Articolo 27 della Legge 3 febbraio 2003, n. 14
Articolo 26Articolo 28
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22 febbraio 2003
Art. 27. (Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319) 1. All' articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 , dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
"f-bis) il Ministero per i beni e le attivita' culturali, per le attivita' afferenti il settore del restauro e manutenzione dei beni culturali e per le attivita' che riguardano il settore sportivo e in particolare quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;".
Nota all' art. 27:
- Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 , reca: "Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE " - Si riporta il testo dell'art. 13, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 13 (Competenze per il riconoscimento). - 1.
Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:
a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato nell'allegato C al presente decreto. L'allegato puo' essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche con la individuazione di professioni aventi i requisiti di cui alla lettera b) del precedente art. 8;
b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni che si traducono in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c) e d).
c) il Ministero della sanita' per le professioni sanitarie;
d) il Ministero della pubblica istruzione, per il personale docente e non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei casi di attivita' professionali per il cui accesso o esercizio e' richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , o della normativa in materia di contratti aventi finalita' formativa;
f) il Ministero dei trasporti e della navigazione per le professioni marittime;
f-bis) il Ministero per i beni e le attivita' culturali, per le attivita' afferenti il settore del restauro e manutenzione dei beni culturali e per le attivita' che riguardano il settore sportivo e in particolare quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;
g) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in ogni altro caso".
Entrata in vigore il 22 febbraio 2003
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