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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/09/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1450 / 2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 29/09/2025
Il giorno 29/09/2025 alle ore 10,10 innanzi al Giudice Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 1450 dell'anno 2021 del Ruolo Generale vertente tra:
CP_1
e
Controparte_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Antonina Scifo per parte attrice, l'avv. Salvatore Amato per i convenuti e e l'avv. Lauricella per il terzo interveniente. CP_2 CP_3
L'avv. Scifo insiste nell'istanza ex art. 177 ritualmente depositata evidenziando che il rigetto delle prove testimoniali limita il diritto di difesa di parte attrice soprattutto alla luce delle risultanze della ctu che hanno riconosciuto l'esistenza di una tettoia posta in essere dalla famiglia R_
, circostanza non smentita da controparte e che determina il riconoscimento dell'usucapione
[...] chiesta da parte ricorrente. In subordine, nel merito si riporta alle conclusioni già formulate in atto introduttivo e successive difese, opponendosi a quelle avverse.
L'avv. Amato insiste nelle difese dei convenuti e si riporta alle note conclusive depositate, rappresentando che i convenuti da quando hanno dato in comodato e poi venduto il fondo non sono a conoscenza di alcuna circostanza, ivi compresa anche l'esistenza della tettoia.
L'avv. Lauricella contesta l'istanza di parte attrice evidenziando che proprio gli esiti della ctu e il contenuto delle dichiarazioni rese dalla stessa attrice in sede di interrogatorio formale, oltre la produzione documentale, consentono di escludere la sussistenza dei presupposti dell'usucapione e che pertanto l'istruttoria è superflua. Si riporta alle proprie note conclusive e in via subordinata, in caso di ammissione dei mezzi istruttori di parte attrice, chiede l'ammissione dei propri mezzi di prova articolati in seconda memoria.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1 Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,25.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 29/09/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:25 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
20:20, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 1450 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nata a [...] il [...], residente ad CP_1 C.F._1
EN e ivi elettivamente domiciliata in via Matteo Cimarra n. 38 presso lo studio dell'avv.
Antonina Scifo, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTRICE * contro
(c.f.: ) nato a [...] il [...], e Controparte_2 C.F._2
(c.f.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._3 entrambi residenti in [...], presso lo studio dell'avv. Salvatore Amato, che li rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
(c.f.: ) nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._4 residente a Palermo e ivi elettivamente domiciliata nella via Emerico Amari n. 32, presso lo studio dell'avv. Marcello Martorana che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* CONVENUTI *
(c.f.: nato ad [...] il [...] e Controparte_4 C.F._5
3 ivi residente nella via delle Egadi n. 2
* CONVENUTO CONTUMACE *
e nei confronti di
(c.f.: ) nato ad [...] il [...], elettivamente CP_5 C.F._6 domiciliato in Palermo, via Imera n. 3, presso lo studio dell'avv. Gabriele Lauricella, giusta procura ad litem in atti
* INTERVENIENTE VOLONTARIO *
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con atto di citazione notificato tra il 14 maggio e il 05 giugno 2021 CP_1 ha convenuto in giudizio , e Controparte_2 Parte_1 Parte_2
deducendo: Controparte_4
- di aver posseduto “da tempo immemorabile e comunque da oltre 30 anni, con animus possidenti, uti dominus in modo continuo, pacifico, ininterrotto e pubblico, godendone i frutti, una frazione di terreno sito nel comune di EN, individuato al Catasto Terreni del Comune di EN al foglio di mappa 148, particella 408, di circa 12 mq” utilizzandolo “come parcheggio per le autovetture del proprio nucleo familiare”;
- di avervi “eretto, sin da subito, un manufatto permanente, coperto da un tetto amovibile e cinto da bacchette in ferro, sotto il quale parcheggiava sempre la propria macchina oltre a quella del proprio nucleo familiare”;
- di essere stata, “da qualche mese in maniera arbitraria ed illegittima, … spogliata del suo diritto esclusivo al parcheggio e del suo diritto di proprietà maturato in capo al detto bene, in quanto la detta porzione di terreno veniva recintata da soggetti a lei estranei e la struttura anzidetta smontata”.
Ha quindi chiesto al Tribunale di: “- ritenere e dichiarare che l'attrice , ha CP_1 posseduto da oltre 30 anni, il terreno, identificato Catasto Terreni del Comune di EN al foglio di mappa 148, particella 408, di circa 12 mq, quale proprietaria per usucapione;
- ritenere
e dichiarare per l'effetto, l'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, ai sensi dell'art. 1158
c.c., dell'immobile, in favore della sig.ra ; - ordinare alla conservatoria dei CP_1 registri immobiliari del Comune di EN la trascrizione della emittenda sentenza;
- in via
4 subordinata, … accertare e dichiarare l'usucapione del diritto di servitù di parcheggio e passaggio, sulla porzione di terreno individuata Catasto Terreni del Comune di EN al foglio di mappa 148, particella 408, di circa 12 mq;
vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del procuratore, che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso onorari”.
Con comparsa di risposta depositata il 25.11.2021 si è costituita in giudizio la convenuta eccependo preliminarmente “il difetto di procedibilità del Parte_2 presente giudizio per omesso avvio del tentativo di mediazione” e il proprio “difetto di legittimazione passiva atteso che la stessa non è (più) proprietaria del terreno oggetto della presente controversia, per averlo alienato in data 11.04.2019” e contestando, nel merito, la domanda attorea per l'assenza dei presupposti dell'usucapione poiché “il possesso del lotto di terreno in questione è avvenuto non uti dominus bensì in forza di un titolo contrattuale intervenuto fra le parti … contratto di comodato del 04.05.2002, registrato all'Agenzia delle Entrate di
EN al n. 2443, serie 3, … risolto nel 2015”.
Ha domandato al Tribunale di: “in via preliminare, ritenere e dichiarare la improcedibilità del presente giudizio per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione nei confronti di tutti i soggetti litisconsorti convenuti;
sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passivo della sig.ra ; nel merito … ritenere e dichiarare Parte_2 infondate le domande attoree”.
Con comparsa di risposta depositata il 27.11.2021 si sono costituiti i convenuti CP_2
e contestando le domande dell'attrice. Dopo aver
[...] Parte_1 rappresentato: - di avere acquistato il terreno per cui è causa il 05.11.1980; - di averlo da subito concesso in comodato d'uso ai coniugi e e poi al loro figlio CP_6 Controparte_7 CP_5
; di avere “d'intesa con , in data 17 aprile 2019 formulato istanza alla
[...] CP_5
Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di EN per essere autorizzato alla recinzione delle particelle di sua proprietà (foglio 148 part. 406, 407 e 408) ottenendo detta autorizzazione in data 18 novembre 2019 e quindi realizzando contestualmente la recinzione”.; hanno chiesto che il Tribunale: “I. riconosca e dichiari che il terreno oggetto di causa è stato concesso in comodato d'uso dai convenuti ed a , Controparte_2 Parte_1 CP_6
e il quale ha anche provveduto all'acquisto di detto terreno;
II. Controparte_7 CP_5 rigetti comunque le istanze e le domande poste dall'attrice; III. condanni l'attrice alle spese di giudizio ed ai compensi di difesa oltre rimborso spese generali ed accessori di legge”.
Con atto di intervento volontario ex art. 267 c.p.c. depositato il 29.11.2021 si è costituito
5 rappresentando: CP_5
- di avere acquistato “con atto di compravendita ai rogiti del Dott. , … in data Persona_2
28.10.2021” il terreno per cui è causa da e;
Controparte_2 Parte_1
- che detto terreno “fu concesso in comodato d'uso dai coniugi IGg.ri e Controparte_2
alla famiglia , e in particolare al IG. ed alla IG.ra Parte_1 CP_5 CP_6 CP_7
(genitori dell'odierno interventore) che abitano e risiedono dal lontano 1982 alla via
[...]
Graceffo n. 23, in un'abitazione antistante proprio il fondo per cui è causa”;
- di avere “nel corso degli anni, i comodatari … consentito alle famiglie che abitavano (e continuano ad abitare) quel tratto della via Graceffo la possibilità di usufruire del fondo come area di posteggio”;
- che la porzione della particella 408 utilizzata, con il loro consenso, dall'attrice ha una dimensione inferiore a 2 mq, insistendo la tettoia del parcheggio quasi interamente sulla particella
409;
- che “in data 11.4.2019 il Dott. (che già aveva ricevuto in comodato i fondi 406-407 CP_5
e 408) acquistava dai IGg.ri la proprietà del fondo contraddistinto alla particella Parte_2
409” e “diveniva così prioritario interesse del Dott. riunire i fondi limitrofi (ovvero, CP_5 quello divenuto di sua proprietà, corrispondente alla particella 409, e quello detenuto in comodato, corrispondente alle particelle 406-407-408), al fine di destinarli in via prevalente ed esclusiva a coltivazione agricola”;
- “per tale ragione, il IG. , allora proprietario dei fondi di cui alle particelle Controparte_2
406-407 e 408, d'intesa con il Dott. , allora comodatario, in data 17.4.2019 rivolgeva CP_5 alla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di EN un'istanza volta ad ottenere le autorizzazioni amministrative per delimitare le aree con una recinzione”;
- quindi “il IG. , per conto del figlio e d'accordo con il proprietario CP_6 CP_5 CP_2
, invitava pertanto la famiglia - a smontare e rimuovere immediatamente”
[...] CP_1 R_ la tettoia abusiva e il sig. vi provvedeva. Controparte_8
- da allora (aprile 2019) l'attrice non ha più usufruito della frazione del fondo.
Ha conclusivamente chiesto al Tribunale di: “in via principale, rigettare integralmente … la domanda di acquisto del diritto di proprietà per usucapione, ex art. 1158 c.c., della frazione di terreno sito nel Comune di EN, al foglio di mappa 148, particella 408, come individuato in atto di citazione in favore della IG.ra rigettare integralmente … la domanda di CP_1 dichiarazione di usucapione del diritto di servitù di posteggio e di passaggio sul medesimo immobile;
in subordine, … accertare e dichiarare che la frazione del fondo oggetto di usucapione
6 è inferiore a 2 mq, corrispondente cioè alla porzione della tettoia che insisteva sul fondo individuato al foglio di mappa 148, particella 408; con vittoria di spese e compensi professionali”.
, benché ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_4
All'udienza di prima comparizione, tenutasi nelle forme cartolari il 20 dicembre 2021, il
Tribunale rilevato che la procedura di mediazione era stata esperita solo nei confronti di alcuni dei convenuti (sigg.ri e ) assegnava alle parti il termine previsto dall'art. 5, comma 1 CP_2 CP_3 bis, del d. lgs. n. 28/2010, per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria.
Alla successiva udienza, tenutasi il 03 maggio 2022, il Giudice dopo aver preliminarmente verificato la condizione di procedibilità della domanda assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale dell'attrice (sentita all'udienza del
14.11.2022) e a mezzo di ctu tecnica affidata all'ing. Persona_3
A seguito del deposito della relazione del ctu (avvenuto solo in data 21.04.2024) il Giudice con ordinanza riservata depositata il 12 ottobre 2024, ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, rigettava le ulteriori istanze istruttorie avanzate dalle parti nonché la richiesta di richiamo del ctu, e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e quindi quella per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita a oggi per esigenze di carico di ruolo.
Tutte le parti hanno depositato note conclusive.
All'odierna udienza il Giudice, fatta discutere oralmente la causa ai procuratori delle parti, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia del convenuto che, sebbene in data 05 giugno 2021 Controparte_4 abbia personalmente ricevuto la notifica dell'atto di citazione a mezzo Ufficiale Giudiziario, non si è costituito in giudizio.
3. Sempre in via preliminare deve darsi atto della procedibilità della domanda avendo parte attrice tempestivamente esperito la mediazione obbligatoria demandata dal Giudice - con provvedimento reso ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 all'udienza di prima comparizione del 20.12.2021 - che ha avuto esito negativo (cfr. verbale depositato in data 29.04.2022).
4. Ancora preliminarmente merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta atteso che la stessa, come risulta dalla Parte_2
7 documentazione in atti (v. all. 1 produzione ) non è proprietaria di alcuna quota del bene CP_5 oggetto di causa (fondo identificato in Catasto Terreni di EN al foglio 148 particella 408).
Invero dall'atto di compravendita stipulato il 28.10.2021 (Rep. n. 44244 Racc. n. 23387) in
Notar di Licata emerge che la detta particella 408 apparteneva in via esclusiva Persona_2 agli alienanti e e non anche ai coniugi e Controparte_2 Parte_1 Controparte_9
, risultanti dalla documentazione catastale e di cui i convenuti Controparte_10 Parte_2
e sono gli eredi. Tale “non conformità con le risultanze dei registri
[...] CP_2 immobiliari” degli “intestatari catastali” è stata causata dalla “omessa voltura dell'ordinanza di divisione … emessa dal giudice istruttore nella causa civile incardinata avanti al Tribunale di
EN … iscritta al numero 1782/81 R.G. … trascritta in EN il data 7 maggio 1982 ai numeri 7888/6959” (v. atto compravendita del 28.10.2021).
Deve pertanto essere disposta l'estromissione dal presente giudizio della convenuta
, con integrale compensazione delle spese di lite considerato che al momento Parte_2 dell'iscrizione a ruolo del presente procedimento (13.05.2021) la particella per cui è causa risultava ancora catastalmente intestata ai genitori di questa a causa della problematica sopra evidenziata, risoltasi solo successivamente alla stipula del successivo richiamato atto di compravendita.
Le spese di lite con il convenuto , che per le medesime ragioni deve Controparte_4 essere estromesso dal presente giudizio, devono invece essere dichiarate irripetibili, stante la mancata costituzione in giudizio di quest'ultimo.
5. Venendo al merito, la domanda di parte attrice è infondata e va rigettata.
Deve innanzitutto osservarsi, in punto di diritto, che l'acquisto della proprietà (o di un diritto reale di godimento) per usucapione su beni immobili rinviene il suo fondamento e la ratio giustificatrice in una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata - per il tempo necessario stabilito dalla legge -, continua e non interrotta signoria di fatto sulla cosa (ovvero esercizio di fatto del diritto reale di godimento) da parte di chi si sostituisca a lui nell'utilizzazione della stessa (da ultimo, Cass., 11 febbraio 2000 n.
1530; Cass., 23 marzo 1998 n. 3081).
In particolare, il possesso utile all'usucapione ordinaria del diritto di proprietà si concreta in un espletamento costante sulla res dei poteri tipicamente afferenti lo status proprietatis, avvenuto in modo pacifico e pubblico (ovvero in maniera oggettivamente palese e non violenta:
Cass., 17 luglio 1998 n. 6997), caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla volontà del possessore di comportarsi come titolare del diritto reale sul bene medesimo, intento la cui
8 sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza dell'altrui qualità proprietaria (Cass. 1 luglio 1996
n. 5964; Cass. 18 febbraio 1980 n. 1172). Ancora, la pienezza e la esclusività del potere fattualmente esercitato devono essere oggetto di valutazione condotta non già in astratto, bensì con peculiare riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso normalmente è capace di procurare al proprietario e il cui conseguimento costituisce, secondo analogo criterio di normalità, il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento (cfr. Cass., 22 aprile 1992 n. 4807; Cass., 23 giugno 1967 n. 1538).
Deve, peraltro, evidenziarsi, a suffragare la conformità dell'ordinamento interno con i principi di cui sono informate le Carte sovranazionali, che l'onere probatorio su chi afferma l'usucapione deve, in conformità con i parametri CEDU, essere inteso in modo particolarmente rigoroso (Cass. n. 20539 del 30.08.2017): “in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla
CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale
l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale”.
Ciò debitamente premesso, ad avviso del giudicante, nella vicenda in esame non sono integrati i presupposti normativi della fattispecie acquisitiva invocata da parte attrice per essere la domanda del tutto priva di idonea prova e risultando per di più smentita da circostanze di fatto e comportamenti della stessa attrice (di cui si dirà infra) incompatibili con la fattispecie acquisitiva per cui è causa.
È decisivo, anzitutto, evidenziare che parte attrice ha limitato le proprie istanze istruttorie all'espletata ctu e alla prova testimoniale, articolata in memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., non ammessa dal Giudice con l'ordinanza riservata del 12 ottobre 2024.
Giova, al riguardo, rilevare che gli articolati della prova testimoniale concernevano circostanze:
- valutative e generiche, con cui si chiedeva ai testi di valutare giuridicamente la condotta dell'attrice (utilizzo dello spazio sotto la tettoia per posteggiare le proprie autovetture, pulizia del detto spazio) - rammentandosi che ciò dimostrerebbe solo genericamente la possibilità di disporre del bene - e con cui si chiedeva loro di confermare un approssimativo e non circostanziato nel tempo inizio dell'usucapione (vero che da oltre 20 anni …vero che da oltre 30 anni);
- irrilevanti e pacifiche tra le parti, con la descrizione dello stato dei luoghi, dell'esistenza della tettoia, della proprietà delle auto posteggiate sotto di essa, della disponibilità del bene in capo
9 all'attrice;
- vietate ex art. 2722 cod. civ., in quanto tendenti a provare un fatto contrario al contenuto di un documento, ossia il contratto di comodato esistente per la gran parte della tettoia ricadente sotto la particella 409, non oggetto della domanda di usucapione;
- apprese de relato dalla stessa attrice: “la sig.ra mi diceva di essere proprietaria”. CP_1
Mette conto ricordare che la prova sul possesso del bene “deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non già apprezzamenti o giudizi” nel senso che “detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto (v.
Cass. 19.7.1980 n. 4759), è di quest'ultima specie il concetto di possesso che esprime una relazione fra la cosa e il possessore desumibile da atti che lo stesso compia. Risolvendosi il concetto in esame in una valutazione di corrispondenza degli atti indicati all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) oggetto di prova testimoniale può essere l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica”
(Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 4370 del 1996).
L'attrice, quindi, avrebbe dovuto articolare una prova volta a dimostrare le attività materiali in concreto esercitate, nel corso degli anni prescritti dalla legge, sul bene posseduto, che abbiano impedito ai legittimi proprietari l'utilizzo dello stesso e che non siano state solo tollerate da questi.
Ciò non è stato in alcun modo fatto.
Inoltre, sono emerse nel corso del giudizio circostanze e comportamenti della stessa attrice che risultano essere incompatibili con l'esercizio del potere uti dominus sulla cosa ai fini dell'usucapione.
Innanzi tutto, deve ritenersi rilevante e anche dirimente la circostanza che, proprio per il parcheggio delle autovetture della famiglia dell'attrice, al di lei coniuge ( era Controparte_8 stato concesso in comodato d'uso il terreno identificato dalla particella 409, adiacente alla porzione di 12 mq della particella 408 per cui è causa, con contratto del 04 maggio 2000, regolarmente registrato presso la locale Agenzia delle Entrate e che detto contratto si è risolto con la richiesta di restituzione del 04 aprile 2005 (v. docc. nn. 2 e 3 fascicolo parte intervenuta).
In tale atto di comodato è espressamente pattuito che “i comodanti consegnano al comodatario, che accetta nello stato di fatto in cui trovasi, il bene come sopra descritto, affinchè se ne serva gratuitamente per l'uso e la durata qui di seguito concordati: Uso- il comodatario si obbliga ad usare il bene per il parcheggio delle proprie autovetture e a non concederne il godimento a terzi senza il consenso dei comodanti …”.
10 Dalla lettura di tale atto emerge inequivocabilmente l'esistenza di un titolo in forza del quale i coniugi e utilizzavano lo spazio per il parcheggio sotto la tettoia già esistente R_ CP_1
(v. aerofotogrammetria del 1998 in atti) avente una dimensione complessiva di circa 28 mq (come rilevato dall'espletata ctu) ricadente in gran parte (17,33 mq) nella particella 409 oggetto di comodato e in minor parte (10,67 mq) in quella 408 oggetto di causa.
In ragione di ciò la domanda attorea è stata circoscritta alla sola porzione dello spazio per parcheggio ricadente nella particella 408.
Orbene la genericità dell'indicazione contenuta nel detto atto (ove non è assolutamente specificato che lo spazio concesso proprio per l'utilizzo a parcheggio autovetture della famiglia dell'attrice ricade solo in parte nel terreno concesso in comodato) e l'assoluta assenza di prova del momento in cui la famiglia – abbia appreso della circostanza dell'appartenenza a R_ CP_1 terzi di parte del terreno sotto la tettoia e abbia iniziato ad occuparlo uti dominus contro i legittimi proprietari, costituisce circostanza che - nella totale assenza di prova contraria - induce il decidente a ritenere che entrambe le parti del citato atto di comodato ritenessero ricompreso nel suo oggetto l'intero spazio a parcheggio sotto la tettoia precedentemente costruita.
A ciò aggiungasi il comportamento della famiglia dell'attrice che in seguito a richiesta verbale nella primavera del 2019 da parte del sig. , quale nuovo proprietario della particella CP_5
409 e comodatario di quella n. 408, rimuovevano la tettoia e rilasciavano libero lo spazio sottostante alla stessa.
Tale comportamento, unitamente al mancato esercizio di un'azione di spoglio, appaiono integrare il riconoscimento del diritto altrui che, ai sensi dell'art. 1167 determinano l'interruzione dell'usucapione della piccola porzione di mq 10,67 della particella 408, di cui, come visto, non vi
è prova del momento in cui iniziò il decorso del termine. Al riguardo si richiama il costante orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il principio fissato dall'art. 1167, comma 2, c.c. per il quale l'interruzione dell'usucapione si ha per non avvenuta ove, entro l'anno dalla privazione del possesso, sia stata proposta l'azione diretta a recuperarlo e questa sia stata, anche in epoca successiva, accolta, non è limitato al campo della usucapione, ma costituisce applicazione particolare di un principio di carattere generale per cui, alle indicate condizioni, gli effetti della privazione del possesso vengono retroattivamente rimossi, come confermato dagli artt. 1168 e 1170 c.c., che fissano in un anno il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di spoglio” (Cass. Civ., sez. II, 22.11.2021, n. 35932). E ancora: “Ai fini dell'interruzione dell'usucapione a norma dell'art. 2944 c.c. (richiamato dall'art. 1165 c.c.) il riconoscimento del diritto altrui da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere non deve
11 necessariamente essere recettizio potendo risultare anche da una manifestazione tacita di volontà purché univoca, senza richiedere per la sua efficacia di essere indirizzato all'avente diritto, nè tantomeno di essere da lui accettato” (Cass. civ.. sez. II, 13.08.1985, n. 4428).
Le superiori circostanze di fatto risultano davvero inconciliabili con il possesso uti dominus e determinano il rigetto della domanda attorea.
6. Del pari inaccoglibile, poiché priva di idoneo supporto probatorio in ordine ai requisiti di legge, è la domanda, formulata dall'attrice in via subordinata di “accertare e dichiarare
l'usucapione del diritto di servitù di parcheggio e passaggio, sulla porzione di terreno individuata in Catasto Terreni del Comune di EN al foglio di mappa 148, particella 408, di circa 12 mq”.
La sussistenza del contratto di comodato per la gran parte dello spazio di parcheggio ricadente sulla particella 409, unitamente all'assenza di prova dell'assenza di altro spazio o pertinenza a disposizione dell'attrice dove poter parcheggiare le proprie autovetture (solo labialmente affermato dalla non consente la costituzione di una servitù giudiziale né il CP_1 riconoscimento di un avvenuta usucapione della stessa.
7. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, con l'applicazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 147/2022, come in dispositivo.
Le spese della CTU tecnica, liquidate con separato decreto emesso in data odierna, sono poste definitivamente a carico della parte attrice, con solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente d'ufficio.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1450/2021 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_4
- estromette dal presente giudizio i convenuti e;
Parte_2 Controparte_4
- rigetta le domande di parte attrice;
- compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice e;
Parte_2
- dichiara irripetibili le spese di lite tra l'attrice e il contumace;
Controparte_4
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti e CP_1 CP_2
che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali e CP_3 accessori come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'intervenuto CP_1 [...]
[...]
[...] che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali e accessori Pt_3 come per legge;
- pone in via definitiva a carico di le spese relative alla consulenza d'ufficio, con CP_1 solidarietà di tutte le parti nei confronti del c.t.u.
Così deciso in EN il 29/09/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 29/09/2025
Il giorno 29/09/2025 alle ore 10,10 innanzi al Giudice Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 1450 dell'anno 2021 del Ruolo Generale vertente tra:
CP_1
e
Controparte_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Antonina Scifo per parte attrice, l'avv. Salvatore Amato per i convenuti e e l'avv. Lauricella per il terzo interveniente. CP_2 CP_3
L'avv. Scifo insiste nell'istanza ex art. 177 ritualmente depositata evidenziando che il rigetto delle prove testimoniali limita il diritto di difesa di parte attrice soprattutto alla luce delle risultanze della ctu che hanno riconosciuto l'esistenza di una tettoia posta in essere dalla famiglia R_
, circostanza non smentita da controparte e che determina il riconoscimento dell'usucapione
[...] chiesta da parte ricorrente. In subordine, nel merito si riporta alle conclusioni già formulate in atto introduttivo e successive difese, opponendosi a quelle avverse.
L'avv. Amato insiste nelle difese dei convenuti e si riporta alle note conclusive depositate, rappresentando che i convenuti da quando hanno dato in comodato e poi venduto il fondo non sono a conoscenza di alcuna circostanza, ivi compresa anche l'esistenza della tettoia.
L'avv. Lauricella contesta l'istanza di parte attrice evidenziando che proprio gli esiti della ctu e il contenuto delle dichiarazioni rese dalla stessa attrice in sede di interrogatorio formale, oltre la produzione documentale, consentono di escludere la sussistenza dei presupposti dell'usucapione e che pertanto l'istruttoria è superflua. Si riporta alle proprie note conclusive e in via subordinata, in caso di ammissione dei mezzi istruttori di parte attrice, chiede l'ammissione dei propri mezzi di prova articolati in seconda memoria.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1 Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,25.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 29/09/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:25 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
20:20, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 1450 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nata a [...] il [...], residente ad CP_1 C.F._1
EN e ivi elettivamente domiciliata in via Matteo Cimarra n. 38 presso lo studio dell'avv.
Antonina Scifo, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTRICE * contro
(c.f.: ) nato a [...] il [...], e Controparte_2 C.F._2
(c.f.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._3 entrambi residenti in [...], presso lo studio dell'avv. Salvatore Amato, che li rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
(c.f.: ) nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._4 residente a Palermo e ivi elettivamente domiciliata nella via Emerico Amari n. 32, presso lo studio dell'avv. Marcello Martorana che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* CONVENUTI *
(c.f.: nato ad [...] il [...] e Controparte_4 C.F._5
3 ivi residente nella via delle Egadi n. 2
* CONVENUTO CONTUMACE *
e nei confronti di
(c.f.: ) nato ad [...] il [...], elettivamente CP_5 C.F._6 domiciliato in Palermo, via Imera n. 3, presso lo studio dell'avv. Gabriele Lauricella, giusta procura ad litem in atti
* INTERVENIENTE VOLONTARIO *
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con atto di citazione notificato tra il 14 maggio e il 05 giugno 2021 CP_1 ha convenuto in giudizio , e Controparte_2 Parte_1 Parte_2
deducendo: Controparte_4
- di aver posseduto “da tempo immemorabile e comunque da oltre 30 anni, con animus possidenti, uti dominus in modo continuo, pacifico, ininterrotto e pubblico, godendone i frutti, una frazione di terreno sito nel comune di EN, individuato al Catasto Terreni del Comune di EN al foglio di mappa 148, particella 408, di circa 12 mq” utilizzandolo “come parcheggio per le autovetture del proprio nucleo familiare”;
- di avervi “eretto, sin da subito, un manufatto permanente, coperto da un tetto amovibile e cinto da bacchette in ferro, sotto il quale parcheggiava sempre la propria macchina oltre a quella del proprio nucleo familiare”;
- di essere stata, “da qualche mese in maniera arbitraria ed illegittima, … spogliata del suo diritto esclusivo al parcheggio e del suo diritto di proprietà maturato in capo al detto bene, in quanto la detta porzione di terreno veniva recintata da soggetti a lei estranei e la struttura anzidetta smontata”.
Ha quindi chiesto al Tribunale di: “- ritenere e dichiarare che l'attrice , ha CP_1 posseduto da oltre 30 anni, il terreno, identificato Catasto Terreni del Comune di EN al foglio di mappa 148, particella 408, di circa 12 mq, quale proprietaria per usucapione;
- ritenere
e dichiarare per l'effetto, l'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, ai sensi dell'art. 1158
c.c., dell'immobile, in favore della sig.ra ; - ordinare alla conservatoria dei CP_1 registri immobiliari del Comune di EN la trascrizione della emittenda sentenza;
- in via
4 subordinata, … accertare e dichiarare l'usucapione del diritto di servitù di parcheggio e passaggio, sulla porzione di terreno individuata Catasto Terreni del Comune di EN al foglio di mappa 148, particella 408, di circa 12 mq;
vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del procuratore, che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso onorari”.
Con comparsa di risposta depositata il 25.11.2021 si è costituita in giudizio la convenuta eccependo preliminarmente “il difetto di procedibilità del Parte_2 presente giudizio per omesso avvio del tentativo di mediazione” e il proprio “difetto di legittimazione passiva atteso che la stessa non è (più) proprietaria del terreno oggetto della presente controversia, per averlo alienato in data 11.04.2019” e contestando, nel merito, la domanda attorea per l'assenza dei presupposti dell'usucapione poiché “il possesso del lotto di terreno in questione è avvenuto non uti dominus bensì in forza di un titolo contrattuale intervenuto fra le parti … contratto di comodato del 04.05.2002, registrato all'Agenzia delle Entrate di
EN al n. 2443, serie 3, … risolto nel 2015”.
Ha domandato al Tribunale di: “in via preliminare, ritenere e dichiarare la improcedibilità del presente giudizio per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione nei confronti di tutti i soggetti litisconsorti convenuti;
sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passivo della sig.ra ; nel merito … ritenere e dichiarare Parte_2 infondate le domande attoree”.
Con comparsa di risposta depositata il 27.11.2021 si sono costituiti i convenuti CP_2
e contestando le domande dell'attrice. Dopo aver
[...] Parte_1 rappresentato: - di avere acquistato il terreno per cui è causa il 05.11.1980; - di averlo da subito concesso in comodato d'uso ai coniugi e e poi al loro figlio CP_6 Controparte_7 CP_5
; di avere “d'intesa con , in data 17 aprile 2019 formulato istanza alla
[...] CP_5
Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di EN per essere autorizzato alla recinzione delle particelle di sua proprietà (foglio 148 part. 406, 407 e 408) ottenendo detta autorizzazione in data 18 novembre 2019 e quindi realizzando contestualmente la recinzione”.; hanno chiesto che il Tribunale: “I. riconosca e dichiari che il terreno oggetto di causa è stato concesso in comodato d'uso dai convenuti ed a , Controparte_2 Parte_1 CP_6
e il quale ha anche provveduto all'acquisto di detto terreno;
II. Controparte_7 CP_5 rigetti comunque le istanze e le domande poste dall'attrice; III. condanni l'attrice alle spese di giudizio ed ai compensi di difesa oltre rimborso spese generali ed accessori di legge”.
Con atto di intervento volontario ex art. 267 c.p.c. depositato il 29.11.2021 si è costituito
5 rappresentando: CP_5
- di avere acquistato “con atto di compravendita ai rogiti del Dott. , … in data Persona_2
28.10.2021” il terreno per cui è causa da e;
Controparte_2 Parte_1
- che detto terreno “fu concesso in comodato d'uso dai coniugi IGg.ri e Controparte_2
alla famiglia , e in particolare al IG. ed alla IG.ra Parte_1 CP_5 CP_6 CP_7
(genitori dell'odierno interventore) che abitano e risiedono dal lontano 1982 alla via
[...]
Graceffo n. 23, in un'abitazione antistante proprio il fondo per cui è causa”;
- di avere “nel corso degli anni, i comodatari … consentito alle famiglie che abitavano (e continuano ad abitare) quel tratto della via Graceffo la possibilità di usufruire del fondo come area di posteggio”;
- che la porzione della particella 408 utilizzata, con il loro consenso, dall'attrice ha una dimensione inferiore a 2 mq, insistendo la tettoia del parcheggio quasi interamente sulla particella
409;
- che “in data 11.4.2019 il Dott. (che già aveva ricevuto in comodato i fondi 406-407 CP_5
e 408) acquistava dai IGg.ri la proprietà del fondo contraddistinto alla particella Parte_2
409” e “diveniva così prioritario interesse del Dott. riunire i fondi limitrofi (ovvero, CP_5 quello divenuto di sua proprietà, corrispondente alla particella 409, e quello detenuto in comodato, corrispondente alle particelle 406-407-408), al fine di destinarli in via prevalente ed esclusiva a coltivazione agricola”;
- “per tale ragione, il IG. , allora proprietario dei fondi di cui alle particelle Controparte_2
406-407 e 408, d'intesa con il Dott. , allora comodatario, in data 17.4.2019 rivolgeva CP_5 alla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di EN un'istanza volta ad ottenere le autorizzazioni amministrative per delimitare le aree con una recinzione”;
- quindi “il IG. , per conto del figlio e d'accordo con il proprietario CP_6 CP_5 CP_2
, invitava pertanto la famiglia - a smontare e rimuovere immediatamente”
[...] CP_1 R_ la tettoia abusiva e il sig. vi provvedeva. Controparte_8
- da allora (aprile 2019) l'attrice non ha più usufruito della frazione del fondo.
Ha conclusivamente chiesto al Tribunale di: “in via principale, rigettare integralmente … la domanda di acquisto del diritto di proprietà per usucapione, ex art. 1158 c.c., della frazione di terreno sito nel Comune di EN, al foglio di mappa 148, particella 408, come individuato in atto di citazione in favore della IG.ra rigettare integralmente … la domanda di CP_1 dichiarazione di usucapione del diritto di servitù di posteggio e di passaggio sul medesimo immobile;
in subordine, … accertare e dichiarare che la frazione del fondo oggetto di usucapione
6 è inferiore a 2 mq, corrispondente cioè alla porzione della tettoia che insisteva sul fondo individuato al foglio di mappa 148, particella 408; con vittoria di spese e compensi professionali”.
, benché ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_4
All'udienza di prima comparizione, tenutasi nelle forme cartolari il 20 dicembre 2021, il
Tribunale rilevato che la procedura di mediazione era stata esperita solo nei confronti di alcuni dei convenuti (sigg.ri e ) assegnava alle parti il termine previsto dall'art. 5, comma 1 CP_2 CP_3 bis, del d. lgs. n. 28/2010, per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria.
Alla successiva udienza, tenutasi il 03 maggio 2022, il Giudice dopo aver preliminarmente verificato la condizione di procedibilità della domanda assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale dell'attrice (sentita all'udienza del
14.11.2022) e a mezzo di ctu tecnica affidata all'ing. Persona_3
A seguito del deposito della relazione del ctu (avvenuto solo in data 21.04.2024) il Giudice con ordinanza riservata depositata il 12 ottobre 2024, ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, rigettava le ulteriori istanze istruttorie avanzate dalle parti nonché la richiesta di richiamo del ctu, e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e quindi quella per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita a oggi per esigenze di carico di ruolo.
Tutte le parti hanno depositato note conclusive.
All'odierna udienza il Giudice, fatta discutere oralmente la causa ai procuratori delle parti, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia del convenuto che, sebbene in data 05 giugno 2021 Controparte_4 abbia personalmente ricevuto la notifica dell'atto di citazione a mezzo Ufficiale Giudiziario, non si è costituito in giudizio.
3. Sempre in via preliminare deve darsi atto della procedibilità della domanda avendo parte attrice tempestivamente esperito la mediazione obbligatoria demandata dal Giudice - con provvedimento reso ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 all'udienza di prima comparizione del 20.12.2021 - che ha avuto esito negativo (cfr. verbale depositato in data 29.04.2022).
4. Ancora preliminarmente merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta atteso che la stessa, come risulta dalla Parte_2
7 documentazione in atti (v. all. 1 produzione ) non è proprietaria di alcuna quota del bene CP_5 oggetto di causa (fondo identificato in Catasto Terreni di EN al foglio 148 particella 408).
Invero dall'atto di compravendita stipulato il 28.10.2021 (Rep. n. 44244 Racc. n. 23387) in
Notar di Licata emerge che la detta particella 408 apparteneva in via esclusiva Persona_2 agli alienanti e e non anche ai coniugi e Controparte_2 Parte_1 Controparte_9
, risultanti dalla documentazione catastale e di cui i convenuti Controparte_10 Parte_2
e sono gli eredi. Tale “non conformità con le risultanze dei registri
[...] CP_2 immobiliari” degli “intestatari catastali” è stata causata dalla “omessa voltura dell'ordinanza di divisione … emessa dal giudice istruttore nella causa civile incardinata avanti al Tribunale di
EN … iscritta al numero 1782/81 R.G. … trascritta in EN il data 7 maggio 1982 ai numeri 7888/6959” (v. atto compravendita del 28.10.2021).
Deve pertanto essere disposta l'estromissione dal presente giudizio della convenuta
, con integrale compensazione delle spese di lite considerato che al momento Parte_2 dell'iscrizione a ruolo del presente procedimento (13.05.2021) la particella per cui è causa risultava ancora catastalmente intestata ai genitori di questa a causa della problematica sopra evidenziata, risoltasi solo successivamente alla stipula del successivo richiamato atto di compravendita.
Le spese di lite con il convenuto , che per le medesime ragioni deve Controparte_4 essere estromesso dal presente giudizio, devono invece essere dichiarate irripetibili, stante la mancata costituzione in giudizio di quest'ultimo.
5. Venendo al merito, la domanda di parte attrice è infondata e va rigettata.
Deve innanzitutto osservarsi, in punto di diritto, che l'acquisto della proprietà (o di un diritto reale di godimento) per usucapione su beni immobili rinviene il suo fondamento e la ratio giustificatrice in una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata - per il tempo necessario stabilito dalla legge -, continua e non interrotta signoria di fatto sulla cosa (ovvero esercizio di fatto del diritto reale di godimento) da parte di chi si sostituisca a lui nell'utilizzazione della stessa (da ultimo, Cass., 11 febbraio 2000 n.
1530; Cass., 23 marzo 1998 n. 3081).
In particolare, il possesso utile all'usucapione ordinaria del diritto di proprietà si concreta in un espletamento costante sulla res dei poteri tipicamente afferenti lo status proprietatis, avvenuto in modo pacifico e pubblico (ovvero in maniera oggettivamente palese e non violenta:
Cass., 17 luglio 1998 n. 6997), caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla volontà del possessore di comportarsi come titolare del diritto reale sul bene medesimo, intento la cui
8 sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza dell'altrui qualità proprietaria (Cass. 1 luglio 1996
n. 5964; Cass. 18 febbraio 1980 n. 1172). Ancora, la pienezza e la esclusività del potere fattualmente esercitato devono essere oggetto di valutazione condotta non già in astratto, bensì con peculiare riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso normalmente è capace di procurare al proprietario e il cui conseguimento costituisce, secondo analogo criterio di normalità, il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento (cfr. Cass., 22 aprile 1992 n. 4807; Cass., 23 giugno 1967 n. 1538).
Deve, peraltro, evidenziarsi, a suffragare la conformità dell'ordinamento interno con i principi di cui sono informate le Carte sovranazionali, che l'onere probatorio su chi afferma l'usucapione deve, in conformità con i parametri CEDU, essere inteso in modo particolarmente rigoroso (Cass. n. 20539 del 30.08.2017): “in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla
CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale
l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale”.
Ciò debitamente premesso, ad avviso del giudicante, nella vicenda in esame non sono integrati i presupposti normativi della fattispecie acquisitiva invocata da parte attrice per essere la domanda del tutto priva di idonea prova e risultando per di più smentita da circostanze di fatto e comportamenti della stessa attrice (di cui si dirà infra) incompatibili con la fattispecie acquisitiva per cui è causa.
È decisivo, anzitutto, evidenziare che parte attrice ha limitato le proprie istanze istruttorie all'espletata ctu e alla prova testimoniale, articolata in memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., non ammessa dal Giudice con l'ordinanza riservata del 12 ottobre 2024.
Giova, al riguardo, rilevare che gli articolati della prova testimoniale concernevano circostanze:
- valutative e generiche, con cui si chiedeva ai testi di valutare giuridicamente la condotta dell'attrice (utilizzo dello spazio sotto la tettoia per posteggiare le proprie autovetture, pulizia del detto spazio) - rammentandosi che ciò dimostrerebbe solo genericamente la possibilità di disporre del bene - e con cui si chiedeva loro di confermare un approssimativo e non circostanziato nel tempo inizio dell'usucapione (vero che da oltre 20 anni …vero che da oltre 30 anni);
- irrilevanti e pacifiche tra le parti, con la descrizione dello stato dei luoghi, dell'esistenza della tettoia, della proprietà delle auto posteggiate sotto di essa, della disponibilità del bene in capo
9 all'attrice;
- vietate ex art. 2722 cod. civ., in quanto tendenti a provare un fatto contrario al contenuto di un documento, ossia il contratto di comodato esistente per la gran parte della tettoia ricadente sotto la particella 409, non oggetto della domanda di usucapione;
- apprese de relato dalla stessa attrice: “la sig.ra mi diceva di essere proprietaria”. CP_1
Mette conto ricordare che la prova sul possesso del bene “deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non già apprezzamenti o giudizi” nel senso che “detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto (v.
Cass. 19.7.1980 n. 4759), è di quest'ultima specie il concetto di possesso che esprime una relazione fra la cosa e il possessore desumibile da atti che lo stesso compia. Risolvendosi il concetto in esame in una valutazione di corrispondenza degli atti indicati all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) oggetto di prova testimoniale può essere l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica”
(Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 4370 del 1996).
L'attrice, quindi, avrebbe dovuto articolare una prova volta a dimostrare le attività materiali in concreto esercitate, nel corso degli anni prescritti dalla legge, sul bene posseduto, che abbiano impedito ai legittimi proprietari l'utilizzo dello stesso e che non siano state solo tollerate da questi.
Ciò non è stato in alcun modo fatto.
Inoltre, sono emerse nel corso del giudizio circostanze e comportamenti della stessa attrice che risultano essere incompatibili con l'esercizio del potere uti dominus sulla cosa ai fini dell'usucapione.
Innanzi tutto, deve ritenersi rilevante e anche dirimente la circostanza che, proprio per il parcheggio delle autovetture della famiglia dell'attrice, al di lei coniuge ( era Controparte_8 stato concesso in comodato d'uso il terreno identificato dalla particella 409, adiacente alla porzione di 12 mq della particella 408 per cui è causa, con contratto del 04 maggio 2000, regolarmente registrato presso la locale Agenzia delle Entrate e che detto contratto si è risolto con la richiesta di restituzione del 04 aprile 2005 (v. docc. nn. 2 e 3 fascicolo parte intervenuta).
In tale atto di comodato è espressamente pattuito che “i comodanti consegnano al comodatario, che accetta nello stato di fatto in cui trovasi, il bene come sopra descritto, affinchè se ne serva gratuitamente per l'uso e la durata qui di seguito concordati: Uso- il comodatario si obbliga ad usare il bene per il parcheggio delle proprie autovetture e a non concederne il godimento a terzi senza il consenso dei comodanti …”.
10 Dalla lettura di tale atto emerge inequivocabilmente l'esistenza di un titolo in forza del quale i coniugi e utilizzavano lo spazio per il parcheggio sotto la tettoia già esistente R_ CP_1
(v. aerofotogrammetria del 1998 in atti) avente una dimensione complessiva di circa 28 mq (come rilevato dall'espletata ctu) ricadente in gran parte (17,33 mq) nella particella 409 oggetto di comodato e in minor parte (10,67 mq) in quella 408 oggetto di causa.
In ragione di ciò la domanda attorea è stata circoscritta alla sola porzione dello spazio per parcheggio ricadente nella particella 408.
Orbene la genericità dell'indicazione contenuta nel detto atto (ove non è assolutamente specificato che lo spazio concesso proprio per l'utilizzo a parcheggio autovetture della famiglia dell'attrice ricade solo in parte nel terreno concesso in comodato) e l'assoluta assenza di prova del momento in cui la famiglia – abbia appreso della circostanza dell'appartenenza a R_ CP_1 terzi di parte del terreno sotto la tettoia e abbia iniziato ad occuparlo uti dominus contro i legittimi proprietari, costituisce circostanza che - nella totale assenza di prova contraria - induce il decidente a ritenere che entrambe le parti del citato atto di comodato ritenessero ricompreso nel suo oggetto l'intero spazio a parcheggio sotto la tettoia precedentemente costruita.
A ciò aggiungasi il comportamento della famiglia dell'attrice che in seguito a richiesta verbale nella primavera del 2019 da parte del sig. , quale nuovo proprietario della particella CP_5
409 e comodatario di quella n. 408, rimuovevano la tettoia e rilasciavano libero lo spazio sottostante alla stessa.
Tale comportamento, unitamente al mancato esercizio di un'azione di spoglio, appaiono integrare il riconoscimento del diritto altrui che, ai sensi dell'art. 1167 determinano l'interruzione dell'usucapione della piccola porzione di mq 10,67 della particella 408, di cui, come visto, non vi
è prova del momento in cui iniziò il decorso del termine. Al riguardo si richiama il costante orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il principio fissato dall'art. 1167, comma 2, c.c. per il quale l'interruzione dell'usucapione si ha per non avvenuta ove, entro l'anno dalla privazione del possesso, sia stata proposta l'azione diretta a recuperarlo e questa sia stata, anche in epoca successiva, accolta, non è limitato al campo della usucapione, ma costituisce applicazione particolare di un principio di carattere generale per cui, alle indicate condizioni, gli effetti della privazione del possesso vengono retroattivamente rimossi, come confermato dagli artt. 1168 e 1170 c.c., che fissano in un anno il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di spoglio” (Cass. Civ., sez. II, 22.11.2021, n. 35932). E ancora: “Ai fini dell'interruzione dell'usucapione a norma dell'art. 2944 c.c. (richiamato dall'art. 1165 c.c.) il riconoscimento del diritto altrui da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere non deve
11 necessariamente essere recettizio potendo risultare anche da una manifestazione tacita di volontà purché univoca, senza richiedere per la sua efficacia di essere indirizzato all'avente diritto, nè tantomeno di essere da lui accettato” (Cass. civ.. sez. II, 13.08.1985, n. 4428).
Le superiori circostanze di fatto risultano davvero inconciliabili con il possesso uti dominus e determinano il rigetto della domanda attorea.
6. Del pari inaccoglibile, poiché priva di idoneo supporto probatorio in ordine ai requisiti di legge, è la domanda, formulata dall'attrice in via subordinata di “accertare e dichiarare
l'usucapione del diritto di servitù di parcheggio e passaggio, sulla porzione di terreno individuata in Catasto Terreni del Comune di EN al foglio di mappa 148, particella 408, di circa 12 mq”.
La sussistenza del contratto di comodato per la gran parte dello spazio di parcheggio ricadente sulla particella 409, unitamente all'assenza di prova dell'assenza di altro spazio o pertinenza a disposizione dell'attrice dove poter parcheggiare le proprie autovetture (solo labialmente affermato dalla non consente la costituzione di una servitù giudiziale né il CP_1 riconoscimento di un avvenuta usucapione della stessa.
7. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, con l'applicazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 147/2022, come in dispositivo.
Le spese della CTU tecnica, liquidate con separato decreto emesso in data odierna, sono poste definitivamente a carico della parte attrice, con solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente d'ufficio.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1450/2021 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_4
- estromette dal presente giudizio i convenuti e;
Parte_2 Controparte_4
- rigetta le domande di parte attrice;
- compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice e;
Parte_2
- dichiara irripetibili le spese di lite tra l'attrice e il contumace;
Controparte_4
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti e CP_1 CP_2
che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali e CP_3 accessori come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'intervenuto CP_1 [...]
[...]
[...] che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali e accessori Pt_3 come per legge;
- pone in via definitiva a carico di le spese relative alla consulenza d'ufficio, con CP_1 solidarietà di tutte le parti nei confronti del c.t.u.
Così deciso in EN il 29/09/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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