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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/12/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB NI
SENTENZA
pronunciata a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. con termini all'udienza del 11/11/2025 nella causa iscritta al n. 1302/2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. VALENTINA CAPITANI, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, resistente contumace
e
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. FABRIZIO BRUNI, resistenti
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente ha agito “per l'annullamento della cartella di pagamento n. 097 2022 01882427
66000 emessa dalla sede in Via G. Controparte_3
Grezar 14 -00142 Roma notificata a mezzo posta elettronica certificata il 30.1.2023 e per l'importo complessivo pari ad euro 9.185,08 essendo la medesima illegittima ed inefficace per tutti i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto.
2. La resistente ha chiesto il rigetto dell'opposizione e in subordine, nel caso CP_2 di ritenuta illegittimità della cartella opposta, ha comunque chiesto accertarsi la debenza della contribuzione omessa e disporsi la condanna di parte ricorrente al relativo pagamento in proprio favore, con vittoria di spese.
Le ragioni della decisione
1. Il ricorrente afferma di aver ricevuto in data 30.1.2023 la notifica della cartella di pagamento n. 097 2022 01882427 66000 per la somma complessiva di 9.185,08 a titolo di contributi previdenziali presuntivamente dovute alla per gli anni dal 2015 e 2018, relativamente al CP_2 contributo soggettivo (art 10 L. 576/1980), al contributo integrativo (art 11 L 676/80), al contributo di maternità, oltre a sanzioni ed interessi per omesso versamento, per omessa notifica dell'avviso bonario di cui all'art. 12 del Regolamento 2018, decadenza ex art. 25 del d.lgs. n° 46/99.
2. Si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, mentre è rimasta CP_2 CP_4 contumace nonostante la ritualità della notifica.
3. La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata nei termini e per le ragioni che si vanno ad accogliere.
5. Quanto alla validità della cartella opposta, si rileva in via preliminare ed assorbente l'intervenuta decadenza dell'ente dal diritto di iscrivere le somme a ruolo. Nel caso di specie, infatti, dai modelli prodotti da risulta che la ricorrente ha comunicato all'ente i propri redditi CP_2 regolarmente entro l'anno successivo a quello di riferimento (e quindi da ultimo nel settembre 2020 quanto ai redditi 2019), e dall'elenco dei ruoli parimenti depositato dall'Ente di previdenza risulta che i contributi omessi per tutti gli anni dal 2015 al 2018 sono stati iscritti a ruolo nel 2022; senza peraltro dedurre alcunché con riguardo alla natura del relativo accertamento da cui far discendere una diversa decorrenza del termine decadenziale.
6. Parte ricorrente sostiene a riguardo l'intervenuta decadenza di controparte dal potere di iscrizione a ruolo prevista dal d.lgs. 46/99.
7. Il decreto disciplina la riscossione delle somme mediante ruolo, per gli Enti previdenziali e per l' a prescindere dalla forma organizzativa – pubblicistica o privatistica – Controparte_5 che questi soggetti assumono, ed è quindi applicabile anche alle Casse di previdenza private e precipuamente a (Cass. Civ., sentenza n. 11972/2020). CP_2
8. L'art. 25 del citato d.lgs. pone un termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo delle somme relative ai contributi omessi, così articolato: “a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il
31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”.
9. A riguardo, tuttavia, la giurisprudenza della Corte, consolidata sul punto (ex multis,
Cass. n. 5963 del 2018, Cass. nn. 19708 e 15211 del 2017), ha chiarito che la decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46/1999 ha natura processuale e non sostanziale, posto che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali e assistenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che agiscano nelle forme ordinarie e, coerentemente, che detta decadenza (così come eventuali vizi formali della successiva cartella) precluda per l'ente esclusivamente la possibilità di avvalersi del titolo esecutivo così formato, ma la decadenza non si estende alla sfera sostanziale e non fa quindi venir meno il diritto dell'ente stesso di chiedere, in sede giudiziaria,
l'accertamento del credito.
10. La Corte ha inoltre chiarito che non è a riguardo neppure necessaria una espressa domanda di parte resistente (sul punto tra le più recenti Cass., Sez. L, Ordinanza n. 1558/2020), posto che l'opposizione a cartella – qualificabile come opposizione all'esecuzione e quindi come azione di accertamento negativo del credito (ex multis, Cass. n. 12239 del 2007 e precedenti ivi richiamati) – apre un ordinario giudizio di merito sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio nell'ambito del quale, analogamente a quanto avviene nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
(v., per tutte, Cass. n. 12311 del 1997), la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi.
11. Pur a fronte della ritenuta invalidità della cartella e dalla sua conseguente inefficacia come titolo esecutivo – a fronte dell'intervenuta decadenza processuale dal diritto di procedere a riscossione mediante iscrizione a ruolo – deve quindi procedersi all'accertamento sostanziale della fondatezza della pretesa, peraltro espressamente richiesta da parte resistente.
12. Nel merito, la parte ricorrente non contesta la sussistenza dei presupposti fondanti l'obbligazione contributiva a norma degli artt. 10 e 11 della legge n. 576/80, dell'art. 8, co. 4 e 10, co. 2 della legge n. 141/92, dell'art. 83 del d.lgs. n. 151/2001. La sussistenza di tali presupposti è in ogni caso documentata attraverso la produzione dei modelli 5 regolarmente trasmessi dalla ricorrente stessa alla per ciascuna delle annualità oggetto del giudizio e indicativi del reddito percepito. CP_2
13. La ricorrente non contesta neppure i criteri di calcolo dei contributi in base alle delibere del Comitato dei Delegati della ed ai relativi decreti ministeriali di approvazione (dettagliatamente CP_2 citati in memoria ed alla stessa allegati) né delle sanzioni applicate in base alle norme regolamentari in ragione dei ritardi rispetto alle singole scadenze disciplinate per ciascuna tipologia di contributo nel modo meglio dettagliato in memoria e documentato in atti. La correttezza del calcolo delle somme indicate nella cartella opposta è comunque conforme alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili (documentate in atti).
14. Da ultimo si osserva che la parte ricorrente non contesta altri fatti estintivi dell'obbligazione contributiva così individuata, in particolare non eccependo in ricorso la prescrizione, sebbene successivamente alla costituzione di controparte contesti il valore interruttivo dei documenti inviati dall'ente.
15. In materia previdenziale la prescrizione è tuttavia rilevabile d'ufficio, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata sia sottratto alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria;
di conseguenza, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) – poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, senza che l'assicurato abbia diritto a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione per il periodo coperto da prescrizione;
nè rileva l'eventuale inerzia della cassa nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni, poiché il credito contributivo ha una sua autonoma esistenza, che prescinde dalla richiesta di adempimento avanzata dall'ente previdenziale, ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto (o, comunque, l'attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto, e da cui decorre il termine prescrizionale dello stesso credito contributivo (cfr. Cass., Sez. U., 23397/2016; nello stesso senso
Cass. 9865/2019, Cass. 21830/2014).” (Cass. Civ., ordinanza del 20 dicembre 2022 n. 37570).
16. La relativa questione è quindi stata sottoposta al contraddittorio delle parti.
17. Si osserva che il termine di prescrizione dei contributi dovuti a è CP_2 decennale, ai sensi dell'art. 66 della L. n. 247/2012. Tale norma trova applicazione ai contributi rispetto ai quali non fosse ancora maturata, al momento dell'entrata in vigore della legge stessa (avvenuta il
3.2.2013), la prescrizione quinquennale prevista dal previgente art. 3 della legge n. 335/95, che a sua volta modificava la previsione originaria di dieci anni a decorrere dal momento in cui l'avvocato comunicava alla i propri redditi previsto dall'art. 19 della legge 576/80 (non avendo peraltro le CP_2 modifiche menzionate influito sull'individuazione del dies a quo in base alla norma da ultimo citata, cfr.
Cassazione n. 3586/2012, Cass. n. 4107/2012, Cass. n. 3830/2012, Cass. n. 6259/2011, Cass. n.
5622/2006).
18. La prescrizione della contribuzione minima decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito, per il quale non è applicabile il menzionato art. 19 della l. n. 576 del 1980 (Cass.
Sez. L - , Sentenza n. 27218 del 26/10/2018). 19. Il termine è ugualmente decennale per quanto riguarda le sanzioni accessorie ai contributi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (Cass. civ., SSUU, sentenza n. 5076/2015, costantemente confermata dalle pronunce successive), per cui “il credito per sanzioni civili, che trae titolo da una obbligazione accessoria ex lege, come tale applicabile alla generale categoria delle obbligazioni generatrici di responsabilità di tipo contrattuale, ha, pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale della obbligazione principale”, precisando che “in materia di inadempimento delle obbligazioni contributive nei confronti di enti previdenziali,
l'applicazione (automatica) delle sanzioni civili ha funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di predeterminazione legale (con presunzione iuris et de iure) del danno cagionato all'ente previdenziale e non riveste, quindi, la natura afflittiva (che prescinde come tale dalla considerazione del danno eventualmente cagionato al soggetto creditore) propria delle sanzioni amministrative”. Analoga considerazione vale per gli interessi, a loro volta accessori del credito.
20. Tanto i contributi oggetto del presente giudizio, relativi alle annualità dal 2015 al 2018, quanto le relative sanzioni ed interessi non sono quindi prescritti, non essendo decorso il decennio fino alla data della notifica della cartella oggi opposta, avvenuta il 30.1.2023. Sul punto, si osserva che l'invalidità della cartella (a fronte dell'intervenuta decadenza dal diritto di iscrizione a ruolo in base al precedente punto 5 e ss.) non priva tale atto del suo autonomo valore di atto interruttivo a norma degli artt. 1219 e 2943 c.c.
21. Nonostante detto profilo sia assorbito, si osserva ad abundantiam la validità dell'atto interruttivo del 2022, prodotto dall'ente di previdenza in allegato al proprio atto introduttivo, non essendo necessaria la prova della pec di trasmissione a mezzo di produzione del file .eml, essendo sufficiente (in quanto incontestata ed idonea a provare la ricezione) la ricevuta in formato .pdf in atti, dovendosi nel caso di specie provare non già l'avvenuta notifica bensì la mera trasmissione di un atto di messa in mora ai fini interruttivi della prescrizione a norma dell'art. 1219 u.c. c.c.
22. La cartella opposta deve conseguentemente essere dichiarata inefficace e tuttavia, a fronte dell'accertata debenza delle somme portate dalla stessa, deve essere pronunciata condanna della parte ricorrente al pagamento dell'importo di euro 9.185,08.
23. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1302/2023 r.g.: - Dichiara l'inefficacia della cartella opposta;
- Accerta la sussistenza in capo a parte ricorrente dell'obbligazione contributiva a titolo di contributo soggettivo, contributo integrativo, contributo di maternità, relative sanzioni ed interessi, in relazione agli anni dal 2015 al 2018, per l'importo di euro 9.185,08;
- Condanna per l'effetto la parte ricorrente al pagamento della somma suddetta;
- Condanna per l'effetto parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese del presente giudizio, quantificate euro 2.697,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 12 dicembre 2025
Il Giudice
IB NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB NI
SENTENZA
pronunciata a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. con termini all'udienza del 11/11/2025 nella causa iscritta al n. 1302/2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. VALENTINA CAPITANI, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, resistente contumace
e
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. FABRIZIO BRUNI, resistenti
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente ha agito “per l'annullamento della cartella di pagamento n. 097 2022 01882427
66000 emessa dalla sede in Via G. Controparte_3
Grezar 14 -00142 Roma notificata a mezzo posta elettronica certificata il 30.1.2023 e per l'importo complessivo pari ad euro 9.185,08 essendo la medesima illegittima ed inefficace per tutti i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto.
2. La resistente ha chiesto il rigetto dell'opposizione e in subordine, nel caso CP_2 di ritenuta illegittimità della cartella opposta, ha comunque chiesto accertarsi la debenza della contribuzione omessa e disporsi la condanna di parte ricorrente al relativo pagamento in proprio favore, con vittoria di spese.
Le ragioni della decisione
1. Il ricorrente afferma di aver ricevuto in data 30.1.2023 la notifica della cartella di pagamento n. 097 2022 01882427 66000 per la somma complessiva di 9.185,08 a titolo di contributi previdenziali presuntivamente dovute alla per gli anni dal 2015 e 2018, relativamente al CP_2 contributo soggettivo (art 10 L. 576/1980), al contributo integrativo (art 11 L 676/80), al contributo di maternità, oltre a sanzioni ed interessi per omesso versamento, per omessa notifica dell'avviso bonario di cui all'art. 12 del Regolamento 2018, decadenza ex art. 25 del d.lgs. n° 46/99.
2. Si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, mentre è rimasta CP_2 CP_4 contumace nonostante la ritualità della notifica.
3. La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata nei termini e per le ragioni che si vanno ad accogliere.
5. Quanto alla validità della cartella opposta, si rileva in via preliminare ed assorbente l'intervenuta decadenza dell'ente dal diritto di iscrivere le somme a ruolo. Nel caso di specie, infatti, dai modelli prodotti da risulta che la ricorrente ha comunicato all'ente i propri redditi CP_2 regolarmente entro l'anno successivo a quello di riferimento (e quindi da ultimo nel settembre 2020 quanto ai redditi 2019), e dall'elenco dei ruoli parimenti depositato dall'Ente di previdenza risulta che i contributi omessi per tutti gli anni dal 2015 al 2018 sono stati iscritti a ruolo nel 2022; senza peraltro dedurre alcunché con riguardo alla natura del relativo accertamento da cui far discendere una diversa decorrenza del termine decadenziale.
6. Parte ricorrente sostiene a riguardo l'intervenuta decadenza di controparte dal potere di iscrizione a ruolo prevista dal d.lgs. 46/99.
7. Il decreto disciplina la riscossione delle somme mediante ruolo, per gli Enti previdenziali e per l' a prescindere dalla forma organizzativa – pubblicistica o privatistica – Controparte_5 che questi soggetti assumono, ed è quindi applicabile anche alle Casse di previdenza private e precipuamente a (Cass. Civ., sentenza n. 11972/2020). CP_2
8. L'art. 25 del citato d.lgs. pone un termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo delle somme relative ai contributi omessi, così articolato: “a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il
31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”.
9. A riguardo, tuttavia, la giurisprudenza della Corte, consolidata sul punto (ex multis,
Cass. n. 5963 del 2018, Cass. nn. 19708 e 15211 del 2017), ha chiarito che la decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46/1999 ha natura processuale e non sostanziale, posto che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali e assistenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che agiscano nelle forme ordinarie e, coerentemente, che detta decadenza (così come eventuali vizi formali della successiva cartella) precluda per l'ente esclusivamente la possibilità di avvalersi del titolo esecutivo così formato, ma la decadenza non si estende alla sfera sostanziale e non fa quindi venir meno il diritto dell'ente stesso di chiedere, in sede giudiziaria,
l'accertamento del credito.
10. La Corte ha inoltre chiarito che non è a riguardo neppure necessaria una espressa domanda di parte resistente (sul punto tra le più recenti Cass., Sez. L, Ordinanza n. 1558/2020), posto che l'opposizione a cartella – qualificabile come opposizione all'esecuzione e quindi come azione di accertamento negativo del credito (ex multis, Cass. n. 12239 del 2007 e precedenti ivi richiamati) – apre un ordinario giudizio di merito sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio nell'ambito del quale, analogamente a quanto avviene nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
(v., per tutte, Cass. n. 12311 del 1997), la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi.
11. Pur a fronte della ritenuta invalidità della cartella e dalla sua conseguente inefficacia come titolo esecutivo – a fronte dell'intervenuta decadenza processuale dal diritto di procedere a riscossione mediante iscrizione a ruolo – deve quindi procedersi all'accertamento sostanziale della fondatezza della pretesa, peraltro espressamente richiesta da parte resistente.
12. Nel merito, la parte ricorrente non contesta la sussistenza dei presupposti fondanti l'obbligazione contributiva a norma degli artt. 10 e 11 della legge n. 576/80, dell'art. 8, co. 4 e 10, co. 2 della legge n. 141/92, dell'art. 83 del d.lgs. n. 151/2001. La sussistenza di tali presupposti è in ogni caso documentata attraverso la produzione dei modelli 5 regolarmente trasmessi dalla ricorrente stessa alla per ciascuna delle annualità oggetto del giudizio e indicativi del reddito percepito. CP_2
13. La ricorrente non contesta neppure i criteri di calcolo dei contributi in base alle delibere del Comitato dei Delegati della ed ai relativi decreti ministeriali di approvazione (dettagliatamente CP_2 citati in memoria ed alla stessa allegati) né delle sanzioni applicate in base alle norme regolamentari in ragione dei ritardi rispetto alle singole scadenze disciplinate per ciascuna tipologia di contributo nel modo meglio dettagliato in memoria e documentato in atti. La correttezza del calcolo delle somme indicate nella cartella opposta è comunque conforme alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili (documentate in atti).
14. Da ultimo si osserva che la parte ricorrente non contesta altri fatti estintivi dell'obbligazione contributiva così individuata, in particolare non eccependo in ricorso la prescrizione, sebbene successivamente alla costituzione di controparte contesti il valore interruttivo dei documenti inviati dall'ente.
15. In materia previdenziale la prescrizione è tuttavia rilevabile d'ufficio, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata sia sottratto alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria;
di conseguenza, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) – poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, senza che l'assicurato abbia diritto a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione per il periodo coperto da prescrizione;
nè rileva l'eventuale inerzia della cassa nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni, poiché il credito contributivo ha una sua autonoma esistenza, che prescinde dalla richiesta di adempimento avanzata dall'ente previdenziale, ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto (o, comunque, l'attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto, e da cui decorre il termine prescrizionale dello stesso credito contributivo (cfr. Cass., Sez. U., 23397/2016; nello stesso senso
Cass. 9865/2019, Cass. 21830/2014).” (Cass. Civ., ordinanza del 20 dicembre 2022 n. 37570).
16. La relativa questione è quindi stata sottoposta al contraddittorio delle parti.
17. Si osserva che il termine di prescrizione dei contributi dovuti a è CP_2 decennale, ai sensi dell'art. 66 della L. n. 247/2012. Tale norma trova applicazione ai contributi rispetto ai quali non fosse ancora maturata, al momento dell'entrata in vigore della legge stessa (avvenuta il
3.2.2013), la prescrizione quinquennale prevista dal previgente art. 3 della legge n. 335/95, che a sua volta modificava la previsione originaria di dieci anni a decorrere dal momento in cui l'avvocato comunicava alla i propri redditi previsto dall'art. 19 della legge 576/80 (non avendo peraltro le CP_2 modifiche menzionate influito sull'individuazione del dies a quo in base alla norma da ultimo citata, cfr.
Cassazione n. 3586/2012, Cass. n. 4107/2012, Cass. n. 3830/2012, Cass. n. 6259/2011, Cass. n.
5622/2006).
18. La prescrizione della contribuzione minima decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito, per il quale non è applicabile il menzionato art. 19 della l. n. 576 del 1980 (Cass.
Sez. L - , Sentenza n. 27218 del 26/10/2018). 19. Il termine è ugualmente decennale per quanto riguarda le sanzioni accessorie ai contributi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (Cass. civ., SSUU, sentenza n. 5076/2015, costantemente confermata dalle pronunce successive), per cui “il credito per sanzioni civili, che trae titolo da una obbligazione accessoria ex lege, come tale applicabile alla generale categoria delle obbligazioni generatrici di responsabilità di tipo contrattuale, ha, pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale della obbligazione principale”, precisando che “in materia di inadempimento delle obbligazioni contributive nei confronti di enti previdenziali,
l'applicazione (automatica) delle sanzioni civili ha funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di predeterminazione legale (con presunzione iuris et de iure) del danno cagionato all'ente previdenziale e non riveste, quindi, la natura afflittiva (che prescinde come tale dalla considerazione del danno eventualmente cagionato al soggetto creditore) propria delle sanzioni amministrative”. Analoga considerazione vale per gli interessi, a loro volta accessori del credito.
20. Tanto i contributi oggetto del presente giudizio, relativi alle annualità dal 2015 al 2018, quanto le relative sanzioni ed interessi non sono quindi prescritti, non essendo decorso il decennio fino alla data della notifica della cartella oggi opposta, avvenuta il 30.1.2023. Sul punto, si osserva che l'invalidità della cartella (a fronte dell'intervenuta decadenza dal diritto di iscrizione a ruolo in base al precedente punto 5 e ss.) non priva tale atto del suo autonomo valore di atto interruttivo a norma degli artt. 1219 e 2943 c.c.
21. Nonostante detto profilo sia assorbito, si osserva ad abundantiam la validità dell'atto interruttivo del 2022, prodotto dall'ente di previdenza in allegato al proprio atto introduttivo, non essendo necessaria la prova della pec di trasmissione a mezzo di produzione del file .eml, essendo sufficiente (in quanto incontestata ed idonea a provare la ricezione) la ricevuta in formato .pdf in atti, dovendosi nel caso di specie provare non già l'avvenuta notifica bensì la mera trasmissione di un atto di messa in mora ai fini interruttivi della prescrizione a norma dell'art. 1219 u.c. c.c.
22. La cartella opposta deve conseguentemente essere dichiarata inefficace e tuttavia, a fronte dell'accertata debenza delle somme portate dalla stessa, deve essere pronunciata condanna della parte ricorrente al pagamento dell'importo di euro 9.185,08.
23. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1302/2023 r.g.: - Dichiara l'inefficacia della cartella opposta;
- Accerta la sussistenza in capo a parte ricorrente dell'obbligazione contributiva a titolo di contributo soggettivo, contributo integrativo, contributo di maternità, relative sanzioni ed interessi, in relazione agli anni dal 2015 al 2018, per l'importo di euro 9.185,08;
- Condanna per l'effetto la parte ricorrente al pagamento della somma suddetta;
- Condanna per l'effetto parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese del presente giudizio, quantificate euro 2.697,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 12 dicembre 2025
Il Giudice
IB NI