Articolo 1 della Legge 30 luglio 1952, n. 1089
Articolo 2
Versione
7 settembre 1952
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione n. 88, concernente l'organizzazione del servizio di impiego adottata a San Francisco, dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, il 9 luglio 1948.
Entrata in vigore il 7 settembre 1952