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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GLENDI GRAZIELLA, Presidente TOCCAFONDI ALBERTO, Relatore PIERAGNOLI GIACOMO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 31/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I100832/2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I100832/2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I100832/2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_1 SRL impugnava l'avviso di accertamento N. T8T03I100832/2024 relativo all'anno 2019, emesso dall'Agenzia delle Entrate D.P. di Prato per IRES di € 24.901, IRAP di € 4.046, IVA di
€ 52.497 oltre interessi;
sanzione di € 0,00 in considerazione di quelle irrogate con gli atti relativi alle annualità precedenti.
L'Agenzia, all'esito della propria attività istruttoria per i periodi di imposta a partire dal 2017 ed al contraddittorio svolto con la società, ha operato i seguenti rilievi:
1/2019: IVA di € € 48.263,19 indebitamente detratta su fatture per operazioni soggettivamente Società_1 Società_2inesistenti emesse dal fornitore DI per imponibile complessivo di
€ 219.378,15, considerato che il fornitore non poteva aver svolto alcuna attività di impresa per carenze strutturali oltre che essere evasore fiscale;
2/2019: cessioni intracomunitarie non giustificate per imponibile di € 19.248,25 e IVA di € 4.234,61 per le quali non è stata data dimostrazione della consegna nel territorio comunitario;
3/2019: “vendite a stock” per un maggior imponibile IRES/IRAP di € 103.753,41, non imponibili IVA ai sensi dell'art. 58 del D.L. 331/1993, importo ricostruito sulla base del valore normale di € 107.548,61 della merce ceduta, non avendo la società indicato nel documento di trasporto il costo di produzione della merce venduta, come previsto dall'art. 2, comma 5, del DPR 441/1997 e mancando la dimostrazione della ragione della cessione al minor valore fatturato.
La ricorrente chiedeva di annullare l'atto impugnato, previa la sospensione della sua esecutività, ed in particolare con riferimento al primo rilievo, contestando gli elementi probatori addotti dall'Ufficio, che non sono in alcun modo di per sé sufficienti per dimostrare neppure in via presuntiva la fittizietà del cedente e tanto meno la consapevolezza del cessionario, in quanto alcuni non oggettivamente conoscibili o altri assolutamente infondati, come il luogo di esercizio dell'attività del fornitore, la sua disponibilità di macchinari e di un automezzo, il numero dei suoi dipendenti, il diverso prezzo applicato per stesse lavorazioni, che invece sono differenti;
assolutamente inconferente la circostanza circa il mancato utilizzo del plafond IVA da parte della ricorrente cessionaria, che non può essere certo elemento dirimente per provare la consapevolezza e mala fede della medesima;
nell'accertamento non è neppure individuato quale sarebbe stato il reale cedente.
Riguardo al secondo rilievo, per la ricorrente non vi è dubbio che la merce sia stata movimentata al di fuori del territorio nazionale, alla luce dei documenti già prodotti in sede di osservazioni al PVC e anche con il presente ricorso.
Riguardo al terzo rilievo, la società ritiene, con la produzione documentale eseguita in sede di verifica e qui allegata al ricorso, di aver dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio come la vendita della merce sia stata effettivamente effettuata a stock e non certo al “valore normale”, come invece ha solo
“presunto” l'Ufficio, senza alcun fondato elemento.
Resisteva in giudizio l'Agenzia, la quale chiedeva il rigetto del ricorso e della relativa istanza di sospensione, contestando tutto quanto ex adverso eccepito e allegato, ribadendo la legittimità e la fondatezza del proprio operato;
depositava copia di documentazione della ditta Società_1 di Società_2. All'udienza del 28 aprile 2025 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
Con successiva memoria, la ricorrente insisteva nella propria posizione avversa alle deduzioni difensive dell'Ufficio e ricordava l'esito ad essa favorevole dei giudizi relativi alle annualità 2017, 2018 e 2020 riguardo alla identica fattispecie del primo rilievo di questo anno 2019 nonché l'intervenuto decreto di archiviazione del procedimento penale a carico dei propri legali rappresentanti pro-tempore, per le medesime vicende che rilevano nel presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il rilievo 1/2019 per IVA di € € 48.263,19 indebitamente detratta su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dal fornitore Società_1 DI Società_2 per imponibile complessivo di € 219.378,15 è infondato e va annullato.
Osserva la Corte che, con riferimento alle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dal fornitore Società_1 DI Società_2, si è già espressa sulla medesima fattispecie riferita ai periodi di imposta 2017, 2018 e 2020.
Nei giudizi relativi a quegli anni aveva osservato che, a sostegno delle proprie tesi, l'Agenzia ha depositato esclusivamente elaborati estratti della propria banca dati dell'Anagrafe Tributaria riferiti ai Società_2carichi tributari di , del suo spesometro e delle sue utenze;
non risultava che a carico di Società_2 siano state svolte indagini di carattere finanziario e che fossero stati effettuati accessi e verifiche nei locali di esercizio della propria attività, tanto che agli atti di quei processi non risultavano PVC nei confronti di quel fornitore.
Anche in questa sede, per l'anno 2019, l'Agenzia ha prodotto il medesimo tipo di documentazione depositata nei giudizi per gli anni precedenti, che da questa Corte era già stata ritenuta insufficiente a provare la fondatezza delle tesi afferenti alla inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate dal fornitore Società_1 DI Società_2.
Come già fatto presente nei giudizi per gli altri periodi di imposta, la documentazione dell'Agenzia, oltre ad esporre dati di esclusiva disponibilità dell'Amministrazione Finanziaria e non accessibili all'operatore commerciale, può costituire solamente fondamento di meri indizi di carenze strutturali del soggetto, ma da qui a ritenere che di conseguenza tutte le operazioni di vendita da questo fatturate non siano state eseguite dal medesimo, comporta l'affermazione di una presunzione illegittimamente derivante dalla presunzione che in presenza di soli tali indizi il medesimo sia incapace di svolgere la propria attività: non vi è alcuna ragionevole certezza che il fornitore Società_2 Ricorrente_1 Ricorrente_1 fosse impossibilitato a fornire alla srl la merce fatturata oggetto di contestazione.
Per contro, non può che ripetersi che la ricorrente ha messo in evidenza che il fornitore avesse sempre attive sia l'utenza elettrica che quella idrica negli anni dal 2012 al 2022, con la sola eccezione per l'anno 2017 e per la sola acqua: può trattarsi di una mera irregolarità dal momento che è lo stesso Ufficio ad ammettere che 2017 risultano invece consumi idrici per € 2.889,98. Riguardo alla sede operativa del fornitore, Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha allegato i sopralluoghi della Polizia Municipale di Prato del 2015 e del 2023, dove viene dato atto che l'immobile in Indirizzo_1 a Prato era locato alla Confezione F.L. e come all'interno nel 2015 fossero presenti 13 macchinari utilizzati per lo svolgimento dell'attività e che nel 2023 la ditta non era più attiva da circa 2-3 anni. Oltre a ciò è stato dedotto e poi documentato come i dipendenti di Ricorrente_1 fossero soliti recarsi presso la sede del fornitore e, Indirizzo_1quindi, confermino la presenza ed operatività della sede della società in Prato alla . La presenza dei dipendenti è attestata da una dichiarazione della Direzione Provinciale INPS di Prato, Società_1 Società_2dalla quale si evince che la ditta di risulta aver iniziato l'attività con dipendenti dal 21 novembre 2012 e la posizione con dipendenti è rimasta attiva fino al 31 dicembre 2021; ha avuto un numero variabile nel tempo di dipendenti dichiarata all'INPS nelle dichiarazioni mensili, oscillante tra 1 e fino a 6 nel 2014; dal 2018 il numero dei dipendenti denunciato all'INPS è stato costante e nel numero di 2; sono stati prodotti i certificati DURC del periodo.
Ancora, di nessuna rilevanza, al fine di valutare la buona fede di Ricorrente_1 nei rapporti con il OC , è il fatto denunciato dall'Agenzia secondo cui la società ricorrente non avrebbe attinto al plafond IVA per gli acquisti in sospensione di imposta disponibile per l'anno 2019, poiché quella operata dalla contribuente è una scelta effettuata nell'ambito della gestione di liquidità aziendale: la scelta di non utilizzare interamente il plafond si inserisce in una legittima e comune prassi aziendale che trova fondamento nell'esigenza di governo del proprio cash flow.
Riguardo all'esistenza di un prezzo notevolmente inferiore praticato da Società_1 di Società_2 rispetto a quello praticato da altro fornitore per lavorazioni che l'Agenzia asserisce essere dello stesso tipo, la ricorrente ha dimostrato, mediante la produzione di dettagli documentali, che le lavorazioni effettuate sugli stessi articoli da tali fornitori erano assolutamente differenti, così come le quantità, circostanza che rileva ovviamente sul prezzo applicato. Emergono infatti differenze di lavorazione riguardo alla cucitura di etichette invece che alla loro applicazione adesiva oppure circa il modo di piegatura, apposizione delle grucce e imbustatura.
Occorre infine sottolineare, per completezza del giudizio riguardo al primo rilievo, che l'Agenzia non ha fornito alcun elemento ai fini di individuare quale fosse il soggetto che realmente avrebbe operato le cessioni in contestazione, rimanendo indimostrato l'eventuale accordo simulatorio intercorso fra i tre soggetti contraenti e quindi l'esistenza di una consapevole partecipazione attiva all'interposizione soggettiva nella transazione commerciale.
Il rilievo 2/2019 per cessioni intracomunitarie non giustificate per imponibile di € 19.248,25 e IVA di
€ 4.234,61 per le quali non è stata data dimostrazione della consegna nel territorio comunitario è fondato e va confermato.
Le cessioni di beni mobili nell'esercizio di impresa si considerano di norma effettuate nel territorio dello Stato nel momento della consegna o spedizione (articoli 6 e 7-bis del DPR 633/1972), mentre costituiscono cessioni all'esportazione quelle eseguite mediante trasporto e spedizione dei beni fuori del territorio dell'Unione Europea (art. 8 del DPR 633/1972).
L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese dai soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato;
costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni a titolo oneroso di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto (art. 38 D.L. 331/1993 conv. L. 427/1993). Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza (art. 30 D.L. 331/1993 conv. L. 427/1993).
L'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto che costituiscono cessioni intracomunitarie non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta. È necessario che la qualificazione di una cessione o di un acquisto intracomunitari venga effettuata in base ad elementi oggettivi, quale l'esistenza di un movimento fisico dei beni di cui trattasi fra Stati membri. (CGE 27.09.2007 C-409/04; Cass. n. 13457/2012, n. 12964/2013). L'onere di provare l'esistenza dello scambio intracomunitario (cioè l'effettivo trasferimento del bene nel territorio di altro Stato membro) grava sul contribuente cedente, che emette la fattura e non applica l'imposta nei confronti del cessionario e ciò in ragione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano la deroga al normale regime impositivo è a carico di chi invoca la deroga” (v. citata Cass. 12964/2013).
L'articolo 45-bis del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, introdotto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio del 4 dicembre 2018, applicabile dal 1° gennaio 2020, ha apportato significative novità alla disciplina della prova del trasporto o della spedizione dei beni verso un altro Stato membro, introducendo, solo per alcuni casi, una presunzione relativa di spedizione o trasporto in un altro Stato membro.
In presenza della documentazione di prova ritenuta idonea ai sensi dell'articolo 45-bis, la stessa è ammissibile (con forza di presunzione relativa) quale dimostrazione dell'avvenuto arrivo dei beni nell'altro Stato membro anche precedentemente al 1° gennaio 2020.
La ricorrente, neppure in questa sede, ha adeguatamente documentato l'avvenuto trasporto delle merci ad opera del cessionario nello Stato Comunitario di destinazione, non potendo essere considerati sufficienti le sole attestazioni rilasciate dal cliente, mancando la terzietà del dichiarante in relazione all'operazione effettuata, non accompagnate da altri documenti relativi al trasporto o spedizione, come ad esempio CMR, polizze di carico, fatture del trasportatore o spedizioniere.
Ne consegue che le operazioni contestate vanno considerate come effettuate nel territorio dello Stato nel momento della consegna o spedizione, avvenuta in Italia, e quindi assoggettate all'imposta in questo Stato.
Il rilievo 3/2019 per “vendite a stock” per un maggior imponibile IRES/IRAP di € 103.753,41, non imponibili IVA ai sensi dell'art. 58 del D.L. 331/1993, è fondato e va confermato.
Ricorrente_1L'Agenzia ha recuperato a carico della un maggior imponibile di € 103.753,41 relativamente alla fattura n. 385/FE del 29/10/2019 avente ad oggetto asserite vendite a stock effettuate nell'anno 2019 per l'importo di € 3.795,20.
Per superare la presunzione legale di cessione dei beni non presenti nei luoghi aziendali, per la quale altrimenti opera la determinazione dell'imponibile al “valore normale”, l'art. 2, comma 5, del DPR 441/1997 prevede che “i beni non esistenti presso l'azienda per effetto di vendite in blocco o di operazioni similari secondo la prassi commerciale risultano, oltre che dalla fattura di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, anche dal documento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1996, progressivamente numerato, da cui risulti natura e quantità dei beni, nonché la sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione dei beni stessi. Il cedente annota, altresì, soltanto nell'esemplare del documento di trasporto in suo possesso, l'ammontare complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei beni ceduti”.
Dalla documentazione acquisita nel corso del controllo dell'Agenzia, è emerso che per le suddette vendite a stock, documentate con la fattura citata, nel relativo documento di trasporto non è stato indicato il costo di produzione della merce venduta. Al contempo l'Ufficio ha constatato, e appare incontestato nel presente ricorso, che i bilanci della società al 31/12/2018 e al 31/12/2019 riportano il valore di inventario senza alcuna indicazione, neppure in nota integrativa, di un possibile valore inferiore;
non è stata documentata alcuna giustificazione del valore di vendita così basso, tenuto presente che la merce oggetto di vendita a stock non risultava essere difettata, né di cattiva qualità; né è stato possibile verificare che la medesima merce fosse realmente merce con un valore di gran lunga inferiore al costo di acquisto e produzione.
Il valore normale della merce ceduta è stato determinato dall'Ufficio in contraddittorio con la contribuente.
Nella documentazione prodotta dalla ricorrente non è rilevabile alcuna ragionevole giustificazione del perché un quantitativo di merce al quale è complessivamente attribuibile il valore normale di € 107.548,61 sia stato ceduto, per non dire svenduto, all'asserito prezzo di € 3.795,20; non convincenti si rivelano le motivazioni addotte (ex post) dalla ricorrente, ad es. le “fisiologiche esigenze di riassorbimento dei prodotti”, “la diversificazione dell'offerta” e la “stagionalità” e la “moda”, le quali non possono in alcun modo spiegare l'avvenuta decurtazione del prezzo della merce del 97%, come fatto presente dall'Agenzia resistente nelle proprie controdeduzioni. Comunque, anche se ragioni di politica commerciale avessero giustificato una simile riduzione del prezzo di cessione, l'operazione di vendita a stock contestata manca una rigorosa e valida documentazione dimostrativa in tal senso, per cui il recupero dell'Agenzia è legittimo.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti, considerata la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato, sezione II, in parziale accoglimento del ricorso, annulla il rilievo n. 1/2019 di IVA € 48.263,19 indebitamente detratta su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti;
rigetta nel resto. Spese compensate.
Prato, 26 gennaio 2026.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GLENDI GRAZIELLA, Presidente TOCCAFONDI ALBERTO, Relatore PIERAGNOLI GIACOMO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 31/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I100832/2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I100832/2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I100832/2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_1 SRL impugnava l'avviso di accertamento N. T8T03I100832/2024 relativo all'anno 2019, emesso dall'Agenzia delle Entrate D.P. di Prato per IRES di € 24.901, IRAP di € 4.046, IVA di
€ 52.497 oltre interessi;
sanzione di € 0,00 in considerazione di quelle irrogate con gli atti relativi alle annualità precedenti.
L'Agenzia, all'esito della propria attività istruttoria per i periodi di imposta a partire dal 2017 ed al contraddittorio svolto con la società, ha operato i seguenti rilievi:
1/2019: IVA di € € 48.263,19 indebitamente detratta su fatture per operazioni soggettivamente Società_1 Società_2inesistenti emesse dal fornitore DI per imponibile complessivo di
€ 219.378,15, considerato che il fornitore non poteva aver svolto alcuna attività di impresa per carenze strutturali oltre che essere evasore fiscale;
2/2019: cessioni intracomunitarie non giustificate per imponibile di € 19.248,25 e IVA di € 4.234,61 per le quali non è stata data dimostrazione della consegna nel territorio comunitario;
3/2019: “vendite a stock” per un maggior imponibile IRES/IRAP di € 103.753,41, non imponibili IVA ai sensi dell'art. 58 del D.L. 331/1993, importo ricostruito sulla base del valore normale di € 107.548,61 della merce ceduta, non avendo la società indicato nel documento di trasporto il costo di produzione della merce venduta, come previsto dall'art. 2, comma 5, del DPR 441/1997 e mancando la dimostrazione della ragione della cessione al minor valore fatturato.
La ricorrente chiedeva di annullare l'atto impugnato, previa la sospensione della sua esecutività, ed in particolare con riferimento al primo rilievo, contestando gli elementi probatori addotti dall'Ufficio, che non sono in alcun modo di per sé sufficienti per dimostrare neppure in via presuntiva la fittizietà del cedente e tanto meno la consapevolezza del cessionario, in quanto alcuni non oggettivamente conoscibili o altri assolutamente infondati, come il luogo di esercizio dell'attività del fornitore, la sua disponibilità di macchinari e di un automezzo, il numero dei suoi dipendenti, il diverso prezzo applicato per stesse lavorazioni, che invece sono differenti;
assolutamente inconferente la circostanza circa il mancato utilizzo del plafond IVA da parte della ricorrente cessionaria, che non può essere certo elemento dirimente per provare la consapevolezza e mala fede della medesima;
nell'accertamento non è neppure individuato quale sarebbe stato il reale cedente.
Riguardo al secondo rilievo, per la ricorrente non vi è dubbio che la merce sia stata movimentata al di fuori del territorio nazionale, alla luce dei documenti già prodotti in sede di osservazioni al PVC e anche con il presente ricorso.
Riguardo al terzo rilievo, la società ritiene, con la produzione documentale eseguita in sede di verifica e qui allegata al ricorso, di aver dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio come la vendita della merce sia stata effettivamente effettuata a stock e non certo al “valore normale”, come invece ha solo
“presunto” l'Ufficio, senza alcun fondato elemento.
Resisteva in giudizio l'Agenzia, la quale chiedeva il rigetto del ricorso e della relativa istanza di sospensione, contestando tutto quanto ex adverso eccepito e allegato, ribadendo la legittimità e la fondatezza del proprio operato;
depositava copia di documentazione della ditta Società_1 di Società_2. All'udienza del 28 aprile 2025 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
Con successiva memoria, la ricorrente insisteva nella propria posizione avversa alle deduzioni difensive dell'Ufficio e ricordava l'esito ad essa favorevole dei giudizi relativi alle annualità 2017, 2018 e 2020 riguardo alla identica fattispecie del primo rilievo di questo anno 2019 nonché l'intervenuto decreto di archiviazione del procedimento penale a carico dei propri legali rappresentanti pro-tempore, per le medesime vicende che rilevano nel presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il rilievo 1/2019 per IVA di € € 48.263,19 indebitamente detratta su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dal fornitore Società_1 DI Società_2 per imponibile complessivo di € 219.378,15 è infondato e va annullato.
Osserva la Corte che, con riferimento alle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dal fornitore Società_1 DI Società_2, si è già espressa sulla medesima fattispecie riferita ai periodi di imposta 2017, 2018 e 2020.
Nei giudizi relativi a quegli anni aveva osservato che, a sostegno delle proprie tesi, l'Agenzia ha depositato esclusivamente elaborati estratti della propria banca dati dell'Anagrafe Tributaria riferiti ai Società_2carichi tributari di , del suo spesometro e delle sue utenze;
non risultava che a carico di Società_2 siano state svolte indagini di carattere finanziario e che fossero stati effettuati accessi e verifiche nei locali di esercizio della propria attività, tanto che agli atti di quei processi non risultavano PVC nei confronti di quel fornitore.
Anche in questa sede, per l'anno 2019, l'Agenzia ha prodotto il medesimo tipo di documentazione depositata nei giudizi per gli anni precedenti, che da questa Corte era già stata ritenuta insufficiente a provare la fondatezza delle tesi afferenti alla inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate dal fornitore Società_1 DI Società_2.
Come già fatto presente nei giudizi per gli altri periodi di imposta, la documentazione dell'Agenzia, oltre ad esporre dati di esclusiva disponibilità dell'Amministrazione Finanziaria e non accessibili all'operatore commerciale, può costituire solamente fondamento di meri indizi di carenze strutturali del soggetto, ma da qui a ritenere che di conseguenza tutte le operazioni di vendita da questo fatturate non siano state eseguite dal medesimo, comporta l'affermazione di una presunzione illegittimamente derivante dalla presunzione che in presenza di soli tali indizi il medesimo sia incapace di svolgere la propria attività: non vi è alcuna ragionevole certezza che il fornitore Società_2 Ricorrente_1 Ricorrente_1 fosse impossibilitato a fornire alla srl la merce fatturata oggetto di contestazione.
Per contro, non può che ripetersi che la ricorrente ha messo in evidenza che il fornitore avesse sempre attive sia l'utenza elettrica che quella idrica negli anni dal 2012 al 2022, con la sola eccezione per l'anno 2017 e per la sola acqua: può trattarsi di una mera irregolarità dal momento che è lo stesso Ufficio ad ammettere che 2017 risultano invece consumi idrici per € 2.889,98. Riguardo alla sede operativa del fornitore, Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha allegato i sopralluoghi della Polizia Municipale di Prato del 2015 e del 2023, dove viene dato atto che l'immobile in Indirizzo_1 a Prato era locato alla Confezione F.L. e come all'interno nel 2015 fossero presenti 13 macchinari utilizzati per lo svolgimento dell'attività e che nel 2023 la ditta non era più attiva da circa 2-3 anni. Oltre a ciò è stato dedotto e poi documentato come i dipendenti di Ricorrente_1 fossero soliti recarsi presso la sede del fornitore e, Indirizzo_1quindi, confermino la presenza ed operatività della sede della società in Prato alla . La presenza dei dipendenti è attestata da una dichiarazione della Direzione Provinciale INPS di Prato, Società_1 Società_2dalla quale si evince che la ditta di risulta aver iniziato l'attività con dipendenti dal 21 novembre 2012 e la posizione con dipendenti è rimasta attiva fino al 31 dicembre 2021; ha avuto un numero variabile nel tempo di dipendenti dichiarata all'INPS nelle dichiarazioni mensili, oscillante tra 1 e fino a 6 nel 2014; dal 2018 il numero dei dipendenti denunciato all'INPS è stato costante e nel numero di 2; sono stati prodotti i certificati DURC del periodo.
Ancora, di nessuna rilevanza, al fine di valutare la buona fede di Ricorrente_1 nei rapporti con il OC , è il fatto denunciato dall'Agenzia secondo cui la società ricorrente non avrebbe attinto al plafond IVA per gli acquisti in sospensione di imposta disponibile per l'anno 2019, poiché quella operata dalla contribuente è una scelta effettuata nell'ambito della gestione di liquidità aziendale: la scelta di non utilizzare interamente il plafond si inserisce in una legittima e comune prassi aziendale che trova fondamento nell'esigenza di governo del proprio cash flow.
Riguardo all'esistenza di un prezzo notevolmente inferiore praticato da Società_1 di Società_2 rispetto a quello praticato da altro fornitore per lavorazioni che l'Agenzia asserisce essere dello stesso tipo, la ricorrente ha dimostrato, mediante la produzione di dettagli documentali, che le lavorazioni effettuate sugli stessi articoli da tali fornitori erano assolutamente differenti, così come le quantità, circostanza che rileva ovviamente sul prezzo applicato. Emergono infatti differenze di lavorazione riguardo alla cucitura di etichette invece che alla loro applicazione adesiva oppure circa il modo di piegatura, apposizione delle grucce e imbustatura.
Occorre infine sottolineare, per completezza del giudizio riguardo al primo rilievo, che l'Agenzia non ha fornito alcun elemento ai fini di individuare quale fosse il soggetto che realmente avrebbe operato le cessioni in contestazione, rimanendo indimostrato l'eventuale accordo simulatorio intercorso fra i tre soggetti contraenti e quindi l'esistenza di una consapevole partecipazione attiva all'interposizione soggettiva nella transazione commerciale.
Il rilievo 2/2019 per cessioni intracomunitarie non giustificate per imponibile di € 19.248,25 e IVA di
€ 4.234,61 per le quali non è stata data dimostrazione della consegna nel territorio comunitario è fondato e va confermato.
Le cessioni di beni mobili nell'esercizio di impresa si considerano di norma effettuate nel territorio dello Stato nel momento della consegna o spedizione (articoli 6 e 7-bis del DPR 633/1972), mentre costituiscono cessioni all'esportazione quelle eseguite mediante trasporto e spedizione dei beni fuori del territorio dell'Unione Europea (art. 8 del DPR 633/1972).
L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese dai soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato;
costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni a titolo oneroso di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto (art. 38 D.L. 331/1993 conv. L. 427/1993). Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza (art. 30 D.L. 331/1993 conv. L. 427/1993).
L'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto che costituiscono cessioni intracomunitarie non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta. È necessario che la qualificazione di una cessione o di un acquisto intracomunitari venga effettuata in base ad elementi oggettivi, quale l'esistenza di un movimento fisico dei beni di cui trattasi fra Stati membri. (CGE 27.09.2007 C-409/04; Cass. n. 13457/2012, n. 12964/2013). L'onere di provare l'esistenza dello scambio intracomunitario (cioè l'effettivo trasferimento del bene nel territorio di altro Stato membro) grava sul contribuente cedente, che emette la fattura e non applica l'imposta nei confronti del cessionario e ciò in ragione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano la deroga al normale regime impositivo è a carico di chi invoca la deroga” (v. citata Cass. 12964/2013).
L'articolo 45-bis del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, introdotto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio del 4 dicembre 2018, applicabile dal 1° gennaio 2020, ha apportato significative novità alla disciplina della prova del trasporto o della spedizione dei beni verso un altro Stato membro, introducendo, solo per alcuni casi, una presunzione relativa di spedizione o trasporto in un altro Stato membro.
In presenza della documentazione di prova ritenuta idonea ai sensi dell'articolo 45-bis, la stessa è ammissibile (con forza di presunzione relativa) quale dimostrazione dell'avvenuto arrivo dei beni nell'altro Stato membro anche precedentemente al 1° gennaio 2020.
La ricorrente, neppure in questa sede, ha adeguatamente documentato l'avvenuto trasporto delle merci ad opera del cessionario nello Stato Comunitario di destinazione, non potendo essere considerati sufficienti le sole attestazioni rilasciate dal cliente, mancando la terzietà del dichiarante in relazione all'operazione effettuata, non accompagnate da altri documenti relativi al trasporto o spedizione, come ad esempio CMR, polizze di carico, fatture del trasportatore o spedizioniere.
Ne consegue che le operazioni contestate vanno considerate come effettuate nel territorio dello Stato nel momento della consegna o spedizione, avvenuta in Italia, e quindi assoggettate all'imposta in questo Stato.
Il rilievo 3/2019 per “vendite a stock” per un maggior imponibile IRES/IRAP di € 103.753,41, non imponibili IVA ai sensi dell'art. 58 del D.L. 331/1993, è fondato e va confermato.
Ricorrente_1L'Agenzia ha recuperato a carico della un maggior imponibile di € 103.753,41 relativamente alla fattura n. 385/FE del 29/10/2019 avente ad oggetto asserite vendite a stock effettuate nell'anno 2019 per l'importo di € 3.795,20.
Per superare la presunzione legale di cessione dei beni non presenti nei luoghi aziendali, per la quale altrimenti opera la determinazione dell'imponibile al “valore normale”, l'art. 2, comma 5, del DPR 441/1997 prevede che “i beni non esistenti presso l'azienda per effetto di vendite in blocco o di operazioni similari secondo la prassi commerciale risultano, oltre che dalla fattura di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, anche dal documento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1996, progressivamente numerato, da cui risulti natura e quantità dei beni, nonché la sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione dei beni stessi. Il cedente annota, altresì, soltanto nell'esemplare del documento di trasporto in suo possesso, l'ammontare complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei beni ceduti”.
Dalla documentazione acquisita nel corso del controllo dell'Agenzia, è emerso che per le suddette vendite a stock, documentate con la fattura citata, nel relativo documento di trasporto non è stato indicato il costo di produzione della merce venduta. Al contempo l'Ufficio ha constatato, e appare incontestato nel presente ricorso, che i bilanci della società al 31/12/2018 e al 31/12/2019 riportano il valore di inventario senza alcuna indicazione, neppure in nota integrativa, di un possibile valore inferiore;
non è stata documentata alcuna giustificazione del valore di vendita così basso, tenuto presente che la merce oggetto di vendita a stock non risultava essere difettata, né di cattiva qualità; né è stato possibile verificare che la medesima merce fosse realmente merce con un valore di gran lunga inferiore al costo di acquisto e produzione.
Il valore normale della merce ceduta è stato determinato dall'Ufficio in contraddittorio con la contribuente.
Nella documentazione prodotta dalla ricorrente non è rilevabile alcuna ragionevole giustificazione del perché un quantitativo di merce al quale è complessivamente attribuibile il valore normale di € 107.548,61 sia stato ceduto, per non dire svenduto, all'asserito prezzo di € 3.795,20; non convincenti si rivelano le motivazioni addotte (ex post) dalla ricorrente, ad es. le “fisiologiche esigenze di riassorbimento dei prodotti”, “la diversificazione dell'offerta” e la “stagionalità” e la “moda”, le quali non possono in alcun modo spiegare l'avvenuta decurtazione del prezzo della merce del 97%, come fatto presente dall'Agenzia resistente nelle proprie controdeduzioni. Comunque, anche se ragioni di politica commerciale avessero giustificato una simile riduzione del prezzo di cessione, l'operazione di vendita a stock contestata manca una rigorosa e valida documentazione dimostrativa in tal senso, per cui il recupero dell'Agenzia è legittimo.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti, considerata la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato, sezione II, in parziale accoglimento del ricorso, annulla il rilievo n. 1/2019 di IVA € 48.263,19 indebitamente detratta su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti;
rigetta nel resto. Spese compensate.
Prato, 26 gennaio 2026.