Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00554/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00226/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 226 del 2023, proposto da
Fallimento Fin.Im – Finanziaria Immobiliare S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa Pellerano, Mario Quaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ospedaletti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Mauceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Nuovo Porto di Ospedaletti S.R.L, non costituito in giudizio;
C.E.M. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Caporaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta Comunale di Ospedaletti n. 17 del 15 febbraio 2023, ad oggetto “istanza di affidamento in concessione mediante l'istituto della finanza di progetto ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, della progettazione, esecuzione dei lavori e gestione del nuovo porto turistico di Ospedaletti. Determinazioni in merito” e di tutti i suoi allegati, nonché della (non conosciuta) deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16 febbraio 2023, laddove, si condivide e si dichiara di pubblico interesse una Proposta che riguarda manufatti realizzati dalla ex concessionaria Società FIN.IM.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ospedaletti e di C.E.M. Spa;
Vista la memoria del 20.3.2026 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 aprile 2026 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, la dott.ssa AN NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
I) Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in oggetto.
Si sono costituiti il Comune intimato e la controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria del 20.3.2026 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
All’udienza di smaltimento del 22 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
II) Il Collegio preso atto di quanto sopra, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese su accordo delle parti.
Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della definizione in rito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe US, Presidente
AN NI, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AN NI | Giuseppe US |
IL SEGRETARIO