Articolo 7 della Legge 8 dicembre 1970, n. 996
Articolo 6Articolo 8
Versione
31 dicembre 1970
>
Versione
15 novembre 1994
Art. 7.

Il commissario del Governo nella regione, in relazione a quanto previsto dall' art. 124 della Costituzione , provvede, nell'ambito della circoscrizione regionale, avvalendosi dell'ufficio regionale della protezione civile, all'esecuzione delle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno per la organizzazione e la predisposizione dei servizi della protezione civile.
In ogni capoluogo di regione e' istituito, con decreto del Ministro per l'interno, il Comitato regionale per la protezione civile.
Il Comitato e' composto: dal presidente della Giunta regionale, o da suo delegato, che lo presiede; dai presidenti delle amministrazioni provinciali della regione e dai sindaci dei comuni capoluoghi di provincia, o loro delegati; dall'ispettore regionale dei vigili del fuoco; dal direttore dell'ufficio regionale della protezione civile; dal rappresentante della Croce rossa italiana. Ai lavori del Comitato possono essere chiamati a partecipare, senza voto deliberativo, esperti e rappresentanti di altri enti e istituzioni operanti nell'ambito regionale.
Il Comitato regionale per la protezione civile provvede, nell'ambito regionale, ai compiti di studio e di programmazione di cui al terzo comma dell'articolo 3, sulla base anche delle indicazioni e delle proposte formulate dalla regione, in armonia con gli indirizzi di sviluppo e di pianificazione predisposti dagli organi per la programmazione economica. I programmi e gli studi predisposti dal Comitato regionale sono trasmessi al Ministero dell'interno per il loro coordinamento nazionale da parte del Comitato interministeriale della protezione civile, nonche' alla regione.
Il Comitato regionale, inoltre, predispone programmi intesi a dare, in occasione di calamita' naturali o catastrofe, il contributo della regione e degli enti locali ai soccorsi alle popolazioni colpite e a fornire, in particolare, ogni utile apporto per quanto concerne l'assistenza generica, sanitaria ed ospedaliera e per il rapido ripristino della viabilita', degli acquedotti e delle altre opere pubbliche di interesse regionale.
In relazione a quanto previsto nei precedenti commi, presso il commissariato del Governo e' costituito l'ufficio regionale della protezione civile. Il direttore dell'ufficio e' segretario del Comitato regionale per la protezione civile.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell' art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'organo collegiale "Comitato regionale per la protezione civile" di cui al presente provvedimento.
Entrata in vigore il 15 novembre 1994