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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 4875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4875 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4155 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1 lo studio degli avv.ti VOLANTE ANTONELLA e ARGENTO ANDREA, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Controparte_1 lo studio dell'Avv. SCIARRINO VERA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 20/11/2025 i procuratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo per la modifica delle con- dizioni del divorzio pronunciato dal Tribunale di Palermo con sentenza n.3901/2005 e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui al verbale congiunto di revisione delle condi- zioni di divorzio, sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori e depositato telematicamente in data 10/11/2025, le cui condizioni di seguito si trascrivono integralmente:
“1) I sigg.r continueranno a vivere separati con Parte_1 Controparte_1
l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicare all'altro l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio entro il termine di giorni 30, nell'interesse delle figlie, maggiorenni e conviventi con la madre. Per_ 2) Le figlie e , di anni 31, ma non ancora economicamente autosufficienti, Per_1 manterranno, anche ai fini anagrafici, la propria residenza presso l'abitazione materna in
Palermo, Piazza Goffredo Mameli n. 1, ove continueranno a vivere unitamente alla madre.
3) II padre potrà concordare modalità e tempi di visita direttamente con le figlie in considerazione dell'età da queste ultime raggiunta.
4) Entrambi i genitori provvederanno in maniera proporzionale alle proprie attuali condizioni reddituali al mantenimento delle figlie.
5) II sig. sarà tenuto a versare alla sig.ra quale Parte_1 Controparte_1 Per_ contributo al mantenimento delle figlie e , conviventi con la madre, Per_1
l'importo di € 900,00 mensili (€ 450,00 per ogni figlia) entro i primi 5 giorni del mese e per dodici mensilità di ogni anno, oltre rivalutazione ISTAT.
6) Sempre a titolo di mantenimento, il sig si impegna a trasferire alle Parte_1 stesse figlie, entro il termine del 31.12,2025, e comunque dopo l'emissione della sentenza relativa al giudizio di modifica delle condizioni di divorzio pendente dinanzi al
Tribunale dì Palermo RG. 4155/2025, la propria quota pari al 50% dell'immobile in comproprietà fra gli ex coniugi sito in Palermo, Via Terrasanta n. 7, in catasto NCEU del Comune di Palermo alia Partita 60.472, oggi 1103472 Foglio 50, Mappale n.102,
Sub.29, Zona censuaria 3 Categoria A/2, Classe 4, Vani 8 (All.ti 18 e 23 del ricorso introduttivo del giudizio).
7) Le parti chiedono per il detto trasferimento, che avverrà in adempimento all'obbligo di mantenimento, il trattamento fiscale previsto dall'art. 19 della Legge 6.03.1987 n. 74, così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 10.05.1999 n. 154, in applicazione della circolare 16.03.2000 n.49E del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate.
8) Le parti convengono che tutti gli oneri relativi alla predetta unità immobiliare di Via
Terrasanta n. 7 (spese straordinarie, spese condominiali ordinarie ove l'immobile non sarà più locato, IMU, a far data dal trasferimento dell'immobile in favore delle Per_3
- 2 - Per_ sigg.re e , graveranno su queste ultime nonché sulla sig.ra Parte_2
[...] in proporzione alle rispettive quote. CP_1
9) I sigg.ri e condivideranno in ragione dei 50% Parte_1 Controparte_1 Per_ ciascuno le spese straordinarie relative alle figlie e ed il sig. sarà Per_1 Pt_1 tenuto a corrispondere, entro i primi 5 giorni del mese successivo a quello in cui sono state sostenute, le spese straordinarie anticipate dalla sig.ra per le figlie, CP_1 regolarmente documentate e secondo quanto previsto dal vigente protocollo in uso presso questo Tribunale che, in quanto richiamato, forma parte integrante del presente atto.
10) II sig contribuirà al mantenimento delle figlie nei termini sopra descritti fi- Pt_1 no a che le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica, con la condizione che le stesse si impegnino e si attivino nel mondo del lavoro nella ricerca di un'occupazione in base alle proprie competenze, in considerazione dell'età raggiunta.
11) II contributo al mantenimento pattuito a carico dei sig sarà ridotto nella mi- Pt_1 sura del 50% ove solo una delle figlie raggiunga l'autosufficienza economica.
12) Le parti prendono atto che l'obbligo a contrarre sopra detto è suscettibile di esecuzio- ne in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. In ogni caso, a partire dal 31 dicembre Per_ 2025, le sigg.re e percepiranno il 50% del canone di locazione corri- Parte_2 sposto dal conduttore dell'immobile predetto di Palermo Via Terrasanta n, 7.
13) Dichiarano entrambi i coniugi che, salvo quanto previsto e disciplinato con il pre- sente accordo, null'altro hanno reciprocamente a pretendere, avendo regolato ogni recipro- co rapporto pregresso di natura patrimoniale.
14) Entrambi i coniugi dichiarano allo stato di essere economicamente autosufficienti e pertanto non hanno reciprocamente diritto ad alcun contributo al loro mantenimento.
15) Le spese del procedimento rimangono a carico di entrambe le parti”.
Ritiene il Collegio che le condizioni ivi stabilite non siano contrarie alla morale e all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge e che, conseguentemente, le domande proposte possano essere accolte.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
modifica le condizioni del divorzio tra le parti pronunciato con sentenza n. 3901/2005 dei 23-28/11/2005, passata in giudicato, alle condizioni indicate in parte motiva;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
- 3 - manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo in data 01/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4155 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1 lo studio degli avv.ti VOLANTE ANTONELLA e ARGENTO ANDREA, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Controparte_1 lo studio dell'Avv. SCIARRINO VERA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 20/11/2025 i procuratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo per la modifica delle con- dizioni del divorzio pronunciato dal Tribunale di Palermo con sentenza n.3901/2005 e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui al verbale congiunto di revisione delle condi- zioni di divorzio, sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori e depositato telematicamente in data 10/11/2025, le cui condizioni di seguito si trascrivono integralmente:
“1) I sigg.r continueranno a vivere separati con Parte_1 Controparte_1
l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicare all'altro l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio entro il termine di giorni 30, nell'interesse delle figlie, maggiorenni e conviventi con la madre. Per_ 2) Le figlie e , di anni 31, ma non ancora economicamente autosufficienti, Per_1 manterranno, anche ai fini anagrafici, la propria residenza presso l'abitazione materna in
Palermo, Piazza Goffredo Mameli n. 1, ove continueranno a vivere unitamente alla madre.
3) II padre potrà concordare modalità e tempi di visita direttamente con le figlie in considerazione dell'età da queste ultime raggiunta.
4) Entrambi i genitori provvederanno in maniera proporzionale alle proprie attuali condizioni reddituali al mantenimento delle figlie.
5) II sig. sarà tenuto a versare alla sig.ra quale Parte_1 Controparte_1 Per_ contributo al mantenimento delle figlie e , conviventi con la madre, Per_1
l'importo di € 900,00 mensili (€ 450,00 per ogni figlia) entro i primi 5 giorni del mese e per dodici mensilità di ogni anno, oltre rivalutazione ISTAT.
6) Sempre a titolo di mantenimento, il sig si impegna a trasferire alle Parte_1 stesse figlie, entro il termine del 31.12,2025, e comunque dopo l'emissione della sentenza relativa al giudizio di modifica delle condizioni di divorzio pendente dinanzi al
Tribunale dì Palermo RG. 4155/2025, la propria quota pari al 50% dell'immobile in comproprietà fra gli ex coniugi sito in Palermo, Via Terrasanta n. 7, in catasto NCEU del Comune di Palermo alia Partita 60.472, oggi 1103472 Foglio 50, Mappale n.102,
Sub.29, Zona censuaria 3 Categoria A/2, Classe 4, Vani 8 (All.ti 18 e 23 del ricorso introduttivo del giudizio).
7) Le parti chiedono per il detto trasferimento, che avverrà in adempimento all'obbligo di mantenimento, il trattamento fiscale previsto dall'art. 19 della Legge 6.03.1987 n. 74, così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 10.05.1999 n. 154, in applicazione della circolare 16.03.2000 n.49E del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate.
8) Le parti convengono che tutti gli oneri relativi alla predetta unità immobiliare di Via
Terrasanta n. 7 (spese straordinarie, spese condominiali ordinarie ove l'immobile non sarà più locato, IMU, a far data dal trasferimento dell'immobile in favore delle Per_3
- 2 - Per_ sigg.re e , graveranno su queste ultime nonché sulla sig.ra Parte_2
[...] in proporzione alle rispettive quote. CP_1
9) I sigg.ri e condivideranno in ragione dei 50% Parte_1 Controparte_1 Per_ ciascuno le spese straordinarie relative alle figlie e ed il sig. sarà Per_1 Pt_1 tenuto a corrispondere, entro i primi 5 giorni del mese successivo a quello in cui sono state sostenute, le spese straordinarie anticipate dalla sig.ra per le figlie, CP_1 regolarmente documentate e secondo quanto previsto dal vigente protocollo in uso presso questo Tribunale che, in quanto richiamato, forma parte integrante del presente atto.
10) II sig contribuirà al mantenimento delle figlie nei termini sopra descritti fi- Pt_1 no a che le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica, con la condizione che le stesse si impegnino e si attivino nel mondo del lavoro nella ricerca di un'occupazione in base alle proprie competenze, in considerazione dell'età raggiunta.
11) II contributo al mantenimento pattuito a carico dei sig sarà ridotto nella mi- Pt_1 sura del 50% ove solo una delle figlie raggiunga l'autosufficienza economica.
12) Le parti prendono atto che l'obbligo a contrarre sopra detto è suscettibile di esecuzio- ne in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. In ogni caso, a partire dal 31 dicembre Per_ 2025, le sigg.re e percepiranno il 50% del canone di locazione corri- Parte_2 sposto dal conduttore dell'immobile predetto di Palermo Via Terrasanta n, 7.
13) Dichiarano entrambi i coniugi che, salvo quanto previsto e disciplinato con il pre- sente accordo, null'altro hanno reciprocamente a pretendere, avendo regolato ogni recipro- co rapporto pregresso di natura patrimoniale.
14) Entrambi i coniugi dichiarano allo stato di essere economicamente autosufficienti e pertanto non hanno reciprocamente diritto ad alcun contributo al loro mantenimento.
15) Le spese del procedimento rimangono a carico di entrambe le parti”.
Ritiene il Collegio che le condizioni ivi stabilite non siano contrarie alla morale e all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge e che, conseguentemente, le domande proposte possano essere accolte.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
modifica le condizioni del divorzio tra le parti pronunciato con sentenza n. 3901/2005 dei 23-28/11/2005, passata in giudicato, alle condizioni indicate in parte motiva;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
- 3 - manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo in data 01/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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