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10 luglio 2025
10 luglio 2025
Art. 18. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'autorita' nazionale competente designata per l'applicazione degli articoli 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991 e nel Ministero dell'agricoltura , della sovranita' alimentare e delle foreste l'autorita' nazionale competente designata per l'applicazione degli articoli 5, 10, 11, 12 e 13 del medesimo regolamento, definendo le rispettive competenze per gli articoli condivisi;
b) individuare le amministrazioni competenti per l'attuazione del piano nazionale di ripristino previsto dall' articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1991 .
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 18:
- Il regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 , e' pubblicato nella GUUE 29 luglio 2024, Serie L.
- Per i riferimenti all'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si vedano le note all'articolo 1.
- Per i riferimenti all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , si veda nelle note all'articolo 8.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'autorita' nazionale competente designata per l'applicazione degli articoli 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991 e nel Ministero dell'agricoltura , della sovranita' alimentare e delle foreste l'autorita' nazionale competente designata per l'applicazione degli articoli 5, 10, 11, 12 e 13 del medesimo regolamento, definendo le rispettive competenze per gli articoli condivisi;
b) individuare le amministrazioni competenti per l'attuazione del piano nazionale di ripristino previsto dall' articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1991 .
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 18:
- Il regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 , e' pubblicato nella GUUE 29 luglio 2024, Serie L.
- Per i riferimenti all'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si vedano le note all'articolo 1.
- Per i riferimenti all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , si veda nelle note all'articolo 8.
Commentario • 1
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