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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/07/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
In persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 20/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.7396 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA promossa DA
, nata il giorno 15.03.1984 in GRAGNANO e residente in Parte_1
LETTERE, C.F.: , elettivamente domiciliata in POMPEI alla via CodiceFiscale_1
TRE PONTI II Tr ATRONE che la rappresenta e difende giusta mandato trasmesso con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE CONTRO
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 to in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile RESISTENTE
OGGETTO: OPPOSIZIONE ad AVVISO di ADDEBITO.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi da intendersi qui richiamate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 19.12.2024 la sig.ra si Parte_1 rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito notificatole l'11 novembre 2024, avente ad oggetto il recupero di somme erogatele in un arco temporale ricompreso fra gennaio e dicembre 2006 a causale indennità disoccupazione agricola e prestazioni accessorie, all'uopo denunciando la maturata prescrizione decennale delle poste recuperatorie, la violazione del principio del legittimo affidamento, valorizzabile alla luce della buona fede dell'accipiens, il difetto di motivazione dell'atto impositivo.
1 Si costituiva tempestivamente in giudizio l che instava per il rigetto CP_1 dell'iniziativa attorea.
Il Giudice, ritenuta la causa istruita su base documentale, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 20 giugno 2025, assegnava il contenzioso a sentenza. (2)
La domanda attorea è infondata e pertanto va rigettata.
Assume la ricorrente che l'avviso di addebito n. 371 2024 00082 78109 (non 78113 come erroneamente indicato nell'incipit dell'atto introduttivo di lite) dell'importo di euro 652,19 notificatole il giorno 11 novembre 2024 è stato predisposto e comunicato a distanza di oltre dieci anni dalla intervenuta erogazione, risalente all'anno 2006, della prestazione assistenziale, in assenza di qualsivoglia atto recuperatorio intermedio.
Nel costituirsi in giudizio l allega e documenta una situazione del tutto CP_1 concludente a sostegno della infondatezza dell'iniziativa attorea. Resta, infatti, documentato che:
-- la posta recuperatoria è stata oggetto di mirato provvedimento di indebito seguito da puntuali solleciti di pagamento, l'uno e gli altri all'evidenza rimasti “regolarmente” inevasi;
-- gli originari provvedimenti di indebito rimandavano agli accertamenti eseguiti da cui era emerso che non ricorrevano le condizioni per l'iscrizione della sig.ra
[...]
nell'apposito elenco dei braccianti agricoli, circostanza da cui Parte_2 discende(va) la non debenza delle prestazioni erogate da indennità di malattia;
-- incrociando i dati desumibili dal supporto cartolare veicolato dal resistente Istituto si ottiene che nessuna prescrizione è maturata;
-- la cronologia documentata degli accadimenti è, infatti, la seguente: indebito originario notificato il 19 giugno 2013, primo sollecito notificato il 19 novembre 2013, secondo sollecito notificato l'11 ottobre 2022, avviso di addebito notificato l'11 novembre 2024.
Ora, se si pone mente al fatto che la posta in recupero risale al 2006 e che la ricorrente non ha veicolato obiezioni di sorta circa la risolutiva pregnanza delle documentate allegazioni di controparte è agevole concludere che nessuna prescrizione risulta vulnerare la pretesa azionata con l'atto impositivo in questa sede
“opposto”.
2 (3)
La questione del legittimo affidamento, evocata dall'istante in combinato disposto con la denunciata buona fede dell'accipiens, risulta per un verso mal posta e per altro verso chiaramente infondata.
L'indennità di malattia della cui erogazione si controverte muove dalla posizione della ricorrente di bracciante agricola, come tale destinataria delle prestazioni previdenziali accessorie.
Ora, tale posizione è stata contestata e disconosciuta dall'
[...]
, a seguito di verifiche mirate, ha cancellato il nominativo della CP_2 Pt_1 dall'apposito elenco in riferimento all'anno 2006. In altri termini, il rapporto di lavoro di riferimento è risultato inveritiero o, se si preferisce, falsamente denunciato all'ente previdenziale. Il dato è allegato, documentato, non contestato e nemmeno più contestabile perché nelle more è maturata la decadenza, la cancellazione risalendo al 2013. Venuta meno la posizione da cui si originava la prestazione previdenziale, questa è stata oggetto di pretesa restitutoria.
Ebbene, evocare in un tale contesto la buona fede dell'accipiens pare piuttosto arduo atteso che la questione viene agitata da uno dei due protagonisti della inesistente vicenda lavorativa.
Da questa prospettiva, nessun legittimo affidamento è ipotizzabile.
Né, evidentemente, può farsi riferimento al tempo trascorso, sia perché, come accertato, l si è attivato già nel lontano 2013, sia perché la genesi della CP_1 vicenda è di per sé ostativa ad una interferenza del tempo con l'atteggiamento psicologico dell'accipens, sia infine perché trattasi di prestazione non assistenziale. (4)
Nessun difetto di motivazione vulnera l'avviso di addebito opposto. In esso si spiega che la posta restitutoria, riferita alla revoca di disoccupazione agricola e di eventuali prestazioni accessorie, viene azionata a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura, notificata con l'apposito “elenco”, peraltro prodotto in giudizio dal resistente e rimasto - CP_2 ripetesi- incontestato. Trattasi di precisazioni evidentemente del tutto idonee ad illustrare i termini dell'iniziativa. A ciò aggiungasi che la destinataria dell'atto impositivo aveva già ricevuto sia l'originario indebito sia i successivi solleciti di pagamento, a loro volta più che motivati.
3 Infine, deve segnalarsi la tardività del rilievo formale che, evocando un vizio intrinseco all'avviso di addebito, avrebbe dovuto essere veicolato nel più breve termine di cui all'art. 617 c.p.c. Nel caso di specie non rispettato (11 novembre 2024-19 dicembre 2024).
<E' pure possibile che con un unico atto sia proposta l'opposizione sia per motivi di merito della pretesa contributiva che per vizi di forma della cartella;
la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il proprio orientamento (Cass. n.15116 e 21080 del 2015; Cass. n.6704 del 2016) secondo cui per ciascuna opposizione vale il termine proprio
…, non dovendo il giudizio essere necessariamente unitario, in ragione del rinvio alle forme ordinarie operato dal D.L.vo n.46 del 1999, art. 29, comma 2. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui al D.L.vo n.46 del 1999, art. 24, comma 5, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 c.p.c. …, va ritenuta la tardività delle (sole) eccezioni formali, ossia di quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione.>> Così in termini, parte motiva di Cass. Sez. Lav., 15 maggio/19 giugno 2019, n.16425. (5)
La domanda attorea va, pertanto, disattesa.
La sig. va, altresì, condannata alle spese di giudizio, la norma Pt_1 sull'esenzione invocata applicandosi solo ai giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, laddove nel presente contenzioso si controverte della legittimità della pretesa recuperatoria azionata dall contestata per ragioni CP_1 che nulla hanno a che fare con il “merito” dell'indennità di malattia. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata “in opposizione” da nei confronti dell Parte_1 CP_1 così provvede:
A) rigetta la domanda attorea;
B) condanna la ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 500,00, oltre accessori se dovuti come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 1/7/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
4
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
In persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 20/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.7396 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA promossa DA
, nata il giorno 15.03.1984 in GRAGNANO e residente in Parte_1
LETTERE, C.F.: , elettivamente domiciliata in POMPEI alla via CodiceFiscale_1
TRE PONTI II Tr ATRONE che la rappresenta e difende giusta mandato trasmesso con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE CONTRO
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 to in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile RESISTENTE
OGGETTO: OPPOSIZIONE ad AVVISO di ADDEBITO.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi da intendersi qui richiamate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 19.12.2024 la sig.ra si Parte_1 rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito notificatole l'11 novembre 2024, avente ad oggetto il recupero di somme erogatele in un arco temporale ricompreso fra gennaio e dicembre 2006 a causale indennità disoccupazione agricola e prestazioni accessorie, all'uopo denunciando la maturata prescrizione decennale delle poste recuperatorie, la violazione del principio del legittimo affidamento, valorizzabile alla luce della buona fede dell'accipiens, il difetto di motivazione dell'atto impositivo.
1 Si costituiva tempestivamente in giudizio l che instava per il rigetto CP_1 dell'iniziativa attorea.
Il Giudice, ritenuta la causa istruita su base documentale, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 20 giugno 2025, assegnava il contenzioso a sentenza. (2)
La domanda attorea è infondata e pertanto va rigettata.
Assume la ricorrente che l'avviso di addebito n. 371 2024 00082 78109 (non 78113 come erroneamente indicato nell'incipit dell'atto introduttivo di lite) dell'importo di euro 652,19 notificatole il giorno 11 novembre 2024 è stato predisposto e comunicato a distanza di oltre dieci anni dalla intervenuta erogazione, risalente all'anno 2006, della prestazione assistenziale, in assenza di qualsivoglia atto recuperatorio intermedio.
Nel costituirsi in giudizio l allega e documenta una situazione del tutto CP_1 concludente a sostegno della infondatezza dell'iniziativa attorea. Resta, infatti, documentato che:
-- la posta recuperatoria è stata oggetto di mirato provvedimento di indebito seguito da puntuali solleciti di pagamento, l'uno e gli altri all'evidenza rimasti “regolarmente” inevasi;
-- gli originari provvedimenti di indebito rimandavano agli accertamenti eseguiti da cui era emerso che non ricorrevano le condizioni per l'iscrizione della sig.ra
[...]
nell'apposito elenco dei braccianti agricoli, circostanza da cui Parte_2 discende(va) la non debenza delle prestazioni erogate da indennità di malattia;
-- incrociando i dati desumibili dal supporto cartolare veicolato dal resistente Istituto si ottiene che nessuna prescrizione è maturata;
-- la cronologia documentata degli accadimenti è, infatti, la seguente: indebito originario notificato il 19 giugno 2013, primo sollecito notificato il 19 novembre 2013, secondo sollecito notificato l'11 ottobre 2022, avviso di addebito notificato l'11 novembre 2024.
Ora, se si pone mente al fatto che la posta in recupero risale al 2006 e che la ricorrente non ha veicolato obiezioni di sorta circa la risolutiva pregnanza delle documentate allegazioni di controparte è agevole concludere che nessuna prescrizione risulta vulnerare la pretesa azionata con l'atto impositivo in questa sede
“opposto”.
2 (3)
La questione del legittimo affidamento, evocata dall'istante in combinato disposto con la denunciata buona fede dell'accipiens, risulta per un verso mal posta e per altro verso chiaramente infondata.
L'indennità di malattia della cui erogazione si controverte muove dalla posizione della ricorrente di bracciante agricola, come tale destinataria delle prestazioni previdenziali accessorie.
Ora, tale posizione è stata contestata e disconosciuta dall'
[...]
, a seguito di verifiche mirate, ha cancellato il nominativo della CP_2 Pt_1 dall'apposito elenco in riferimento all'anno 2006. In altri termini, il rapporto di lavoro di riferimento è risultato inveritiero o, se si preferisce, falsamente denunciato all'ente previdenziale. Il dato è allegato, documentato, non contestato e nemmeno più contestabile perché nelle more è maturata la decadenza, la cancellazione risalendo al 2013. Venuta meno la posizione da cui si originava la prestazione previdenziale, questa è stata oggetto di pretesa restitutoria.
Ebbene, evocare in un tale contesto la buona fede dell'accipiens pare piuttosto arduo atteso che la questione viene agitata da uno dei due protagonisti della inesistente vicenda lavorativa.
Da questa prospettiva, nessun legittimo affidamento è ipotizzabile.
Né, evidentemente, può farsi riferimento al tempo trascorso, sia perché, come accertato, l si è attivato già nel lontano 2013, sia perché la genesi della CP_1 vicenda è di per sé ostativa ad una interferenza del tempo con l'atteggiamento psicologico dell'accipens, sia infine perché trattasi di prestazione non assistenziale. (4)
Nessun difetto di motivazione vulnera l'avviso di addebito opposto. In esso si spiega che la posta restitutoria, riferita alla revoca di disoccupazione agricola e di eventuali prestazioni accessorie, viene azionata a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura, notificata con l'apposito “elenco”, peraltro prodotto in giudizio dal resistente e rimasto - CP_2 ripetesi- incontestato. Trattasi di precisazioni evidentemente del tutto idonee ad illustrare i termini dell'iniziativa. A ciò aggiungasi che la destinataria dell'atto impositivo aveva già ricevuto sia l'originario indebito sia i successivi solleciti di pagamento, a loro volta più che motivati.
3 Infine, deve segnalarsi la tardività del rilievo formale che, evocando un vizio intrinseco all'avviso di addebito, avrebbe dovuto essere veicolato nel più breve termine di cui all'art. 617 c.p.c. Nel caso di specie non rispettato (11 novembre 2024-19 dicembre 2024).
<E' pure possibile che con un unico atto sia proposta l'opposizione sia per motivi di merito della pretesa contributiva che per vizi di forma della cartella;
la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il proprio orientamento (Cass. n.15116 e 21080 del 2015; Cass. n.6704 del 2016) secondo cui per ciascuna opposizione vale il termine proprio
…, non dovendo il giudizio essere necessariamente unitario, in ragione del rinvio alle forme ordinarie operato dal D.L.vo n.46 del 1999, art. 29, comma 2. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui al D.L.vo n.46 del 1999, art. 24, comma 5, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 c.p.c. …, va ritenuta la tardività delle (sole) eccezioni formali, ossia di quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione.>> Così in termini, parte motiva di Cass. Sez. Lav., 15 maggio/19 giugno 2019, n.16425. (5)
La domanda attorea va, pertanto, disattesa.
La sig. va, altresì, condannata alle spese di giudizio, la norma Pt_1 sull'esenzione invocata applicandosi solo ai giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, laddove nel presente contenzioso si controverte della legittimità della pretesa recuperatoria azionata dall contestata per ragioni CP_1 che nulla hanno a che fare con il “merito” dell'indennità di malattia. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata “in opposizione” da nei confronti dell Parte_1 CP_1 così provvede:
A) rigetta la domanda attorea;
B) condanna la ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 500,00, oltre accessori se dovuti come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 1/7/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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