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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 1136/2025 R.G. instaurata da
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Fusari, domicilio eletto in Milano, via
Cosseria n. 2
ricorrente
contro
, Controparte_1 [...]
, Controparte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliati presso l'Ufficio Controparte_2
per la gestione del contenzioso del lavoro, in Milano, via Soderini n. 24, resistenti
Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza di discussione, il procuratore della ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_2
giudizio l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande: “nel merito:
a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui mediante la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
docente” di cui all'art. 1 commi 121 e ss. della legge 13 luglio 2015 n. 107 per gli anni
scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e dunque per un totale di €
2.500,00, anche previa eventuale disapplicazione di tutta la normativa legislativa e/o
regolamentare ratione temporis applicabile ai suddetti anni scolastici che venga a limitare
l'emolumento in questione ai soli insegnanti di ruolo con contratto a tempo
indeterminato;
b) conseguentemente, condannare i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo
quanto di competenza, a mettere a disposizione della ricorrente la somma di € 2.500,00
sulla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, ovvero la
diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di
equità; solo in subordine, nel caso in cui non fosse possibile l'attribuzione della carta del
docente, si chiede che i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di
competenza, vengano condannati a corrispondere alla ricorrente la somma di € 2.500,00 a
titolo di risarcimento del danno per equivalente, ovvero la diversa somma che risulterà in
corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità;
2 c) il tutto e in ogni caso oltre alla maggior somma tra interessi legali o
rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 comma 36 della Legge 724/1994 dalla
data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione…
in ogni caso:
- con vittoria di spese (contributo unificato € 49,00) e competenze professionali del
presente giudizio, oltre spese generali (15%), CPA e Iva, oltre successive occorrende, con
aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014, e da distrarsi in
favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituita l'Amministrazione resistente, contrastando la pretesa avversaria di cui ha chiesto l'integrale rigetto. Ha eccepito la prescrizione per gli anni scolastici anteriori al 2020/21.
Fallita la conciliazione, la controversia, vertente su questione documentale e di diritto, è stata discussa e decisa in prima udienza.
Ciò posto, la ricorrente espone di essere una docente precaria attualmente in servizio presso l'Istituto di Istruzione Superiore Cavalieri-Marignoni di Milano
con contratto fino al 30 maggio 2025 (doc. 10 MIM).
Nell'ambito della sua attività lavorativa a favore del resistente, negli CP_1
scorsi anni la ricorrente ha stipulato una serie di contratti a tempo determinato.
In particolare, con riguardo alle domande avanzate nella presente causa, sono stati prodotti i seguenti contratti a tempo determinato stipulati dalla ricorrente:
- anno scolastico 2018/19: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Professionale Cavalieri di Milano in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche, posto di sostegno nella scuola secondaria di II°
grado, con decorrenza dal 15/10/2018 e cessazione al 30/06/2019, orario pieno n.
18 ore settimanali di lezione;
- anno scolastico 2019/20: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto di Istruzione Superiore Marignoni-Marco Polo di Milano in qualità di
3 docente supplente fino al termine delle attività didattiche, per l'insegnamento nella classe concorsuale Matematica codice A026, con decorrenza dal 16/09/2019 e cessazione al 31/08/2020, orario pieno n. 18 ore settimanali di lezione;
- anno scolastico 2020/21: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto di Istruzione Superiore Marignoni-Marco Polo di Milano in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche, per l'insegnamento nella classe concorsuale Matematica codice A026, con decorrenza dal 05/10/2020 e cessazione al 31/08/2021, orario pieno n. 18 ore settimanali di lezione;
- anno scolastico 2021/22: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Professionale Cavalieri di Milano in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche, posto di sostegno nella scuola secondaria di II°
grado, con decorrenza dal 09/09/2021 e cessazione al 30/06/2022, orario pieno n.
18 ore settimanali di lezione;
- anno scolastico 2022/23: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Professionale Cavalieri di Milano in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche, per l'insegnamento nella classe concorsuale
Matematica-codice A026, con decorrenza dal 12/09/2022 e cessazione al
31/08/2023, orario pieno n. 18 ore settimanali di lezione (doc. 3 multiplo).
Ritenendo l'esclusione discriminatoria, la docente ha inviato, in data 4 luglio
2023, a mezzo PEC al resistente, una diffida interruttiva della CP_1
prescrizione (doc. 4).
La ricorrente si duole quindi che, per il predetto periodo, mai ha ricevuto la c.d.
“carta docenti” prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 e finalizzata a sostenere la formazione continua dei docenti ed a valorizzarne le competenze professionali.
In diritto, la ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione del principio di
4 non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta
Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio.
Sotto diverso profilo, ha sottolineato la violazione dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020 in forza del quale, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nella modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla carta elettronica docenti.
Così delineata la fattispecie, si rammenta che la carta del docente consiste in un
bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i . Controparte_3
L'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 prevede: “Al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto
del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di
riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e
software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_4
5 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari
inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative
coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa
delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui
alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il e con il Controparte_5
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e
utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse
disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione
dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici
collegati alla Carta medesima”.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e
strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in
coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di
miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali
indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5
rappresentative di categoria”.
Il d. P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
6 Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti
che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo
complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma
1”.
Il successivo d. P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la Carta è
assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali,
sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di
formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in
posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole
all'estero, delle scuole militari».
In tale contesto, si inserisce, altresì, la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il CP_6
cui punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo
importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni
scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi
i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi
disciplinari (art.2 DPCM)».
Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Ciò posto, sull'argomento è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 29961/2023 che ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che
ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o
incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
7 sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa
presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti
nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il
sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del
diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il
beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente
riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema
delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati,
rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da
parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto
delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema
scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo
costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior
pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre
dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se
posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la
registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni
risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale
della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
8 e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della
loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Sussistono, nel caso concreto, tutti i presupposti individuati dalla Corte. Invero, è
pacifico nonché documentale in causa che la ricorrente abbia prestato servizio,
quale docente a tempo determinato negli anni scolastici oggetto di domanda giudiziale e che non abbia usufruito della Carta elettronica in tali periodi. Si
osserva, inoltre, che il convenuto, nel presente giudizio non ha allegato CP_1
né offerto di dimostrare ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine).
Va dunque affermato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2021/22 e 2022/23, per la complessiva somma di €
2.000,00, oltre accessori, come per legge.
Con specifico riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dal in CP_1
relazione all'anno scolastico 2018/19, è appena il caso di osservare che risulta prodotto in atti, quale doc. 4 attoreo, l'atto di diffida del 4 luglio 2023 che ha validamente interrotto il decorso del termine quinquennale, con conseguente integrale riconoscimento della fondatezza della domanda qui in esame.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
9 accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) conseguentemente, condanna il ad Controparte_1
attribuire alla ricorrente il beneficio suindicato, tramite la Carta elettronica, per gli a. s. 2018/19, 2019/2020, 2020/21, 2021/2022 e 2022/2023;
3) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 2.200,00 per compensi, oltre al contributo unificato, al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 08/04/2025
Il giudice
Francesca Saioni
10
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 1136/2025 R.G. instaurata da
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Fusari, domicilio eletto in Milano, via
Cosseria n. 2
ricorrente
contro
, Controparte_1 [...]
, Controparte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliati presso l'Ufficio Controparte_2
per la gestione del contenzioso del lavoro, in Milano, via Soderini n. 24, resistenti
Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza di discussione, il procuratore della ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_2
giudizio l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande: “nel merito:
a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui mediante la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
docente” di cui all'art. 1 commi 121 e ss. della legge 13 luglio 2015 n. 107 per gli anni
scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e dunque per un totale di €
2.500,00, anche previa eventuale disapplicazione di tutta la normativa legislativa e/o
regolamentare ratione temporis applicabile ai suddetti anni scolastici che venga a limitare
l'emolumento in questione ai soli insegnanti di ruolo con contratto a tempo
indeterminato;
b) conseguentemente, condannare i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo
quanto di competenza, a mettere a disposizione della ricorrente la somma di € 2.500,00
sulla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, ovvero la
diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di
equità; solo in subordine, nel caso in cui non fosse possibile l'attribuzione della carta del
docente, si chiede che i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di
competenza, vengano condannati a corrispondere alla ricorrente la somma di € 2.500,00 a
titolo di risarcimento del danno per equivalente, ovvero la diversa somma che risulterà in
corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità;
2 c) il tutto e in ogni caso oltre alla maggior somma tra interessi legali o
rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 comma 36 della Legge 724/1994 dalla
data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione…
in ogni caso:
- con vittoria di spese (contributo unificato € 49,00) e competenze professionali del
presente giudizio, oltre spese generali (15%), CPA e Iva, oltre successive occorrende, con
aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014, e da distrarsi in
favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituita l'Amministrazione resistente, contrastando la pretesa avversaria di cui ha chiesto l'integrale rigetto. Ha eccepito la prescrizione per gli anni scolastici anteriori al 2020/21.
Fallita la conciliazione, la controversia, vertente su questione documentale e di diritto, è stata discussa e decisa in prima udienza.
Ciò posto, la ricorrente espone di essere una docente precaria attualmente in servizio presso l'Istituto di Istruzione Superiore Cavalieri-Marignoni di Milano
con contratto fino al 30 maggio 2025 (doc. 10 MIM).
Nell'ambito della sua attività lavorativa a favore del resistente, negli CP_1
scorsi anni la ricorrente ha stipulato una serie di contratti a tempo determinato.
In particolare, con riguardo alle domande avanzate nella presente causa, sono stati prodotti i seguenti contratti a tempo determinato stipulati dalla ricorrente:
- anno scolastico 2018/19: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Professionale Cavalieri di Milano in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche, posto di sostegno nella scuola secondaria di II°
grado, con decorrenza dal 15/10/2018 e cessazione al 30/06/2019, orario pieno n.
18 ore settimanali di lezione;
- anno scolastico 2019/20: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto di Istruzione Superiore Marignoni-Marco Polo di Milano in qualità di
3 docente supplente fino al termine delle attività didattiche, per l'insegnamento nella classe concorsuale Matematica codice A026, con decorrenza dal 16/09/2019 e cessazione al 31/08/2020, orario pieno n. 18 ore settimanali di lezione;
- anno scolastico 2020/21: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto di Istruzione Superiore Marignoni-Marco Polo di Milano in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche, per l'insegnamento nella classe concorsuale Matematica codice A026, con decorrenza dal 05/10/2020 e cessazione al 31/08/2021, orario pieno n. 18 ore settimanali di lezione;
- anno scolastico 2021/22: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Professionale Cavalieri di Milano in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche, posto di sostegno nella scuola secondaria di II°
grado, con decorrenza dal 09/09/2021 e cessazione al 30/06/2022, orario pieno n.
18 ore settimanali di lezione;
- anno scolastico 2022/23: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Professionale Cavalieri di Milano in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche, per l'insegnamento nella classe concorsuale
Matematica-codice A026, con decorrenza dal 12/09/2022 e cessazione al
31/08/2023, orario pieno n. 18 ore settimanali di lezione (doc. 3 multiplo).
Ritenendo l'esclusione discriminatoria, la docente ha inviato, in data 4 luglio
2023, a mezzo PEC al resistente, una diffida interruttiva della CP_1
prescrizione (doc. 4).
La ricorrente si duole quindi che, per il predetto periodo, mai ha ricevuto la c.d.
“carta docenti” prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 e finalizzata a sostenere la formazione continua dei docenti ed a valorizzarne le competenze professionali.
In diritto, la ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione del principio di
4 non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta
Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio.
Sotto diverso profilo, ha sottolineato la violazione dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020 in forza del quale, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nella modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla carta elettronica docenti.
Così delineata la fattispecie, si rammenta che la carta del docente consiste in un
bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i . Controparte_3
L'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 prevede: “Al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto
del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di
riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e
software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_4
5 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari
inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative
coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa
delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui
alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il e con il Controparte_5
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e
utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse
disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione
dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici
collegati alla Carta medesima”.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e
strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in
coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di
miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali
indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5
rappresentative di categoria”.
Il d. P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
6 Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti
che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo
complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma
1”.
Il successivo d. P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la Carta è
assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali,
sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di
formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in
posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole
all'estero, delle scuole militari».
In tale contesto, si inserisce, altresì, la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il CP_6
cui punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo
importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni
scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi
i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi
disciplinari (art.2 DPCM)».
Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Ciò posto, sull'argomento è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 29961/2023 che ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che
ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o
incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
7 sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa
presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti
nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il
sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del
diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il
beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente
riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema
delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati,
rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da
parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto
delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema
scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo
costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior
pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre
dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se
posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la
registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni
risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale
della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
8 e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della
loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Sussistono, nel caso concreto, tutti i presupposti individuati dalla Corte. Invero, è
pacifico nonché documentale in causa che la ricorrente abbia prestato servizio,
quale docente a tempo determinato negli anni scolastici oggetto di domanda giudiziale e che non abbia usufruito della Carta elettronica in tali periodi. Si
osserva, inoltre, che il convenuto, nel presente giudizio non ha allegato CP_1
né offerto di dimostrare ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine).
Va dunque affermato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2021/22 e 2022/23, per la complessiva somma di €
2.000,00, oltre accessori, come per legge.
Con specifico riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dal in CP_1
relazione all'anno scolastico 2018/19, è appena il caso di osservare che risulta prodotto in atti, quale doc. 4 attoreo, l'atto di diffida del 4 luglio 2023 che ha validamente interrotto il decorso del termine quinquennale, con conseguente integrale riconoscimento della fondatezza della domanda qui in esame.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
9 accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) conseguentemente, condanna il ad Controparte_1
attribuire alla ricorrente il beneficio suindicato, tramite la Carta elettronica, per gli a. s. 2018/19, 2019/2020, 2020/21, 2021/2022 e 2022/2023;
3) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 2.200,00 per compensi, oltre al contributo unificato, al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 08/04/2025
Il giudice
Francesca Saioni
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