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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/10/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5316/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA OM Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
29.7.2025, assunto in decisione in data 29.9.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Daniela Fontana ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, Via Masaccio nr. 16;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale.
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Monza Via Mapelli 11 formata da due appartamenti confinanti al primo piano in proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi, già costituiti in fondo patrimoniale, verrà goduta nei seguenti termini e regolata come da successivo punto 3: il sig. godrà in via esclusiva dell'appartamento di sua proprietà (fg 43, mapp. 531, sub 6) con cantina Pt_2
e del box pertinenziale di Piazza Garibaldi 6 Monza (fg 43, mapp. 42, sub 23); la sig.ra godrà in via esclusiva dell'appartamento di sua proprietà (fg 43, mapp. 531 sub 7) con Pt_1 cantina + box (fg 43 mapp. 531 sub 702) e locale deposito pertinenziali al piano terra (fg 43 mapp. 531 sub
703) del medesimo stabile di Via Mapelli 11 Monza.
3) Come elemento funzionale e indispensabile ai fini delle risoluzione della crisi coniugale i coniugi addivengono al seguente accordo patrimoniale anche in favore della figlia, obbligandosi alla stipula dei relativi atti nella forma richiesta dalla legge (atto pubblico in presenza di due testimoni per i beni costituiti in fondo patrimoniale) entro e non oltre 60 giorni dall'omologa della separazione dinanzi al Notaio Per_1 di Monza.
Dichiarano, pertanto, i coniugi e si danno reciprocamente atto che:
a) il presente accordo patrimoniale a beneficio della figlia è elemento funzionale e indispensabile CP_1 ai fini della risoluzione della crisi coniugale al pari di ogni altra disposizione patrimoniale convenuta tra i coniugi;
b) i coniugi continueranno a corrispondere direttamente in favore della figlia sino al compimento CP_1 dell'età di 35 anni la somma mensile di € 550,00 da suddividere tra gli istanti in pari quota al 50% obbligandosi ciascuno al versamento della somma di € 275,00;
c) il sig. si obbliga a trasferire in favore della figlia mediante atto pubblico in presenza di Pt_2 CP_1 due testimoni (ovvero nella medesima forma di costituzione del fondo patrimoniale) la nuda proprietà dell'appartamento di sua proprietà sito in Monza Via Mapelli 11 con relativa cantina (fg 43, mapp. 531, sub
6) nonché il box sito in Piazza Garibaldi 6 Monza (fg 43 mapp. 42, sub 23), con impegno da parte del nudo proprietario a cedere il proprio diritto solo previo consenso scritto dell'usufruttuario e con riconoscimento del diritto di prelazione in favore della madre da esercitarsi entro 60 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione via pec.
L'usufrutto dei predetti immobili, che continuerà a rimanere nel fondo patrimoniale, sarà di esclusivo godimento del SI. autorizzato a cambiare la serratura della porta di ingresso e ad intercludere ogni Pt_2 passaggio con il confinante appartamento della moglie.
pagina 2 di 7 Tutte le utenze e spese inerenti l'immobile, sia ordinarie che straordinarie, compresi oneri e tributi, rimarranno ad esclusivo carico del sig. Pt_2
La figlia continuerà a mantenere il godimento personale della casa paterna unitamente al sig. CP_1 sino al compimento dell'età di 35 anni a titolo di comodato parziale e gratuito avente ad oggetto le Pt_2 stanze indicate nella planimetria allegata relativa al predetto appartamento ed in particolare bagno, camera da letto, studio e corridoio (All. 11).
Fermo il vincolo del fondo patrimoniale, il sig. in caso di vendita dell'usufrutto, riconosce sin d'ora Pt_2 alla moglie il diritto di prelazione da esercitarsi entro 60 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione via pec;
d) il sig. presta sin d'ora il proprio consenso ad estromettere dal fondo patrimoniale l'appartamento Pt_2 di proprietà esclusiva della moglie sito in Monza Via Mapelli 11 (fg 43, mapp. 531 sub 7) con relativa cantina
+ box (fg 43 mapp. 531 sub 702) e locale deposito pertinenziali al piano terra (fg 43 mapp. 531 sub 703) del medesimo stabile di Via Mapelli 11 Monza da formalizzare in atto pubblico in presenza di due testimoni.
Tutte le utenze e spese inerenti l'immobile, sia ordinarie che straordinarie, compresi oneri e tributi, rimarranno ad esclusivo carico della sig.ra . Pt_1
La figlia continuerà a mantenere il godimento personale della casa materna unitamente alla sig.ra CP_1
sino al compimento dell'età di 35 anni a titolo di comodato parziale e gratuito avente ad oggetto le Pt_1 stanze indicate nella planimetria allegata del predetto appartamento ed in particolare ingresso, bagno, cucina e sala da pranzo (All. 12).
Si impegna la sig.ra in caso di vendita della piena proprietà o del diritto di usufrutto a riconoscere Pt_1 al marito il diritto di prelazione da esercitarsi entro 60 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione scritta via pec;
e) il sig. si obbliga a trasferire in favore della figlia mediante atto pubblico in presenza di Pt_2 CP_1 due testimoni (ovvero nella medesima forma di costituzione del fondo patrimoniale) la nuda proprietà dell'appartamento di vani 5 di sua proprietà sito a Porto Recanati in Viale I maggio 74 e relativa corte (foglio
16 part. 118 sub 13 classe 2) con impegno da parte del nudo proprietario a cedere il proprio diritto solo previo consenso scritto dell'usufruttuario e con riconoscimento del diritto di prelazione in favore della madre da esercitarsi entro 60 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione via pec.
Il residuo mutuo ipotecario gravante sull'immobile contratto presso Banca Fideuram resterà ad esclusivo carico del SI. sino ad estinzione. Parte_2
In relazione all'usufrutto del predetto immobile, che continuerà a rimanere nel fondo patrimoniale, il sig. si obbliga a trasferirne la quota del 50% mediante costituzione del relativo diritto in favore Parte_2 della sig.ra a titolo gratuito, con reciproco diritto di accrescimento, mediante atto pubblico Parte_1 in presenza di due testimoni (ovvero nella medesima forma di costituzione del fondo patrimoniale). pagina 3 di 7 Le utenze e le spese di gestione inerenti l'immobile, sia ordinarie che straordinarie, compresi oneri e tributi, graveranno solo tra i coniugi usufruttuari in pari quota, con esclusione di qualsivoglia obbligazione in capo alla figlia nuda proprietaria.
I coniugi convengono sin d'ora l'uso alternato ed in via esclusiva del cousufrutto (cd usufrutto congiuntivo) nei seguenti termini: 15 giorni in ambedue i mesi di luglio e agosto dal 1 al 16 e dal 17 al 31 alternativamente;
10 giorni dal 23 dicembre al 1 gennaio e 10 giorni dal 2 al 11 gennaio alternativamente;
7 giorni nel periodo pasquale e 7 giorni dal 25 aprile al 1 maggio alternativamente;
7 giorni a cavallo del 2 giugno e 7 giorni a cavallo del 1 novembre alternativamente;
6 giorni da giovedi a martedi' grasso rito romano e 6 giorni da mercoldì delle ceneri rito romano sino alla domenica alternativamente.
Con impegno da parte dei coniugi di accordarsi volta per volta, per i restanti periodi, sino a concorrenza della propria quota di godimento in via esclusiva dell'immobile, con preavviso scritto, anche a mezzo whatsapp, di almeno sette giorni, salvo motivi di urgenza e imprevedibilità.
Fermo il vincolo del fondo patrimoniale ciascuno dei coniugi in caso di vendita con il consenso di entrambi i coniugi dell'intero usufrutto, riconosce sin d'ora all'altro il diritto di prelazione da esercitarsi entro 60 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione via pec;
f) con riferimento all'immobile di Madesimo che resterà in proprietà ed uso esclusivo della SI.ra Pt_1 la moglie consente al marito di poterlo utilizzare per le vacanze in comodato gratuito in via alternata con il comodante nei seguenti periodi:
15 giorni in ambedue i mesi di luglio e agosto dal 1 al 16 e dal 17 al 31 alternativamente con la moglie;
10 giorni dal 23 dicembre al 1 gennaio e 10 giorni dal 2 al 11 gennaio alternativamente con la moglie;
7 giorni nel periodo pasquale e 7 giorni dal 25 aprile al 1 maggio alternativamente con la moglie;
7 giorni a cavallo del 2 giugno e 7 giorni a cavallo del 1 novembre alternativamente con la moglie;
6 giorni da giovedi a martedi' grasso rito romano e 6 giorni da mercoldì delle ceneri rito romano sino alla domenica alternativamente con la moglie.
A tal fine il SI, si impegna a rimborsare alla moglie una quota delle spese condominiali Parte_2 ordinarie pari al 25% da corrispondersi previa esibizione di documentazione giustificativa.
Tutte le restanti spese condominiali ordinarie, quelle straordinarie, ed ogni altro onere e tributo resterà ad esclusivo carico della SI.ra . Parte_1
Il comodato gratuito è concordemente stabilito a tempo indeterminato per l'uso e i periodi sopra determinati e cesserà al momento della vendita o locazione dell'immobile da parte del comodante o comunque con richiesta di preavviso di tre mesi da comunicarsi via pec ai fini del rilascio del bene;
g) l'appartamento di Via De Amicis 9 Monza con relative pertinenze, destinato ad uso ufficio legale in favore della moglie, iscritto al NCEU al fg 43, part. 588 sub 9 piano 3 cat. A2 classe 3 con annessa cantina e box (fg pagina 4 di 7 43 part. 588 sub 31 piano S1 cat. C6) (All. 13), costituito in fondo patrimoniale per le esigenze della famiglia, continuerà ad essere goduto in via esclusiva dalla sig.ra affinchè se ne serva per l'esercizio Parte_1 dell'attività professionale di avvocato mediante comodato gratuito sino alla cessazione della predetta attività professionale ovvero di uso a studio legale e comunque fino al termine massimo di raggiungimento dell'età di 80 anni in capo al comodatario.
E' consentito alla sig.ra di subcomodare una stanza dello studio senza necessità di ulteriore Pt_1 autorizzazione.
Le spese ordinarie condominiali, le utenze e la tassa rifiuti graveranno esclusivamente sulla moglie.
Resteranno ad esclusivo carico SI. le spese condominiali straordinarie ed ogni altra spesa, Parte_2 onere e tributo.
Fermo il vincolo del fondo patrimoniale, solo in caso di concreto bisogno contrassegnato dall'urgenza e dall'imprevedibilità le parti concordano che il comodante potrà richiedere il rilascio dell'immobile con un preavviso non inferiore ad un anno da comunicarsi via pec unitamente ai motivi;
h) salvo quanto sopra previsto per il co-usufrutto della casa di Porto Recanati e per gli immobili di Madesimo
e Via De Amicis Monza - ciascun coniuge provvederà in proprio al pagamento di ogni utenza e spesa, sia ordinaria che straordinaria, nonché di oneri e tributi inerenti gli immobili di sua esclusiva proprietà.
Per l'impianto di allarme ed internet a servizio di entrambi gli appartamenti di Via Mapelli, le spese afferenti ai predetti impianti, appartenenti al 50% a ciascuno dei coniugi, graveranno in pari misura su ciascuno di essi.
Prestano sin d'ora i coniugi il consenso alla divisione dei predetti impianti da effettuarsi con congruo preavviso di 15 giorni senza necessità di autorizzazione a spese comuni;
i) dichiarano i coniugi, fermi gli accordi patrimoniali di cui sopra anche in favore della figlia, il cui esatto adempimento e' funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro in relazione ai rispettivi appartamenti di proprietà esclusiva, come sotto elencati, con relative pertinenze, impianti ed accessori (fissi, infissi, porte, camino, etc) avendo già regolato ogni reciproco rapporto di debito/credito inerente l'acquisto e la ristrutturazione, anche tramite mutuo e/o finanziamento, e comunque rinunciato ad eventuali ulteriori pretese e/o crediti connessi:
IMMOBILI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI Pt_2 appartamento con cantina di Via Mapelli 11 Monza e relativo box di pertinenza sito in Via Garibaldi 6 Monza appartamento con box e cantina di Via De Amicis 9 Monza casa al mare di Porto Recanati con corte immobili di Recanati siti in Via Roma con box e pertinenze derivanti da donazione/ successione paterna
IMMOBILI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI Pt_1 appartamento con cantina, box e locale deposito piano terra di Via Mapelli 11 Monza casa in montagna di Madesimo con giardino, box e pertinenze pagina 5 di 7 j) per quanto concerne le case al mare ed in montagna i coniugi nell'interesse della figlia concordano che avrà diritto personale di godimento sulle stesse in comodato gratuito sino all'età di 35 anni CP_1 congiuntamente al coniuge proprietario e/o usufruttuario.
4) Le spese notarili relative all'esecuzione del presente accordo, mediante stipula e trascrizione dei relativi atti dispositivi nelle forme previste dalla legge, con relativi oneri e spese, graveranno sui coniugi al 50% al pari di ogni altro eventuale esborso derivante.
5) Fermi gli accordi patrimoniali di cui sopra i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e nulla richiedono a titolo di contributo al mantenimento.
6) Con riferimento al rapporto di conto corrente cointestato n. 0067/00184983 acceso presso Banca
Fideuram, ai relativi titoli e fondi i coniugi richiamano i precedenti accordi intercorsi in data 14.04.24 condivisi pure con la Banca e prestano sin d'ora il consenso all'estinzione del citato conto corrente impegnandosi ad eseguire ogni adempimento necessario.
Quanto ai fondi e titoli in comproprietà come già pattuito gli stessi potranno essere venduti in via autonoma e disgiunta da ognuno dei coniugi per la propria quota.
7) Per quanto concerne i beni mobili, quadri e oggetti di valore in genere i coniugi rimandano ad un successivo momento ogni divisione e/o pattuizione anche tenuto conto degli interessi ed esigenze della figlia.
8) In relazione ai veicoli intestati a ciascuno dei coniugi gli istanti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro e che la Vespa Piaggio tg ED70918 rimane in uso esclusivo ad che CP_1 avrà diritto di venderla e destinare il ricavato all'acquisto di altro veicolo a suo piacimento. Con il consenso del padre che si impegna ad ogni relativo adempimento.
9) Le parti sin d'ora rinunciano a proporre impugnazione al provvedimento di omologazione emesso dal
Tribunale adito.
10) Spese legali compensate.
pagina 6 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 3.9.1992 a Parte_1 Parte_2
Corridonia;
- Dall'unione è nata in data [...]. CP_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
29.9.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 06.11.1997, maggiorenne non economicamente indipendente) e, per le restanti CP_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 29.7.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Corridonia in data 3.9.1992 (Atto n. 77, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Corridonia), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Corridonia, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 2.10.2025
Il Presidente est.
LA OM
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA OM Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
29.7.2025, assunto in decisione in data 29.9.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Daniela Fontana ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, Via Masaccio nr. 16;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale.
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Monza Via Mapelli 11 formata da due appartamenti confinanti al primo piano in proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi, già costituiti in fondo patrimoniale, verrà goduta nei seguenti termini e regolata come da successivo punto 3: il sig. godrà in via esclusiva dell'appartamento di sua proprietà (fg 43, mapp. 531, sub 6) con cantina Pt_2
e del box pertinenziale di Piazza Garibaldi 6 Monza (fg 43, mapp. 42, sub 23); la sig.ra godrà in via esclusiva dell'appartamento di sua proprietà (fg 43, mapp. 531 sub 7) con Pt_1 cantina + box (fg 43 mapp. 531 sub 702) e locale deposito pertinenziali al piano terra (fg 43 mapp. 531 sub
703) del medesimo stabile di Via Mapelli 11 Monza.
3) Come elemento funzionale e indispensabile ai fini delle risoluzione della crisi coniugale i coniugi addivengono al seguente accordo patrimoniale anche in favore della figlia, obbligandosi alla stipula dei relativi atti nella forma richiesta dalla legge (atto pubblico in presenza di due testimoni per i beni costituiti in fondo patrimoniale) entro e non oltre 60 giorni dall'omologa della separazione dinanzi al Notaio Per_1 di Monza.
Dichiarano, pertanto, i coniugi e si danno reciprocamente atto che:
a) il presente accordo patrimoniale a beneficio della figlia è elemento funzionale e indispensabile CP_1 ai fini della risoluzione della crisi coniugale al pari di ogni altra disposizione patrimoniale convenuta tra i coniugi;
b) i coniugi continueranno a corrispondere direttamente in favore della figlia sino al compimento CP_1 dell'età di 35 anni la somma mensile di € 550,00 da suddividere tra gli istanti in pari quota al 50% obbligandosi ciascuno al versamento della somma di € 275,00;
c) il sig. si obbliga a trasferire in favore della figlia mediante atto pubblico in presenza di Pt_2 CP_1 due testimoni (ovvero nella medesima forma di costituzione del fondo patrimoniale) la nuda proprietà dell'appartamento di sua proprietà sito in Monza Via Mapelli 11 con relativa cantina (fg 43, mapp. 531, sub
6) nonché il box sito in Piazza Garibaldi 6 Monza (fg 43 mapp. 42, sub 23), con impegno da parte del nudo proprietario a cedere il proprio diritto solo previo consenso scritto dell'usufruttuario e con riconoscimento del diritto di prelazione in favore della madre da esercitarsi entro 60 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione via pec.
L'usufrutto dei predetti immobili, che continuerà a rimanere nel fondo patrimoniale, sarà di esclusivo godimento del SI. autorizzato a cambiare la serratura della porta di ingresso e ad intercludere ogni Pt_2 passaggio con il confinante appartamento della moglie.
pagina 2 di 7 Tutte le utenze e spese inerenti l'immobile, sia ordinarie che straordinarie, compresi oneri e tributi, rimarranno ad esclusivo carico del sig. Pt_2
La figlia continuerà a mantenere il godimento personale della casa paterna unitamente al sig. CP_1 sino al compimento dell'età di 35 anni a titolo di comodato parziale e gratuito avente ad oggetto le Pt_2 stanze indicate nella planimetria allegata relativa al predetto appartamento ed in particolare bagno, camera da letto, studio e corridoio (All. 11).
Fermo il vincolo del fondo patrimoniale, il sig. in caso di vendita dell'usufrutto, riconosce sin d'ora Pt_2 alla moglie il diritto di prelazione da esercitarsi entro 60 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione via pec;
d) il sig. presta sin d'ora il proprio consenso ad estromettere dal fondo patrimoniale l'appartamento Pt_2 di proprietà esclusiva della moglie sito in Monza Via Mapelli 11 (fg 43, mapp. 531 sub 7) con relativa cantina
+ box (fg 43 mapp. 531 sub 702) e locale deposito pertinenziali al piano terra (fg 43 mapp. 531 sub 703) del medesimo stabile di Via Mapelli 11 Monza da formalizzare in atto pubblico in presenza di due testimoni.
Tutte le utenze e spese inerenti l'immobile, sia ordinarie che straordinarie, compresi oneri e tributi, rimarranno ad esclusivo carico della sig.ra . Pt_1
La figlia continuerà a mantenere il godimento personale della casa materna unitamente alla sig.ra CP_1
sino al compimento dell'età di 35 anni a titolo di comodato parziale e gratuito avente ad oggetto le Pt_1 stanze indicate nella planimetria allegata del predetto appartamento ed in particolare ingresso, bagno, cucina e sala da pranzo (All. 12).
Si impegna la sig.ra in caso di vendita della piena proprietà o del diritto di usufrutto a riconoscere Pt_1 al marito il diritto di prelazione da esercitarsi entro 60 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione scritta via pec;
e) il sig. si obbliga a trasferire in favore della figlia mediante atto pubblico in presenza di Pt_2 CP_1 due testimoni (ovvero nella medesima forma di costituzione del fondo patrimoniale) la nuda proprietà dell'appartamento di vani 5 di sua proprietà sito a Porto Recanati in Viale I maggio 74 e relativa corte (foglio
16 part. 118 sub 13 classe 2) con impegno da parte del nudo proprietario a cedere il proprio diritto solo previo consenso scritto dell'usufruttuario e con riconoscimento del diritto di prelazione in favore della madre da esercitarsi entro 60 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione via pec.
Il residuo mutuo ipotecario gravante sull'immobile contratto presso Banca Fideuram resterà ad esclusivo carico del SI. sino ad estinzione. Parte_2
In relazione all'usufrutto del predetto immobile, che continuerà a rimanere nel fondo patrimoniale, il sig. si obbliga a trasferirne la quota del 50% mediante costituzione del relativo diritto in favore Parte_2 della sig.ra a titolo gratuito, con reciproco diritto di accrescimento, mediante atto pubblico Parte_1 in presenza di due testimoni (ovvero nella medesima forma di costituzione del fondo patrimoniale). pagina 3 di 7 Le utenze e le spese di gestione inerenti l'immobile, sia ordinarie che straordinarie, compresi oneri e tributi, graveranno solo tra i coniugi usufruttuari in pari quota, con esclusione di qualsivoglia obbligazione in capo alla figlia nuda proprietaria.
I coniugi convengono sin d'ora l'uso alternato ed in via esclusiva del cousufrutto (cd usufrutto congiuntivo) nei seguenti termini: 15 giorni in ambedue i mesi di luglio e agosto dal 1 al 16 e dal 17 al 31 alternativamente;
10 giorni dal 23 dicembre al 1 gennaio e 10 giorni dal 2 al 11 gennaio alternativamente;
7 giorni nel periodo pasquale e 7 giorni dal 25 aprile al 1 maggio alternativamente;
7 giorni a cavallo del 2 giugno e 7 giorni a cavallo del 1 novembre alternativamente;
6 giorni da giovedi a martedi' grasso rito romano e 6 giorni da mercoldì delle ceneri rito romano sino alla domenica alternativamente.
Con impegno da parte dei coniugi di accordarsi volta per volta, per i restanti periodi, sino a concorrenza della propria quota di godimento in via esclusiva dell'immobile, con preavviso scritto, anche a mezzo whatsapp, di almeno sette giorni, salvo motivi di urgenza e imprevedibilità.
Fermo il vincolo del fondo patrimoniale ciascuno dei coniugi in caso di vendita con il consenso di entrambi i coniugi dell'intero usufrutto, riconosce sin d'ora all'altro il diritto di prelazione da esercitarsi entro 60 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione via pec;
f) con riferimento all'immobile di Madesimo che resterà in proprietà ed uso esclusivo della SI.ra Pt_1 la moglie consente al marito di poterlo utilizzare per le vacanze in comodato gratuito in via alternata con il comodante nei seguenti periodi:
15 giorni in ambedue i mesi di luglio e agosto dal 1 al 16 e dal 17 al 31 alternativamente con la moglie;
10 giorni dal 23 dicembre al 1 gennaio e 10 giorni dal 2 al 11 gennaio alternativamente con la moglie;
7 giorni nel periodo pasquale e 7 giorni dal 25 aprile al 1 maggio alternativamente con la moglie;
7 giorni a cavallo del 2 giugno e 7 giorni a cavallo del 1 novembre alternativamente con la moglie;
6 giorni da giovedi a martedi' grasso rito romano e 6 giorni da mercoldì delle ceneri rito romano sino alla domenica alternativamente con la moglie.
A tal fine il SI, si impegna a rimborsare alla moglie una quota delle spese condominiali Parte_2 ordinarie pari al 25% da corrispondersi previa esibizione di documentazione giustificativa.
Tutte le restanti spese condominiali ordinarie, quelle straordinarie, ed ogni altro onere e tributo resterà ad esclusivo carico della SI.ra . Parte_1
Il comodato gratuito è concordemente stabilito a tempo indeterminato per l'uso e i periodi sopra determinati e cesserà al momento della vendita o locazione dell'immobile da parte del comodante o comunque con richiesta di preavviso di tre mesi da comunicarsi via pec ai fini del rilascio del bene;
g) l'appartamento di Via De Amicis 9 Monza con relative pertinenze, destinato ad uso ufficio legale in favore della moglie, iscritto al NCEU al fg 43, part. 588 sub 9 piano 3 cat. A2 classe 3 con annessa cantina e box (fg pagina 4 di 7 43 part. 588 sub 31 piano S1 cat. C6) (All. 13), costituito in fondo patrimoniale per le esigenze della famiglia, continuerà ad essere goduto in via esclusiva dalla sig.ra affinchè se ne serva per l'esercizio Parte_1 dell'attività professionale di avvocato mediante comodato gratuito sino alla cessazione della predetta attività professionale ovvero di uso a studio legale e comunque fino al termine massimo di raggiungimento dell'età di 80 anni in capo al comodatario.
E' consentito alla sig.ra di subcomodare una stanza dello studio senza necessità di ulteriore Pt_1 autorizzazione.
Le spese ordinarie condominiali, le utenze e la tassa rifiuti graveranno esclusivamente sulla moglie.
Resteranno ad esclusivo carico SI. le spese condominiali straordinarie ed ogni altra spesa, Parte_2 onere e tributo.
Fermo il vincolo del fondo patrimoniale, solo in caso di concreto bisogno contrassegnato dall'urgenza e dall'imprevedibilità le parti concordano che il comodante potrà richiedere il rilascio dell'immobile con un preavviso non inferiore ad un anno da comunicarsi via pec unitamente ai motivi;
h) salvo quanto sopra previsto per il co-usufrutto della casa di Porto Recanati e per gli immobili di Madesimo
e Via De Amicis Monza - ciascun coniuge provvederà in proprio al pagamento di ogni utenza e spesa, sia ordinaria che straordinaria, nonché di oneri e tributi inerenti gli immobili di sua esclusiva proprietà.
Per l'impianto di allarme ed internet a servizio di entrambi gli appartamenti di Via Mapelli, le spese afferenti ai predetti impianti, appartenenti al 50% a ciascuno dei coniugi, graveranno in pari misura su ciascuno di essi.
Prestano sin d'ora i coniugi il consenso alla divisione dei predetti impianti da effettuarsi con congruo preavviso di 15 giorni senza necessità di autorizzazione a spese comuni;
i) dichiarano i coniugi, fermi gli accordi patrimoniali di cui sopra anche in favore della figlia, il cui esatto adempimento e' funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro in relazione ai rispettivi appartamenti di proprietà esclusiva, come sotto elencati, con relative pertinenze, impianti ed accessori (fissi, infissi, porte, camino, etc) avendo già regolato ogni reciproco rapporto di debito/credito inerente l'acquisto e la ristrutturazione, anche tramite mutuo e/o finanziamento, e comunque rinunciato ad eventuali ulteriori pretese e/o crediti connessi:
IMMOBILI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI Pt_2 appartamento con cantina di Via Mapelli 11 Monza e relativo box di pertinenza sito in Via Garibaldi 6 Monza appartamento con box e cantina di Via De Amicis 9 Monza casa al mare di Porto Recanati con corte immobili di Recanati siti in Via Roma con box e pertinenze derivanti da donazione/ successione paterna
IMMOBILI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI Pt_1 appartamento con cantina, box e locale deposito piano terra di Via Mapelli 11 Monza casa in montagna di Madesimo con giardino, box e pertinenze pagina 5 di 7 j) per quanto concerne le case al mare ed in montagna i coniugi nell'interesse della figlia concordano che avrà diritto personale di godimento sulle stesse in comodato gratuito sino all'età di 35 anni CP_1 congiuntamente al coniuge proprietario e/o usufruttuario.
4) Le spese notarili relative all'esecuzione del presente accordo, mediante stipula e trascrizione dei relativi atti dispositivi nelle forme previste dalla legge, con relativi oneri e spese, graveranno sui coniugi al 50% al pari di ogni altro eventuale esborso derivante.
5) Fermi gli accordi patrimoniali di cui sopra i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e nulla richiedono a titolo di contributo al mantenimento.
6) Con riferimento al rapporto di conto corrente cointestato n. 0067/00184983 acceso presso Banca
Fideuram, ai relativi titoli e fondi i coniugi richiamano i precedenti accordi intercorsi in data 14.04.24 condivisi pure con la Banca e prestano sin d'ora il consenso all'estinzione del citato conto corrente impegnandosi ad eseguire ogni adempimento necessario.
Quanto ai fondi e titoli in comproprietà come già pattuito gli stessi potranno essere venduti in via autonoma e disgiunta da ognuno dei coniugi per la propria quota.
7) Per quanto concerne i beni mobili, quadri e oggetti di valore in genere i coniugi rimandano ad un successivo momento ogni divisione e/o pattuizione anche tenuto conto degli interessi ed esigenze della figlia.
8) In relazione ai veicoli intestati a ciascuno dei coniugi gli istanti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro e che la Vespa Piaggio tg ED70918 rimane in uso esclusivo ad che CP_1 avrà diritto di venderla e destinare il ricavato all'acquisto di altro veicolo a suo piacimento. Con il consenso del padre che si impegna ad ogni relativo adempimento.
9) Le parti sin d'ora rinunciano a proporre impugnazione al provvedimento di omologazione emesso dal
Tribunale adito.
10) Spese legali compensate.
pagina 6 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 3.9.1992 a Parte_1 Parte_2
Corridonia;
- Dall'unione è nata in data [...]. CP_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
29.9.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 06.11.1997, maggiorenne non economicamente indipendente) e, per le restanti CP_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 29.7.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Corridonia in data 3.9.1992 (Atto n. 77, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Corridonia), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Corridonia, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 2.10.2025
Il Presidente est.
LA OM
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