TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/09/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
19/09/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 846/2021 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...], e residente in [...], C.F. Parte_1
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio CodiceFiscale_1
Timpanaro, ed elettivamente con Lui domiciliata in Patti (ME) via Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: disconoscimento rapporto di lavoro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 15/03/2021, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo che: CP_ A) Con lettera raccomandata datata 13/10/2020, ricevuta il 16/10/2020, la Sede comunicava alla ricorrente che all'esito dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n. 2018011927 del
30/01/2020 veniva disconosciuto il rapporto di lavoro con l'azienda MIRCOOP SOC. COOP.
A.R.L. – matricola 4809716775 - con sede legale in Patti (ME) Via Giuseppe Meazza n.
3 - dal
21/06/2018 al 30/09/2018 -in quanto a dire dell' il rapporto di lavoro risultava insussistente CP_1 per mancanza dei requisiti essenziali descritti dall'art. 2094 c.c..
B) La ricorrente regolarmente assunta, ha svolto la sua attività lavorativa presso la suddetta società come operaia con mansione di receptionist, dal 10/06/2018 al 30/09/2018 con carattere di subordinazione. Tale attività lavorativa veniva svolta per la con Parte_2 le seguenti modalità: una settimana dalle ore 08.00 alle 16.00 ed una settimana dalla ore 15.00 alla ore 23.00 con un giorno di riposo a settimana, con pausa pranzo o cena;
la ricorrente si occupava dell'accoglienza dei clienti, offriva informazioni e suggerimenti riguardo il luogo di soggiorno, rispondeva al telefono sulla disponibilità di camere, ecc., nella struttura del Villagio Simenzaru ubicato in Patti (ME) C/da Galice.
La ricorrente per l'attività prestata è stata regolarmente retribuita da parte della società; la quale, attraverso il responsabile Sig. , dava anche gli ordini sul da farsi durante la Testimone_1 giornata lavorativa e le indicazioni su come doveva svolgerli
La ricorrente ha effettivamente prestato lavoro per la MIRCOOP SOC. COOP. A.R.L., per i suddetti periodi e che la stessa Azienda ha denunciato a chi di competenza tale prestazione lavorativa.
La deducente, ha beneficiato delle relative prestazioni previdenziali;
nonché, ha ricevuto le buste Part paga e dal datore di lavoro.
L'odierna ricorrente ha regolarmente proposto ricorso amministrativo alla missiva con data
09/11/2020, il quale è rimasto privo di riscontro. CP_ Orbene, al lavoratore non è mai stato specificato il motivo per cui l' ritenesse che lo stesso non avesse svolto effettivamente il lavoro subordinato alle dipendenze dell'Azienda MIRCOOP SOC.
COOP. A.R.L.; CP_ Inoltre, va evidenziato che l' ha cancellato e/o disconosciuto il rapporto di lavoro, sussistente CP_ tra la parte ricorrente e la suddetta ditta, solo dopo diversi anni, in quanto l' ha semplicemente presuntoche tale rapporto non si sia effettivamente mai istaurato;
Errando, nel modo in cui si debbono effettuare gli accertamenti di controllo;
(cioè, si devono fare sul campo).
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, e rassegnava le seguenti conclusioni:
1) Accertare, ritenere e dichiarare che il ricorrente ha svolto la sua attività lavorativa, in regime di subordinazione, per il periodo che va dal 21/06/2018 al 30/09/2018, alle dipendenze della
MIRCOOP SOC. COOP. A.R.L. con sede legale in Patti (ME) Via Giuseppe Meazza n. 3; CP_ 2) Per l'effetto, condannare all' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla iscrizione della parte ricorrente negli elenchi di appartenenza per l'anno e per le giornate lavorative di cui in narrativa con diritto alle relative prestazioni e ad ogni tutela di natura previdenziale;
L' si costituiva e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto. CP_1
Dopo l'espletamento della prova testimoniale, previa dichiarazione di decadenza per gli ulteriori testi per omessa intimazione, all'udienza del 19/09/2021, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Anzitutto si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di CP_ procedibilità della domanda, eccezione peraltro nemmeno avanzata dall'
Parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento impugnato.
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi.
Passando a scrutinare il merito il ricorso è infondato e va rigettato, per quanto di seguito specificato.
La domanda della parte ricorrente tende al riconoscimento del rapporto di lavoro, a suo dire, espletato dal 21/06/2018 al 30/09/2018 con carattere di subordinazione, con l'azienda MIRCOOP
SOC. COOP. A.R.L. – matricola 4809716775 - con sede legale in Patti (ME) Via Giuseppe Meazza
n. 3. CP_ La parte ricorrente si duole della circostanza che l' ha ritenuto insussistente il rapporto di lavoro dedotto. CP_ L' ha disconosciuto il rapporto di lavoro della ricorrente, a seguito di accertamento ispettivo, eseguito dai propri ispettori di vigilanza, con il verbale redatto e sottoscritto dagli stessi ed allegato in atti.
In particolare, dal detto verbale ispettivo sono emersi, con palmare evidenza, elementi di fittizietà del rapporto.
Orbene, a fronte di tali riscontri, la parte ricorrente aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa,
l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione alle dipendenze dell'azienda MIRCOOP SOC. COOP. A.R.L.
Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il rapporto di lavoro dedotto, viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando CP_1 una propria facoltà, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”. (Cass. n.
14642/2012; n.14296/2011; n.493/2011).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992; n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, non ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i due testi escussi, essendo stata dichiarata decaduta per omessa intimazione degli altri testi, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per il periodo in contestazione.
Invero, le dichiarazioni dei testi, vanno necessariamente poste a confronto con le obiettive, ed CP_ opposte, risultanze emerse a seguito del verbale ispettivo prodotto dall'
Vale la pena precisare, che in punto di valutazione delle prove, la Suprema Corte ha affermato che
“il vizio di motivazione deducibile con il ricorso per Cassazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte: in quanto sono riservati esclusivamente a quest'ultimo l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, potendo egli privilegiare, in via logica, alcuni mezzi di prova e disattenderne altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. (Cass. Civ. n. 6697/2009). Ha specificato altresì che “anche la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva”.(Cass.
1554/2004; 1291272004; 16034/2002). Ha tuttavia avvertito che il convincimento di detto giudice deve necessariamente realizzarsi attraverso l'apprezzamento di tutti gli elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso;
e che la relativa valutazione non può limitarsi all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove immune da vizi di motivazione, diviene incensurabile in sede di legittimità. Per cui, se è vero che al giudice di merito è attribuito un ampio potere discrezionale al riguardo nel senso che è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, non gli è invece consentito di fondarlo sull'esame isolato di singoli elementi istruttori, nonché di ritenere ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto: dovendo il relativo giudizio derivare da una organica e complessiva valutazione di essi nel quadro unitario dell'indagine probatoria (Cass. 10650/2008;
4373/2003; 9504/1987; 6460/1982).
Ciò premesso, sebbene i due testi escussi, abbiano confermato tutte le circostanze capitolate in ricorso, queste deposizioni, per le motivazioni sopra indicate, non possono essere considerate attendibili, in mancanza di ulteriori riscontri, e sufficiente tale da contrastare il rapporto redatto dagli ispettori di vigilanza, che si sono basati, per il disconoscimento del rapporto di lavoro, su altri riscontri obiettivi e documentati
Orbene, a giudizio di questo decidente, queste deposizioni, rese, dalla madre della ricorrente, e dal responsabile della società, non appaiono idonee a fondare il convincimento giudiziale, e, pertanto, esse assumono valore recessivo rispetto alle risultanze del verbale ispettivo. (Corte di Appello
Messina, sezione lavoro, sentenza n.176/2017).
Pertanto, valutate le risultanze istruttorie, e, per le motivazioni di cui sopra, il ricorso va rigettato.
Visto la dichiarazione in atti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP_ proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 così provvede:
1)Rigetta il ricorso;
2)Compensa le spese;
Così deciso in Patti, 19/09/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
19/09/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 846/2021 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...], e residente in [...], C.F. Parte_1
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio CodiceFiscale_1
Timpanaro, ed elettivamente con Lui domiciliata in Patti (ME) via Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: disconoscimento rapporto di lavoro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 15/03/2021, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo che: CP_ A) Con lettera raccomandata datata 13/10/2020, ricevuta il 16/10/2020, la Sede comunicava alla ricorrente che all'esito dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n. 2018011927 del
30/01/2020 veniva disconosciuto il rapporto di lavoro con l'azienda MIRCOOP SOC. COOP.
A.R.L. – matricola 4809716775 - con sede legale in Patti (ME) Via Giuseppe Meazza n.
3 - dal
21/06/2018 al 30/09/2018 -in quanto a dire dell' il rapporto di lavoro risultava insussistente CP_1 per mancanza dei requisiti essenziali descritti dall'art. 2094 c.c..
B) La ricorrente regolarmente assunta, ha svolto la sua attività lavorativa presso la suddetta società come operaia con mansione di receptionist, dal 10/06/2018 al 30/09/2018 con carattere di subordinazione. Tale attività lavorativa veniva svolta per la con Parte_2 le seguenti modalità: una settimana dalle ore 08.00 alle 16.00 ed una settimana dalla ore 15.00 alla ore 23.00 con un giorno di riposo a settimana, con pausa pranzo o cena;
la ricorrente si occupava dell'accoglienza dei clienti, offriva informazioni e suggerimenti riguardo il luogo di soggiorno, rispondeva al telefono sulla disponibilità di camere, ecc., nella struttura del Villagio Simenzaru ubicato in Patti (ME) C/da Galice.
La ricorrente per l'attività prestata è stata regolarmente retribuita da parte della società; la quale, attraverso il responsabile Sig. , dava anche gli ordini sul da farsi durante la Testimone_1 giornata lavorativa e le indicazioni su come doveva svolgerli
La ricorrente ha effettivamente prestato lavoro per la MIRCOOP SOC. COOP. A.R.L., per i suddetti periodi e che la stessa Azienda ha denunciato a chi di competenza tale prestazione lavorativa.
La deducente, ha beneficiato delle relative prestazioni previdenziali;
nonché, ha ricevuto le buste Part paga e dal datore di lavoro.
L'odierna ricorrente ha regolarmente proposto ricorso amministrativo alla missiva con data
09/11/2020, il quale è rimasto privo di riscontro. CP_ Orbene, al lavoratore non è mai stato specificato il motivo per cui l' ritenesse che lo stesso non avesse svolto effettivamente il lavoro subordinato alle dipendenze dell'Azienda MIRCOOP SOC.
COOP. A.R.L.; CP_ Inoltre, va evidenziato che l' ha cancellato e/o disconosciuto il rapporto di lavoro, sussistente CP_ tra la parte ricorrente e la suddetta ditta, solo dopo diversi anni, in quanto l' ha semplicemente presuntoche tale rapporto non si sia effettivamente mai istaurato;
Errando, nel modo in cui si debbono effettuare gli accertamenti di controllo;
(cioè, si devono fare sul campo).
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, e rassegnava le seguenti conclusioni:
1) Accertare, ritenere e dichiarare che il ricorrente ha svolto la sua attività lavorativa, in regime di subordinazione, per il periodo che va dal 21/06/2018 al 30/09/2018, alle dipendenze della
MIRCOOP SOC. COOP. A.R.L. con sede legale in Patti (ME) Via Giuseppe Meazza n. 3; CP_ 2) Per l'effetto, condannare all' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla iscrizione della parte ricorrente negli elenchi di appartenenza per l'anno e per le giornate lavorative di cui in narrativa con diritto alle relative prestazioni e ad ogni tutela di natura previdenziale;
L' si costituiva e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto. CP_1
Dopo l'espletamento della prova testimoniale, previa dichiarazione di decadenza per gli ulteriori testi per omessa intimazione, all'udienza del 19/09/2021, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Anzitutto si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di CP_ procedibilità della domanda, eccezione peraltro nemmeno avanzata dall'
Parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento impugnato.
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi.
Passando a scrutinare il merito il ricorso è infondato e va rigettato, per quanto di seguito specificato.
La domanda della parte ricorrente tende al riconoscimento del rapporto di lavoro, a suo dire, espletato dal 21/06/2018 al 30/09/2018 con carattere di subordinazione, con l'azienda MIRCOOP
SOC. COOP. A.R.L. – matricola 4809716775 - con sede legale in Patti (ME) Via Giuseppe Meazza
n. 3. CP_ La parte ricorrente si duole della circostanza che l' ha ritenuto insussistente il rapporto di lavoro dedotto. CP_ L' ha disconosciuto il rapporto di lavoro della ricorrente, a seguito di accertamento ispettivo, eseguito dai propri ispettori di vigilanza, con il verbale redatto e sottoscritto dagli stessi ed allegato in atti.
In particolare, dal detto verbale ispettivo sono emersi, con palmare evidenza, elementi di fittizietà del rapporto.
Orbene, a fronte di tali riscontri, la parte ricorrente aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa,
l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione alle dipendenze dell'azienda MIRCOOP SOC. COOP. A.R.L.
Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il rapporto di lavoro dedotto, viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando CP_1 una propria facoltà, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”. (Cass. n.
14642/2012; n.14296/2011; n.493/2011).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992; n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, non ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i due testi escussi, essendo stata dichiarata decaduta per omessa intimazione degli altri testi, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per il periodo in contestazione.
Invero, le dichiarazioni dei testi, vanno necessariamente poste a confronto con le obiettive, ed CP_ opposte, risultanze emerse a seguito del verbale ispettivo prodotto dall'
Vale la pena precisare, che in punto di valutazione delle prove, la Suprema Corte ha affermato che
“il vizio di motivazione deducibile con il ricorso per Cassazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte: in quanto sono riservati esclusivamente a quest'ultimo l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, potendo egli privilegiare, in via logica, alcuni mezzi di prova e disattenderne altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. (Cass. Civ. n. 6697/2009). Ha specificato altresì che “anche la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva”.(Cass.
1554/2004; 1291272004; 16034/2002). Ha tuttavia avvertito che il convincimento di detto giudice deve necessariamente realizzarsi attraverso l'apprezzamento di tutti gli elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso;
e che la relativa valutazione non può limitarsi all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove immune da vizi di motivazione, diviene incensurabile in sede di legittimità. Per cui, se è vero che al giudice di merito è attribuito un ampio potere discrezionale al riguardo nel senso che è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, non gli è invece consentito di fondarlo sull'esame isolato di singoli elementi istruttori, nonché di ritenere ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto: dovendo il relativo giudizio derivare da una organica e complessiva valutazione di essi nel quadro unitario dell'indagine probatoria (Cass. 10650/2008;
4373/2003; 9504/1987; 6460/1982).
Ciò premesso, sebbene i due testi escussi, abbiano confermato tutte le circostanze capitolate in ricorso, queste deposizioni, per le motivazioni sopra indicate, non possono essere considerate attendibili, in mancanza di ulteriori riscontri, e sufficiente tale da contrastare il rapporto redatto dagli ispettori di vigilanza, che si sono basati, per il disconoscimento del rapporto di lavoro, su altri riscontri obiettivi e documentati
Orbene, a giudizio di questo decidente, queste deposizioni, rese, dalla madre della ricorrente, e dal responsabile della società, non appaiono idonee a fondare il convincimento giudiziale, e, pertanto, esse assumono valore recessivo rispetto alle risultanze del verbale ispettivo. (Corte di Appello
Messina, sezione lavoro, sentenza n.176/2017).
Pertanto, valutate le risultanze istruttorie, e, per le motivazioni di cui sopra, il ricorso va rigettato.
Visto la dichiarazione in atti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP_ proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 così provvede:
1)Rigetta il ricorso;
2)Compensa le spese;
Così deciso in Patti, 19/09/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia