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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/10/2025, n. 4170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4170 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3658-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 24 ottobre 2025, il Giudice AN AN, aperto il verbale relativo alla causa iscritta al n. 3658/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per la quale con provvedimento del 19/10/2025 è stata disposta ex art. 127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, dà atto che l'avv. Alessandro Palmigiano per l'attore Sergio
RA ha provveduto, in data 23/10/2025 al deposito delle note scrit-
te con le quali riportandosi al contenuto dei propri scritti difensivi, ha chiesto di “Ritenere e dichiarare che il … è responsabi- Controparte_1
le dei danni subiti dal Sig. Sergio RA … Conseguentemente condan-
nare il al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, Controparte_2
per l'importo complessivo di € 52.000,00 in favore del Sig. Sergio RA,
oltre interessi e rivalutazione fino all'integrale soddisfo, e oltre alle spese
per la fase di negoziazione assistita”.
IL GIUDICE
viste le note depositate dalle parti, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il Giudice
AN AN
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 14:00, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice AN Pan-
dolfo, ha emesso ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3658/2023 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
RA Sergio ( , rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. Alessandro Palmigiano ( , per Email_1
procura allegata all'atto di citazione;
- attore -
E
( in persona del Sindaco pro tem- Controparte_1 P.IVA_1
pore, con sede in Piazza Pretoria n. 1 CP_1
- convenuto contumace -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, nella contumacia del così provvede: Controparte_1
1) condanna il in persona del Sindaco pro tempo- Controparte_1
re, al pagamento in favore di RA Sergio della complessiva
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
somma di € 32.651,30, oltre interessi, dal 17 ottobre 2024 al sod-
disfo, da determinarsi come in parte motiva;
2) compensa nella misura di metà le spese processuali tra RA
Sergio e il e condanna quest'ultimo, in persona CP_1 CP_1
del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite della pri-
ma nella misura della restante metà, che si liquidano in complessi-
vi € 5.580,50, di cui € 1.772,50 per spese, ed € 3.808,00 per ono-
rari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico di entrambe le parti nella misura di metà per ciascuno.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, RA Sergio – ha premesso di essere “proprietario
dell'immobile ubicato al piano terra e primo di via Alvise Ca' Da Mosto n. 1
a identificato al NCEU al Fg 5, p.lla 2118, sub 1, p.lla 2119, sub 2 CP_1
e p.lla 3413 … costituito da due edifici ad uso residenziale”, che in data 21
ottobre 2021 ha subito un allagamento a seguito delle “abbondanti piogge
riversatesi sulla località - e non smaltite dalla fognatura comunale” [cfr. atto di citazione, pag. 1 e 2]. A tal fine l'attore rappresenta che “il ramo fognario
comunale di cui si servono i due edifici presenta un condotto per le acque
bianche insufficiente a ricevere le acque meteoriche della zona, … [e che tale] insufficiente capacità di smaltimento delle acque per tramite della rete
di canalizzazione delle acque del … [ha determinato] considerevoli CP_1
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
danni sia alla villa, sia agli arredi, agli impianti e beni ivi contenuti, nonché
al motore di una moto d'epoca, provocando anche l'abbattimento del muro
posto a confine con la proprietà limitrofa” [cfr. atto di citazione, pag. 2 e 3]. Con-
seguenzialmente ha chiesto la condanna del convenuto CP_3
, “responsabile dei danni subiti dal Sig. Sergio RA … al risar-
[...]
cimento dei danni patrimoniali subiti, per l'importo complessivo di €
52.000,00 oltre interessi e rivalutazione fino all'integrale soddisfo … oltre
alle spese per la fase di negoziazione assistita” [cfr. atto di citazione, pag. 12 e
13].
❖❖❖
Preliminarmente, va ribadita la dichiarazione di contumacia del
[...]
di (regolarmente evocato in giudizio e non costituitosi) e CP_4 CP_1
deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3 D.L. 132/2014 (conv., con modificaz., dalla L. n. 162/2014), stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di negoziazione assi-
stita previsto dalla disposizione in argomento [cfr. doc. 7, produzione parte attri-
ce].
❖❖❖
Tanto premesso, in punto di diritto si osserva che, in adesione ad un indirizzo della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pro-
nuncia della Corte Costituzionale n. 156/1999 – la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia deve ritenersi applicabile alla p.a. anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risul-
tando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass. civ. n.
24529/2009 e n. 20754/2009).
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dan-
noso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provo-
cato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr.
Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve da-
re prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente,
per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr.
Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concor-
so di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma,
c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurreb-
be ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fatti-
specie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente sog-
gettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifi-
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
co che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costi-
tuita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia inte-
grare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.,
con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante se-
condo l'incidenza della colpa del danneggiato (ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
In proposito è utile evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa del
danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente
ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-
cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-
duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-
chieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
Orbene, alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi che l'attore ha positivamente ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato, essendo risultata dimostrata l'asserita sussistenza di un nesso di causalità tra i danni lamentati nell'immobile di proprietà dell'attore e le condizioni (po-
tenzialmente pericolose) della condotta fognaria del . Controparte_1
E invero, i danni lamentati dall'attore (per vero non dal con- CP_5
venuto che ha scelto di non costituirsi nel presente Controparte_1
giudizio) hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Il teste ha invero precisato che: “conosco il signor Testimone_1 Pt_1
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
ranza da qualche anno. Nell'ottobre del 2021, il signor RA mi chiese
aiuto per svuotare la propria abitazione (a Partanna Mondello, non ricordo il
nome della Via) che, a seguito di un acquazzone serale, si era allagata. So-
no arrivato a casa sua la mattina successiva e le condizioni della casa era-
no quelle risultanti dalle fotografie che mi vengono esibite … l'acqua dentro
casa ha raggiunto circa 70 cm., come si evidenziava dai segni lasciati sulle
pareti … è stata danneggiata l'intera casa, tutti gli arredi, gli elettrodome-
stici, le porte, la biancheria, i computer, i tavoli, le sedie e tutto quanto si
trovava lì dentro … è andato danneggiato anche tutto quanto presente
all'interno del corpo basso dell'immobile … sono stati distrutti anche gli ar-
redi esterni del giardino … nel corpo basso la pavimentazione era quasi
completamente divelta. … Anche l'impianto elettrico è stato danneggiato ed
anche tutta la pavimentazione della parte esterna dell'abitazione” [cfr. verba-
le di udienza del 13 ottobre 2023].
E ancora il teste (titolare di un'officina sita in Paler- Testimone_2
mo, Via Luigi Capuana n. 2) ha confermato che “Nel novembre 2021 ho
riparato la motocicletta (BMW R65, colore nero) di proprietà del signor
[...]
, mio cliente. La motocicletta aveva imbarcato nel motore e nel- Parte_2
le marmitte dell'acqua (da quanto da lui riferitomi, si era allagata la zona in
cui lui abita e si era allagata anche la motocicletta). Per la riparazione della
motocicletta ho dovuto smontare la coppa dell'olio, le marmitte, i carburato-
ri, i coperchi punterie per effettuare un lavaggio interno dell'intero motore.
Dopo avere lavato tutto ho dovuto sostituire le guarnizioni, l'olio motore, i
filtri, le candele ed altri piccoli interventi necessari. Il tutto con un costo
complessivo di € 800,00” [cfr. verbale di udienza cit.].
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui conclusioni, conden-
sate nella relazione in atti, questo giudice ritiene di condividere – ha poi accertato che “Dopo aver esaminato la documentazione prodotta agli atti
del procedimento ed aver effettuato la ricognizione diretta ed i rilievi degli
immobili di parte ricorrente e delle relative aree esterne di pertinenza, è sta-
to possibile pervenire alle conclusioni che … Le unità immobiliari e gli spazi
esterni pertinenziali di proprietà della parte ricorrente hanno subito dei
danni imputabili ad un fenomeno di allagamento. Il verificarsi di tale feno-
meno è risultato riconducibile all'inadeguata capacità, da parte del sistema
fognario stradale, di drenare e di evacuare il carico di acqua piovana che si
è riversato in occasione delle precipitazioni atmosferiche” [cfr. relazione del
C.T.U., Ing. , pag. 17]. Persona_1
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., può ritenersi dimostrato che la cosa custodita abbia avuto piena efficienza causale sull'evento dannoso e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza. Era, dunque, sul convenuto Controparte_1
che incombeva l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure ido-
nee ad evitare l'allagamento dell'immobile di proprietà dell'attore, fornen-
do la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non preve-
dibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circo-
stanze del caso specifico.
Peraltro, in particolare la Suprema Corte ha avuto modo di precisare
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
che “… gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel si-
stema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente
pubblico che come custode risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni
causalmente collegati alla cosa, salva la prova del caso fortuito” (Cass. civ.
7/7/2016 n. 13945; Cass. civ. 19/3/2009 n. 6665;).
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, neppure offerta dal convenuto che ha omesso di provvedere all'efficiente e adeguata CP_1
manutenzione della strada, esponendo gli utenti ad una situazione insi-
diosa.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attore abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua ri-
conducibilità causale ad un bene di pertinenza dell' convenuto, che CP_6
nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un perico-
lo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da inter-
rompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Ne consegue che, sussistendo la prova che i lamentati danni nell'immobile dell'attore sono eziologicamente connessi alla cattiva manu-
tenzione della condotta fognaria di proprietà del convenuto CP_1
quest'ultimo (quale ente proprietario), in accoglimento della do-
[...]
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
manda formulata in atto di citazione, va condannato a risarcire all'attore i danni sofferti da RA Sergio in conseguenza del fatto illecito.
❖❖❖
Passando all'esame delle singole richieste di parte attrice, deve rilevarsi che il Consulente ha precisato che “Con riguardo ai danni patiti, alla data
del sopralluogo effettuato in corso di ctu, le parti degli immobili interessate
erano già state oggetto degli interventi di ripristino. Allo stesso modo, anche
gli arredi e gli elettrodomestici danneggiati dall'acqua erano stati riparati o
dismessi. In ogni caso, sulla base di quanto documentato dalle riprese foto-
grafiche allegate alla relazione di consulenza prodotta in atti e del confronto
con lo stato e le caratteristiche dei luoghi riscontrati in occasione delle ope-
razioni, è stato possibile, seppur indirettamente, individuare le aree sogget-
te a danni e la natura degli stessi. Alla luce di quanto è stato possibile ap-
prezzare dalle riprese esaminate e dai rilievi eseguiti sui luoghi, si è pertan-
to provveduto a formulare una quantificazione dei costi, mediante la reda-
zione del computo metrico estimativo che si produce in allegato, in cui sono
stati stimati separatamente i costi per gli interventi di ripristino di carattere
edile ed impiantistico, da quelli per la sostituzione e riparazione degli arredi
e degli elettrodomestici, oltre che da quelli per la pulizia degli ambienti. In
esito alla redazione dell'elaborato tecnico contabile, si è pervenuti ad una
stima complessiva degli oneri di ripristino pari ad un importo complessivo
di € 30.454,82 (oltre Iva), di cui 21.964,82, riferiti ai lavori edili e di pulizia,
ed € 8.490,00, relativi agli arredi ed agli elettrodomestici. Al lordo dell'Iva
sui costi dei lavori, l'importo risarcitorio complessivamente riconoscibile
ascende, pertanto, ad € € 32.651,30” [cfr. relazione Ing. cit., pag. 17 e 18]. Per_1
- 10 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
A tali conclusioni questo giudice ritiene di aderire avendo il CTU
motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in
toto) in modo rigoroso ed esaustivo e avendo, altresì, esaurientemente replicato alle osservazioni critiche mosse dal C.T.P. di parte attrice.
In proposito mette conto osservare che “il giudice del merito, quando
aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia
tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimen-
to; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allega-
zioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confuta-
te, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni
tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n.
12080/2000).
Vertendosi in materia di risarcimento del danno da responsabilità ex-
tracontrattuale e, pertanto, costituente un tipico debito di valore (ex plu-
rimis, Cass. civ. n. 15928/2009), l'importo che lo esprime deve essere ri-
valutato a decorrere dall'epoca di insorgenza – da individuare nel 17 otto-
bre 2024 (giorno di deposito delle relazioni del C.T.U.) – con contestuale applicazione degli interessi secondo il meccanismo delineato dalla senten-
za delle sezioni unite della Cassazione n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n.
16726/2009 e n. 18028/2010).
Infatti, nella liquidazione dell'obbligazione risarcitoria (che costituisce debito di valore in quanto diretta alla reintegrazione del danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno
- 11 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
non fosse stato prodotto) va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, l'una e gli altri assolvendo a funzioni di-
verse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 9517/2002) e rappresentano una modalità idonea a risarcire l'eventuale danno da lucro cessante, non coperto dalla rivalutazione monetaria, per la mancata disponibilità imme-
diata dell'equivalente pecuniario del debito di valore (cfr. Cass. civ. n.
3268/2008).
Sulla somma in questione – al cui pagamento va condannato il conve-
nuto – sono poi dovuti gli interessi legali dalla data Controparte_1
della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
❖❖❖
Va da ultimo osservato che “la reciproca soccombenza che giustifica la
possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione
delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., va ravvisata
sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che
si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in
ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allor-
ché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni
e rigettati gli altri, quanto laddove la parzialità dell'accoglimento sia mera-
mente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”
(Cass. civ. n. 3438/2016; nello stesso senso, Cass. civ. n. 21069/2016, n.
- 12 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
281/2015, n. 21684/2013 e 22381/2009).
Ebbene, nel caso di specie, tenuto conto dell'esito finale del giudizio (e,
in particolare, dell'attribuzione di un risarcimento di ammontare inferiore
(€ 32.651,30) rispetto a quello richiesto in citazione (€ 52.000,00), appare equo a questo giudice compensare in ragione di metà le spese processuali tra le parti e condannare il convenuto al pagamento Controparte_1
della restante metà.
Tra le spese in questione vanno ricomprese quelle di C.T.P. atteso che
“le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione di-
fensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte
vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la su-
perfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n.
3716 del 11 giugno 1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n.
6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965)” (Cass., Ord.
15/10/2024 n. 26729).
Non possono invece essere ricomprese le spese relative alla negoziazio-
ne assistita atteso che la Cassazione ha condivisibilmente subordinato la risarcibilità di tali spese alla prova che l'attività stragiudiziale abbia avuto in concreto utilità per evitare il giudizio.
Le spese legali sostenute per la negoziazione assistita prima del giudi-
zio, sono, invero, risarcibili solo nell'ipotesi in cui le stesse siano state ex
ante idonee ad una conclusione stragiudiziale (Cass. civ. n. 9548/2017).
Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chia-
rito che "in continuità con giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. n.
997 del 2010; n. 6422 del 2017), che il rimborso delle spese di assistenza
- 13 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenu-
to per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di
tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, de-
ve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmen-
te presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che
l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qual-
cosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e pro-
prie … Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente se-
condo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda,
allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle
altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa
sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto,
essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini
di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto
utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolven-
do problemi tecnici di qualche complessità(Cass. n. 9548 del 2017)” (Cass.
civ., III, Ord. 4/11/2020, n. 24481).
Nel caso di specie, invece, non vi è prova della idoneità dell'attività di-
fensiva, in base ad una valutazione ex ante, ad una stragiudiziale defini-
zione della controversia.
Il compenso professionali al difensore – per la quale si rimanda al di-
spositivo – viene liquidato sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia 147/2022, appli-
cando in relazione al valore della causa (scaglione da € 26.001 a €
52.000) i parametri medi.
- 14 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuno.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soc-
combente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
❖❖❖
Così deciso a Palermo, in data 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
AN AN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice AN AN, in con-
formità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/09, n. 193, conv. con mod. dalla L. 22/2/10, n. 24, e del D.Lgs.
7/3/05, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/11, n. 44.
- 15 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 24 ottobre 2025, il Giudice AN AN, aperto il verbale relativo alla causa iscritta al n. 3658/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per la quale con provvedimento del 19/10/2025 è stata disposta ex art. 127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, dà atto che l'avv. Alessandro Palmigiano per l'attore Sergio
RA ha provveduto, in data 23/10/2025 al deposito delle note scrit-
te con le quali riportandosi al contenuto dei propri scritti difensivi, ha chiesto di “Ritenere e dichiarare che il … è responsabi- Controparte_1
le dei danni subiti dal Sig. Sergio RA … Conseguentemente condan-
nare il al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, Controparte_2
per l'importo complessivo di € 52.000,00 in favore del Sig. Sergio RA,
oltre interessi e rivalutazione fino all'integrale soddisfo, e oltre alle spese
per la fase di negoziazione assistita”.
IL GIUDICE
viste le note depositate dalle parti, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il Giudice
AN AN
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 14:00, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice AN Pan-
dolfo, ha emesso ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3658/2023 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
RA Sergio ( , rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. Alessandro Palmigiano ( , per Email_1
procura allegata all'atto di citazione;
- attore -
E
( in persona del Sindaco pro tem- Controparte_1 P.IVA_1
pore, con sede in Piazza Pretoria n. 1 CP_1
- convenuto contumace -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, nella contumacia del così provvede: Controparte_1
1) condanna il in persona del Sindaco pro tempo- Controparte_1
re, al pagamento in favore di RA Sergio della complessiva
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
somma di € 32.651,30, oltre interessi, dal 17 ottobre 2024 al sod-
disfo, da determinarsi come in parte motiva;
2) compensa nella misura di metà le spese processuali tra RA
Sergio e il e condanna quest'ultimo, in persona CP_1 CP_1
del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite della pri-
ma nella misura della restante metà, che si liquidano in complessi-
vi € 5.580,50, di cui € 1.772,50 per spese, ed € 3.808,00 per ono-
rari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico di entrambe le parti nella misura di metà per ciascuno.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, RA Sergio – ha premesso di essere “proprietario
dell'immobile ubicato al piano terra e primo di via Alvise Ca' Da Mosto n. 1
a identificato al NCEU al Fg 5, p.lla 2118, sub 1, p.lla 2119, sub 2 CP_1
e p.lla 3413 … costituito da due edifici ad uso residenziale”, che in data 21
ottobre 2021 ha subito un allagamento a seguito delle “abbondanti piogge
riversatesi sulla località - e non smaltite dalla fognatura comunale” [cfr. atto di citazione, pag. 1 e 2]. A tal fine l'attore rappresenta che “il ramo fognario
comunale di cui si servono i due edifici presenta un condotto per le acque
bianche insufficiente a ricevere le acque meteoriche della zona, … [e che tale] insufficiente capacità di smaltimento delle acque per tramite della rete
di canalizzazione delle acque del … [ha determinato] considerevoli CP_1
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
danni sia alla villa, sia agli arredi, agli impianti e beni ivi contenuti, nonché
al motore di una moto d'epoca, provocando anche l'abbattimento del muro
posto a confine con la proprietà limitrofa” [cfr. atto di citazione, pag. 2 e 3]. Con-
seguenzialmente ha chiesto la condanna del convenuto CP_3
, “responsabile dei danni subiti dal Sig. Sergio RA … al risar-
[...]
cimento dei danni patrimoniali subiti, per l'importo complessivo di €
52.000,00 oltre interessi e rivalutazione fino all'integrale soddisfo … oltre
alle spese per la fase di negoziazione assistita” [cfr. atto di citazione, pag. 12 e
13].
❖❖❖
Preliminarmente, va ribadita la dichiarazione di contumacia del
[...]
di (regolarmente evocato in giudizio e non costituitosi) e CP_4 CP_1
deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3 D.L. 132/2014 (conv., con modificaz., dalla L. n. 162/2014), stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di negoziazione assi-
stita previsto dalla disposizione in argomento [cfr. doc. 7, produzione parte attri-
ce].
❖❖❖
Tanto premesso, in punto di diritto si osserva che, in adesione ad un indirizzo della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pro-
nuncia della Corte Costituzionale n. 156/1999 – la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia deve ritenersi applicabile alla p.a. anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risul-
tando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass. civ. n.
24529/2009 e n. 20754/2009).
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dan-
noso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provo-
cato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr.
Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve da-
re prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente,
per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr.
Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concor-
so di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma,
c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurreb-
be ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fatti-
specie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente sog-
gettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifi-
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
co che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costi-
tuita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia inte-
grare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.,
con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante se-
condo l'incidenza della colpa del danneggiato (ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
In proposito è utile evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa del
danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente
ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-
cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-
duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-
chieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
Orbene, alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi che l'attore ha positivamente ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato, essendo risultata dimostrata l'asserita sussistenza di un nesso di causalità tra i danni lamentati nell'immobile di proprietà dell'attore e le condizioni (po-
tenzialmente pericolose) della condotta fognaria del . Controparte_1
E invero, i danni lamentati dall'attore (per vero non dal con- CP_5
venuto che ha scelto di non costituirsi nel presente Controparte_1
giudizio) hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Il teste ha invero precisato che: “conosco il signor Testimone_1 Pt_1
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
ranza da qualche anno. Nell'ottobre del 2021, il signor RA mi chiese
aiuto per svuotare la propria abitazione (a Partanna Mondello, non ricordo il
nome della Via) che, a seguito di un acquazzone serale, si era allagata. So-
no arrivato a casa sua la mattina successiva e le condizioni della casa era-
no quelle risultanti dalle fotografie che mi vengono esibite … l'acqua dentro
casa ha raggiunto circa 70 cm., come si evidenziava dai segni lasciati sulle
pareti … è stata danneggiata l'intera casa, tutti gli arredi, gli elettrodome-
stici, le porte, la biancheria, i computer, i tavoli, le sedie e tutto quanto si
trovava lì dentro … è andato danneggiato anche tutto quanto presente
all'interno del corpo basso dell'immobile … sono stati distrutti anche gli ar-
redi esterni del giardino … nel corpo basso la pavimentazione era quasi
completamente divelta. … Anche l'impianto elettrico è stato danneggiato ed
anche tutta la pavimentazione della parte esterna dell'abitazione” [cfr. verba-
le di udienza del 13 ottobre 2023].
E ancora il teste (titolare di un'officina sita in Paler- Testimone_2
mo, Via Luigi Capuana n. 2) ha confermato che “Nel novembre 2021 ho
riparato la motocicletta (BMW R65, colore nero) di proprietà del signor
[...]
, mio cliente. La motocicletta aveva imbarcato nel motore e nel- Parte_2
le marmitte dell'acqua (da quanto da lui riferitomi, si era allagata la zona in
cui lui abita e si era allagata anche la motocicletta). Per la riparazione della
motocicletta ho dovuto smontare la coppa dell'olio, le marmitte, i carburato-
ri, i coperchi punterie per effettuare un lavaggio interno dell'intero motore.
Dopo avere lavato tutto ho dovuto sostituire le guarnizioni, l'olio motore, i
filtri, le candele ed altri piccoli interventi necessari. Il tutto con un costo
complessivo di € 800,00” [cfr. verbale di udienza cit.].
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui conclusioni, conden-
sate nella relazione in atti, questo giudice ritiene di condividere – ha poi accertato che “Dopo aver esaminato la documentazione prodotta agli atti
del procedimento ed aver effettuato la ricognizione diretta ed i rilievi degli
immobili di parte ricorrente e delle relative aree esterne di pertinenza, è sta-
to possibile pervenire alle conclusioni che … Le unità immobiliari e gli spazi
esterni pertinenziali di proprietà della parte ricorrente hanno subito dei
danni imputabili ad un fenomeno di allagamento. Il verificarsi di tale feno-
meno è risultato riconducibile all'inadeguata capacità, da parte del sistema
fognario stradale, di drenare e di evacuare il carico di acqua piovana che si
è riversato in occasione delle precipitazioni atmosferiche” [cfr. relazione del
C.T.U., Ing. , pag. 17]. Persona_1
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., può ritenersi dimostrato che la cosa custodita abbia avuto piena efficienza causale sull'evento dannoso e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza. Era, dunque, sul convenuto Controparte_1
che incombeva l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure ido-
nee ad evitare l'allagamento dell'immobile di proprietà dell'attore, fornen-
do la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non preve-
dibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circo-
stanze del caso specifico.
Peraltro, in particolare la Suprema Corte ha avuto modo di precisare
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
che “… gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel si-
stema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente
pubblico che come custode risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni
causalmente collegati alla cosa, salva la prova del caso fortuito” (Cass. civ.
7/7/2016 n. 13945; Cass. civ. 19/3/2009 n. 6665;).
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, neppure offerta dal convenuto che ha omesso di provvedere all'efficiente e adeguata CP_1
manutenzione della strada, esponendo gli utenti ad una situazione insi-
diosa.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attore abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua ri-
conducibilità causale ad un bene di pertinenza dell' convenuto, che CP_6
nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un perico-
lo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da inter-
rompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Ne consegue che, sussistendo la prova che i lamentati danni nell'immobile dell'attore sono eziologicamente connessi alla cattiva manu-
tenzione della condotta fognaria di proprietà del convenuto CP_1
quest'ultimo (quale ente proprietario), in accoglimento della do-
[...]
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
manda formulata in atto di citazione, va condannato a risarcire all'attore i danni sofferti da RA Sergio in conseguenza del fatto illecito.
❖❖❖
Passando all'esame delle singole richieste di parte attrice, deve rilevarsi che il Consulente ha precisato che “Con riguardo ai danni patiti, alla data
del sopralluogo effettuato in corso di ctu, le parti degli immobili interessate
erano già state oggetto degli interventi di ripristino. Allo stesso modo, anche
gli arredi e gli elettrodomestici danneggiati dall'acqua erano stati riparati o
dismessi. In ogni caso, sulla base di quanto documentato dalle riprese foto-
grafiche allegate alla relazione di consulenza prodotta in atti e del confronto
con lo stato e le caratteristiche dei luoghi riscontrati in occasione delle ope-
razioni, è stato possibile, seppur indirettamente, individuare le aree sogget-
te a danni e la natura degli stessi. Alla luce di quanto è stato possibile ap-
prezzare dalle riprese esaminate e dai rilievi eseguiti sui luoghi, si è pertan-
to provveduto a formulare una quantificazione dei costi, mediante la reda-
zione del computo metrico estimativo che si produce in allegato, in cui sono
stati stimati separatamente i costi per gli interventi di ripristino di carattere
edile ed impiantistico, da quelli per la sostituzione e riparazione degli arredi
e degli elettrodomestici, oltre che da quelli per la pulizia degli ambienti. In
esito alla redazione dell'elaborato tecnico contabile, si è pervenuti ad una
stima complessiva degli oneri di ripristino pari ad un importo complessivo
di € 30.454,82 (oltre Iva), di cui 21.964,82, riferiti ai lavori edili e di pulizia,
ed € 8.490,00, relativi agli arredi ed agli elettrodomestici. Al lordo dell'Iva
sui costi dei lavori, l'importo risarcitorio complessivamente riconoscibile
ascende, pertanto, ad € € 32.651,30” [cfr. relazione Ing. cit., pag. 17 e 18]. Per_1
- 10 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
A tali conclusioni questo giudice ritiene di aderire avendo il CTU
motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in
toto) in modo rigoroso ed esaustivo e avendo, altresì, esaurientemente replicato alle osservazioni critiche mosse dal C.T.P. di parte attrice.
In proposito mette conto osservare che “il giudice del merito, quando
aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia
tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimen-
to; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allega-
zioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confuta-
te, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni
tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n.
12080/2000).
Vertendosi in materia di risarcimento del danno da responsabilità ex-
tracontrattuale e, pertanto, costituente un tipico debito di valore (ex plu-
rimis, Cass. civ. n. 15928/2009), l'importo che lo esprime deve essere ri-
valutato a decorrere dall'epoca di insorgenza – da individuare nel 17 otto-
bre 2024 (giorno di deposito delle relazioni del C.T.U.) – con contestuale applicazione degli interessi secondo il meccanismo delineato dalla senten-
za delle sezioni unite della Cassazione n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n.
16726/2009 e n. 18028/2010).
Infatti, nella liquidazione dell'obbligazione risarcitoria (che costituisce debito di valore in quanto diretta alla reintegrazione del danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno
- 11 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
non fosse stato prodotto) va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, l'una e gli altri assolvendo a funzioni di-
verse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 9517/2002) e rappresentano una modalità idonea a risarcire l'eventuale danno da lucro cessante, non coperto dalla rivalutazione monetaria, per la mancata disponibilità imme-
diata dell'equivalente pecuniario del debito di valore (cfr. Cass. civ. n.
3268/2008).
Sulla somma in questione – al cui pagamento va condannato il conve-
nuto – sono poi dovuti gli interessi legali dalla data Controparte_1
della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
❖❖❖
Va da ultimo osservato che “la reciproca soccombenza che giustifica la
possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione
delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., va ravvisata
sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che
si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in
ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allor-
ché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni
e rigettati gli altri, quanto laddove la parzialità dell'accoglimento sia mera-
mente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”
(Cass. civ. n. 3438/2016; nello stesso senso, Cass. civ. n. 21069/2016, n.
- 12 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
281/2015, n. 21684/2013 e 22381/2009).
Ebbene, nel caso di specie, tenuto conto dell'esito finale del giudizio (e,
in particolare, dell'attribuzione di un risarcimento di ammontare inferiore
(€ 32.651,30) rispetto a quello richiesto in citazione (€ 52.000,00), appare equo a questo giudice compensare in ragione di metà le spese processuali tra le parti e condannare il convenuto al pagamento Controparte_1
della restante metà.
Tra le spese in questione vanno ricomprese quelle di C.T.P. atteso che
“le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione di-
fensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte
vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la su-
perfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n.
3716 del 11 giugno 1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n.
6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965)” (Cass., Ord.
15/10/2024 n. 26729).
Non possono invece essere ricomprese le spese relative alla negoziazio-
ne assistita atteso che la Cassazione ha condivisibilmente subordinato la risarcibilità di tali spese alla prova che l'attività stragiudiziale abbia avuto in concreto utilità per evitare il giudizio.
Le spese legali sostenute per la negoziazione assistita prima del giudi-
zio, sono, invero, risarcibili solo nell'ipotesi in cui le stesse siano state ex
ante idonee ad una conclusione stragiudiziale (Cass. civ. n. 9548/2017).
Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chia-
rito che "in continuità con giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. n.
997 del 2010; n. 6422 del 2017), che il rimborso delle spese di assistenza
- 13 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenu-
to per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di
tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, de-
ve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmen-
te presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che
l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qual-
cosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e pro-
prie … Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente se-
condo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda,
allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle
altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa
sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto,
essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini
di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto
utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolven-
do problemi tecnici di qualche complessità(Cass. n. 9548 del 2017)” (Cass.
civ., III, Ord. 4/11/2020, n. 24481).
Nel caso di specie, invece, non vi è prova della idoneità dell'attività di-
fensiva, in base ad una valutazione ex ante, ad una stragiudiziale defini-
zione della controversia.
Il compenso professionali al difensore – per la quale si rimanda al di-
spositivo – viene liquidato sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia 147/2022, appli-
cando in relazione al valore della causa (scaglione da € 26.001 a €
52.000) i parametri medi.
- 14 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuno.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soc-
combente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
❖❖❖
Così deciso a Palermo, in data 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
AN AN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice AN AN, in con-
formità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/09, n. 193, conv. con mod. dalla L. 22/2/10, n. 24, e del D.Lgs.
7/3/05, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/11, n. 44.
- 15 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile