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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5465 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 9492 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. FAZIO LAURA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. DOA ALESSANDRO) CP_1
resistente
All'udienza del 12.12.2025 ha pronunciato
SENTENZA
mediante lettura di quanto segue
DISPOSITIVO
Completa di dispositivo e motivi della decisione
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
in accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il provvedimento di indebito di cui alla comunicazione del 9.06.2022 e non dovuta da parte della ricorrente CP_1
la somma di euro di € 3.961,62 richiesta dall' in restituzione. CP_1
Condanna l' a corrispondere al ricorrente l'assegno sociale, nella misura CP_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro dovuta per legge, dalla revoca (gennaio 2022) al nuovo riconoscimento (gennaio
2023) al netto di quanto eventualmente già corrisposto;
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 850,00, per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e cpa come per legge e distrae in favore dei procuratori antistatari.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che, con ricorso depositato il 25.07.23 parte ricorrente in epigrafe convenne in giudizio l' per Controparte_2
sentir “dichiarare l'illegittimità della revoca dell'assegno sociale n. 04044183 per
l'anno 2021 con conseguenziale annullamento dell'indebito pari ad € 3.961,62; -
per l'effetto condannare l' a corrispondere l'assegno sociale dalla revoca CP_1
(gennaio 2022 ) al nuovo riconoscimento (gennaio 2023)”. Deduceva il ricorrente di avere ricevuto da parte dell' in data 09.06.2022 una lettera di CP_1
contestazione di indebito previdenziale per un importo complessivo di €
3.961,62., relativo a somme indebitamente percepite sulla pensione di categoria cat.AS n.04044183, riferite al periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022 per redditi familiari superiori ai limiti di legge per i seguenti motivi: “vendita immobile coniuge anno 2021 E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge” (cfr nota contestazione indebito CP_1
prodotta dall' ). CP_2
Riferiva di avere presentato un ricorso amministrativo al Comitato Provinciale
rilevando di essere separato legalmente dalla moglie giusto Decreto di Omologa
della separazione consensuale del 07.01.2013 emesso dal Tribunale Ordinario di
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Palermo R.G. n. 7664/2012. adducendo quale motivazione che, nonostante la separazione, i coniugi avevano mantenuto la stessa residenza in mancanza di una specifica previsione in tal senso tra le condizioni della separazione.
Rappresentava, infine, di avere optato per la presentazione di una nuova domanda ad inizio 2023 in considerazione del fatto che, in ogni caso, per l'anno 2022 “i
coniugi che in realtà coniugi non sono”, pur avendo mantenuto la medesima residenza, non superavano il limite reddituale per percepire entrambi l'assegno sociale
- premesso che, instaurato il contraddittorio, parte resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ritenendo che i coniugi nel periodo per cui è causa, gennaio - giugno 2022 (doc. 9 e 10), non fossero effettivamente separati stante il perdurare della convivenza e che il ricorrente, nelle domande presentate in data 20.6.2019 (doc. 2) e in data 24.1.2022 (doc. 5), aveva dichiarato di essere coniugato. Riteneva, pertanto, l'Isitituto che i loro redditi dovessero cumularsi, ai fini della verifica delle soglie reddituali rilevanti per la concessione dell'assegno sociale;
- premesso che, istruita documentalmente, la causa, sulle conclusioni delle parti,
all'odierna udienza, veniva decisa;
-considerato che l'art. 3, sesto comma, della L. n. 335 del 1995 dispone che "Con
effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative
maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65
anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e'
corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo
netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale".
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del
predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge
comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I
successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla
sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei
redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e'
erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata
dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla
formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e
contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche'
gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano
nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni
sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata,
nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del
conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata
secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di
gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme
pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione
medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
- rilevato che il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato all'esistenza di una situazione di bisogno o di disagio, riferibile direttamente alla persona in quanto tale, che, pertanto, costituisce il presupposto di fruibilità della provvidenza in questione (arg. ex Corte Costituzionale n. 133/2013), stato di bisogno che deve
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro essere adeguatamente provato.
- considerato che, tenuto conto della natura meramente sussidiaria della prestazione de qua, la stessa spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito;
- ritenuto che nel caso in esame risulta documentalmente che il ricorrente nel periodo predetto fosse separato legalmente dalla moglie giusto Decreto di
Omologa della separazione consensuale del 07.01.2013, Tribunale Ordinario di
Palermo R.G. n. 7664/2012 annotato nel certificato delle Stato civile;
-considerato altresì che risulta documentalmente che la separazione era valida ed efficace, tanto che ha consentito il pronunciarsi con sentenza n. 1293/2023 del
15.03.2023 della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario depositata in atti in cui peraltro i prevede che il ricorrente possa “ continuare ad
abitare nell'appartamento di proprietà esclusiva della sig.ra che per Pt_2
metratura e distribuzione interna, consente un uso condiviso”;
rilevato, infatti, che a fronte della produzione documentale del ricorrente la prova del contrario doveva essere fornita in modo puntuale dall' , che non ha CP_2
assolto a tale onere;
ritenuto che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6,
della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge.
considerato che la convivenza dei coniugi separati di per sé non esclude lo stato di bisogno potendo al contrario essere necessitata proprio dalla precarietà delle condizioni economiche del ricorrente che non gli consentivano di procurarsi un'
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro altra abitazione;
- ritenuto pertanto che essendo i coniugi separati i relativi redditi non erano cumulabili dall'Isitituto e che pertanto va dichiarata l'illegittimità della revoca dell'assegno sociale n. 04044183 per l'anno 2021 con conseguenziale annullamento dell'indebito pari ad € 3.961,62 di cui alla nota del 9.06.20222.
Conseguentemente per l'effetto l' deve essere condannato a corrispondere al CP_1
ricorrente l'assegno sociale dalla revoca (gennaio 2022) al nuovo riconoscimento
(gennaio 2023) al netto di quanto eventualmente già corrisposto;
- ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 12/12/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 9492 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. FAZIO LAURA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. DOA ALESSANDRO) CP_1
resistente
All'udienza del 12.12.2025 ha pronunciato
SENTENZA
mediante lettura di quanto segue
DISPOSITIVO
Completa di dispositivo e motivi della decisione
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
in accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il provvedimento di indebito di cui alla comunicazione del 9.06.2022 e non dovuta da parte della ricorrente CP_1
la somma di euro di € 3.961,62 richiesta dall' in restituzione. CP_1
Condanna l' a corrispondere al ricorrente l'assegno sociale, nella misura CP_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro dovuta per legge, dalla revoca (gennaio 2022) al nuovo riconoscimento (gennaio
2023) al netto di quanto eventualmente già corrisposto;
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 850,00, per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e cpa come per legge e distrae in favore dei procuratori antistatari.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che, con ricorso depositato il 25.07.23 parte ricorrente in epigrafe convenne in giudizio l' per Controparte_2
sentir “dichiarare l'illegittimità della revoca dell'assegno sociale n. 04044183 per
l'anno 2021 con conseguenziale annullamento dell'indebito pari ad € 3.961,62; -
per l'effetto condannare l' a corrispondere l'assegno sociale dalla revoca CP_1
(gennaio 2022 ) al nuovo riconoscimento (gennaio 2023)”. Deduceva il ricorrente di avere ricevuto da parte dell' in data 09.06.2022 una lettera di CP_1
contestazione di indebito previdenziale per un importo complessivo di €
3.961,62., relativo a somme indebitamente percepite sulla pensione di categoria cat.AS n.04044183, riferite al periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022 per redditi familiari superiori ai limiti di legge per i seguenti motivi: “vendita immobile coniuge anno 2021 E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge” (cfr nota contestazione indebito CP_1
prodotta dall' ). CP_2
Riferiva di avere presentato un ricorso amministrativo al Comitato Provinciale
rilevando di essere separato legalmente dalla moglie giusto Decreto di Omologa
della separazione consensuale del 07.01.2013 emesso dal Tribunale Ordinario di
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Palermo R.G. n. 7664/2012. adducendo quale motivazione che, nonostante la separazione, i coniugi avevano mantenuto la stessa residenza in mancanza di una specifica previsione in tal senso tra le condizioni della separazione.
Rappresentava, infine, di avere optato per la presentazione di una nuova domanda ad inizio 2023 in considerazione del fatto che, in ogni caso, per l'anno 2022 “i
coniugi che in realtà coniugi non sono”, pur avendo mantenuto la medesima residenza, non superavano il limite reddituale per percepire entrambi l'assegno sociale
- premesso che, instaurato il contraddittorio, parte resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ritenendo che i coniugi nel periodo per cui è causa, gennaio - giugno 2022 (doc. 9 e 10), non fossero effettivamente separati stante il perdurare della convivenza e che il ricorrente, nelle domande presentate in data 20.6.2019 (doc. 2) e in data 24.1.2022 (doc. 5), aveva dichiarato di essere coniugato. Riteneva, pertanto, l'Isitituto che i loro redditi dovessero cumularsi, ai fini della verifica delle soglie reddituali rilevanti per la concessione dell'assegno sociale;
- premesso che, istruita documentalmente, la causa, sulle conclusioni delle parti,
all'odierna udienza, veniva decisa;
-considerato che l'art. 3, sesto comma, della L. n. 335 del 1995 dispone che "Con
effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative
maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65
anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e'
corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo
netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale".
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del
predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge
comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I
successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla
sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei
redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e'
erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata
dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla
formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e
contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche'
gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano
nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni
sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata,
nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del
conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata
secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di
gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme
pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione
medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
- rilevato che il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato all'esistenza di una situazione di bisogno o di disagio, riferibile direttamente alla persona in quanto tale, che, pertanto, costituisce il presupposto di fruibilità della provvidenza in questione (arg. ex Corte Costituzionale n. 133/2013), stato di bisogno che deve
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro essere adeguatamente provato.
- considerato che, tenuto conto della natura meramente sussidiaria della prestazione de qua, la stessa spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito;
- ritenuto che nel caso in esame risulta documentalmente che il ricorrente nel periodo predetto fosse separato legalmente dalla moglie giusto Decreto di
Omologa della separazione consensuale del 07.01.2013, Tribunale Ordinario di
Palermo R.G. n. 7664/2012 annotato nel certificato delle Stato civile;
-considerato altresì che risulta documentalmente che la separazione era valida ed efficace, tanto che ha consentito il pronunciarsi con sentenza n. 1293/2023 del
15.03.2023 della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario depositata in atti in cui peraltro i prevede che il ricorrente possa “ continuare ad
abitare nell'appartamento di proprietà esclusiva della sig.ra che per Pt_2
metratura e distribuzione interna, consente un uso condiviso”;
rilevato, infatti, che a fronte della produzione documentale del ricorrente la prova del contrario doveva essere fornita in modo puntuale dall' , che non ha CP_2
assolto a tale onere;
ritenuto che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6,
della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge.
considerato che la convivenza dei coniugi separati di per sé non esclude lo stato di bisogno potendo al contrario essere necessitata proprio dalla precarietà delle condizioni economiche del ricorrente che non gli consentivano di procurarsi un'
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro altra abitazione;
- ritenuto pertanto che essendo i coniugi separati i relativi redditi non erano cumulabili dall'Isitituto e che pertanto va dichiarata l'illegittimità della revoca dell'assegno sociale n. 04044183 per l'anno 2021 con conseguenziale annullamento dell'indebito pari ad € 3.961,62 di cui alla nota del 9.06.20222.
Conseguentemente per l'effetto l' deve essere condannato a corrispondere al CP_1
ricorrente l'assegno sociale dalla revoca (gennaio 2022) al nuovo riconoscimento
(gennaio 2023) al netto di quanto eventualmente già corrisposto;
- ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 12/12/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro