Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00345/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00987/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 987 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierangelo Vladimiro Ladogana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
della determinazione n. -OMISSIS- di prot. del Comando Legione Carabinieri Puglia - SM - Ufficio del Personale del 29 maggio 2025, notificata in data 3 giugno 2025, di “trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale funzionalmente correlata all'incarico, dalla Stazione di VI (FG) alla Stazione di MA (FG) quale addetto con alloggio di servizio, interrompendo il servizio provvisorio in atto presso la Stazione di OG Principale”;
e per l'annullamento di qualunque altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 10 ottobre 2025:
per l’annullamento
della determinazione n.-OMISSIS- di prot. del Comando Legione Carabinieri Puglia – SM – Ufficio del Personale del 19 settembre 2025, notificata il 24 settembre 2025, di “trasferimento d’autorità del ricorrente con riserva in attesa delle decisioni di merito del contenzioso, dalla Stazione Carabinieri di VI (FG) alla Stazione di San SE (FG) quale addetto senza alloggio di servizio”;
nonché della contestuale determinazione n. -OMISSIS-di prot. del 19 settembre 2025 dello stesso Comando Legione Carabinieri Puglia – SM – Ufficio del Personale notificata il 24 settembre 2025 di revoca dell’alloggio di servizio della Stazione di VI (FG) con invito perentorio alla liberazione dello stesso entro 20 giorni dalla notifica del Provvedimento e di qualunque altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. RE PP TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 26 giugno 2025 e pervenuto in Segreteria in data 1° luglio 2025, -OMISSIS--OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento degli atti e provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva in fatto di essere -OMISSIS- con qualifica speciale dell'Arma dei Carabinieri, in servizio presso la Stazione di VI (FG).
Più nel dettaglio, con il gravame in esame impugnava la determinazione del Comando Legione Carabinieri Puglia n. -OMISSIS- del 29 maggio 2025, con la quale era stato disposto il suo trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale funzionalmente correlata all'incarico dalla Stazione di VI alla Stazione di MA, con assegnazione di alloggio di servizio.
Il provvedimento traeva origine dalla comunicazione che l’interessato aveva reso al Comandante della Compagnia di OG il 13 febbraio 2025, con cui rappresentava di aver depositato denuncia-querela per atti persecutori nei confronti del proprio Comandante di Stazione e di altri due militari della Stazione di VI.
A seguito di tale denuncia, il Comando Provinciale di OG proponeva il trasferimento per incompatibilità ambientale, circoscrivendo il perimetro di incompatibilità ai reparti della Compagnia di OG per evitare il congiunto impiego dei militari coinvolti nei servizi consorziati.
Nelle more del procedimento, il ricorrente veniva dapprima assegnato in servizio provvisorio alla Stazione di Troia e poi, su sua istanza, alla Stazione di OG Principale.
Con comunicazione del 24 febbraio 2025 veniva formalmente avviato il procedimento di trasferimento, e il ricorrente presentava memoria il 3 marzo e il 17 marzo rappresentando le esigenze di assistenza continuativa alla moglie, affetta da -OMISSIS- riconosciuto ai sensi dell'articolo -OMISSIS-, e chiedendo di essere destinato a sedi prossime a OG, quali il Nucleo Carabinieri presso la Banca d'Italia di OG o gli uffici amministrativi del Comando Provinciale.
L'Amministrazione, con messaggio del 31 marzo, proponeva al ricorrente il gradimento per un trasferimento a domanda presso le Stazioni di San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico o MA, tutte con alloggio di servizio.
Il ricorrente, con nota del 6 maggio, dichiarava di non gradire alcuna di tali sedi a causa della distanza dal luogo di residenza familiare.
Il provvedimento finale del 29 maggio, notificato il 3 giugno, disponeva il trasferimento d'autorità a MA, motivato dalla necessità di rimuovere l'oggettiva situazione di incompatibilità determinatasi in un reparto composto da sole cinque unità, tre delle quali denunciate, situazione idonea a condizionare il regolare svolgimento del servizio e a ledere il prestigio dell'Istituzione.
Il provvedimento teneva conto anche delle esigenze assistenziali del ricorrente, assegnandogli un alloggio di servizio nella nuova sede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l’interessato deduceva violazione degli articoli 3, 97 e 111 della Costituzione, violazione dei termini di conclusione del procedimento di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e all'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, insussistenza delle cause di incompatibilità ambientale, violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento, difetto dei presupposti, carente istruttoria, contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione, nonché ingiustizia manifesta.
In via pregiudiziale, eccepiva il superamento del termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento, che assumeva decorrere dalla proposta del Comando Provinciale del 18 febbraio.
Nel merito, sosteneva che la denuncia penale, ancora in fase embrionale, non potesse giustificare un trasferimento per incompatibilità, tanto più che egli era la vittima del ritenuto reato e andava tutelato, non allontanato.
Contestava la mancata considerazione delle sue proposte di destinazione, che erano al di fuori del perimetro di incompatibilità, e la sproporzione della misura, atteso che la sede di MA distava settantadue chilometri da VI, impedendo l'assistenza continuativa alla moglie. Chiedeva, in sintesi, l'annullamento con sospensiva e, in subordine, il riesame della sua posizione.
L'Amministrazione, costituitasi il 21 luglio 2025 con atto dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, depositava memoria difensiva in data 22 luglio 2025, eccependo preliminarmente la correttezza del termine procedimentale, individuato in centottanta giorni dall'articolo 1040, comma 1 lettera, l del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), e quindi il rispetto dello stesso, essendo il procedimento iniziato il 18 febbraio e conclusosi il 29 maggio.
Nel merito, ribadiva la legittimità del trasferimento, sottolineando la natura non sanzionatoria ma organizzativa del provvedimento, volto a ripristinare il corretto funzionamento dell'ufficio e a tutelare lo stesso ricorrente da potenziali tensioni.
Concludeva per il rigetto dell'istanza cautelare e del ricorso.
Nella camera di consiglio del 23 luglio 2025, il difensore del ricorrente rappresentava la rinuncia di quest’ultimo a doversi necessariamente avvalere di un alloggio di servizio, oltre alla legittima esigenza di assistere continuativamente la moglie portatrice di -OMISSIS-.
Su tali presupposti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, con ordinanza n. 265/2025 del 25 luglio, accoglieva l'istanza cautelare ai fini del riesame, ordinando all'Amministrazione di rivalutare il provvedimento entro sessanta giorni, tenendo conto della rinuncia all'alloggio e della necessità assistenziale.
In ottemperanza all'ordinanza, l'Amministrazione avviava il procedimento di riesame e, con nota del 26 agosto 2025, interpellava il ricorrente per esprimere gradimento su sei sedi prive di alloggio di servizio: San SE, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Ascoli Satriano, Candela e Pietra Montecorvino.
Il ricorrente non forniva alcun riscontro.
Con determinazioni del 19 settembre 2025, notificate il 24 settembre, il Comando Legione Carabinieri Puglia adottava i provvedimenti n.-OMISSIS- e n. -OMISSIS-: il primo disponeva il trasferimento d'autorità del -OMISSIS- dalla Stazione di VI alla Stazione di San SE, quale addetto senza alloggio di servizio, con riserva in attesa delle decisioni di merito; il secondo revocava l'assegnazione dell'alloggio di servizio presso la Stazione di VI, intimando il rilascio entro venti giorni.
La scelta di San SE veniva motivata con la sua vicinanza a OG (ventotto chilometri), la carenza organica di una unità in quel ruolo, la maggiore operatività in un territorio ad alta densità criminale, e i migliori collegamenti ferroviari rispetto a VI.
Contestualmente, veniva concesso al ricorrente, su sua richiesta del 4 luglio, un congedo straordinario di trecentosei giorni ai sensi dell'articolo 42 comma 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001, fino al 1° giugno 2026, per assistere la moglie.
Con motivi aggiunti depositati in data 10 ottobre 2025, l’interessato impugnava le due nuove determinazioni, deducendo violazione degli articoli 3, 97 e 111 della Costituzione, violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento, difetto dei presupposti, elusione del giudicato, contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione, e ingiustizia manifesta.
Sosteneva che l'Amministrazione avesse travisato la sua dichiarazione resa in udienza, interpretandola come rinuncia incondizionata all'alloggio, mentre essa era condizionata all'assegnazione alla Stazione di OG Principale, sede che egli aveva sempre indicato come gradita e dove aveva già prestato servizio provvisorio.
L'averlo trasferito a San SE, distante settanta chilometri da VI, senza alloggio, non teneva conto della necessità di assistenza continua alla moglie, il cui quadro clinico era peggiorato, come da certificato del -OMISSIS- che sconsigliava un trasloco per evitare l'aggravamento della patologia.
Contestava la revoca dell'alloggio, ritenendo il termine di venti giorni insufficiente per organizzare il trasloco, e rilevava che la Stazione di VI era al completo e che vi erano altri tre alloggi liberi, sicché la revoca appariva meramente afflittiva. Ribadiva l'insussistenza dell'incompatibilità ambientale e la natura sanzionatoria del provvedimento, in elusione del giudicato cautelare. Chiedeva conclusivamente l'annullamento dei menzionati provvedimenti formulando altresì istanza di sospensiva.
L'Amministrazione, con memoria difensiva del 31 ottobre 2025, replicava puntualmente su tutte le censure; contestava il fumus e il periculum , rilevando l'assenza di pregiudizio grave e irreparabile, e concludeva per il rigetto dell'istanza cautelare e del ricorso.
All’udienza in camera di consiglio del 5 novembre 2025, l’istanza cautelare accessiva ai motivi aggiunti veniva respinta.
All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono infondati nel merito e, pertanto, non possono essere accolti.
Quanto alla dedotta violazione del termine di conclusione del procedimento, l'assunto del ricorrente si rivela privo di pregio, in quanto egli ha erroneamente invocato il termine di novanta giorni previsto dal decreto legislativo n. 66 del 2010, laddove la normativa specificamente applicabile al trasferimento d'autorità del personale dell'Arma è invece l'articolo 1040, comma 1, lettera l, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), il quale fissa in centottanta giorni il termine per la definizione di tale categoria di procedimenti.
Nella fattispecie il procedimento, avviato in data 18 febbraio 2025 con la proposta del Comando Provinciale, si è concluso con il provvedimento del 29 maggio 2025, notificato il successivo 3 giugno, ben entro il prescritto limite di legge, con conseguente reiezione della relativa eccezione. Parimenti destituita di fondamento è la tesi centrale del ricorrente, volta a qualificare il trasferimento come un atto sostanzialmente sanzionatorio e punitivo conseguente alla denuncia per atti persecutori da lui sporta.
L'Amministrazione ha invece agito nell'ambito della propria ampia discrezionalità organizzativa, finalizzata a rimuovere una situazione oggettiva di incompatibilità ambientale che, a prescindere dagli esiti del procedimento penale ancora in fase iniziale, risultava e risulta idonea a compromettere il buon andamento, il prestigio e la funzionalità del reparto.
La giurisprudenza amministrativa ( ex multis , Consiglio di Stato, sentenza n. 4586 del 2023), chiarisce come tale misura non postula un comportamento contrario ai doveri d'ufficio né ha natura disciplinare, essendo sufficiente la sussistenza di una condizione di fatto, quale la denuncia che coinvolgeva tre dei cinque componenti della Stazione di VI, che rende oggettivamente nociva l'ulteriore permanenza del dipendente in quella sede, a tutela non solo dell'Istituzione ma anche del medesimo militare che si è dichiarato vittima di atti persecutori.
Sotto il profilo della dedotta carenza istruttoria e motivazionale, l' iter procedimentale ricostruito dall'Amministrazione evidenzia al contrario un puntuale e costante rispetto delle garanzie partecipative, con la comunicazione di avvio del procedimento del 24 febbraio 2025, l'integrale soddisfacimento dell'istanza di accesso agli atti, la ricezione e la valutazione delle memorie del ricorrente del 3 e 17 marzo 2025 con le quali egli rappresentava le proprie esigenze assistenziali, la successiva interlocuzione del 31 marzo con cui l'Amministrazione, mostrando ampia disponibilità al dialogo, gli sottoponeva tre sedi dotate di alloggio di servizio (San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, MA) per un eventuale trasferimento a domanda, e infine la risposta negativa del ricorrente del 6 maggio che, senza addurre nuove ragioni, si limitava a dichiarare il mancato gradimento per le sedi proposte, costringendo l'Amministrazione a procedere d'autorità nella scelta, ampiamente motivata nel provvedimento del 29 maggio con riferimento alla necessità di circoscrivere il perimetro di incompatibilità all'intera Compagnia di OG, di ripianare le carenze organiche in reparti prioritari come MA (caratterizzato da un rapporto popolazione/militare peggiore rispetto a VI) e di contemperare le esigenze del militare assegnandogli una sede con alloggio e comunque tra le più vicine al suo centro di interessi dichiarato.
Con specifico riguardo ai motivi aggiunti, incentrati sull'asserito travisamento della rinuncia all'alloggio di servizio che il difensore aveva rappresentato in udienza, tale dichiarazione è stata interpretata nel suo senso letterale e logico, ossia come sopravvenuta rinuncia a doversi necessariamente avvalere di un alloggio nella sede di servizio, circostanza che ha ampliato il ventaglio delle sedi utilizzabili e che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non era affatto vincolata all'assegnazione alla Stazione di OG Principale, sia perché in nessun atto del procedimento il militare aveva manifestato un formale gradimento per quella specifica sede, sia perché, e si trattava di elemento dirimente, la Stazione di OG Principale era a tutti gli effetti ricompresa nel perimetro di incompatibilità ambientale individuato dal Comando Provinciale e fatto proprio dall'Amministrazione, comprendente tutte le dipendenze della Compagnia di OG, tra cui appunto il capoluogo, e dunque non poteva essere destinazione del ricorrente senza vanificare la stessa ratio del trasferimento, ovvero evitare ogni possibile contatto e impiego congiunto con i militari coinvolti nella vicenda giudiziaria di cui sopra.
La scelta della nuova sede di San SE, operata all'esito del riesame disposto dall'ordinanza cautelare, è stata preceduta da una nuova interlocuzione con il ricorrente che, interpellato il 26 agosto 2025 su sei possibili destinazioni prive di alloggio (tra cui la stessa San SE), ha omesso di fornire qualsiasi contributo partecipativo o manifestazione di gradimento, costringendo l'Amministrazione a decidere autonomamente ma sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, quali la maggiore vicinanza a OG (ventotto chilometri contro i trentotto di San Marco in Lamis o i cinquanta di San Nicandro Garganico), la carenza organica di una unità nel ruolo proprio della Stazione di San SE, la sua collocazione in un territorio ad alta densità criminale che necessita di rinforzi, e i migliori collegamenti ferroviari (la stazione distava appena ottocento metri dal comando, a fronte dei sette chilometri che separavano la stazione di VI dalla locale caserma), elementi che rendono la nuova sede non solo legittima, ma addirittura più vantaggiosa per il ricorrente rispetto alla precedente in termini di comodità di raggiungimento del proprio centro di interessi.
Quanto alla lamentela relativa alla revoca dell'alloggio di servizio, l'Amministrazione ha chiarito la natura vincolata di tale determinazione, discendente automaticamente dalla cessazione dell'incarico presso la Stazione di VI ai sensi degli articoli 363, 365 e 368 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, i quali prevedevano tassativamente il rilascio entro venti giorni dalla richiesta.
Peraltro, era stata comunque accordata al ricorrente, su sua istanza, una proroga del termine fino al 14 novembre 2025, ad ulteriore dimostrazione della costante equanimità e ragionevolezza dell'operato amministrativo nel caso in esame.
Sotto il profilo della tutela del coniuge -OMISSIS-, che costituisce il nucleo centrale delle doglianze del ricorrente, l'Amministrazione non solo ha tenuto in debito conto tale condizione in ogni fase procedimentale, come dimostrato dall'iniziale offerta di sedi con alloggio e dalla successiva scelta della sede più vicina a OG, ma ha anche e soprattutto concesso con straordinaria celerità, in data 31 luglio 2025, il congedo straordinario di trecentosei giorni ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, che consente al ricorrente di rimanere esonerato dal servizio attivo fino al 1° giugno 2026 e di dedicarsi pienamente all'assistenza della moglie, neutralizzando così qualsiasi ipotetico pregiudizio derivante dal trasferimento, che diventerà effettivo solo al termine del congedo.
Ne consegue l’integrale infondatezza del gravame nel suo complesso per infondatezza nel merito delle censure in esso svolte.
Da ultimo, in considerazione della oggettiva peculiarità procedimentale e processuale della vicenda in esame, si ravvisano i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD LE, Presidente
RE PP TA, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE PP TA | RD LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.