Articolo 10 del Decreto 25 giugno 2012, n. 146
Articolo 9Articolo 11
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13 settembre 2012
Art. 10. Durata e contenuto del tirocinio 1. Il tirocinio ha durata di tre anni e decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro.
2. Il tirocinio e' finalizzato all'acquisizione della capacita' di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneita' professionale e per l'esercizio dell'attivita' di revisione legale.
3. Il tirocinio e' svolto con assiduita', diligenza e riservatezza, e consiste nell'esercizio delle attivita' proprie della funzione di revisore legale e nell'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto dell'esame per l'iscrizione al registro dei revisori legali.
4. Il tirocinio deve consentire di acquisire le competenze tecniche funzionali e professionali, presupposto per fornire le prestazioni necessarie per l'esercizio della revisione legale.
5. Il tirocinio e' assolto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, svolgendo le attivita' assegnate dal soggetto di cui all'articolo 3 comma 2, lettera d), del presente regolamento.
Entrata in vigore il 13 settembre 2012
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