Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Marcella Celesti Presidente
Dott. Valeria Di Stefano Consigliere
Avv. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 58/2022 R.G. promossa da
(c.f. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Catania presso lo studio dell'avv. Roberta Gennaro, giusta procura in atti appellante contro
Controparte_1
(c.f.: ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Manlio Galeano, Ivano
Marcedone e Maria Rosaria Battiato appellato
Avente ad oggetto: opposizione avviso di addebito. Contributi IVS
Gestione Commercianti
Conclusioni delle parti: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Siracusa in data 28.5.2018, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
598 2018 00000849 90 000, notificato a mezzo p.e.c. in data 6.05.2018, con il quale l' richiedeva il pagamento della complessiva somma di € 21.525,25 CP_1
a titolo di contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, inerenti la “Gestione Commercianti” relativamente agli anni 2009/2012.
A fondamento dell'opposizione eccepiva la prescrizione della pretesa contributiva e la decadenza dal potere di riscossione ai sensi dell'art. 25 del
D.lgs. n.46/99.
Si costituiva l' che contestava le eccezioni avversarie, replicando, CP_1
quanto alla prescrizione, che questa era stata interrotta dalla notifica nel 2017 di un atto di accertamento e successivamente da diverse comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 36 bis del Dpr
n.600/73. Nel merito spiegava che si trattava di contributi a percentuale, dovuti alla Gestione Commercianti in ragione dell'effettivo ammontare della totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, oltre ai relativi accessori maturati.
Il Tribunale, premesso che nella fattispecie l'avviso di addebito aveva ad oggetto i maggiori contributi IVS eccedenti il minimale in misura proporzionale ai redditi di impresa effettivamente prodotti come accertati dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle dichiarazioni reddituali presentate dal debitore, dichiarava che la decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 aveva valore processuale e non sostanziale, sicchè rimaneva salva per l'Istituto la possibilità di chiedere l'accertamento della propria pretesa e la condanna del contribuente al pagamento delle somme dovute. In assenza di specifiche contestazioni da parte del ricorrente in ordine alla debenza delle somme richieste, il tribunale escludeva che fosse maturata la prescrizione stante la pluralità di comunicazioni provenienti dall'Agenzia delle Entrate, con le quali, in riferimento agli anni in oggetto, era stato richiesto al ricorrente, 3
periodicamente e tempestivamente, di sanare le irregolarità riscontrate nelle dichiarazioni reddituali.
In esito al giudizio, pertanto, il Tribunale annullava l'avviso di addebito e condannava il al pagamento della somma di € 11.458,60 a titolo di Parte_1
maggiori contributi IVS, gestione commercianti, per gli anni 2011, 2012 e
2013. Spese compensate.
Avverso la sentenza n.1126/2021, pubblicata il 22.7.2021 proponeva appello l' con ricorso depositato il 18.1.2022. CP_1
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c all'esito dell'udienza del 23.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione alle comunicazioni di irregolarità trasmesse dall'Agenzia delle Entrate. Obietta al riguardo che dette comunicazioni oltre a non provenire dal soggetto titolare dei diritto, non contengono né una intimazione ad adempiere, né una costituzione in mora nei confronti del debitore avendo solo la funzione di portare a conoscenza del contribuente l'esito dell'accertamento eseguito dall'amministrazione finanziaria sulle dichiarazione dei redditi e indicarne eventuali irregolarità.
1.1 In ogni caso, aggiunge l'appellante, la notifica di dette comunicazioni deve ritenersi nulla posto che per quella relativa al 2009, conclusasi con la
“compiuta giacenza” non vi è prova della seconda raccomandata informativa, mentre le altre sono state consegnate a persona diversa dal destinatario non qualificatosi “convivente” né “portiere” dello stabile.
2. A giudizio dell'appellante non hanno efficacia interruttiva della prescrizione nemmeno gli avvisi bonari trasmessi dall' la cui notifica non CP_1
è andata a buon fine.
3. In via subordinata, ove dovesse essere riconosciuta l'efficacia interruttiva degli avvisi di irregolarità dell' Agenzia delle Entrate , l'appellante rileva la mancata declaratoria di prescrizione dei contributi inerenti al 2010 dal 4
momento che la comunicazione relativa a detta annualità risulta notificata nel
2012 e l'avviso di addebito è stato notificato nel 2018.
4. Con altro motivo l'appellante denunzia l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato prescritti i contributi relativi all'anno 2009 e
2010 ed ha condannato il signor al pagamento anche dei contributi Parte_1 relativi all'anno 2013, che non erano oggetto dell'avviso di addebito opposto.
5. In ultimo, l'appellante reitera l'eccezione di decadenza sulla quale il
Tribunale non si sarebbe pronunciato.
6. L'appello è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente occorre rilevare che contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il giudice di primo grado ha accertato l'intervenuta decadenza dell'Istituto dal potere di iscrivere a ruolo i contributi pretesi concludendo, tuttavia, che in detta ipotesi non è precluso al giudice l'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva e la possibilità di condannare il debitore al pagamento delle somme comunque dovute.
7. Tanto premesso l'eccezione di prescrizione appare fondata.
Va in primo luogo esclusa l'efficacia interruttiva della prescrizione delle comunicazioni di irregolarità trasmesse al ricorrente dall' Agenzia delle
Entrate.
Le comunicazioni o avvisi bonari regolamentati dall'art. 36 bis del dpr n.600/73 sono emessi all'esito del procedimento di controllo automatico che l'Agenzia delle Entrate svolge sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti e sono finalizzate a segnalare l'eventuale presenza di incongruenze alle quali il contribuente può ovviare pagando le somme indicate e beneficiando di una sanzione ridotta, oppure spiegando all'Agenzia le ragioni per cui ritiene infondati gli addebiti.
Le comunicazioni di irregolarità sono prive di intimazioni di pagamento e non incidendo direttamente sulla sfera giuridica degli interessati non sono autonomamente impugnabili.
Poiché difettano dei requisiti essenziali degli atti di messa in mora non possono essere considerati atti interruttivi della prescrizione. 5
8. Diverso discorso deve farsi con riferimento agli avvisi bonari dell' CP_1
che, pur essendo astrattamente idonei a mettere in mora il debitore, non hanno sortito l'effetto interruttivo della prescrizione stante l'esito negativo della relativa notifica.
Ed invero, in riferimento all'avviso bonario riguardante il 2009 l' ha CP_1 prodotto la ricevuta della racc. A.R. che riportava l'esito negativo “trasferito”, mentre per l'avviso relativo alle annualità 2010/13 l' ha prodotto la CP_1
ricevuta della racc. A.R con esito “sconosciuto”. Entrambe le notifiche, dunque, non risultano essere state regolarmente effettuate, non essendovi prova, per nessuna delle due raccomandate sia regolarmente pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario.
In mancanza di atti interruttivi della prescrizione dei contributi inerenti alle annualità 2009/12, anteriori alla notifica dell'avviso di addebito, può dirsi maturata la prescrizione degli stessi, con la conseguenza che nessuna somma è dovuta dal a titolo di contributi IVS a percentuale sul reddito Parte_1
eccedenti il minimale, inerenti la “Gestione Commercianti” per le annualità in questione.
9. All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P. Q. M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito opposto che, per l'effetto, annulla;
condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali di entrambi i gradi che liquida, quanto al primo grado in €
2.697,00 e, quanto al presente grado in € 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore anticipatario. 6
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 23.1.2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Interdonato Dott.ssa Marcella Celesti