TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/10/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I Sezione civile
Il Tribunale di RA OR, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Enrica de Sire Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. n. 148/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c.
PROMOSSO DA
, nato il [...] a [...]; E , nata Parte_1 Parte_2
il 13.10.1972 a RA OR (SA), rapp.ti e difesi dall'avv. Francesco De Prisco, in forza di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di RA OR.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da verbale del 07.10.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.02.2025 i ricorrenti chiedevano che fosse pronunciata la loro separazione personale, ai patti e condizioni concordate. A sostegno della domanda deducevano di aver contratto matrimonio concordatario in
RA OR (SA) il 20.04.1996 e che dall'unione sono nati due figli: e Per_1
, come in atti generalizzati, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2
All'udienza del 07.10.2025, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti confermavano la loro volontà di volersi separare secondo i patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo;
il GI delegato rimetteva dunque la causa al Collegio per la decisione.
*
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso introduttivo depositato il 10.02.2025, risultando adeguati a regolare i rapporti tra le parti.
Spese irripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) Pronuncia la separazione consensuale dei coniugi , nato il Parte_1
03.09.1973 a RA OR (SA), e , nata il [...] a [...] Parte_2
OR (SA), che contrassero matrimonio in RA OR (SA) il 20.04.1996
(Atto n. 23 Parte II Serie A del Registro degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune, anno 1996);
2) Omologa i patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamati;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento Stato Civile);
4) Spese di lite irripetibili.
Così deciso in RA OR nella Camera di Consiglio del 09.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de
Sire