Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 316/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
10.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 316/2022 R.G., promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Parte_1 C.F._1
Via Adda n. 11 presso lo studio dell'Avv. Nicola Aloisio, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Nicola Currado, come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via CP_1
Saverio d'Ippolito n. 5
Resistente
oggetto: reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18.03.2022 premettendo di aver svolto l'attività di bracciante Parte_1 agricola alle dipendenze della società agricola Agricalabria S.A.S. di CO P. & C. nell'anno 2019 per n. 52 giornate e di aver percepito l'indennità di disoccupazione agricola per la medesima annualità, esponeva di aver ricevuto il 28.07.2021 una missiva con la quale l' le aveva CP_1 comunicato di aver provveduto, a seguito di accertamenti ispettivi, al disconoscimento ed alla cancellazione delle giornate lavorative dichiarate per l'anno sopraindicato e di aver presentato ricorso amministrativo alla CISOA, in data 13.08.2021, per il tramite del proprio difensore di fiducia, senza ottenere alcun riscontro.
Chiedeva, quindi, che venisse accertato e dichiarato il regolare svolgimento dell'attività lavorativa di bracciante agricola per il numero di giornate dichiarate nell'anno 2019, con conseguente
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda CP_1 per intervenuta decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, come modificato ed integrato dall'art. 38, lett. d) n. 1 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011; eccepiva, inoltre, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 7/1970, convertito nella L. n. 83/1970, come modificato dall'art. 38, commi 6 e 7 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011, evidenziando che la ricorrente aveva appreso della suddetta cancellazione con la comunicazione trasmessa il 28.07.2021
e che, dunque, da tale data dovevano farsi decorrere i 120 giorni previsti per l'impugnazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi;
nel merito, assumeva che l'indennità di cui trattasi era stata regolarmente erogata dall'ente e, di conseguenza, percepita dalla ricorrente;
inoltre, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, eccependo che, con verbale di accertamento n.
2020007280/DDL del 18.05.2021, parte dei rapporti di lavoro dichiarati all' - compreso quello CP_1 instaurato con l'odierna parte ricorrente - erano stati disconosciuti ai fini previdenziali, in quanto aventi carattere fittizio e denunciati al solo scopo di consentire ai soggetti interessati di beneficiare delle prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall' . CP_1
3. Ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti ed autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall' , ai sensi CP_1 dell'art. 22 del D.L. n. 70/1970, convertito nella L. n. 83/1970.
Ed invero, l'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 prevede che contro i provvedimenti in materia di accertamento degli o.t.d. e contro la non iscrizione, gli interessati possono proporre ricorso entro 30 giorni alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro 90 giorni, termine decorso il quale il ricorso si intende respinto;
prevede, altresì, che contro le decisioni della commissione provinciale è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, alla commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, istituita presso l' , la quale ha CP_1 ulteriori 90 giorni per decidere, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
A sua volta, l'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 (conv. in legge n. 83 del 1970) dispone che contro il provvedimento amministrativo definitivo è possibile proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento o dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto conoscenza.
Nel caso di specie, la ricorrente ha acquisito conoscenza del disconoscimento delle giornate lavorative dichiarate per l'anno 2019, con missiva del 28.07.2021, con la quale l' le ha comunicato CP_1
l'avvenuta cancellazione delle giornate denunciate per tale annualità; avverso il citato provvedimento
è stato proposto, per il tramite del procuratore di fiducia, ricorso alla Commissione provinciale per la manodopera agricola (ora, CISOA), in data 13.08.2021, rimasto privo di riscontro.
La ricorrente non si è avvalsa della facoltà di adire la Commissione centrale in seconda istanza avverso il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso amministrativo del 13.08.2021, ma ha proceduto al deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio in data 18.03.2022, entro il termine di 120 giorni prescritto per la proposizione dell'azione giudiziaria (ed invero, al termine di 90 giorni, concesso alla
Commissione per provvedere sul ricorso di prima istanza, va aggiunto l'ulteriore termine di 30 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo all'organo di seconda istanza, scaduto il quale il provvedimento di cancellazione diviene definitivo ed inizia a decorrere il termine di 120 giorni per il deposito del ricorso giudiziario).
L'eccezione preliminare va, quindi, disattesa.
5. Nel merito, quanto alla rilevanza della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli ai fini del diritto all'erogazione delle prestazioni previdenziali da parte dell' , la Suprema Corte, con CP_1
l'ordinanza n. 6229 del 4.03.2019, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970.”.
Nel corpo della motivazione è stato richiamato l'arresto n. 1133 del 26.10.2000, con il quale le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche, ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo.
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che l'iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere l'indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto all'iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione
(in termini, Cass. Sez. Lav. 15.07.2005 n. 14994).
E' stato, poi, chiarito che “Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale”
(ex plurimis, cfr. Cass. civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio
2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092). Ed ancora, in materia di riparto dell'onere probatorio in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa” (cfr., Cass. Sez. Lav. 2 agosto 2012, n. 13877).
Inoltre, deve richiamarsi il consolidato principio di diritto espresso anche recentemente dalla Suprema
Corte di Cassazione, in una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, secondo cui “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro che ne CP_1 costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere (così, tra le più recenti, Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass Num.
S.U. n. 1133 del 2000). […] più in particolare, nel dare continuità all'anzidetto principio di diritto, questa Corte ha recentemente ribadito che, come perspicuamente chiarito già da Cass. n. 7995 del
2000, l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può mai giustificare alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro (come impropriamente si legge in Cass. S.U. n.
1133 del 2000, cit.) e che, piuttosto, l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste, esime l'assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che l'ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, essendo tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, affatto sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (così Cass. n.
3556 del 2023, in motivazione” (cfr. Cass., Sez. Lav. ordinanza 1° febbraio 2024 n. 3003; in tal senso,
Cass. Civ. n. 1295, 17 gennaio 2023).
6. Nella fattispecie in esame, l' ha disconosciuto totalmente il rapporto di lavoro intercorso tra CP_1 la lavoratrice e l'azienda agricola Agricalabria s.a.s. di CO P. & C. nell'anno 2019, sicché occorrerà verificare se la ricorrente sia riuscita ad assolvere all'onere probatorio sulla medesima incombente, che è quello di dimostrare il proprio diritto alla (re)iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'annualità in contestazione, ovverosia lo svolgimento di attività lavorativa, nonché la natura subordinata ed onerosa della prestazione.
7. Orbene, dall'esame del verbale di accertamento e notificazione n. 2020007280/DDL del
18/05/2021 emerge che l' , all'esito delle attività ispettive condotte, ha provveduto a CP_1 disconoscere parte dei rapporti di lavoro subordinati denunciati dall'azienda agricola (tra cui quello instaurato con l'odierna ricorrente), sulla base di presunte incongruenze emerse dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e dal legale rappresentate della società agricola;
in particolare, gli ispettori hanno dichiarato che: “[…] • Alcuni lavoratori hanno dichiarato dì aver coltivato o effettuato la lavorazione delle cipolle;
• Altri lavoratori hanno dato indicazioni errate per raggiungere i luoghi di lavoro;
• Altri hanno dichiarato periodi di lavoro ed attività lavorativa discordanti con i cicli naturali di coltivazione;
• Altri non hanno saputo indicare la data di assunzione, il periodo di lavoro, luogo di lavoro e giornate di lavoro effettuate;
• Altri lavoratori hanno indicato di aver lavorato su terreni non in possesso della società in esame;
• Altri lavoratori non hanno indicato di aver lavorato per la società Agricalabria;
• Altri lavoratori hanno dichiarato di essere stati retribuiti in contanti anche successivamente al
01/07/2018, data dalla quale la L n. 205/2011 ha introdotto l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni suo anticipo con strumenti di pagamento tracciabile.
Si pone in risalto il comportamento di alcuni lavoratori che, dopo essere stati identificati, hanno rifiutato di firmare la dichiarazione rilasciata.
Le suddette incongruenze dimostrano di fatto l'assoluta insussistenza dei rapporti di lavoro e quindi l'ingiustificata denuncia della contribuzione a favore dei soggetti che le hanno rilasciate.
Successivamente in data 05/05/2021, convocato presso la sede di Lamezia Terme il sig. CP_1 Pt_2
si è presentato ed ha dichiarato:
[...]
• Di essere il legale rappresentante della "Società Agricola Agricalabria S.A.S. di CO PP
C."
• Che la società Agricalabria si occupa prevalentemente della coltivazione di terreni ulivetati ricevuti in affitto avvalendosi di personale dipendente;
• Che la società è proprietaria di diversi macchinari agricoli tra cui: una trattrice FIAT di 80 CV;
• Che all'occorrenza utilizza in comodato: tre trattrici, due scuotitori, trince, erpice, tiffer, spargi concime, due carrelli ed un muletto. • Che nell'esecuzione dei lavori alcuni operai di fiducia coordinano gli altri operai, questi sono:
, e . Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
• Che gli operai sono stati sempre retribuiti in contanti fino a quando non vi era l'obbligo della tracciabilità delle retribuzioni corrisposte (01/07/2018) e successivamente con bonifico o assegno bancario della società.
• Di essere titolare di impresa agricola individuale a suo nome e legale rappresentante della "Società
Agricola Agrimed S.A.S." attiva fino all'anno 2020.
• Che la società Agricalabria non ha mai effettuato la coltivazione o lavorazione di cipolle.
[…] Dalla documentazione esaminata agli atti del presente accertamento, da quanto risulta sugli archivi informatici dell' visti i riscontri oggettivi in merito alle attività lavorative effettivamente CP_1 praticate in azienda, preso atto delle contraddizioni e incongruenze emerse dal confronto delle dichiarazioni rilasciate da alcuni braccianti agricoli con quella rilasciata dall'amministratore e con i metodi e tempi di coltivazione, con il presente verbale si procede all'annullamento dei rapporti di lavoro e della relativa contribuzione denunciata a favore dei soggetti indicati nell'allegato "ELENCO
SOGGETTI PER CUI E' STATO DISPOSTO IL DISCONOSCIMENTO DELLE GIORNATE
DENUNCIATE" che fa parte integrante del presente verbale”.
È di palese evidenza che dalla lettura del verbale non emergono con chiarezza gli elementi di valutazione che hanno indotto gli ispettori a ritenere la sostanziale fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati al solo scopo di consentire ai presunti braccianti agricoli di beneficiare delle prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall' . CP_1
Ed infatti, l'ente previdenziale non ha censurato in alcun modo l'attività svolta dall'azienda agricola, non ha contestato: a) il fabbisogno complessivo della manodopera denunciata;
b) la legittimità dei contratti di fitto stipulati dalla società; c) la non congruità tra l'estensione dei terreni condotti dalla ditta e la tipologia delle coltivazioni presenti;
d) il mancato versamento dei contributi previdenziali in favore dei lavoratori denunciati.
Né ulteriori elementi di valutazione possono trarsi dalle difese spiegate nella memoria difensiva, nella quale l'ente previdenziale si è limitato a riportare il contenuto del verbale ispettivo.
Passando ad esaminare la specifica posizione della ricorrente, quest'ultima, sentita dagli ispettori in data 9.12.2020 (a distanza di circa un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro contestato), ha dichiarato: “Sono bracciante agricola da circa 15 anni. Attualmente sto lavorando, sono assunta dalla ditta […] sono stata assunta a metà mese di settembre 2020, ho lavorato da Parte_2 settembre a fine ottobre per la raccolta delle olive sui terreni siti a Falerna e ad Amato. Nel 2019 ho lavorato per l'azienda Agricola AGRICALABRIA di CO PP ma non so dove ha sede aziendale;
sono stata assunta nel mese di settembre o forse ottobre, non ricordo il mese preciso in cui sono stata assunta, ricordo che ho lavorato fino alla fine del mese di dicembre 2019 per complessive 51 giornate di lavoro. Nel 2019 ho lavorato sui terreni di Falerna ed a Pianopoli per le pulizie dell'uliveto all'inizio del mese di settembre e a metà settembre ho iniziato la raccolta delle olive sui terreni di e successivamente a Pianopoli. La raccolta delle olive sia a Parte_3
Falerna che a Pianopoli veniva effettuata completamente a mano, senza scuotitore, con la stesura e la raccolta delle reti. I terreni li raggiungevo con la mia auto, nello specifico quelli di Pianopoli li raggiungevo uscendo allo svincolo della strada dei due mari, verso Catanzaro da […] Parte_4 percorrevo via del Progresso fino alla rotatoria di Pianopoli facevo altri 20 minuti di auto, non attraversavo centri abitati o Paesi e raggiungevo i terreni che erano a sinistra lungo la strada, si vedeva la zona industriale di Marcellinara. Iniziavo a lavorare alle ore 7:00 e finivo alle ore 16:00, non ricordo quanti eravamo a lavorare, forse 10 ma non ricordo di preciso i nomi. Con me viaggiava mia suocera , anche lei dipendente della Agricalabria. Le direttive mi venivano Persona_1 impartite da o ma non so i cognomi. Il titolare mi retribuiva con 8,00 € l'ora nette CP_5 CP_2 corrisposte con assegno quando era disponibile;
a fine rapporto di lavoro sono stata completamente retribuita.”.
Ebbene, tali dichiarazioni devono ritenersi puntuali e coerenti sia con riguardo al periodo di assunzione dedotto dalla ricorrente, e risultante dalle denunce aziendali, sia rispetto alle mansioni che la medesima ha dichiarato di aver svolto;
tanto perché tali attività, avendo carattere stagionale, trovano riscontro proprio in virtù della tipologia di coltura eseguita dalla società agricola.
8. Le circostanze riferite dalla ricorrente hanno, poi, trovato conferma nelle deposizioni rese dai testi escussi in corso di causa (entrambi colleghi di lavoro della ). Pt_2
Ed infatti, il teste di parte ricorrente, , escusso all'udienza del 19.09.2023 Testimone_1 ha dichiarato quanto testualmente si riporta: “Sono dipendente della Agricalabria s.a.s. di CO
PP & C. da gennaio 2017 come operaio stagionale. Svolgo le mansioni di trattorista. Confermo che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Agricalabria s.a.s. nell'anno 2019 in quanto la medesima è stata nella mia squadra per la raccolta delle olive. Non so dire per quante giornate lavorative la era stata assunta. La ricorrente è la nuora della dipendente Pt_1 Persona_1
e ricordo che venivano a lavorare insieme. Per quel che mi consta personalmente, la ricorrente si occupava della raccolta delle olive e della pulizia dei “polloni”, ovvero delle nuove gemme della pianta. Non effettuava trattamenti fitosanitari perché dei trattamenti mi occupavo io con il trattore.
Le lavorazioni che ho sopra indicato si svolgono a partire da metà agosto/settembre. Dopo la pulitura inizia la raccolta;
la durata della raccolta dipende dal quantitativo di prodotto da raccogliere e si protrae fino a dicembre o anche i primi di gennaio. Di solito si lavorano 100 piante al giorno ma il numero delle piante lavorate dipende dal tempo e dalla conformazione dei terreni. Il datore di lavoro
è presente sui terreni ma non in maniera fissa. Di solito sono i trattoristi, me compreso, ad impartire direttive di lavoro ai dipendenti per conto della ditta. Ad esempio, io mi interfacciavo con il datore di lavoro di sera per organizzare il lavoro del giorno successivo. Abbiamo lavorato in Contrada Papà nel comune di Pianopoli e Contrada Abbiamo lavorato anche nel comune di Amato. Si Per_2 trattava di terreni in affitto;
ad esempio, quelli in Contrada Papà erano di proprietà del giudice
. La ricorrente non osservava un orario fisso in quanto l'orario dipendeva anche dalle Per_3 condizioni metereologiche e del terreno. In genere l'orario era dalle ore 7.00 alle ore 16.00, con una pausa per il pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00. Si lavorava di solito da lunedì a venerdì e, quando possibile, anche di sabato per mezza giornata fino alle ore 11.30/12.00. Nell'anno 2019 i pagamenti venivano effettuati tramite bonifico. Nel periodo precedente venivo pagato a fine mese in contanti in base al numero delle giornate lavorate. La paga era oraria. Non ricordo se la ricorrente ha lavorato per negli anni precedenti al 2019. Preciso che non sono stato destinatario di alcun Parte_2 provvedimento di cancellazione delle giornate lavorate. Confermo di essere stato sentito dagli ispettori dell' in merito al mio rapporto di lavoro con la Agricalabria.”. CP_1
L'altro teste citato da parte ricorrente, , escusso all'udienza dell'11.03.2024, ha CP_5 dichiarato: “Sono e mi chiamo […]. Conosco la ricorrente in quanto anch'io ho CP_5 lavorato alle dipendenze della Agricalabria s.a.s. di CO P. & C. negli anni 2018 e 2019 con le mansioni di bracciante agricolo. Nel 2021 sono andato in pensione. Ho lavorato insieme alla ricorrente nell'anno 2019 sui terreni di proprietà del siti in Pianopoli. Non sono in CP_6 grado di ricordare per quante giornate ha lavorato la . I terreni di Pianopoli erano coltivati Pt_1 ad uliveto. La si occupava di raccogliere i “pedali” che crescono intorno alla pianta Pt_1 dell'ulivo. Preciso, infatti, che fin dal mese di settembre venivamo impiegati nella pulizia delle piante di ulivo e la si occupava di mettere da parte le piantine che venivano tagliate. Non mi risulta Pt_1 che la abbia effettuato trattamenti fito-sanitari sui terreni in quanto di questa attività si Pt_1 occupavano i trattoristi. L'attività di pulizia dei terreni si svolgeva nel mese di settembre/ottobre prima della raccolta. La ricorrente effettuava anche la raccolta delle olive. Per quel che mi risulta la ricorrente ha lavorato da settembre a dicembre 2019. Sono il cognato di . Il Parte_2
non era sempre presente sui terreni;
a volte veniva a controllare il lavoro, a volte no. Pt_2 Pt_2
ci dava direttive sul lavoro da svolgere. Insieme alla ricorrente ho lavorato anche sui terreni
[...] detenuti dall'azienda agricola nel Comune di Amato. Si trattava di terreni coltivati ad uliveto. Si lavorava dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00, da lunedì a venerdì. Nella giornata di sabato si lavorava fino alle ore 12.00 se c'era molto lavoro da svolgere. Venivamo pagati mediante bonifico. Sono stato sempre pagato. Non so dire se la venisse retribuita ma ritengo Pt_1 di sì. Non ho ricevuto alcun provvedimento di cancellazione delle giornate agricole effettuate alle dipendenze dell'azienda .”. Pt_2
Di contro, il teste di parte convenuta, Ispettore ha dichiarato di avere partecipato Testimone_2 alle operazioni ispettive svolte presso l'azienda agricola Agricalabria s.a.s. di CO P. & C., confermando in maniera generica le risultanze del verbale di accertamento e precisando, altresì, che:
“In merito alla dichiarazione resa dalla ricorrente, le discordanze rilevate riguardano il periodo lavorativo, i terreni indicati (Falerna) che non erano in possesso della società, le lavorazioni eseguite che contrastano con il ciclo colturale, l'orario di lavoro.”.
9. Ciò posto, considerato che la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni e dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass.
11414/2013), in ragione della coerenza e della puntualità delle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente (da considerarsi attendibili in quanto estranei alle parti e non aventi alcun interesse diretto o riflesso all'esito della lite, non essendo stati destinatari di alcun provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative), nonché della mancanza assoluta di riscontri obiettivi alle “deduzioni degli accertamenti amministrativi” compiuti dagli ispettori, deve ritenersi provata la genuinità del rapporto di lavoro denunciato per l'anno 2019, con conseguente diritto della ricorrente ad essere reiscritta negli elenchi dei braccianti agricoli per n. 52 giornate prestate nell'anno 2019.
10. Le spese del giudizio seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa, dell'attività istruttoria svolta e della non particolare complessità della questione esaminata, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha svolto le mansioni di bracciante agricola alle dipendenze della Agricalabria S.A.S. di CO P. & C. per n. 52 giornate nell'anno
2019;
- condanna l' alla reiscrizione della ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli per n. 52 CP_1 giornate lavorative prestate nell'anno 2019, annullando il relativo provvedimento di disconoscimento;
- condanna l'ente previdenziale al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 4.636,50, per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 10.02.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino