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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/12/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1135 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 4.11.2025 e vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. C.F._2
IS IA
-attori-
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Alessandro Izzo,
-convenuta-
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 4.11.2025 le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_1 Parte_2 evocavano in giudizio la contestando all'istituto di credito Controparte_1
l'illegittimità del rifiuto opposto alla richiesta di rinegoziazione del mutuo ipotecario rogato in data 20.9.2012 e finalizzato all'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione con annessi terreni, nonché l'illegittimo rigetto della richiesta di sospensione delle rate del predetto mutuo.
Sulla base di tali deduzioni, gli attori chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a) accertare e dichiarare, per le ragioni meglio indicate in narrativa, la
1 violazione da parte della banca convenuta delle norme di diligenza, correttezza e buonafede di cui agli artt. 1175, 1176 II co. e 1375 c.c., nonché del principio di sana e prudente gestione di cui all'art. 5 TUB e delle disposizioni nazionali in materia di "accesso alle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19, ai sensi dell'art. 56, comma 2, del
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18" e succ. mod ed integrazioni, nonché della L.
24.12.2007 n. 244 (manovra finanziaria 2008) e L. del 02.04.2007 n. 40 c.d. in tema di rinegoziazione dei mutui;
b) condannare per l'effetto la banca CP_2 convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti
i danni patrimoniali e non, a qualsiasi titolo subiti e subendi dagli attori riferibili anche al c.d. danno esistenziale, rinvenibili nella vicenda di cui trattasi, da liquidarsi a mezzo di CTU ovvero anche in via equitativa;
c) accertare e dichiarare,
a mente dell'art. 1460 c.c. il diritto degli attori alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo e per l'effetto determinare, all'esito del giudizio, anche a mente dell'art. 1183 c.c., il nuovo piano di ammortamento del mutuo, tenuto conto della natura rateale della prestazione a carico dei mutuatari e delle possibilità restitutorie di questi ultimi, con prima rata successiva al passaggio in giudicato dell'emananda sentenza (in proposito cfr. Trib. Latina 09.02.2021 n. 255). Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in via antistataria”.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio e, nel merito, contestando la fondatezza delle domande attoree.
La convenuta concludeva, quindi, chiedendo: “Vorrà, pertanto, l'adito Tribunale così provvedere: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande proposte dagli attori, per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
2) nel merito, rigettare tutte le domande proposte dagli attori, poiché infondate in fatto e in diritto oltreché sprovviste di prova, per le ragioni meglio espresse in narrativa;
3) con vittoria delle spese, anche generali, e competenze del giudizio, oltre Iva e Cpa”.
Con ordinanza del 21.1.2023 veniva assegnato alle parti termine di quindici giorni per l'esperimento della mediazione obbligatoria che si concludeva con esito negativo, come da verbale depositato da parte attrice in data 23.2.2023.
2 La causa, istruita con prova documentale, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza “cartolare” del 4.11.2025, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2. Ciò posto, si ritiene che le domande degli attori vadano rigettate per i seguenti motivi.
Nel caso di specie, gli attori lamentano la violazione da parte della banca convenuta delle norme di diligenza, correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175,
1176, comma 2, e 1375 c.c., nella gestione della richiesta di sospensione e rinegoziazione del mutuo di euro 350.000,00, a tasso variabile, sottoscritto in data 20.9.2012 (all. 1 alla citazione), nonché la violazione da parte dell'istituto di credito delle norme speciali con cui è stato riconosciuto al mutuatario, al ricorrere di determinate condizioni, il diritto alla sospensione o rimodulazione del mutuo.
In particolare, parte attrice, allega la violazione, da parte della banca convenuta: dell'art. 3 del d.l. n. 93/2008 (c.d. convenzione Tremonti); del d.l. n. 18/2020 (cd. decreto Cura Italia), con particolare riferimento all'art. 56 rubricato “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di
COVID-19)”; della l. n. 244/2007 (manovra finanziaria 2008) e della l. n. 40/2007
(c.d. decreto Bersani) in tema di rinegoziazione dei mutui. Infine, gli attori, contestano alla banca la violazione dei principi di diligenza correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175, 1176, secondo comma, e 1375 c.c., nonché il principio di sana e prudente gestione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 385/93 (TUB), per avere tardivamente dato riscontro alle proprie richieste e per non aver adeguatamente motivato il rifiuto della richiesta di sospensione e rinegoziazione.
Sulla base di ciò, gli attori hanno chiesto: a) l'accertamento della violazione da parte della banca convenuta delle norme di diligenza, correttezza e buonafede di cui agli artt. 1175, 1176, comma 2, e 1375 c.c., nonché del principio di sana e prudente gestione di cui all'art. 5 TUB;
b) il risarcimento dei danni subiti;
c)
l'accertamento e la dichiarazione, ex art. 1460 c.c., del diritto alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo con conseguente determinazione del nuovo piano di ammortamento.
La condotta inadempiente ascritta alla parte convenuta si incentra sulla presunta inottemperanza all'obbligo di procedere alla rinegoziazione del mutuo de quo.
In punto di diritto, deve rilevarsi che, in applicazione dei principi generali sulla libertà negoziale, e con esclusione delle eccezioni normativamente stabilite, è
3 riconosciuta alle parti la possibilità di riesaminare le condizioni contrattuali successivamente alla conclusione del contratto. Tale facoltà è espressione dell'autonomia delle parti nel definire e modificare il regolamento dei propri interessi.
Posto che la sospensione del termine di rimborso delle rate del mutuo, al pari della rinegoziazione del mutuo, salve ipotesi eccezionali previste dal legislatore, si traduce in una facoltà concessa a entrambe le parti e non ad un diritto stabilito dal legislatore a favore del mutuatario, tali modifiche non possono essere imposte alla mutuante e, pertanto, la rinegoziazione risulta, di regola, possibile soltanto in presenza di un accordo tra banca e cliente (T.A.R. Roma, sez. III, 9.1.2020, n.
152, secondo cui “La natura contrattuale del vincolo assunto con l'accensione del mutuo ai sensi dell'art. 59, d.P.R. n. 509/1979 e l'assoggettamento di esso a tasso fisso esclude che possa essere in generale riconosciuta una legittima aspettativa o una qualche forma di affidamento ad una successiva rinegoziazione a tassi più favorevoli, dal momento che l'ordinamento riconosce un diritto alla rinegoziazione del finanziamento circoscritto alla categoria dei mutui a tasso variabile per
l'acquisto o la ristrutturazione dell'abitazione principale secondo le previsioni di cui all'art. 3, d.l. n. 93/2008 (convertito dalla l. n. 126 del 2008) e più precisamente, in base al d.l. n. 70/2011 (c.d. "decreto sviluppo"))”.
Con espresso riferimento alla normativa di settore, come posto in rilievo nella decisione n. 9699 del 23.6.2022 dell'ABF Roma, “lo statuto delle imprese bancarie non è compatibile con un obbligo generale di far credito né con un obbligo generale
a rinegoziare le condizioni di un credito già concesso, tenuto conto non solo della libertà negoziale e dell'autonomia gestionale proprie di ogni impresa di diritto comune, ma anche e soprattutto delle caratteristiche dell'attività bancaria che deve costantemente orientarsi ai canoni di “sana e prudente gestione”, avendo riguardo
“alla stabilità complessiva, all'efficienza e competitività del sistema finanziario”
(arg. ex art. 5, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385; cfr. ABF Roma, Dec. n.
2923/2012). Un tale campo di autonomia negoziale non esclude, però, il dovere dell'intermediario bancario e finanziario di tenere una condotta ispirata ai principi di buona fede e correttezza nelle relazioni negoziali, che si traduce, nel caso de quo, nell'onere di riscontrare tempestivamente le istanze dei clienti fornendo un celere responso adeguatamente motivato (cfr. ABF Roma, Dec. n. 9132/2021)”.
4 In tal senso l' si era già espresso nella decisione n. 1577 del 18.1.2018, CP_3 così statuendo: “In merito al diniego dell'intermediario alla richiesta di rinegoziazione del mutuo, il Collegio osserva che è principio costantemente affermato dai Collegi che non sussiste un obbligo per gli intermediari di concedere credito o di rivedere le condizioni a cui è stato concesso, fatto salvo l'obbligo dell'intermediario in fase di valutazione e riscontro di eventuali richieste di rinegoziazione di rispettare il principio della correttezza nei rapporti contrattuali” Contr (conformi, Roma decisione n. 11517/2017, decisione n. CP_3
1004/2016).
2.1. Come accennato, sebbene non sussista un diritto alla sospensione e/o alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali, deve darsi conto del fatto che il legislatore ha disciplinato ipotesi eccezionali, al ricorrere delle quali, ha attribuito specifici diritti a favore di una delle parti contrattuali in deroga alla suddetta autonomia negoziale, al fine di tutelare interessi di carattere generale.
Ciò nonostante, deve escludersi che il caso di specie sia sussumibile nella fattispecie di rinegoziazione del mutuo disciplinata dall'art. 3, d.l. 27.5.2008 n. 93
(c.d. convenzione Tremonti), convertito con l. 24.7.2008 n. 126. Invero, tale ipotesi di rinegoziazione legale è stata introdotta dal legislatore in risposta all'elevato numero di mutui a tasso variabile sottoscritti ed all'aumento dei tassi di interesse riscontrato dalla fine del 2005, a seguito della politica monetaria della banca centrale europea, aggravatosi dalla metà del 2007 a causa della crisi dei mutui sub-prime negli USA.
Il legislatore, al fine di fornire una tutela alle persone fisiche che, prima del
29.5.2008, avevano acceso un mutuo, a tasso variabile, per l'acquisto, la costruzione o ristrutturare dell'abitazione principale, ha previsto che le banche e gli istituti finanziari aderenti alla convenzione da stipulare tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ABI, si rendano disponibili a rinegoziare i mutui a tasso variabile stipulati prima del 29.5.2008.
Tale norma ha introdotto la possibilità per il mutuatario di ottenere una revisione delle condizioni di mutuo in conformità alle disposizioni del d.l. n. 93/2008 e a quanto precisato dalla convenzione sottoscritta in data 19.6.2008 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ABI. In particolare, l'art. 3, settimo comma, d.l. cit., prevede che “Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che aderiscono alla convenzione di cui al comma
5 1 formulano ai clienti interessati, secondo le modalità definite nella stessa convenzione, la proposta di rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'accettazione della proposta è comunicata dal mutuatario alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi dalla comunicazione della proposta stessa. La rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al 1° gennaio
2009”.
Ritiene il Tribunale che l'art. 3 non trova applicazione nel caso di specie, in considerazione dell'ambito applicativo della norma (mutui a tasso variabile stipulati prima del 29.5.2008).
Sebbene la norma non sia stata invocata dagli attori, non trova applicazione nel caso di specie nemmeno l'art. 8, comma sesto, lett. a), d.l. 13.5.2011 n. 70 (cd.
“decreto sviluppo”), con il quale il legislatore ha riconosciuto al mutuatario che ha stipulato un contratto di mutuo ipotecario, o si è accollato, anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a euro 200.000,00, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, il diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni di cui alla lettera b), qualora al momento della richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000,00 euro e non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.
L'applicazione dell'art. 8 al caso in esame è esclusa dall'importo originario del mutuo, pari ad euro 350.000,00, e, quindi, maggiore del limite di 250.000,00 ivi indicato.
Il preteso diritto alla rinegoziazione non trova fondamento nemmeno nell'art. 56 del d.l. n. 18/2020 (cd. Cura Italia), posto che tale norma, come evidenziato anche dalla convenuta, si applica alle micro, piccole e medie imprese, colpite da epidemia COVID-19, e non anche alle persone fisiche.
Infine, per quanto concerne la pretesa violazione della l. 24.12.2007 n. 244
(manovra finanziaria 2008) e della l.
2.4.2007 n. 40 (c.d. legge Bersani), deve evidenziarsi che dette norme, come rilevato anche dagli attori a pagina 4 dell'atto di citazione, prevedono “la possibilità del creditore originario e del debitore di
6 pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata”.
Le norme in esame non attengono dunque ad una ipotesi di rinegoziazione cd. legale in cui l'istituto mutuante, al ricorrere di specifiche condizioni individuate dal legislatore, è obbligato a procedere alla rinegoziazione del mutuo, ma si collocano nell'ambito del generale principio di libertà negoziale che consente alle parti di riesaminare le condizioni contrattuali anche dopo la sua conclusione, introducendo, la normativa in esame, il mero divieto di imporre al mutuatario delle spese per la rimodulazione del mutuo e la possibilità di pattuire la variazione con scrittura privata anche non autenticata.
Né è applicabile al caso in esame lo strumento eccezionale di cui all'art. 41-bis l.
n. 157/2019, come sostituito dall'art. 40-ter d.l. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modificazioni dalla l. 21 maggio 2021, n. 69, in quanto previsto a favore del mutuatario inadempiente e già esecutato, utilizzabile in modo alternativo alle procedure di composizione della crisi previste per i debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale ai sensi del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Resta tuttavia nella facoltà del mutuante, anche in ottemperanza agli obblighi di
“sana e prudente gestione”, avendo riguardo “alla stabilità complessiva, all'efficienza e competitività del sistema finanziario” (cfr. art. 5, d.lgs. n.385/1993; Contr cfr. Roma, n. 9699 del 23.6.2022; ABF Roma, n. 2923/2012), di rifiutare la richiesta di rinegoziazione o sospensione del mutuo.
2.2. Escluso il diritto dei mutuatari alla rinegoziazione del mutuo in virtù della normativa speciale di settore, occorre valutare se la banca convenuta abbia tenuto una condotta conforme ai principi di buona fede e correttezza rispetto alla la richiesta prima di sospensione e poi di rinegoziazione del mutuo avanzata dalla parte attrice.
Come anticipato, fuori dei casi eccezionali previsti dal legislatore, non è configurabile un generale obbligo dell'istituto di credito di sospensione e rinegoziazione del mutuo e ciò in considerazione, sia della libertà negoziale e dell'autonomia gestionale proprie di ogni impresa di diritto comune, che della peculiarità dell'attività bancaria che impone agli istituti creditizi, ai sensi dell'art. 5 T.U.B., di informarsi ai canoni della “sana e prudente gestione dei soggetti
7 vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia”.
Ciò posto, nei casi in cui si esula dalle ipotesi di sospensione e/o di rinegoziazione cd. legale, l'autonomia negoziale riconosciuta agli istituti creditizi non esclude il dovere dell'intermediario di tenere una condotta conforme ai principi di buona fede e correttezza che, nel caso che ci occupa, si traduce nell'onere di dare tempestivo e motivato riscontro alle richieste dei mutuatari (cfr.
ABF Roma n. 9699 del 23.6.2022; ABF Roma n. 9132/2021).
Orbene, nel caso di specie, gli attori, a sostegno della pretesa violazione da parte della convenuta del generale dovere di buona fede e correttezza, in allegato all'atto di citazione, hanno depositato i seguenti documenti: mutuo del 20.9.2012 (all. 1); nota del 9.1.2020 a firma dell'avv. Mariano Prencipe (all. 2); nota a firma dell'avv.
IA del 17.7.2020 (all. 3); e-mail della banca del 18.6.2021 a firma
[...]
(all. 4); e-mail della banca del 6.7.2021 a firma (all. 5); e- Per_1 Persona_1 mail del 7.7.2021 a firma dell'avv. IA (all. 6); ordinanza del G.E. del
Tribunale di Cassino del 6.8.2020 (all. 7-8); bonifico del 15.7.2021 (all. 9); e-mail del 19.7.2021 dell'avv. IA (all. 10); e-mail del 22.7.2021 dell'avv.
IA (all. 11); e-mail di sollecito dell'avv. IA del 10.9.2021 (all.
12); e-mail di sollecito dell'avv. IA del 21.9.2021 (all. 13); e-mail di sollecito dell'avv. IA del 13.10.2021 (all. 14); comunicazione della CP_1 del 14.10.2021 (all. 15); p.e.c. del 15.10.2021 dell'avv. IA (all. 16); p.e.c. del 13.12.2021 della (all. 17). CP_1
A fronte di ciò, la banca convenuta, al fine di dimostrare la correttezza del proprio operato e l'insussistenza dei presupposti per la concessione della richiesta sospensione, prima, di rinegoziazione poi, a causa della mancata produzione da parte degli attori della documentazione necessaria all'istruttoria della pratica, ha depositato i seguenti documenti: articolo del Parte_3
21.12.2019 (all. 3); visura La Casa di Tom (all. 3 bis); verbale di sequestro preventivo della Guardia di Finanza del 31.12.2019 (all. 4); articolo
Frosinonetoday del 27.1.2020 (all. 5); e-mail interne NC (all. 6); dichiarazione
Sig. del 30.6.2020 (all. 7); p.e.c. della 18.9.2020 (all. 8); p.e.c. Parte_1 CP_4 dell'avv. IA del 4.6.2021 (all. 9); p.e.c. della 16.6.2021 (all. CP_4
10); p.e.c. della del 30.8.2021 (all. 11); p.e.c. della del 14.10.2021 CP_4 CP_4
(all. 12); p.e.c. della del 13.12.2021 (all. 13). CP_4
8 Ritiene il Tribunale che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e dalla documentazione acquisita non emerge la violazione da parte dell'istituto di credito del dovere di buona fede e correttezza nel corso delle trattative intercorse tra le parti in ordine alla richiesta di sospensione/rinegoziazione del mutuo avanzata dai mutuatari.
Innanzitutto, deve rilevarsi che il primo documento contenente la richiesta di sospensione/ rinegoziazione del mutuo è la nota datata 9.1.2020, a firma dell'avv.
Prencipe (di cui non vi è prova della data di invio e di ricevimento da parte della banca), con la quale gli attori chiedevano “la sospensione/interruzione del pagamento del mutuo ovvero della sola sorte capitale per il periodo di 12 mesi”, adducendo la perdita del lavoro e la necessità di avere del tempo per ricollocarsi nel mondo del lavoro, ed allegando a corredo n. 2 moduli di recesso degli attori dal contratto di lavoro con la Cooperativa Casa di Tom e n. 2 ricevute di presentazione della SP, documenti tutti risalenti al mese di dicembre del 2019
(all. 2 alla citazione).
È, invece, rimasta priva di riscontro probatorio la dedotta richiesta di sospensione del mutuo “già a partire dal 30.10.2019". Tale circostanza, dedotta a pagina 1 della citazione, non è stata documentalmente provata né è stata oggetto di richieste istruttorie, non avendo gli attori nemmeno depositato la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
La prima corrispondenza, successiva a quella del 9.1.2020, che si rinviene in atti,
è la nota del 17.7.2020 inviata alla banca dal legale degli attori, avv. IA, con cui gli attori reiteravano la richiesta, chiedendo la sospensione del mutuo ed il dimezzamento dell'importo della rata (all. 3 alla citazione).
Sebbene nessuna delle parti abbia depositato corrispondenza intercorsa tra le parti tra la prima richiesta del 9.1.2020 e quella del 17.7.2020, dalla documentazione in atti e dalle allegazioni delle parti emerge che la prima richiesta di moratoria del 9.1.2020 sia stata oggetto di valutazione e di trattative tra le parti. Elemento probatorio dirimente, ai fini dell'accertamento, è l'acquisizione della certificazione del 30.6.2020 a firma di , con la quale il Parte_1 predetto ha dichiarato di lavorare presso l' con contratto a tempo CP_5 indeterminato, dal 1.7.2000, con riserva di produrre la documentazione ufficiale richiesta al datore di lavoro “che verrà consegnata appena verrà prodotta considerati i tempi COVID” – circostanza, questa taciuta dagli attori nell'atto di
9 citazione - (all. 7 alla comparsa di costituzione e risposta). La certificazione in esame, formata e consegnata alla banca successivamente alla richiesta di sospensione e rinegoziazione del mutuo, viene richiamata anche nella nota del
18.9.2020 inviata dalla banca agli attori (all. 8 alla comparsa di costituzione e risposta). Tale documentazione conferma la banca ha dato riscontro alla richiesta degli attori attivando la necessaria istruttoria.
In ogni caso, gli ulteriori documenti acquisiti al giudizio dimostrano che tra le parti, successivamente alla comunicazione telematica del 17.7.2020 inoltrata dall'avv. IA (all. 3 alla citazione), è intercorsa una fitta corrispondenza che conferma la correttezza dell'operato della banca, la quale ha vagliato e dato riscontro alle richieste degli attori. Emerge, altresì, dalla documentazione in atti che la richiesta non è stata accolta a causa del mancato invio della documentazione reddituale richiesta ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per la rinegoziazione del mutuo.
In particolare, con nota del 18.9.2020, la banca, premessa la diversità dei presupposti per la concessione della sospensione del mutuo (mancanza totale o parziale del reddito) e della rinegoziazione (necessità per la banca di far affidamento su un di un reddito certo ai fini del calcolo della sostenibilità della rata, alla luce dei principi di sana e prudente gestione del credito imposti alla banca), dato atto delle criticità emerse a seguito della valutazione della richiesta
(necessità di accertare la situazione lavorativa di alla luce della Parte_1 certificazione del 30.6.2020 - all.7 alla comparsa di costituzione e risposta;
presenza di un pignoramento immobiliare risalente all'anno 2014, insistente sulla quota del 50% di proprietà di , dell'immobile oggetto della ipoteca Parte_2 rilasciata a favore della banca convenuta), comunicava il rigetto della richiesta di sospensione e di rinegoziazione per carenza dei presupposti (cfr. all.8 alla comparsa di costituzione e risposta).
A fronte di tale diniego, dagli atti di causa è emerso che gli attori, in mora nel pagamento delle rate del mutuo, si sono limitati (come dagli stessi dedotto a pag.
2, paragrafo 3, della citazione) a chiedere alla banca l'ammontare delle morosità maturata, quantifica dalla banca in euro 29.653,63, come comunicato con e-mail del 18.6.2021 (all.4 alla citazione).
È rimasta invece priva di riscontro la circostanza secondo cui la banca avrebbe subordinato l'accoglimento della richiesta di sospensione/rinegoziazione del
10 mutuo a seguito dell'estinzione della morosità pregressa. Anzi, dalla comunicazione telematica inoltrata dall'avv. IA all'istituto di credito in data 4.6.2021 emerge la volontà degli attori di estinguere le pregresse morosità
(cfr. all. n. 9 alla comparsa, ove di legge: “Faccio seguito all'intercorsa corrispondenza ed in particolare alla mia del 17.07.2020 ed alla vs risposta del
18.09.2020, per comunicarvi che i miei assistiti e , hanno Parte_1 Parte_2 intenzione di sistemare le morosità che si sono accumulate in relazione al mutuo in oggetto e ciò probabilmente per dei meri disguidi dovuti anche all'emergenza nazionale COVID19 ed al passaggio organizzativo da PO NC a . A tal CP_1 fine vorrebbero sanare tutte le morosità sino ad oggi maturate mediante versamento in unica soluzione o massimo in due soluzioni a stretto giro e pagamento del residuo anche mediante la previsione di una rata meno onerosa rispetto a quella attualmente prevista. Si resta in attesa di un sollecito riscontro e si inviano cordiali saluti. Avv. IS IA”). In sostanza, la rinegoziazione del mutuo costituiva un mero auspicio degli attori, come si evince nella nota del
7.7.2021 a firma dell'avv. IA nella quale si legge: “Ci però a sottolineare che tale versamento viene effettuato con notevole sacrificio da parte dei mutuatari, i quali auspicano che l'istituto, ricevuto il saldo delle rate scadute, valuti positivamente la richiesta di moratoria per il periodo ancora concedibile ai mutuatari e soprattutto la richiesta di rinegoziazione del mutuo con abbassamento dell'importo della rata” (cfr. all. 6 alla citazione).
A fronte dell'aspettativa degli odierni attori, la banca non ha manifestato l'intento di accordare la sospensione e/o la rinegoziazione a seguito del pagamento delle rate scadute e non pagate, come si evince dalla e-mail del 16.6.2021 nella quale, la convenuta, in linea con le precedenti richieste, si è limitata a comunicare che la richiesta di rinegoziazione sarebbe stata valutata successivamente alla regolarizzazione della posizione debitoria, previo invio di documentazione attestante la situazione reddituale degli attori “che comprovi quali siano le loro attuali capacità di rimborso necessarie a calcolare assieme a loro la nuova rata eventualmente sostenibile e fornendo contestualmente i chiarimenti relativi allo stato o alla sistemazione dei pregiudizievoli eventualmente esistenti al momento della formalizzazione della richiesta stessa per poterne valutare la fattibilità” (cfr. all.4 alla citazione).
11 A fronte della richiesta di invio della documentazione attestante la situazione reddituale necessaria alla banca per valutare, ai fini della richiesta di rimodulazione del mutuo, “la sostenibilità della rata alla luce dei principi di sana e prudente gestione del credito imposti alla NC” (cfr. all. 8 alla comparsa di costituzione e risposta), gli attori non hanno provato di aver trasmesso i documenti richiesti. Deve, invero, evidenziarsi che, contrariamente a quanto dagli stessi dedotto, la disoccupazione e l'ammissione alla non sono provati dalla CP_6 documentazione depositata (all. n. 2 alla citazione). Allegata alla prima richiesta di sospensione e rinegoziazione datata 9.1.2020 vi è, infatti, la sola ricevuta di presentazione della domanda di indennità (del 18.12.2019 per quanto CP_6 concerne del 20.12.2019 per quanto riguarda ma non anche Parte_1 Pt_2 quella attestante l'ammissione alla CP_6
Deve, altresì, evidenziarsi che, sebbene la nota del 10.9.2021 inviata alla banca menzioni l'invio delle ricevute di accettazione della SP (all. 12 alla citazione), dette ricevute non sono state rinvenute tra la documentazione in atti.
La banca, di contro, ha provato di aver richiesto e sollecitato l'invio di documentazione attestante la situazione reddituale dei mutuatari necessaria a valutare la richiesta di rinegoziazione del mutuo (cfr. note del 18.9.2020, del
16.6.2021 e del 30.8.2021, depositate, rispettivamente, agli allegati 8, 10 e 11 alla comparsa di costituzione e risposta).
L'omesso invio della richiesta documentazione reddituale assume particolare rilievo alla luce della certificazione datata 30.6.2020, sottoscritta dall'attore
, nella quale lo stesso dichiara di essere dipendente con Parte_1 CP_5 contratto a tempo indeterminato, “dal 01/07/2000 ad oggi” (cfr. all. 7 alla comparsa di costituzione e risposta).
Il contenuto e la provenienza della certificazione del 30.6.2020 non sono stati oggetto di tempestiva e specifica contestazione da parte degli attori, posto che nessun rilievo può attribuirsi a quanto dedotto nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 4.11.2025 fissata per la discussione della causa e, pertanto, successivamente alla cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum. Le deduzioni attoree in ordine alla certificazione del 30.6.2020 devono, pertanto, ritenersi inammissibili poiché tardive. Deve, peraltro, rilevarsi che, nelle citate note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., parte attrice conferma l'esistenza di un contratto in essere con CP_5
12 Prive di pregio, a parere di questo giudice, sono anche le contestazioni attoree sulla legittimità della richiesta della banca di chiarimenti in ordine al pignoramento risalente all'anno 2014, insistente sulla quota del 50% di proprietà di , dell'immobile oggetto della ipoteca rilasciata a favore della NC. In Parte_2 particolare, per quel che rileva ai fini della valutazione della legittimità e correttezza del comportamento della banca, si evidenzia che, a fronte della richiesta di chiarimenti sul pregiudizievole formulata dalla banca sin dalla nota del 18.9.2020 (all.8 alla comparsa di costituzione e risposta), gli attori hanno trasmesso alla banca l'ordinanza del 6.8.2020 del G.E. del Tribunale di Cassino, contenente l'ordine di cancellazione del pignoramento (all.
7-8 alla citazione), soltanto in data 22.7.2021 (all. 11 alla citazione).
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto delle emergenze processuali, ed in particolare della corrispondenza intercorsa tra le parti, in applicazione dei principi vigenti in materia, questo giudice ritiene che la banca convenuta, nell'esercizio della propria autonomia negoziale abbia riscontrato in tempi congrui le istanze avanzate dalla parte ricorrente, rappresentando i motivi del rigetto delle istanze attoree. Non si apprezza, pertanto, alcuna violazione dei principi generali di correttezza e buona fede per non aver la banca mutuante aderito alla richiesta di rinegoziazione del mutuo formulata dai mutuatari.
Inconferente appare, infine, il richiamo degli attori alla sentenza del Tribunale di
Latina n. 255 del 9.2.2021, la quale attiene a diversa fattispecie in cui è stata dichiarata illegittima la risoluzione del contratto per tardivo pagamento delle rate del mutuo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande attoree vanno rigettate, con assorbimento di ogni altra questione in omaggio al principio della ragione più liquida.
3. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (26.000,01/52.000,00 - indeterminabile complessità bassa) e dell'effettiva attività processuale espletata
(fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con applicazione dei valori medi, sono poste a carico degli attori in solido tra di loro, in omaggio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
13 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna gli attori, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 23 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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