CASS
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2024, n. 44314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44314 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale che ha concluso, chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente al punto relativo alla causa di non punbilità della particolare tenuità del fatto e delle pene sostitutive ex art.545- bis cod.proc.pen. . 21 , 4_ Penale Sent. Sez. 4 Num. 44314 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 10/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato quella del Tribunale di Cassino, pronunciata il 17 marzo 2022, con cui SP RO veniva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2500 di ammenda, condizionalmente sospesa, per il reato di guida senza patente, come recidiva nel biennio, accertato in Cassino il 17 agosto 2019. 2. Il difensore di SP RO propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata per violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera C), in relazione agli articoli 178, 420 e 420 bis cod.proc.pen. ed agli articoli 24 e 111 Cost., sotto due profili. Innanzitutto, deduce che l'imputato non ha ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio, ricavandone perciò l'erroneità della dichiarazione di assenza, precisando che la notifica, effettuata a mezzo posta mediante la consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario (come è accaduto nel caso di specie), deve considerarsi perfezionata solo con la prova della ricezione della seconda raccomandata, nella specie non fornita;
inoltre, la nullità, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, è da ritenersi di ordine generale, per cui può essere sempre eccepita, anche perché lo stesso ricorrente, ignaro della pendenza del processo, non avrebbe potuto contestarla se non dopo la condanna in primo grado. Nello stesso motivo si evidenzia che non è stato dato avviso al legale di fiducia nominato, avvocato Raffaele Carbone, poiché, ad avviso del giudicante, l'indicazione contenuta nel mandato in cui era stato nominato il predetto difensore, del quale era stata specificata l'appartenenza al Foro di Cassino, era inidonea ad individuare tale difensore, non essendo stato rinvenuto nell'albo del suddetto Foro alcun nominativo corrispondente alla stessa indicazione. Al riguardo, il ricorrente deduce di aver verificato che esiste un difensore con il predetto nominativo, sebbene iscritto al Foro di Santa Maria Capua Vetere;
e pertanto, lo stesso giudice avrebbe potuto individuarlo con più approfondite verifiche, anziché limitarsi ad osservare che la nomina era probabilmente frutto di un "refuso. 2.2 Con il secondo motivo, censura la decisione impugnata per violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), in relazione agli articoli 585, 545 bis cod.proc.pen., 131 bis e 20 bis cod.pen., osservando che la Corte di appello aveva completamente omesso di motivare in ordine ai motivi nuovi, presentati il 26 febbraio 2024, con cui era stato richiesto il proscioglimento ai sensi dell'articolo 131 bis codice penale e la sostituzione della pena detentiva, ai sensi degli articoli 545 bis cod. proc. pen e 95 D.Lgs. 150/22, con il lavoro di pubblica utilità. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato, limitatamente al punto relativo alla applicabilità della causa di non 2 punibilità della particolare tenuità del fatto e delle pene sostitutive ex art. 545-bis cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato in entrambe le sue articolazioni. 1.1 il Collegio di dover condividere e dare continuità all'orientamento, già fatto proprio da altre decisioni di questa Corte, secondo cui la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non può considerarsi perfezionata, dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, mediante la sola spedizione della lettera raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, essendo necessaria la prova certa anche della ricezione della predetta raccomandata da parte del destinatario (cfr., Cass. Pen., 2, 5.2.2016 n. 13.900, Firenze). Se non ché, la nullità così concretatasi è certamente da inquadrare nel novero delle nullità di ordine generale che, in quanto verificatesi nella fase antecedente il giudizio e non già nel corso del giudizio, vanno rilevate o eccepite non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado, con conseguente tardività dell'eccezione che, mai sollevata in precedenza, sia stata dedotta soltanto con l'atto di appello. Già con sentenza del 27.10.2004 n. 119, Palumbo, le SS.UU. di questa Corte ebbero modo di chiarire che la notificazione della citazione dell'imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di "omissione" della notificazione ex art. 179 cod. proc. pen., ma dà luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184 comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art.180 stesso codice, sempre che essa non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, nel qual caso soltanto sarebbe in grado di integrare invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 179 comma primo cod. proc. pen., rilevabile dal giudice anche di ufficio in ogni stato e grado del processo. In definitiva, si è distinto, in quella occasione, tra notificazione "inesistente" ovvero radicalmente e "geneticamente" inidonea a consentire al destinatario di avere conoscenza dell'atto, dalla notificazione che sia stata eseguite in violazione delle regole circa le modalità o sulle persone cui l'atto sia stato consegnato. E' stato perciò affermato che la notifica a mezzo posta del decreto di citazione a giudizio eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dall'imputato, pur se al domicilio dichiarato, in mancanza di prova certa della effettiva ricezione da parte del destinatario della raccomandata informativa di avvenuto recapito, è affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio che, in quanto verificatasi nella fase antecedente al giudizio, va rilevata dal giudice 3 o eccepita dalla parte entro e non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 24807 del 04/04/2019, Lupica, Rv. 276968 - 01). La Corte territoriale si è conformata al predetto principio, osservando che nel giudizio di primo grado, a seguito della notifica del decreto a persona dichiaratasi "familiare convivente ed alla spedizione della raccomandata, fu dichiarata l'assenza dell'imputato non comparso, e la questione non fu sollevata eccepita dalla parte attraverso il difensore. Nel caso di specie, dunque, pur dovendosi rilevare la dedotta nullità, si deve tuttavia prendere atto che la stessa non è stata tempestivamente dedotta nel corso del giudizio di primo grado e che pertanto correttamente è stata ritenuta sanata. 1.2 La doglianza riguardante l'omessa notifica al difensore Avvocato Carbone della originaria citazione in primo grado è manifestamente infondata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte e' infatti inefficace la nomina del difensore di fiducia priva della completa esposizione degli elementi identificativi del professionista, non essendo configurabile un onere dell'autorità procedente di integrare eventuali carenze della nomina stessa (Cass. sez. 5^ 14 luglio 2009 n. 34266, Stilo). Peraltro, va rilevato che il giudice di merito ha individuato un refuso nella predetta proposizione, atteso che nel successivo sviluppo dell'atto l'imputato si riservava la nomina di un difensore di fiducia, cosa che poi fece quando venne a conoscenza della condanna;
ha perciò ritenuto che, in mancanza del presupposto di fatto della nomina, enunciato in maniera perplessa e solo possibilistica, deve escludersi il vizio di citazione denunciato. Va premesso al riguardo che spetta al giudice di merito stabilire se le espressioni e le indicazioni in concreto utilizzate siano a tal fine sufficienti e, cioè, inequivocabilmente dimostrative della manifestazione della volontà di nominare quel determinato avvocato come difensore di fiducia (S.U. 11.7.2006, n. 26549, Scafi, Cass. Pen. 2006, n. 1445, p3525). La inequivoca volontà di nominare un determinato difensore, postula che espressioni e indicazioni siano inequivocabilmente indirizzate su un avvocato mediante una completa esposizione degli elementi identificativi (nome e cognome, recapito professionale). In assenza di questi elementi, la dichiarazione non può essere ritenuta sufficientemente dimostrativa della volontà di nominare un determinato avvocato. Correttamente, quindi, il giudice di merito ha esercitato i suoi poteri di controllo e ha stabilito che l'indicazione di un Foro diverso da quello di appartenenza, oltre alla espressa riserva di nomina di un difensore di fiducia, contenuta nello stesso atto, non ha consentito di ritenere l'inequivoca volontà di nominare un determinato difensore;
sicche, la sola indicazione del nominativo di un legale, con fuorvianti indicazioni per individuarne il recapito, non fosse idonea a tal fine, non essendo in ogni caso esigibile un onere da parte dell'autorità procedente di procedere a più approfondite ricerche ed eventualmente integrare eventuali carenze della nomina medesima. 4 3.3 Fondato è invece il secondo motivo, riguardo alla mancanza di motivazione in ordine alla istanza di sostituzione della pena detentiva presentata nei motivi aggiunti depositati prima della deliberazione, effettivamente non esaminata dalla Corte territoriale e di assoluzione per la speciale tenuità del fatto. In ordine all'istanza di sostituzione della pena, questa Sezione, con la sentenza n. 636 del 29/11/2023, rv. 285630 ha affermato che "L'applicabilità delle pene sostitutive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen. ai processi pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), secondo la disciplina transitoria prevista dall'art. 95 del d.lgs. citato, è subordinata alla richiesta dell'imputato, da formularsi, al più tardi, nel corso della udienza di discussione". La suddetta decisione è in linea con il principio precedentemente affermato da Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090, da Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564 - 01 e da Sez. 6, n. 47674 del 24/10/2023, Cocchi, non mass.), secondo cui, in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello. Si è condivisibilmente osservato che non «può ritenersi che la richiesta di sostituzione, ove non formulata in sede di appello, o di motivi nuovi, sarebbe preclusa ai sensi dell'art. 597 cod. proc. pen. in quanto il principio affermato dalle Sezioni unite, secondo cui 'il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art.58 della legge n. 689 del 1981" (S.U. n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125), deve essere coordinato con la suindicata disciplina transitoria. Questa, infatti, stabilisce espressamente l'applicabilità delle nuove pene sostitutive - in quanto più favorevoli - ai giudizi di appello in corso all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, senza introdurre limitazioni attinenti alla fase - introduttiva o decisoria - del giudizio medesimo e, quindi, senza imporre che la richiesta sia contenuta nei motivi - originari o aggiunti - del gravame. Tale interpretazione, oltre che risultare conforme al contenuto letterale della disposizione, si pone nella linea di favorire, in conformità con l'intentio legislatoris, la più ampia applicazione delle nuove pene sostitutive, ove il giudice di appello ritenga ne ricorrano i presupposti suindicati». 5 4 Si deve perciò concludere nel senso che l'istanza di sostituzione della pena detentiva breve ex art. 20 bis c.p., fosse tempestiva e perciò meritevole di vaglio da parte della Corte territoriale. Analoga soluzione riguarda la questione concernente l'applicazione della causa di non punibilità, poiché la stessa, secondo quanto previsto dall'art. 129 cod. proc.pen., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sicché deve essere esaminata dal giudice che procede anche se dedotta tardivamente in sede di appello (Cass. Sez. 6 - , Sentenza n. 52200 del 16/10/2018 Ud. (dep. 20/11/2018 ) Rv. 274812 - 01). Nel caso di specie, nonostante la specifica richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., di cui vi è evidenza nei richiamati motivi aggiunti all'atto d'appello, è stata omessa la relativa valutazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle questioni concernenti la concedibilità delle sanzioni sostitutive e l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. e rinvia su detti punti ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale che ha concluso, chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente al punto relativo alla causa di non punbilità della particolare tenuità del fatto e delle pene sostitutive ex art.545- bis cod.proc.pen. . 21 , 4_ Penale Sent. Sez. 4 Num. 44314 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 10/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato quella del Tribunale di Cassino, pronunciata il 17 marzo 2022, con cui SP RO veniva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2500 di ammenda, condizionalmente sospesa, per il reato di guida senza patente, come recidiva nel biennio, accertato in Cassino il 17 agosto 2019. 2. Il difensore di SP RO propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata per violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera C), in relazione agli articoli 178, 420 e 420 bis cod.proc.pen. ed agli articoli 24 e 111 Cost., sotto due profili. Innanzitutto, deduce che l'imputato non ha ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio, ricavandone perciò l'erroneità della dichiarazione di assenza, precisando che la notifica, effettuata a mezzo posta mediante la consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario (come è accaduto nel caso di specie), deve considerarsi perfezionata solo con la prova della ricezione della seconda raccomandata, nella specie non fornita;
inoltre, la nullità, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, è da ritenersi di ordine generale, per cui può essere sempre eccepita, anche perché lo stesso ricorrente, ignaro della pendenza del processo, non avrebbe potuto contestarla se non dopo la condanna in primo grado. Nello stesso motivo si evidenzia che non è stato dato avviso al legale di fiducia nominato, avvocato Raffaele Carbone, poiché, ad avviso del giudicante, l'indicazione contenuta nel mandato in cui era stato nominato il predetto difensore, del quale era stata specificata l'appartenenza al Foro di Cassino, era inidonea ad individuare tale difensore, non essendo stato rinvenuto nell'albo del suddetto Foro alcun nominativo corrispondente alla stessa indicazione. Al riguardo, il ricorrente deduce di aver verificato che esiste un difensore con il predetto nominativo, sebbene iscritto al Foro di Santa Maria Capua Vetere;
e pertanto, lo stesso giudice avrebbe potuto individuarlo con più approfondite verifiche, anziché limitarsi ad osservare che la nomina era probabilmente frutto di un "refuso. 2.2 Con il secondo motivo, censura la decisione impugnata per violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), in relazione agli articoli 585, 545 bis cod.proc.pen., 131 bis e 20 bis cod.pen., osservando che la Corte di appello aveva completamente omesso di motivare in ordine ai motivi nuovi, presentati il 26 febbraio 2024, con cui era stato richiesto il proscioglimento ai sensi dell'articolo 131 bis codice penale e la sostituzione della pena detentiva, ai sensi degli articoli 545 bis cod. proc. pen e 95 D.Lgs. 150/22, con il lavoro di pubblica utilità. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato, limitatamente al punto relativo alla applicabilità della causa di non 2 punibilità della particolare tenuità del fatto e delle pene sostitutive ex art. 545-bis cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato in entrambe le sue articolazioni. 1.1 il Collegio di dover condividere e dare continuità all'orientamento, già fatto proprio da altre decisioni di questa Corte, secondo cui la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non può considerarsi perfezionata, dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, mediante la sola spedizione della lettera raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, essendo necessaria la prova certa anche della ricezione della predetta raccomandata da parte del destinatario (cfr., Cass. Pen., 2, 5.2.2016 n. 13.900, Firenze). Se non ché, la nullità così concretatasi è certamente da inquadrare nel novero delle nullità di ordine generale che, in quanto verificatesi nella fase antecedente il giudizio e non già nel corso del giudizio, vanno rilevate o eccepite non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado, con conseguente tardività dell'eccezione che, mai sollevata in precedenza, sia stata dedotta soltanto con l'atto di appello. Già con sentenza del 27.10.2004 n. 119, Palumbo, le SS.UU. di questa Corte ebbero modo di chiarire che la notificazione della citazione dell'imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di "omissione" della notificazione ex art. 179 cod. proc. pen., ma dà luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184 comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art.180 stesso codice, sempre che essa non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, nel qual caso soltanto sarebbe in grado di integrare invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 179 comma primo cod. proc. pen., rilevabile dal giudice anche di ufficio in ogni stato e grado del processo. In definitiva, si è distinto, in quella occasione, tra notificazione "inesistente" ovvero radicalmente e "geneticamente" inidonea a consentire al destinatario di avere conoscenza dell'atto, dalla notificazione che sia stata eseguite in violazione delle regole circa le modalità o sulle persone cui l'atto sia stato consegnato. E' stato perciò affermato che la notifica a mezzo posta del decreto di citazione a giudizio eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dall'imputato, pur se al domicilio dichiarato, in mancanza di prova certa della effettiva ricezione da parte del destinatario della raccomandata informativa di avvenuto recapito, è affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio che, in quanto verificatasi nella fase antecedente al giudizio, va rilevata dal giudice 3 o eccepita dalla parte entro e non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 24807 del 04/04/2019, Lupica, Rv. 276968 - 01). La Corte territoriale si è conformata al predetto principio, osservando che nel giudizio di primo grado, a seguito della notifica del decreto a persona dichiaratasi "familiare convivente ed alla spedizione della raccomandata, fu dichiarata l'assenza dell'imputato non comparso, e la questione non fu sollevata eccepita dalla parte attraverso il difensore. Nel caso di specie, dunque, pur dovendosi rilevare la dedotta nullità, si deve tuttavia prendere atto che la stessa non è stata tempestivamente dedotta nel corso del giudizio di primo grado e che pertanto correttamente è stata ritenuta sanata. 1.2 La doglianza riguardante l'omessa notifica al difensore Avvocato Carbone della originaria citazione in primo grado è manifestamente infondata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte e' infatti inefficace la nomina del difensore di fiducia priva della completa esposizione degli elementi identificativi del professionista, non essendo configurabile un onere dell'autorità procedente di integrare eventuali carenze della nomina stessa (Cass. sez. 5^ 14 luglio 2009 n. 34266, Stilo). Peraltro, va rilevato che il giudice di merito ha individuato un refuso nella predetta proposizione, atteso che nel successivo sviluppo dell'atto l'imputato si riservava la nomina di un difensore di fiducia, cosa che poi fece quando venne a conoscenza della condanna;
ha perciò ritenuto che, in mancanza del presupposto di fatto della nomina, enunciato in maniera perplessa e solo possibilistica, deve escludersi il vizio di citazione denunciato. Va premesso al riguardo che spetta al giudice di merito stabilire se le espressioni e le indicazioni in concreto utilizzate siano a tal fine sufficienti e, cioè, inequivocabilmente dimostrative della manifestazione della volontà di nominare quel determinato avvocato come difensore di fiducia (S.U. 11.7.2006, n. 26549, Scafi, Cass. Pen. 2006, n. 1445, p3525). La inequivoca volontà di nominare un determinato difensore, postula che espressioni e indicazioni siano inequivocabilmente indirizzate su un avvocato mediante una completa esposizione degli elementi identificativi (nome e cognome, recapito professionale). In assenza di questi elementi, la dichiarazione non può essere ritenuta sufficientemente dimostrativa della volontà di nominare un determinato avvocato. Correttamente, quindi, il giudice di merito ha esercitato i suoi poteri di controllo e ha stabilito che l'indicazione di un Foro diverso da quello di appartenenza, oltre alla espressa riserva di nomina di un difensore di fiducia, contenuta nello stesso atto, non ha consentito di ritenere l'inequivoca volontà di nominare un determinato difensore;
sicche, la sola indicazione del nominativo di un legale, con fuorvianti indicazioni per individuarne il recapito, non fosse idonea a tal fine, non essendo in ogni caso esigibile un onere da parte dell'autorità procedente di procedere a più approfondite ricerche ed eventualmente integrare eventuali carenze della nomina medesima. 4 3.3 Fondato è invece il secondo motivo, riguardo alla mancanza di motivazione in ordine alla istanza di sostituzione della pena detentiva presentata nei motivi aggiunti depositati prima della deliberazione, effettivamente non esaminata dalla Corte territoriale e di assoluzione per la speciale tenuità del fatto. In ordine all'istanza di sostituzione della pena, questa Sezione, con la sentenza n. 636 del 29/11/2023, rv. 285630 ha affermato che "L'applicabilità delle pene sostitutive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen. ai processi pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), secondo la disciplina transitoria prevista dall'art. 95 del d.lgs. citato, è subordinata alla richiesta dell'imputato, da formularsi, al più tardi, nel corso della udienza di discussione". La suddetta decisione è in linea con il principio precedentemente affermato da Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090, da Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564 - 01 e da Sez. 6, n. 47674 del 24/10/2023, Cocchi, non mass.), secondo cui, in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello. Si è condivisibilmente osservato che non «può ritenersi che la richiesta di sostituzione, ove non formulata in sede di appello, o di motivi nuovi, sarebbe preclusa ai sensi dell'art. 597 cod. proc. pen. in quanto il principio affermato dalle Sezioni unite, secondo cui 'il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art.58 della legge n. 689 del 1981" (S.U. n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125), deve essere coordinato con la suindicata disciplina transitoria. Questa, infatti, stabilisce espressamente l'applicabilità delle nuove pene sostitutive - in quanto più favorevoli - ai giudizi di appello in corso all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, senza introdurre limitazioni attinenti alla fase - introduttiva o decisoria - del giudizio medesimo e, quindi, senza imporre che la richiesta sia contenuta nei motivi - originari o aggiunti - del gravame. Tale interpretazione, oltre che risultare conforme al contenuto letterale della disposizione, si pone nella linea di favorire, in conformità con l'intentio legislatoris, la più ampia applicazione delle nuove pene sostitutive, ove il giudice di appello ritenga ne ricorrano i presupposti suindicati». 5 4 Si deve perciò concludere nel senso che l'istanza di sostituzione della pena detentiva breve ex art. 20 bis c.p., fosse tempestiva e perciò meritevole di vaglio da parte della Corte territoriale. Analoga soluzione riguarda la questione concernente l'applicazione della causa di non punibilità, poiché la stessa, secondo quanto previsto dall'art. 129 cod. proc.pen., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sicché deve essere esaminata dal giudice che procede anche se dedotta tardivamente in sede di appello (Cass. Sez. 6 - , Sentenza n. 52200 del 16/10/2018 Ud. (dep. 20/11/2018 ) Rv. 274812 - 01). Nel caso di specie, nonostante la specifica richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., di cui vi è evidenza nei richiamati motivi aggiunti all'atto d'appello, è stata omessa la relativa valutazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle questioni concernenti la concedibilità delle sanzioni sostitutive e l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. e rinvia su detti punti ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il consigliere estensore Il Presidente