deve escludersi
l'applicabilità dell'art. 120 del d.lgs. n. 385 del 1993, come modificato dall'art. 25 del
d.lgs. n. 342 del 1999, il quale non recava una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne demandava la fissazione al CICR, limitandosi a stabilire, quale principio ispiratore della disciplina da adottare, quello della pari periodicità nel conteggio degl'interessi debitori e creditori. Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art. 1339 cod. civ., il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera CICR: l'impossibilità di procedere al giudizio comparativo richiesto dall'art. 7, comma secondo, di quest'ultima, se per un verso impediva il ricorso alle modalità semplificate contemplate da tale disposizione, per altro verso non esonerava la banca dall'obbligo, imposto dal comma primo, di provvedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall'art. 6 della medesima delibera, la cui inosservanza comportava l'inefficacia della clausola anatocistica”.
Pertanto, per munire un contratto di conto corrente concluso prima della delibera CICR del 2000 dell'attitudine a produrre interessi anatocistici sarebbe stata necessaria una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi in condizioni di reciprocità.
pag. 21/26 Nel caso di specie, mancando una specifica pattuizione della modifica contrattuale in ordine all'applicazione della capitalizzazione trimestrale reciproca, deve ritenersi che non possa applicarsi alcuna capitalizzazione dall'apertura del conto fino alla sottoscrizione in data 09.02.2010 del contratto n. 27692/20024 riferito al rapporto n.
0011562 ( come indicato nell'intestazione del documento negoziale) ove è prevista (art. 8 condizioni generali e nel documento di sintesi) la capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità; infatti, deve considerarsi nulla la pattuizione della capitalizzazione senza pari reciprocità contenuta nel contratto del 1989 e del tutto mancante ogni pattuizione al riguardo fino al contratto del 2010 , con conseguente impossibilità della banca, per tale periodo, di esigere interessi anatocistici in mancanza di una pattuizione in tal senso.
Tale consolidato orientamento della Suprema Corte ha trovato conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 28215/2024) nel senso di escludere” la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di quest' ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale”.
5.2.2. Sulla nullità del tasso di interesse che l'appellante sostiene pattuito secondo gli
“usi piazza”, premesso che l'art. 4 della legge 154/92 ha introdotto il divieto di rinvio agli usi per la determinazione del saggio di interesse, si pone il problema della validità della clausola di rinvio agli usi piazza apposta a contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge e ciò in virtù del principio di irretroattività della noma in virtù del quale le condizioni di validità e di efficacia del contratto debbono essere valutate con riferimento alle norme vigenti al momento della sua conclusione.
Al riguardo va osservato che la giurisprudenza ha da tempo ritenuto tali clausole nulle per contrasto con l'art. 1346 c.c. sancendo il principio (Cass. n. 24048/2019) che “In
pag. 22/26 tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n.
385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza”; pertanto riferendosi genericamente agli interessi usualmente praticati su piazza ,non consentono di determinare a quale dato le parti abbiamo voluto fare riferimento.
In ogni caso tali clausole stipulate , come nel caso di specie risalendo il rapporto di c/c al 1989, anteriormente all'entrata in vigore della L.154/92 sono diventate inoperanti a partire dal 9.07.1992 con l'entrata in vigore della legge considerato che l'art. 4 , in seguito trasfuso nell'art. 117 TUB, stabilendo la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, pur senza incidere sulla validità delle clausole inserite in contratti già conclusi, comporta l'impossibilità per tali clausole di produrre per il futuro effetti nei rapporti ancora in corso, con la conseguenza che al contratto privato della clausola nulle si applicano gli interessi in misura legale ex art
1284 c.c. fino all'entrata in vigore della L. 154/92, passando poi all'applicazione del criterio sostitutivo con l'entrata in vigore dell'art. 117 TUB
Nel caso di specie va osservato che all'art. 7 del contratto del 1989 è stabilito che “gli interessi dovuti dal correntista all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura” ; pertanto, ne va dichiarata la nullità in quanto come sopra illustrato nei contratti di conto corrente stipulati anteriormente al 9.07.1992 la clausola di determinazione de tasso di interesse mediante rinvio agli usi piazza è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto in violazione dell'art. 1346 c.c. nel caso non specifichi in modo univoco il tasso applicabile con conseguente rideterminazione del tasso di interesse nella misura legale fino a quando pag. 23/26 non sia validamente pattuito fra le parti il tasso di interesse: nel caso di specie può affermarsi che solo nel contratto datato 09.02.2010 (riferito al rapporto n . 11562 del
1989) si rinviene l'indicazione del tasso di interesse, mentre quanto agli altri documenti depositati in atti non è possibile stabilire che le condizioni ivi riportate siano state validamente pattuite.
5.2.3 Quanto alla nullità della C.m.s. e oneri similari lamentata dall'appellante, come è noto affinché la clausola sia valida è richiesta una specifica pattuizione con indicazione del tasso della commissione, delle modalità di calcolo e della periodicità di tale calcolo, avendo peraltro la Suprema Corte chiarito (Cass. 1373/2024 ) che “In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti”: pertanto le pattuizioni contrattuali sulla periodicità di chiusura del conto corrente unitamente alle valutazioni sull'intenzione delle parti e l'interpretazione complessiva delle clausole negoziali possono contribuire a definire la periodicità del calcolo e quindi la determinatezza della c.m.s.
Nel caso di specie, pur tenendo conto di quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, va rilevato che il contratto del 1989 (contratto di c/c di corrispondenza) non riporta alcuna indicazione della c.m.s., i documenti in atti datati 08.02.91 e 09.12.97, contenenti le condizioni particolari concesse al cliente, riportano solo l'aliquota di calcolo (rispettivamente 0,250 e 0,125), senza alcun indicazione delle modalità di calcolo e riguardo la periodicità; quanto al documento di sintesi datato 17.11.2004 non può ritenersi provato che la comunicazione della variazione contrattuale sia avvenuta nel rispetto dell'art. 118 TUB vigente;
pertanto è solo nel contratto datato 09.02.2010, riferito come anzidetto al rapporto di c/ c n. 11562 (come specificato nell'intestazione e riconosciuto dallo stesso appellante avendo in primo grado depositato gli estratti conto, sebbene parziali, dal 1989 al 2015 e chiesto la rideterminazione del saldo) che sono pag. 24/26 state espressamente pattuite, sia nelle Condizioni generali (art. 8) che nel documento di sintesi, la C.m.s e la commissione per messa a disposizione fondi, con specificazione per ciascuna del tasso, delle modalità di calcolo e della periodicità (“La commissione di massimo scoperto è calcolata applicando l'aliquota sotto riportata nell'ammontare massimo dell'utilizzo del trimestre, solo limitatamente ai conti affidati e solo se il saldo del conto risulta a debito, anche per valuta, per un periodo continuativo pari o superiore a 30 giorni”; “La commissione disponibilità somme è calcolata in misura proporzionale alla durata ed all'importo delle linee di credito accordate ed è liquidata trimestralmente in via posticipata, poiché è proporzionale al tempo, essa viene calcolata con la formula degli interessi su base trimestrale. La commissione è calcolata su linee di credito superiori allo scaglione sotto riportato, per l'intero importo dell'affidamento”- documento di sintesi contenuto nel fascicolo di primo grado della parte appellata), risultando dunque validamente pattuite con conseguente accoglimento della censura dell'appellante, nei limiti anzidetti.
Pertanto in conclusione, ritenuta assorbita ogni altra questione, l'appello risulta parzialmente fondato nei limiti di cui in motivazione.
6. La parziale riforma della sentenza impugnata comporta che le spese di lite del primo grado di giudizio vadano compensate per la metà, in ragione della parziale reciproca soccombenza, andando poste per la restante metà a carico della convenuta, in ragione della soccombenza prevalente.
Le spese della CT di primo grado vanno poste a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna, ed in solido verso i terzi.
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo con esclusione della fase istruttoria non espletata in questa sede, sono poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. Parte_1
pag. 25/26 1214/2023 resa dal Tribunale di Teramo, pubblicata in data 20.12.2023, nel procedimento n. R.g. 2424/2015, la Corte d'Appello così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi, alla determinazione degli interessi “uso piazza” e alla commissione di massimo scoperto, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione;
2) dichiara compensate per metà le spese di lite del primo grado di giudizio che, liquidate nell'intero in euro 545,00 per esborsi e in euro 6.400,00 per compensi, oltre al
15% di rimborso spese forfettarie e IVA e CPA come per legge, pone per metà a carico della convenuta;
3) pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna, ed in solido verso i terzi;
4) condanna parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 804,00 per esborsi e in euro 8.431,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso spese forfettarie e IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Consigliere rel. est. Presidente
FR CO BA EL ON
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