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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/12/2025, n. 5494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5494 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 2969/2023, promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti TIRALE PIERLUIGI, VALENTE MARIA e PASTORE VALERIA RICORRENTE contro nato a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. MAZZOCCHI ALDO LEOPOLDO RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i S E P A R A Z I O N E
1. e ontraevano matrimonio il 1.7.12. Parte_1 Controparte_1
Dalla loro unione nascevano:
, il 10.5.13; Per_1
, il 14.5.16. Per_2
2. Con ricorso depositato il 23.2.23, la ricorrente ha chiesto la separazione dal coniuge.
Il resistente ha depositato la memoria difensiva il 6.9.23.
Le parti sono comparse all'udienza presidenziale del 14.9.23.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 18.9.23, il giudice ha disposto: l'affidamento condiviso dei figli;
l'assegnazione alla moglie della casa familiare condotta in locazione;
visite dei figli al padre a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera, tutti i martedì a cena, dall'uscita di scuola del giovedì al venerdì mattina;
vacanze divise secondo il criterio dell'alternanza; assegni di mantenimento per i figli a carico del padre di € 1000 per ciascuno, oltre al 100% delle spese straordinarie per salute e istruzione
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(compresi € 1000 complessivi per le scuole private dei figli) e al 50% delle spese straordinarie per custodia e divertimento;
un assegno di mantenimento per la moglie di € 1500.
L'ordinanza è stata impugnata dalla ricorrente in Corte d'Appello, che ha respinto il reclamo con decreto del 21.11.23.
La ricorrente ha depositato la memoria integrativa il 2.2.24; il resistente si è costituito in giudizio il 1.3.24; le parti sono comparse all'udienza del 12.3.24.
La separazione è stata pronunciata con sentenza parziale del 14.3.24.
Le parti sono comparse all'udienza del 18.4.24; il giudice ha concesso i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. È seguito lo scambio delle memorie istruttorie.
Le parti sono comparse all'udienza del 10.12.24. Con ordinanza del 26.12.24, il giudice ha motivatamente rigettato le istanze di prova e fissato la precisazione delle conclusioni al 1.7.25.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e repliche nei termini assegnati del 24.9.25 e 14.10.25; la ricorrente ha chiesto la discussione dinanzi al Collegio ex art. 275 c.p.c., tenutasi il 27.11.25.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da foglio di p.c.) sono state:
«nel merito: A) affidare ad entrambi i genitori i figli e , con residenza presso la madre e disporre che il Per_1 Per_2 padre frequenti i figli nei modi seguenti: − a fine settimana alternati, dal sabato mattina ritirandoli alle ore 9.00 presso l'abitazione materna e riportandoli a scuola il lunedì mattina;
− tutti i martedì ritirandoli dall'abitazione materna entro le ore 19.00 e riportandoli ivi entro le ore 21.30; − tutte le settimane in cui li tiene il week-end, dall'uscita da scuola del giovedì (occupandosi del ritiro) al venerdì pomeriggio (occupandosi di accompagnarli e ritirarli da scuola), provvedendo a riaccompagnarli presso l'abitazione materna alle 16.30; – tutte le settimane in cui non li tiene il weekend, dall'uscita da scuola del giovedì (occupandosi del ritiro) al sabato mattina occupandosi di riaccompagnarli presso l'abitazione materna alle 9.30; B) assegnare l'abitazione coniugale, con quanto in essa contenuto, sita in Castiglione delle Stiviere (MN), Via Santa Maria delle Rose 6/E, alla sig.ra C) determinare gli importi dei contributi previsti a carico del Parte_1 sig. per il mantenimento della moglie e dei figli, prevedendo un esborso complessivo a carico dello stesso in una CP_1 somma non inferiore ad € 5.000,00, da ripartirsi secondo le modalità indicate dalla sig.ra nel ricorso per Parte_1 separazione di € 2.600,00 per la moglie e di € 1.200,00 per ciascun figlio, annualmente rivalutati secondo gli indici ISTAT, ovvero secondo la diversa ripartizione ritenuta di giustizia, ponendo a carico dello stesso il 100% di tutte le spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Brescia, sottoscritto il 14.07.2016; in via istruttoria:
[omissis] in ogni caso, M) spese e diritti e onorari del procedimento rifusi, oltre r.f., iva e cpa».
Le conclusioni della parte resistente (come da foglio di p.c.) sono state:
«1) vita separata con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la casa coniugale e con diritto per il padre di vederli quando vorrà e di tenerli con sé con le seguenti modalità: - per una settimana il padre terrà con sé i figli dal martedì all'uscita di scuola fino al giovedì sera alle 21,00; - nella settimana successiva il padre terrà con sé i figli dal giovedì all'uscita di scuola fino alla domenica alle 21,00; 3) ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, nonché alternativamente durante le festività natalizie, di fine anno e pasquali;
4) il padre corrisponderà la somma mensile di € 800,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla prole, come da protocollo del tribunale di Brescia;
5) il marito riconoscerà alla moglie un assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad € 1.000,00 solo finché la stessa non avrà reperito un posto di lavoro ed a condizione che la ricerca dello stesso sia seria, fattiva e comprovata;
6) spese di lite rifuse».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 3.3.23, non ha formulato osservazioni.
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4.
4.1. Le parti concordano sull'affidamento condiviso dei figli, che va confermato secondo la regola della c.d. bigenitorialità: entrambi sono infatti perfettamente in grado di occuparsi dei minori.
4.2. Vi è sostanziale consenso anche sui tempi di permanenza di e con i genitori. Per_1 Per_2
Operando una sintesi tra le (simili) richieste delle parti e ferma restando la loro libertà nell'organizzarsi altrimenti dietro diverso accordo, va previsto che i bambini resteranno (sono inclusi i relativi pernottamenti, ove non diversamente specificato):
− nella prima settimana: lunedì con la madre;
martedì con la madre fino a prima di cena, quando andranno dal padre anche a dormire, oppure con il padre fin dall'uscita da scuola;
mercoledì con la madre;
giovedì con il padre;
venerdì con il padre fino al pomeriggio e poi con la madre;
sabato e domenica con il padre;
− nella seconda settimana: come la prima, salvo che per il venerdì, trascorso interamente con il padre, e per il sabato e la domenica trascorsi con la madre.
Stante la pressoché perfetta equivalenza di pranzi, cene e pernottamenti con ciascun genitore nell'arco delle due settimane, il regime si può considerare paritario.
Le vacanze restano divise secondo i criteri standard dell'alternanza e della parità.
4.3. Venendo alle questioni economiche, è emerso che:
(a) la ricorrente ha cessato di lavorare nel 2011, dedicandosi alla famiglia dopo il matrimonio e la nascita dei bambini;
ha collaborato di recente con uno studio professionale di commercialisti, dichiarando € 5000 nel 2020, € 5000 nel 2021, € 1860 nel 2022; le dichiarazioni dei redditi successive riportano soltanto l'assegno di mantenimento percepito dal marito, pari ad € 4500 nel 2023 ed € 18.000 nel 2024; non risultano altre entrate, anche se secondo il resistente ella collaborerebbe (non è provato se dietro compensi) nel “Centro Andromeda” gestito dal suo nuovo compagno;
non ha proprietà mobili o immobili, ma utilizza una Mercedes Classe B acquistata dal marito;
vive in locazione, prima nell'ex casa familiare (con un canone di € 1000 mensili) e poi in un nuovo appartamento, che ha allegato costare circa € 800 mensili (sicché non si fa luogo ad assegnazione della casa familiare);
(b) il resistente è consigliere delegato della , la cui visura riporta circa 160 addetti e Parte_2 un capitale sociale di € 3.120.000; la società è detenuta per l'85% dalla , di cui il resistente CP_2 possiede quote per € 12.700 su € 55.000 di capitale sociale;
stando alla ricostruzione della ricorrente (p. 3 comp. concl.), la prima società avrebbe riserve accantonate per circa € 15 milioni e la seconda per circa € 4,7 milioni (occorre considerare però che si tratta di società di capitali, con personalità giuridica); le dichiarazioni dei redditi del resistente riportano netti (reddito imponibile meno imposta netta)
€ 106.943 nel 2020, € 112.245 nel 2021, € 154.824 nel 2022, € 145.699 nel 2023; non risultano proprietà, ma egli si gioverebbe di alcuni benefit aziendali come amministratore;
vive in un appartamento della sorella per cui non sostiene spese;
la ricorrente ha fatto istanza di accesso agli atti all' sul conto del resistente in data Controparte_3
4.10.25 (ossia appena scaduto il termine per la prima memoria istruttoria); l'Amministrazione le ha risposto il 14.1.25 (dopo l'ordinanza di rigetto delle prove); i documenti sono stati quindi allegati assieme al foglio di p.c. (il 24.6.25). Il resistente ritiene la produzione tardiva e in contrasto con il rigetto degli ordini di esibizione chiesti dalla ricorrente;
il Collegio ritiene tuttavia di ammetterla, stante la tempestività della richiesta. Dai documenti, oltre ad eventi del “registro” che paiono irrilevanti,
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emergono numerosi rapporti bancari (cfr. il file composto da 358 pagine); la ricorrente ne desume che la controparte «dispone anche di ingenti somme di denaro (nel 2023 risulta una giacenza su conti correnti di cui è titolare presso quattro istituti di credito per oltre € 336.000,00) e di investimento (nel 2023 risultano investimenti per oltre € 737.000,00) e di cassette di sicurezza, mentre risulta essere “titolare effettivo” di conti correnti su cui nel 2023 erano depositate somme per oltre € 4.600.000,00, nonché di investimenti pari nel 2023 ad oltre € 2.600.000,00» (p. 4 comp. concl.); nella memoria di replica, il resistente non ha invero contestato nel merito questo passaggio, limitandosi ad affermare «nella non creduta ipotesi in cui la documentazione in argomento dovesse invece essere in qualche modo presa in considerazione dal tribunale, si fa presente come il Sig. non abbia mai negato CP_1 di godere di una buona situazione patrimoniale e reddituale, ma abbia, al contempo, fatto presente come la propria situazione finanziaria rilevi esclusivamente al fine di dimostrare da dove provenisse la provvista che, durante il matrimonio, ha consentito alla propria famiglia di mantenere il tenore di vita che la stessa ricorrente quantifica in € 5.000,00 al mese, per spese ordinarie e straordinarie» (p. 2 mem. repl.).
Le istanze istruttorie non sono state ammesse dal giudice relatore non perché non fosse possibile un maggiore approfondimento delle condizioni economiche del resistente, ma perché le richieste di parte si erano avvicinate abbastanza da rendere superflua una defatigante istruttoria (che a quel punto avrebbe imposto una c.t.u., magari da riservare al divorzio che il marito ha intenzione di chiedere). Già in sede di udienza presidenziale, infatti, la ricorrente avrebbe accettato € 4000 a fronte degli € 3000 offerti dal marito, oltre al 100% delle spese scolastiche e mediche per i figli. Anche all'udienza del 18.4.24, la ricorrente avrebbe consensualizzato la separazione alle condizioni dell'ordinanza presidenziale, mentre il resistente avrebbe voluto una diminuzione di € 500.
Un altro motivo per cui gli approfondimenti istruttori sono stati ritenuti superflui è che la ricorrente stessa ha stimato (fin dalle pp.
2-3 dell'atto introduttivo) il fabbisogno familiare in € 4808 mensili (inclusi il canone di locazione, il vitto, il personale domestico, € 775 per la cura della persona e molte altre spese ordinarie anche minute;
esclusa invece la scuola per i figli).
4.3.1. L'assegno di mantenimento per il coniuge, nella fase della separazione, mira a conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio: occorre però tener conto che gli oneri aumentano inevitabilmente e che non si può attribuire al coniuge più debole sic et simpliciter la metà delle entrate dell'altro, mirando a un livellamento che di norma non accade nemmeno durante la convivenza.
Il Collegio ritiene dunque di aumentare leggermente l'importo riconosciuto in sede provvisoria, fino ad
€ 1800 mensili, considerando le spese mensili appena ricordate, le richieste di parte, la conferma della Corte d'Appello in sede di reclamo, i cospicui risparmi che verosimilmente detiene il marito. Sebbene il tenore di vita possa essere anche quello “potenziale”, non sono state del resto allegate ulteriori circostanze specifiche per andare oltre questa soglia. Inoltre, occorre considerare che, quando la coppia si è separata di fatto (nel 2021), il marito dichiarava la minor somma di € 9353 mensili in media.
4.3.2. L'assegno di mantenimento per i figli va determinato ai sensi dell'art. 337-ter c.c. in base a: le risorse economiche dei genitori (come sopra sommariamente ricostruite); il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza e le loro attuali esigenze (trattasi di due bambini di 12 e 9 anni, di cui la seconda ha bisogno di speciali cure); i tempi di permanenza dei figli con i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (in questo caso paritari, nonostante la ricorrente alleghi di occuparsi prevalentemente di loro e di non poter lavorare per questo).
In presenza di un calendario paritario, l'assegno ha una mera funzione di riequilibrio, affinché i bambini non debbano sperimentare stili di vita troppo diversi nei due contesti familiari. L'assegno di € 1000 per ciascuno appare tuttora congruo al Collegio, non eccedendo i costi ordinari ipotizzabili per loro. Inoltre, anche la madre è tenuta a contribuire pro quota al sostentamento dei figli.
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Il regime delle spese straordinarie merita parimenti conferma, ponendo a carico del padre il 100% di scuola e salute ed il 50% di custodia e divertimento. Egli è infatti sicuramente dotato di maggiore capacità economica e l'onere principale è rappresentato dalla retta della scuola privata.
In definitiva, le uscite complessivamente a carico del resistente ammontano ad € 3800 per assegni più
€ 1000 almeno per le spese straordinarie poste al 100%, un importo congruo rispetto allo stipendio attuale, dichiarato nel 2023 in € 12.141 medi mensili.
4.3.3. La ricorrente ha insistito per la retroattività degli assegni dalla domanda. Il Collegio non accoglie l'istanza, perché è pacifico e documentalmente provato almeno per il 2022 che, pur in mancanza di un obbligo determinato dal Tribunale, il resistente avesse comunque versato € 3000 al mese (doc. 7 ric.): si preferisce infatti limitare la retroattività (facoltativa nel nuovo rito, ex art. 473-bis.22 c.p.c.) ai casi in cui il mantenimento sia mancato. Anche l'aumento da € 1500 ad € 1800 non può retroagire, basandosi su circostanze allegate in seguito ed essendo comunque vicino a quanto già riconosciuto.
5. Le spese di lite meritano di essere interamente compensate, perché le parti hanno trovato un accordo su affidamento e tempi di permanenza dei figli con i genitori, mentre gli assegni si collocano in una misura pressoché media rispetto alle richieste di parte.
La Corte d'Appello ha rimesso al Tribunale la liquidazione delle spese del reclamo, ma anche queste sono da compensare, dovendosi valutare la soccombenza complessiva all'esito del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale – richiamata la sentenza parziale del 14-18.3.24, che ha pronunciato la separazione – provvedendo in via definitiva, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza nei sensi della motivazione:
− ricorda alle parti che i figli hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
il diritto di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 337-bis c.c.);
− dispone l'affidamento condiviso dei figli, con residenza anagrafica presso la madre;
stabilisce che i genitori adottino congiuntamente le decisioni di più rilevante interesse per i figli (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio) tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate separatamente dal genitore presso cui i figli si trovano;
− dispone che i figli frequentino i genitori come indicato al punto 4.2 e, per quanto riguarda le vacanze, nell'ordinanza presidenziale;
− con decorrenza dalla data della presente sentenza (prima mensilità dovuta: dicembre 2025, detratto quanto eventualmente già versato allo stesso titolo), pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile di € 2000,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 1000,00 ciascuno), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, fino alla loro indipendenza economica;
− seguendo il Protocollo vigente presso questo Tribunale, sottoscritto il 14.7.16 e cui si rinvia, pone a carico del padre il 100% delle spese straordinarie per le voci “salute” e “istruzione”; pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie per le voci “custodia” e
“divertimento”; il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità
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fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
− con decorrenza dalla data della presente sentenza (prima mensilità dovuta: dicembre 2025, detratto quanto eventualmente già versato allo stesso titolo), pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di mantenimento del coniuge di € 1800,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese;
− compensa per intero le spese di lite (incluso il reclamo);
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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