Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione n. 88, concernente l'organizzazione del servizio di impiego adottata a San Francisco, dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, il 9 luglio 1948.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione n. 88, concernente l'organizzazione del servizio di impiego adottata a San Francisco, dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, il 9 luglio 1948.