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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/12/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP avv. FI NE, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5271 dell'anno 2023 R.G.
TRA
(c.f.: ), titolare di ELLE Parte_1 C.F._1
ERRE COSTRUZIONI di DI LA (c.f.: ), e P.IVA_1
, (c.f.: ), Parte_2 Pt_3 C.F._2 elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'avv. Antonio Nardella (c.f.: ) che li rappresenta e difende giusta procura C.F._3 in atti;
opponenti
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (p.i. e c.f.: ), elettivamente domiciliata presso e nello P.IVA_2 studio dell'avv. Mauro Calò ( ) del Foro di Lecce C.F._4 che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e richiesta di chiamato di terzo ritualmente notificato, , titolare di Parte_1
ELLE ERRE COSTRUZIONI di DI LA, e Pt_2
, hanno evocato in giudizio
[...] Pt_3 Controparte_2 al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 1242/23, emesso
[...] dal Tribunale di Foggia il 06.09.2023, con il quale è stato loro ingiunto di pagare in solido la somma di €. 10.155,09, oltre interessi convenzionali di mora e spese del procedimento monitorio in virtù di contratto di mutuo chirografario n. 22466 stipulato il 11.07.2018 con
[...]
e da questa ceduto alla opposta in Controparte_3 forza di un contratto di cessione di crediti in blocco stipulato il 29/12/2022. Hanno contestato, preliminarmente, il calcolo del quantum debeatur effettuato dalla opposta e, nel merito, la carenza di prova della pretesa creditoria, frutto di errata contabilizzazione e, pertanto, eccessiva, pagamenti non contabilizzati, clausole illegittime e vessatorie e superamento del tasso soglia previsto dalla legge. Hanno chiesto la chiamata in causa della Banca cedente per la restituzione di quanto da questa indebitamente percepito anche a mezzo compensazione con il credito eventualmente accertato nei confronti di . Hanno, Parte_1 infine, concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di causa. Con comparsa ritualmente depositata si è costituita in giudizio
[...] contestando integralmente le avverse deduzioni e Controparte_2 chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in via preliminare, dichiararsi la nullità dell'atto di opposizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c. e, nel merito, rigettarsi l'opposizione e, in subordine, condannarsi gli opponenti al pagamento delle somme dovute;
con vittoria di spese e competenze di lite. Il Tribunale ha autorizzato la chiamata in causa della Banca cedente che non risulta essere mai stata evocata in giudizio. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletato con esito negativo il procedimento di mediazione, ammessa CTU e istruita documentalmente la causa, questa è stata, infine, rinviata alla pag. 2/5 odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
II - Va, in primis, richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente assume le vesti di convenuto in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass. Civ. Sez. II, n. 9233 del 12.07.2000). A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr, ex multis, Cass. n. 8954/2020). Al fine di vagliare, alla luce delle predette considerazioni e secondo un ordine logico-giuridico, le censure mosse dagli opponenti al decreto ingiuntivo opposto, va esaminata, in primis, la preliminare contestazione di parte opponente in ordine alla quantificazione della pretesa creditoria fatta oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo. In accoglimento di tale contestazione, il Tribunale ha disposto CTU che ha quantificato una debenza effettivamente inferiore a quella pretesa. Passando, ora, al vaglio della eccezione preliminare, sollevata dalla opposta, di nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., va rilevato che l'art. 163 c.p.c. elenca gli elementi che l'atto di citazione deve contenere ai fini della sua validità e l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato dagli opponenti pare contempli tutti gli elementi in parola, ivi compresi il requisito di cui al n. 3) e l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) stessa norma per la carenza dei quali l'art. 164, co. 4 c.p.c. commina la nullità della citazione. L'eccezione va, pertanto, disattesa in ragione della sua infondatezza. Nel merito, va rilevato che parte opponente non ha contestato specificamente la sottoscrizione del contratto di mutuo, l'avvenuta pag. 3/5 erogazione del finanziamento e il mancato versamento di tutte le rate del mutuo: tali circostanze, pertanto, possono e devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Parte opposta ha assolto all'onere posto a proprio carico di provare l'esistenza del credito e la sua genesi atteso che ha versato in atti il fascicolo monitorio, il piano di ammortamento e la certificazione richiesta dall'art. 50 TUB, gli estratti conto che attestano l'avvenuto pagamento solo di alcune rate del mutuo (20 a fronte di 40). Tale documentazione, altresì, consente di superare agevolmente l'eccezione di carenza di prova del credito, pure sollevata da parte opponente. Essa, però, non offre conforto alcuno in ordine alle ulteriori contestazioni di parte opponente relative a pagamenti non contabilizzati, a clausole illegittime e vessatorie e al superamento del tasso soglia previsto dalla legge. A fronte di tali contestazioni il Tribunale ha ritenuto di disporre CTU al fine di accertarne la fondatezza mediante il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, consentendo al nominato perito di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, trattandosi di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza (cfr. Cass. Civ. n. 5422 del 15.04.2002). E la relazione peritale, dalle cui conclusioni non si ravvisano ragioni per discostarsi, ha evidenziato che gli interessi residui sul capitale dovuto di €. 7.911,31, corrispondente alle 40 rate non pagate, ammontano ad €. 1.600,69, per una debenza totale di €. 9.512,00 e non di €. 10.155,09, come riportato nel decreto ingiuntivo opposto. In definitiva, l'opposizione è parzialmente fondata e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
III – Le spese di lite seguono la soccombenza parziale reciproca e vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
, titolare di ELLE ERRE COSTRUZIONI di Parte_1
DI LA, e da , , ogni Parte_2 Pt_3 diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pag. 4/5 = ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1242/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il 06.09.2023;
= ON , titolare di ELLE ERRE Parte_1
COSTRUZIONI di DI LA, e da , Parte_2
, al pagamento in favore di in persona Pt_3 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, della somma di €. 9.512,00, oltre interessi di mora convenzionali dal 23.08.20222 al soddisfo;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Foggia, lì 05 dicembre 2025
Il Giudice
FI NE
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP avv. FI NE, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5271 dell'anno 2023 R.G.
TRA
(c.f.: ), titolare di ELLE Parte_1 C.F._1
ERRE COSTRUZIONI di DI LA (c.f.: ), e P.IVA_1
, (c.f.: ), Parte_2 Pt_3 C.F._2 elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'avv. Antonio Nardella (c.f.: ) che li rappresenta e difende giusta procura C.F._3 in atti;
opponenti
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (p.i. e c.f.: ), elettivamente domiciliata presso e nello P.IVA_2 studio dell'avv. Mauro Calò ( ) del Foro di Lecce C.F._4 che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e richiesta di chiamato di terzo ritualmente notificato, , titolare di Parte_1
ELLE ERRE COSTRUZIONI di DI LA, e Pt_2
, hanno evocato in giudizio
[...] Pt_3 Controparte_2 al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 1242/23, emesso
[...] dal Tribunale di Foggia il 06.09.2023, con il quale è stato loro ingiunto di pagare in solido la somma di €. 10.155,09, oltre interessi convenzionali di mora e spese del procedimento monitorio in virtù di contratto di mutuo chirografario n. 22466 stipulato il 11.07.2018 con
[...]
e da questa ceduto alla opposta in Controparte_3 forza di un contratto di cessione di crediti in blocco stipulato il 29/12/2022. Hanno contestato, preliminarmente, il calcolo del quantum debeatur effettuato dalla opposta e, nel merito, la carenza di prova della pretesa creditoria, frutto di errata contabilizzazione e, pertanto, eccessiva, pagamenti non contabilizzati, clausole illegittime e vessatorie e superamento del tasso soglia previsto dalla legge. Hanno chiesto la chiamata in causa della Banca cedente per la restituzione di quanto da questa indebitamente percepito anche a mezzo compensazione con il credito eventualmente accertato nei confronti di . Hanno, Parte_1 infine, concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di causa. Con comparsa ritualmente depositata si è costituita in giudizio
[...] contestando integralmente le avverse deduzioni e Controparte_2 chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in via preliminare, dichiararsi la nullità dell'atto di opposizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c. e, nel merito, rigettarsi l'opposizione e, in subordine, condannarsi gli opponenti al pagamento delle somme dovute;
con vittoria di spese e competenze di lite. Il Tribunale ha autorizzato la chiamata in causa della Banca cedente che non risulta essere mai stata evocata in giudizio. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletato con esito negativo il procedimento di mediazione, ammessa CTU e istruita documentalmente la causa, questa è stata, infine, rinviata alla pag. 2/5 odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
II - Va, in primis, richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente assume le vesti di convenuto in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass. Civ. Sez. II, n. 9233 del 12.07.2000). A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr, ex multis, Cass. n. 8954/2020). Al fine di vagliare, alla luce delle predette considerazioni e secondo un ordine logico-giuridico, le censure mosse dagli opponenti al decreto ingiuntivo opposto, va esaminata, in primis, la preliminare contestazione di parte opponente in ordine alla quantificazione della pretesa creditoria fatta oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo. In accoglimento di tale contestazione, il Tribunale ha disposto CTU che ha quantificato una debenza effettivamente inferiore a quella pretesa. Passando, ora, al vaglio della eccezione preliminare, sollevata dalla opposta, di nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., va rilevato che l'art. 163 c.p.c. elenca gli elementi che l'atto di citazione deve contenere ai fini della sua validità e l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato dagli opponenti pare contempli tutti gli elementi in parola, ivi compresi il requisito di cui al n. 3) e l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) stessa norma per la carenza dei quali l'art. 164, co. 4 c.p.c. commina la nullità della citazione. L'eccezione va, pertanto, disattesa in ragione della sua infondatezza. Nel merito, va rilevato che parte opponente non ha contestato specificamente la sottoscrizione del contratto di mutuo, l'avvenuta pag. 3/5 erogazione del finanziamento e il mancato versamento di tutte le rate del mutuo: tali circostanze, pertanto, possono e devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Parte opposta ha assolto all'onere posto a proprio carico di provare l'esistenza del credito e la sua genesi atteso che ha versato in atti il fascicolo monitorio, il piano di ammortamento e la certificazione richiesta dall'art. 50 TUB, gli estratti conto che attestano l'avvenuto pagamento solo di alcune rate del mutuo (20 a fronte di 40). Tale documentazione, altresì, consente di superare agevolmente l'eccezione di carenza di prova del credito, pure sollevata da parte opponente. Essa, però, non offre conforto alcuno in ordine alle ulteriori contestazioni di parte opponente relative a pagamenti non contabilizzati, a clausole illegittime e vessatorie e al superamento del tasso soglia previsto dalla legge. A fronte di tali contestazioni il Tribunale ha ritenuto di disporre CTU al fine di accertarne la fondatezza mediante il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, consentendo al nominato perito di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, trattandosi di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza (cfr. Cass. Civ. n. 5422 del 15.04.2002). E la relazione peritale, dalle cui conclusioni non si ravvisano ragioni per discostarsi, ha evidenziato che gli interessi residui sul capitale dovuto di €. 7.911,31, corrispondente alle 40 rate non pagate, ammontano ad €. 1.600,69, per una debenza totale di €. 9.512,00 e non di €. 10.155,09, come riportato nel decreto ingiuntivo opposto. In definitiva, l'opposizione è parzialmente fondata e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
III – Le spese di lite seguono la soccombenza parziale reciproca e vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
, titolare di ELLE ERRE COSTRUZIONI di Parte_1
DI LA, e da , , ogni Parte_2 Pt_3 diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pag. 4/5 = ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1242/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il 06.09.2023;
= ON , titolare di ELLE ERRE Parte_1
COSTRUZIONI di DI LA, e da , Parte_2
, al pagamento in favore di in persona Pt_3 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, della somma di €. 9.512,00, oltre interessi di mora convenzionali dal 23.08.20222 al soddisfo;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Foggia, lì 05 dicembre 2025
Il Giudice
FI NE
pag. 5/5