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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/09/2025, n. 13237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13237 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 28752 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. all'udienza del 11.09.2025, e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore RA, giusta procura Parte_1
conferita in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Roma alla
Via Casilina n. 394;
-ATTORE -
E
in persona del sindaco pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
dall'Avv. Valentina Rossi ed elettivamente domiciliata, presso gli uffici dell'Avvocatura
Comunale, via del tempio di Giove n. 21;
in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore elettivamente domiciliata in Roma, via Cornelio Nepote n. 10 presso lo Studio
dell'Avv. Carla Siciliani che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. a cartella esattoriale:
CONCLUSIONI: come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE 1 – Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha riassunto il giudizio a Parte_1
seguito di sentenza n. 22960/22 depositata in data 06/03/2023 dal Giudice di Pace di Roma con la quale dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale Ordinario di
Roma, avverso l'opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. alla cartella esattoriale n.
09720200024437153000 dell'importo complessivo pari ad € 37.526,05 emessa dall'
[...]
per omesso pagamento della sanzione amministrativa della Parte_2
Determinazione dirigenziale ingiuntiva n. 95170009216 del 11/04/2017.
A sostegno dell'opposizione invocava la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica della prodromica Determinazione dirigenziale ingiuntiva n. 95170009216 del 11/04/2017,
emessa a seguito di un verbale di accertamento n. 73100006519 del 26/06/2012, elevato dal
Corpo di Polizia Locale di per occupazione alloggio ERP senza titolo in Viale CP_1
Giorgio Morandi n. 8.
Contestava l'attore la formazione del titolo esecutivo Determinazione Dirigenziale n
95170009216 del 11.04.2017, sotteso alla cartella esattoriale, in quanto emesso senza la definizione del procedimento attivato con gli scritti difensivi ex art. 18 legge 689/81 al verbale di accertamento con richiesta audizione, convocazione comunicata con nota prot. QB/0547695
del 29/10/2014, notificata il 23.12.14 a " c/o Salvatore RA Via L'Aquila, Parte_1
2, 00176 Roma RM", e non con la posta elettronica certificata e, comunque, notificata presso il domicilio del procuratore costituito al medesimo indirizzo per compiuta giacenza.
Invocava, quindi, la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica della prodromica
Determinazione dirigenziale ingiuntiva n. 95170009216 del 11/04/2017 e la conseguente prescrizione del credito, per il decorso del termine dalla contestazione del verbale di accertamento del 26.06.2012 alla notifica della cartella avvenuta in data 30.10.2021;
inesistenza, nel merito della violazione amministrativa ex art. 15 L.R. n. 12/1999; illegittima maggiorazione ex art. 27 L. n. 689/1981.
Si costituiva in giudizio eccependo la regolare notifica della determina CP_1
ingiuntiva, come documentazione allegata, presso il domicilio eletto dall'attrice con gli scritti difensivi ex art. 18 legge 689/81 nel pieno rispetto della normativa tenore letterale dell'art. 14, comma 4, della legge 689/1981, secondo il quale la notificazione può essere effettuata con le modalità previste dal codice di procedura civile e, ancora, dalla sostanziale equiparazione tra l'utilizzo della posta tradizionale e la posta elettronica certificata, secondo le indicazioni contenute negli scritti difensivi pienamente efficaci in quanto mai modificate e/o rettificate;
infondatezza della prescrizione del credito;
fondatezza dell'illecito sanzionato ai sensi dell'art. 15 L.R. 12/99 per l'occupazione di immobile senza titolo, non avendo la allegato alcun Pt_1
atto giuridico idoneo a comprovare la legittima presenza nell'alloggio; legittimità delle maggiorazioni applicate nella cartella ex art. 27 Legge 689/81.
Si costituiva l' eccependo in via preliminare la carenza di Parte_2
legittimazione passiva con riferimento all'attività precedente la formazione e consegna del ruolo, in quanto devoluta unicamente all'ente impositore, nel caso specifico, a CP_1
su tutte le questioni di merito attinenti alla vicenda oggetto di sanzione amministrativa;
l'estraneità dell'agente alla riscossione del processo di formazione del ruolo ed all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale relativi all'an ed al quantum del credito vantato dall'Ente impositore.
2 – L'eccezione sul difetto di legittimazione passiva invocata dall' Parte_2
è infondata.
[...]
In sede di opposizione a cartella esattoriale “L'agente della riscossione è titolare esclusivo
dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la
legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione
esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni
esecutive avanzate del debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale
soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio
l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che
non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto
legislativo n. 112 del 1999 (Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Cass. n. 14125
del 11/07/2016). Nel caso in esame l'opposizione è stata proposta dall'attrice nei confronti di entrambi i soggetti convenuti, pertanto, sussiste per entrambi la titolarità di una legittimazione processuale, come ripetutamente affermato dalla Cassazione (ex multis, Sez. 6 - 5, Ordinanza
n. 8186/2017); l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione (Cass. Ordinanza n. 10528/2017).
3 - I motivi di opposizione alla cartella esattoriale attengono l'an dell'azione esecutiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c., in quanto rivolti alla formazione del titolo esecutivo sotteso alla cartella, nel caso specifico alla n 95170009216 del 11.04.2017 per compiuta giacenza da CP_1
Nessun rilievo assumono le contestazioni sollevate dall'attrice circa la mancata audizione nella fase del procedimento sanzionatorio relativo al verbale di accertamento in violazione dell'art. 15 L.R. 12/99 richiamato nella determina ingiuntiva.
La tutela c.d. recuperatoria al verbale di accertamento e, quindi alla sua notifica, avverso la cartella esattoriale, è consentita, in materia di sanzioni amministrative solo nel caso di violazione del codice della strada, ove l'accertamento dell'infrazione con il verbale di accertamento, diventa titolo esecutivo (idonea all'iscrizione a ruolo) e nell'ipotesi in cui la cartella sia stata effettivamente il primo atto attraverso cui l'interessato è venuto a conoscenza della pretesa sanzionatoria. ( cass. ord. 9059/2021).
Il ruolo formato dell'Ente impositore costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49, comma 1
del D.Lgs. n. 46/1999, in seguito al quale viene notificata al debitore dal concessionario la cartella di pagamento quale estratto del ruolo, del D.Lgs. n. 46 del 1999, ex artt. 11 e 12. Il
D.P.R. n. 602/1973. In virtù di costante principio” ai fini dell'esecuzione forzata non è
sufficiente che il titolo esecutivo sussista nel momento in cui l'azione esecutiva viene intrapresa
dal creditore, ma è necessario, invece, che la sua validità ed efficacia permanga nel tempo e
per tutto il corso della fase esecutiva” ( cass. n. 15363/2011)
In tema di sanzioni amministrative, l'ordinanza ingiunzione notificata dall'amministrazione e non opposta nei termini di legge è divenuto titolo esecutivo e non può essere contestato con l'opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l'opponente deduca che quest'ultima costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell'omissione della notificazione ( v. Cass. n.9059/2021). Nel caso specifico, la determina dirigenziale ingiuntiva è stata notificata presso il procuratore avv. RA presso il proprio domicilio professionale in via L'Aquila n 29, come risulta dalle relate di notifica depositate da per compiuta giacenza. CP_1
A tal fine, la notifica dell'atto ingiuntivo ai sensi dell'art. 170 c.p.c., nel domicilio eletto presso il suo legale nella memoria difensiva depositata nella fase contenziosa amministrativa, non può
ritenersi legittimamente eseguita, in mancanza di una norma che attribuisca effetti per il successivo procedimento contenzioso. La domiciliazione fatta nel procedimento in fase amministrativa ha valore solo come tale, riconducibile alla norma generale di cui all'art. 141
c.p.c.. Il domicilio eletto presso il difensore rappresenta solo un luogo possibile di notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. La fase ex art. 18 Legge 689/81, sebbene a contenuto c.d.
giustiziale, rimane circoscritta al procedimento amministrativo, a cui non possono applicarsi i principi in tema di notificazione alla parte costituita tramite difensore.
Ai sensi dell'art. 47 cod. civ., il domicilio eletto presso il procuratore di fiducia, “ non può in
nessun caso essere dilatato oltre i limiti che ad esso assegna la legge, né quanto ai termini di
riferibilità a un determinato atto o affare per cui avviene l'elezione, né quanto alla sua durata
temporale. Sotto entrambi i profili, ciò che rileva è lo scopo per il quale vi fu l'elezione, la cui
durata è, infatti, diversa dalla durata del domicilio vero e proprio;
quest'ultima si riferisce al
permanere della situazione di fatto, mentre la prima si riferisce al permanere degli effetti
giuridici voluti con la elezione e, quindi, della specifica volontà di chi la effettua” ( cass. civ.
n. 13561 del 24.06.2005). Alla stregua dei principi sopra esposti, il difetto di notifica della determina ingiuntivo ha determinato un vizio di formazione del titolo esecutivo idoneo all'iscrizione a ruolo delle somme a titolo di sanzione amministrativa e, di conseguenza, la validità della cartella esattoriale opposta.
Tanto esposto le somme ingiunte con la cartella devono essere dichiarate necessariamente non dovute in quante basate su un titolo esecutivo non validamente formato.
I motivi di opposizione non esaminate devono ritenersi assorbiti. Le spese di lite seguono la soccombenza in favore di tenuto conto del valore CP_1
della controversia nei minimi edittali ex DM 55/14 con la riduzione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 4, mentre si compensano con . Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così dispone:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuto l'importo di cui alla cartella esattoriale n. 09720200024437153000 pari ad € 37.526,05;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
che liquida in euro 2.780,00 oltre accessori come per legge;
3) Compensa le spese di lite con;
Parte_2
Così deciso in Roma, il 27.09.2025
IL GIUDICE
Eleonora Montesano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 28752 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. all'udienza del 11.09.2025, e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore RA, giusta procura Parte_1
conferita in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Roma alla
Via Casilina n. 394;
-ATTORE -
E
in persona del sindaco pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
dall'Avv. Valentina Rossi ed elettivamente domiciliata, presso gli uffici dell'Avvocatura
Comunale, via del tempio di Giove n. 21;
in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore elettivamente domiciliata in Roma, via Cornelio Nepote n. 10 presso lo Studio
dell'Avv. Carla Siciliani che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. a cartella esattoriale:
CONCLUSIONI: come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE 1 – Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha riassunto il giudizio a Parte_1
seguito di sentenza n. 22960/22 depositata in data 06/03/2023 dal Giudice di Pace di Roma con la quale dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale Ordinario di
Roma, avverso l'opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. alla cartella esattoriale n.
09720200024437153000 dell'importo complessivo pari ad € 37.526,05 emessa dall'
[...]
per omesso pagamento della sanzione amministrativa della Parte_2
Determinazione dirigenziale ingiuntiva n. 95170009216 del 11/04/2017.
A sostegno dell'opposizione invocava la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica della prodromica Determinazione dirigenziale ingiuntiva n. 95170009216 del 11/04/2017,
emessa a seguito di un verbale di accertamento n. 73100006519 del 26/06/2012, elevato dal
Corpo di Polizia Locale di per occupazione alloggio ERP senza titolo in Viale CP_1
Giorgio Morandi n. 8.
Contestava l'attore la formazione del titolo esecutivo Determinazione Dirigenziale n
95170009216 del 11.04.2017, sotteso alla cartella esattoriale, in quanto emesso senza la definizione del procedimento attivato con gli scritti difensivi ex art. 18 legge 689/81 al verbale di accertamento con richiesta audizione, convocazione comunicata con nota prot. QB/0547695
del 29/10/2014, notificata il 23.12.14 a " c/o Salvatore RA Via L'Aquila, Parte_1
2, 00176 Roma RM", e non con la posta elettronica certificata e, comunque, notificata presso il domicilio del procuratore costituito al medesimo indirizzo per compiuta giacenza.
Invocava, quindi, la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica della prodromica
Determinazione dirigenziale ingiuntiva n. 95170009216 del 11/04/2017 e la conseguente prescrizione del credito, per il decorso del termine dalla contestazione del verbale di accertamento del 26.06.2012 alla notifica della cartella avvenuta in data 30.10.2021;
inesistenza, nel merito della violazione amministrativa ex art. 15 L.R. n. 12/1999; illegittima maggiorazione ex art. 27 L. n. 689/1981.
Si costituiva in giudizio eccependo la regolare notifica della determina CP_1
ingiuntiva, come documentazione allegata, presso il domicilio eletto dall'attrice con gli scritti difensivi ex art. 18 legge 689/81 nel pieno rispetto della normativa tenore letterale dell'art. 14, comma 4, della legge 689/1981, secondo il quale la notificazione può essere effettuata con le modalità previste dal codice di procedura civile e, ancora, dalla sostanziale equiparazione tra l'utilizzo della posta tradizionale e la posta elettronica certificata, secondo le indicazioni contenute negli scritti difensivi pienamente efficaci in quanto mai modificate e/o rettificate;
infondatezza della prescrizione del credito;
fondatezza dell'illecito sanzionato ai sensi dell'art. 15 L.R. 12/99 per l'occupazione di immobile senza titolo, non avendo la allegato alcun Pt_1
atto giuridico idoneo a comprovare la legittima presenza nell'alloggio; legittimità delle maggiorazioni applicate nella cartella ex art. 27 Legge 689/81.
Si costituiva l' eccependo in via preliminare la carenza di Parte_2
legittimazione passiva con riferimento all'attività precedente la formazione e consegna del ruolo, in quanto devoluta unicamente all'ente impositore, nel caso specifico, a CP_1
su tutte le questioni di merito attinenti alla vicenda oggetto di sanzione amministrativa;
l'estraneità dell'agente alla riscossione del processo di formazione del ruolo ed all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale relativi all'an ed al quantum del credito vantato dall'Ente impositore.
2 – L'eccezione sul difetto di legittimazione passiva invocata dall' Parte_2
è infondata.
[...]
In sede di opposizione a cartella esattoriale “L'agente della riscossione è titolare esclusivo
dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la
legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione
esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni
esecutive avanzate del debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale
soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio
l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che
non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto
legislativo n. 112 del 1999 (Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Cass. n. 14125
del 11/07/2016). Nel caso in esame l'opposizione è stata proposta dall'attrice nei confronti di entrambi i soggetti convenuti, pertanto, sussiste per entrambi la titolarità di una legittimazione processuale, come ripetutamente affermato dalla Cassazione (ex multis, Sez. 6 - 5, Ordinanza
n. 8186/2017); l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione (Cass. Ordinanza n. 10528/2017).
3 - I motivi di opposizione alla cartella esattoriale attengono l'an dell'azione esecutiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c., in quanto rivolti alla formazione del titolo esecutivo sotteso alla cartella, nel caso specifico alla n 95170009216 del 11.04.2017 per compiuta giacenza da CP_1
Nessun rilievo assumono le contestazioni sollevate dall'attrice circa la mancata audizione nella fase del procedimento sanzionatorio relativo al verbale di accertamento in violazione dell'art. 15 L.R. 12/99 richiamato nella determina ingiuntiva.
La tutela c.d. recuperatoria al verbale di accertamento e, quindi alla sua notifica, avverso la cartella esattoriale, è consentita, in materia di sanzioni amministrative solo nel caso di violazione del codice della strada, ove l'accertamento dell'infrazione con il verbale di accertamento, diventa titolo esecutivo (idonea all'iscrizione a ruolo) e nell'ipotesi in cui la cartella sia stata effettivamente il primo atto attraverso cui l'interessato è venuto a conoscenza della pretesa sanzionatoria. ( cass. ord. 9059/2021).
Il ruolo formato dell'Ente impositore costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49, comma 1
del D.Lgs. n. 46/1999, in seguito al quale viene notificata al debitore dal concessionario la cartella di pagamento quale estratto del ruolo, del D.Lgs. n. 46 del 1999, ex artt. 11 e 12. Il
D.P.R. n. 602/1973. In virtù di costante principio” ai fini dell'esecuzione forzata non è
sufficiente che il titolo esecutivo sussista nel momento in cui l'azione esecutiva viene intrapresa
dal creditore, ma è necessario, invece, che la sua validità ed efficacia permanga nel tempo e
per tutto il corso della fase esecutiva” ( cass. n. 15363/2011)
In tema di sanzioni amministrative, l'ordinanza ingiunzione notificata dall'amministrazione e non opposta nei termini di legge è divenuto titolo esecutivo e non può essere contestato con l'opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l'opponente deduca che quest'ultima costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell'omissione della notificazione ( v. Cass. n.9059/2021). Nel caso specifico, la determina dirigenziale ingiuntiva è stata notificata presso il procuratore avv. RA presso il proprio domicilio professionale in via L'Aquila n 29, come risulta dalle relate di notifica depositate da per compiuta giacenza. CP_1
A tal fine, la notifica dell'atto ingiuntivo ai sensi dell'art. 170 c.p.c., nel domicilio eletto presso il suo legale nella memoria difensiva depositata nella fase contenziosa amministrativa, non può
ritenersi legittimamente eseguita, in mancanza di una norma che attribuisca effetti per il successivo procedimento contenzioso. La domiciliazione fatta nel procedimento in fase amministrativa ha valore solo come tale, riconducibile alla norma generale di cui all'art. 141
c.p.c.. Il domicilio eletto presso il difensore rappresenta solo un luogo possibile di notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. La fase ex art. 18 Legge 689/81, sebbene a contenuto c.d.
giustiziale, rimane circoscritta al procedimento amministrativo, a cui non possono applicarsi i principi in tema di notificazione alla parte costituita tramite difensore.
Ai sensi dell'art. 47 cod. civ., il domicilio eletto presso il procuratore di fiducia, “ non può in
nessun caso essere dilatato oltre i limiti che ad esso assegna la legge, né quanto ai termini di
riferibilità a un determinato atto o affare per cui avviene l'elezione, né quanto alla sua durata
temporale. Sotto entrambi i profili, ciò che rileva è lo scopo per il quale vi fu l'elezione, la cui
durata è, infatti, diversa dalla durata del domicilio vero e proprio;
quest'ultima si riferisce al
permanere della situazione di fatto, mentre la prima si riferisce al permanere degli effetti
giuridici voluti con la elezione e, quindi, della specifica volontà di chi la effettua” ( cass. civ.
n. 13561 del 24.06.2005). Alla stregua dei principi sopra esposti, il difetto di notifica della determina ingiuntivo ha determinato un vizio di formazione del titolo esecutivo idoneo all'iscrizione a ruolo delle somme a titolo di sanzione amministrativa e, di conseguenza, la validità della cartella esattoriale opposta.
Tanto esposto le somme ingiunte con la cartella devono essere dichiarate necessariamente non dovute in quante basate su un titolo esecutivo non validamente formato.
I motivi di opposizione non esaminate devono ritenersi assorbiti. Le spese di lite seguono la soccombenza in favore di tenuto conto del valore CP_1
della controversia nei minimi edittali ex DM 55/14 con la riduzione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 4, mentre si compensano con . Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così dispone:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuto l'importo di cui alla cartella esattoriale n. 09720200024437153000 pari ad € 37.526,05;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
che liquida in euro 2.780,00 oltre accessori come per legge;
3) Compensa le spese di lite con;
Parte_2
Così deciso in Roma, il 27.09.2025
IL GIUDICE
Eleonora Montesano