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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/08/2025, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1383/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello - opposizione ad ordinanza ingiunzione TRA
, GIÀ , Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Carmela Verdoliva APPELLANTE E
, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Guerriero Controparte_1
APPELLATO CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione conclusioni del 4/12/2024, qui da intendersi richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l , Parte_1 subentrata all faceva appello alla sentenza n. 5574/2015, Parte_2 depositata in data 30.10.2015 dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, non notificata, che aveva accolto l'opposizione proposta in primo grado da
[...]
ai sensi dell'art. 615 c.p.c., annullando il preavviso di fermo n. CP_1
10080201500010606000, con riferimento alle cartelle n. 10020120024584190000 e n. 10020140047877424000 per mancata prova della valida notifica delle cartelle esattoriali e della notifica del preavviso stesso, condannando l'opposta alla refusione delle spese di giudizio. L'appellante esponeva che in primo grado aveva sollevato una serie di eccezioni erroneamente disattese dal G.d.P., riguardo all'incompetenza
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territoriale del G.d.P. adito, al difetto di contraddittorio nei confronti degli enti impositori, il mancato rispetto del termine di cui all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., l'inammissibilità dell'azione ex art. 615 c.p.c. Deduceva, quindi, a motivi di appello la violazione e falsa applicazione delle suddette norme nonché di quelle che disciplinano la notifica a mezzo posta raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento e l'erronea valutazione della documentazione prodotta a comprova della validità delle notifiche effettuate. Chiedeva, pertanto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto dell'opposizione proposta in primo grado con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitosi in giudizio, chiedeva dichiararsi inammissibile Controparte_1
l'appello o comunque di rigettarlo nel merito, con conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto.
Precisate le conclusioni, il giudice riservava la causa in decisione.
L'appello è ammissibile e fondato a va pertanto accolto, con rigetto dell'opposizione proposta in primo grado.
Riguardo all'ammissibilità, l'appello risulta proposto con chiara e sufficiente esposizione ex art. 342 c.p.c. delle parti dell'impugnata sentenza censurate e dei relativi motivi in fatto ed in diritto, tanto è vero che l'appellato si è potuto difendere in modo completo. La giurisprudenza ha chiarito che l'atto di appello non deve rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. n. 27199/2017).
L'appello è ammissibile anche ai sensi degli artt. 339 e 113 comma 2 c.p.c., in quanto l'art. 6 comma 12 ultima parte del D.Lgs. 150/2011, per le opposizioni alle ordinanze ingiunzioni, esclude espressamente l'applicazione dell'art. 113 comma 2 citato. La Suprema Corte, confermando un orientamento pacifico, ha riaffermato come sia individuabile proprio nell'appello il rimedio avverso tutte le sentenze del Giudice di Pace, rese all'esito di opposizione avverso cartella esattoriale (cfr. ord. n° 14302/2018). L'appello in tali casi prescinde dal valore della controversia, poiché il limite ex art. 113 – 339 c.p.c. opera solo ove il Giudice Di Pace decida secondo equità e per le sentenze in materia di opposizione ad ordinanze ingiunzioni, trattandosi di sanzioni amministrative emesse da pubbliche autorità, non possono essere sottratte alla decisione secondo diritto e ai principi informatori che regolano la materia.
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Giova, inoltre, sempre preliminarmente, fare chiarezza su alcune eccezioni proposte in rito dall'appellante, come riproposte in sede di appello.
Riguardo all'incompetenza territoriale del GdP di Nocera Inferiore, effettivamente le cartelle di pagamento opposte in primo grado attenevano a contravvenzioni al Codice della Strada commesse dall'opponente in Pompei ed in Santa Maria la Carità, impugnate anche per motivi relativi all'illecito amministrativo e al rapporto sanzionatorio sottostante (ad esempio per averne eccepito la decadenza e la prescrizione), per cui l'opposizione andava proposta al GdP competente per il luogo in cui era stata commessa la violazione al CdS, giusto il chiaro disposto dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 150/2011. Non avendo però dichiarata la propria incompetenza territoriale il GdP, il Tribunale, come giudice dell'appello, non può annullare la sentenza con rinvio al giudice di primo grado territorialmente competente, ma deve decidere nel merito, atteso che l'incompetenza territoriale non è prevista dall'art. 354 c.p.c. come uno dei pochi casi di rimessione della causa al giudice di primo grado.
Riguardo all'accezione di inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado per violazione dei termini degli artt. 615 e 617 c.p.c. e art. 6 comma 6 del D.Lgs. 150/2011, l'opponente in primo grado ebbe ad eccepire a motivi di opposizione, tra gli altri, la mancata notifica degli atti prodromici al fermo amministrativo, segnatamente la mancata valida notifica delle cartelle di pagamento e del preavviso di fermo amministrativo, quindi la conseguenziale insussistenza di un titolo esecutivo per vizio di procedura: per tale ragione, secondo l'opponente, non era possibile minacciare la futura esecuzione, né l'applicazione del fermo amministrativo. Ne deriva che in tal caso, l'opposizione alla cartella di pagamento va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non opposizione agli atti esecutivi per motivi formali ex art. 617 c.p.c., per la sola quale ultima è previsto un termine di decadenza di giorni venti dall'inizio dell'esecuzione o della notifica del singolo atto dell'esecuzione. Inoltre, applicandosi l'art. 615 c.p.c., non vi è la competenza del giudice dell'esecuzione competente in relazione al luogo di notifica del provvedimento (Cass. Civ. n. 5685/2001).
Passando al merito dei rapporti controversi, la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che il destinatario che voglia contestare l'esistenza del titolo esecutivo può esperire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. secondo le forme ordinarie (Cass. n. 5871/2007; Cass. n. 21598/2011).
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Ciò premesso, l'opposta appellante già in primo grado aveva provato la valida notifica delle cartelle di pagamento emesse sulla base delle contravvenzioni al CdS. Invero la cartella n. 10020120024584190000 è stata notificata in data 10/05/2015 tramite posta raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento e consegnata personalmente al destinatario. Anche la cartella 10020140047877424000 è stata validamente notificata in data 18/02/2015 tramite consegna alla moglie del contribuente. In pratica ove l'Agente della Riscossione si avvalga del servizio postale e segnatamente della raccomandata a/r prevista dal Regolamento Postale, la notifica si perfeziona con la semplice consegna del plico all'indirizzo del destinatario, qualsiasi sia la persona che accetta di ricevere l'atto e sottoscriva l'avviso di ricevimento. In tali casi (raccomandata postale c.d. bianca) non vi è bisogno di invio di ulteriore raccomandata informativa (c.d. can), come invece è necessario per le raccomandate postali per atti giudiziari (c.d. raccomandata verde). Di entrambe le notifiche l'opposta appellante ha fornito prova fin dal primo grado di giudizio;
la relativa documentazione, poi, è stata esibita in originale all'udienza del 20/09/2017, depositata in copia conforme con nota di deposito del 7/11/2016 e con nota di deposito del 19/05/2017. L'Agente della Riscossione ha inoltre, ad abundantiam, depositato nel corso del giudizio di appello, anche le ristampe delle cartelle (cfr. nota di deposito 7/01/2022), che non era necessario produrre in primo grado, in quanto il contenuto delle stesse non era in contestazione e il riferimento delle relate di notifica alle cartelle era desumibile dai numeri delle stesse stampati e richiamati sugli avvisi di ricevimento.
L'Agente della Riscossione ebbe peraltro a provare in primo grado la notifica del preavviso di fermo, non contestata neanche genericamente, per cui, in mancanza di impugnazione del preavviso entro i trenta giorni previsti dall'art. 6 comma 6 del D.Lgs. n. 150/2011, l'opponente non poteva impugnare il fermo amministrativo, ma doveva far valere ogni possibile eccezione di merito o di forma con l'impugnazione tempestiva del preavviso di fermo amministrativo. Quest'ultimo atto, per la sua legittima emissione, prevede appunto che siano state notificate le cartelle di pagamento e il preavviso di fermo amministrativo e che tali atti non siano stati pagati nel termine di legge.
Da rimarcare è il fatto che gli avvisi di ricevimento di raccomandate postali, hanno natura di atti pubblici, facenti fede sino alla querela di falso in relazione a tutto quello che l'agente postale dichiara di aver eseguito (Cass.Civ. n. 20786/14; n. 17291/2018).
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Né sussiste un onere, in capo all'agente della riscossione di produrre in giudizio la copia integrale della cartella (cfr. Cass.Civ. n. 10326/2014), se depositato l'estratto ruolo, esso non è oggetto di contestazione specifica nel contenuto. È, poi, principio consolidato, che la prova della notifica “può essere ordinariamente fornita anche mediante copia fotostatica” (Cass.Civ. n. 23096/2020). L'art. 2719 c.c. afferma che
“Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”. Il disconoscimento non ha valore se non è formale e tempestivo e deve avvenire secondo le norme degli artt. 214 e 215 c.p.c. In particolare, poi, il disconoscimento deve essere puntuale e non generico, e non può essere preventivo. L'opponente deve specificare i motivi e le parti in cui la copia non è conforme all'originale, altrimenti la contestazione va considerata generica e tamquam non esset. Ciò vale ancor di più con l'introduzione del processo civile telematico, in cui tutti i documenti vengono depositati necessariamente in copia e formato digitale, dopo scansione degli stessi.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta in primo grado
2) Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 457,00 per compensi di difesa per il primo grado e in euro 852,00 per compensi di difesa per il grado di appello, oltre rimborso del contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in Nocera Inferiore in data 25/08/2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
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