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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 02/12/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 581/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 581/2018 R.G. , promossa da c.f. , con il ministero dell'avv. Rosario Maria Antonio Parte_1 C.F._1
Prudenti
OPPONENTE contro
(p.i. ), a mezzo del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(p.i. ), con il ministero degli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati P.IVA_2
OPPOSTO
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 10.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c. del 16.04.2018, ha Parte_1 proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. con domanda riconvenzionale nei confronti di Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 65/2018 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n.
118/2018 R.G., con cui è stato ingiunto ad il pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 13.677,36 oltre successivi interessi legali sino al saldo, e oltre spese processuali, in
1 forza della cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. del credito derivante da due contratti di finanziamento per l'acquisto di autovetture, stipulati da con GO UC s.p.a. . Parte_1
In particolare, l'opponente ha chiesto al presente Tribunale: “in accoglimento dei motivi suesposti così decidere:
1. Revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 65/2018 emesso dal
Tribunale di Gela in data 06.02.2018, per difetto di legittimazione ad agire della Controparte_1
e/o, comunque, per carenza di potere rappresentativo in senso sostanziale e processuale dei soggetti conferenti procura;
2. In subordine, revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.
65/2018 emesso dal Tribunale di Gela in data 06.02.2018 per carenza della prova scritta per avere la allegato delle richieste di finanziamento senza dimostrare se effettivamente le suddette Controparte_1 sono state accolte dalla finanziaria e, di conseguenza se i finanziamenti sono stati erogati;
3. In subordine, revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 65/2018 emesso dal
Tribunale di Gela in data 06.02.2018 per carenza ed inidoneità della prova scritta del credito vantato, avendo la allegato delle mere bozze di saldaconto interne e non gli estratti conto o Controparte_1 comunque delle schede contabili certificate;
4. In subordine, revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 65/2018 emesso dal Tribunale di Gela in data 06.02.2018 per nullità dei contratti di finanziamento dovuta alla mancata indicazione degli oneri che concorrono a formare il costo effettivo del finanziamento;
5. In subordine, accertare e dichiarare il collegamento legale tra i contratti di finanziamento e quelli di vendita e per l'effetto accertare e dichiarare l'inadempimento e/o risoluzione dei contratti di vendita e la conseguente caducazione e/o risoluzione dei contatti di finanziamento. Pertanto, revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 65/2018 emesso dal Tribunale di Gela in data 06.02.2018 sulla base del grave inadempimento del fornitore e/o della risoluzione dei contratti di vendita e della conseguente caducazione e/o risoluzione dei contratti di finanziamento;
6. In subordine, revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.
65/2018 emesso dal Tribunale di Gela in data 06.02.2018 per intervenuta prescrizione del credito;
7.
In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti di finanziamento e, per
l'effetto, condannare la alla restituzione delle somme indebitamente percepite Controparte_1 corrispondenti all'importo di € 25.940,12 e revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo
n. 65/2018 emesso dal Tribunale di Gela in data 06.02.2018. 8. Nel caso in cui il Giudice dovesse accertare la sussistenza della pretesa creditoria, accertare il debito alla luce dei criteri legali da applicarsi a quelli convenzionali e per l'effetto rideterminare il rapporto di dare ed avere, con esclusione degli interessi convenzionali delle spese e degli oneri pattiziamente convenuti. Con riserva di proporre l'azione di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, in relazione ai fatti lamentati. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali e
2 CPA come per legge.”.
Con comparsa depositata il 20.6.2018, si è costituito l'opposto a mezzo del Controparte_1 procuratore speciale chiedendo al presente Tribunale: “In via preliminare, dichiarare Controparte_2
l'improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato esperimento preventivo del tentativo di mediazione da parte dell'opponente. In via ulteriormente preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto Decreto ingiuntivo n. 65/2018 del 06/02/2018 - RG
n. 118/2018 emesso dal Tribunale di Gela, in persona del Giudice Dott. Flavia Strazzanti, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.C. In via principale, rigettare l'opposizione proposta
e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il Decreto ingiuntivo n. 65/2018 del 06/02/2018 - RG n. 118/2018 emesso dal Tribunale di Gela, in persona del Giudice Dott. Flavia Strazzanti, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.C. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento delle somme che verranno accertate in corso di causa. In via riconvenzionale, Pt_1 rigettare la domanda riconvenzionale proposta e tutte le domande in essa formulate infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze professionali ex D.M. 55/2014.”.
2. Nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di obbligazioni di fonte contrattuale dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale formale, per cui spetta al creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, co.1, c.c. , mentre spetta al debitore opponente provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, co.2, c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”).
Nel caso di specie l'opposto ha assolto il proprio onere probatorio n.q. di attore Controparte_1 sostanziale ex art. 2697, comma 1, c.c., in quanto ha prodotto sia il contratto di finanziamento stipulato
3 da n.q. di parte mutuataria, con GO UC s.p.a., n.q. di parte mutuante, previa Parte_1 accettazione della richiesta di finanziamento sottoscritta a giugno 2006 (cd. contratto monofirma, valido ex art. 117, comma 1 e 3, trattandosi di forma scritta richiesta a pena di nullità di CP_3 protezione del cliente, cfr. SS.UU. n. 898/2018), per la somma di euro 15.390,00 da restituirsi in 60 rate mensili di euro 326,50 ciascuna, con decorrenza dal 6.7.2006, per l'acquisto di autovettura usata
Opel Vectra sw, immatricolata nel 2004, sia il contratto di finanziamento stipulato da Parte_1
n.q. di parte mutuataria con GO UC s.p.a., n.q. di parte mutuante, previa accettazione della richiesta di finanziamento sottoscritta nel gennaio 2008 (cd. contratto monofirma, valido ex art. 117, comma 1 e 3, T.U.B., trattandosi di forma scritta richiesta a pena di nullità di protezione del cliente, cfr.
SS.UU. n. 898/2018), per la somma di euro 15.000,00 da restituirsi in 60 rate mensili di euro 318,50 ciascuna, con decorrenza dal 28.02.2008, per l'acquisto di autovettura usata Audi A3 Sportback, immatricolata nel 2006, costituenti la prova scritta della fonte e della scadenza del credito azionato, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente n.q. di convenuto sostanziale ex art. Parte_1
2697, comma 2, c.c. sub 2) e 3) dell'atto di opposizione, e ha dato altresì prova della cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. in proprio favore del credito azionato, previo contratto del 16.01.2017, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 21 del 18.02.2017, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente n.q. di convenuto sostanziale ex art. Parte_1
2697, comma 2, c.c. sub 1) dell'atto di opposizione.
L'ulteriore eccezione di nullità ex art. 117 T.U.B. per asserita difformità del T.A.E.G. indicato in contratto rispetto a quello applicato, dedotta ex art. 2697, comma 2, c.c. sub 4) dell'atto di opposizione,
è infondata in quanto il TAEG è un mero indicatore del costo complessivo del finanziamento, ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto, per cui, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, esso non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti (cfr. Cass. civ., sez, I, n. 39169/2021, testualmente:
“Poiché l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, Pa stante il suo valore sintetico, l' non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti.”).
4 L'ulteriore eccezione di intervenuta prescrizione del credito opposto, dedotta ex art. 2697, comma 2, c.c. sub 6) dell'atto di opposizione, è infondata in quanto il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., operante in materia di responsabilità contrattuale (artt. 1218 ss. c.c.), decorre dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento (cfr. Cass. civ. n. 17798/2011, testualmente:
“la data di decorrenza dalla prescrizione doveva essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo. Infatti il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (sul punto, Cass. n. 2301/2004).”)
e come tale non è scaduto, se si considera che il primo contratto di finanziamento prevede la restituzione della somma finanziata di euro 15.390,00 in 60 rate mensili di euro 326,50 ciascuna, decorrenti dal 6.7.2006, con scadenza dell'ultima rata il 6.6.2011, e che il secondo contratto di finanziamento prevede la restituzione della somma finanziata di euro 15.000,00 in 60 rate mensili di euro 318,50 ciascuna, decorrenti dal 28.02.2008, con scadenza dell'ultima rata il 28.01.2013, e che, anche a prescindere dalle previe diffide ad adempiere in atti, il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato a mani proprie il 7.3.2018.
La domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, sub 5) e 7) dell'atto di opposizione (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, testualmente: “Il giudizio era di opposizione a decreto ingiuntivo e pacificamente in tale tipo di giudizio l'opponente, sostanzialmente convenuto, può proporre domande riconvenzionali”), volta alla risoluzione di entrambi i suddetti contratti di finanziamento per l'acquisto di autovetture, per asserito inadempimento del fornitore ex art. 125- quinquies T.U.B., è infondata per la ragione assorbente che il rimedio invocato di cui all'art. 125- quinquies T.U.B. non è applicabile ratione temporis al caso di specie, essendo stato introdotto dal d.lgs.
n. 141/2010, in data successiva alla stipula di entrambi i contratti.
3. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione con domanda riconvenzionale dell'opponente va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. .
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n.
147/2022, tenendo conto della natura della causa (giudizio ordinario di cognizione dinanzi al
Tribunale), del valore della causa come da decreto ingiuntivo opposto (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta (4 fasi, da liquidarsi ai medi ex art. 4, co.1, d.m. cit.).
Le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto, seguono anch'esse la soccombenza
(art. 91 c.p.c.),
5
P.Q.M.
rigetta l'opposizione con domanda riconvenzionale dell'opponente e, per l'effetto, dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 65/2018 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 118/2018 R.G.; condanna l'opponente (c.f. al pagamento delle spese Parte_1 C.F._1 del presente giudizio in favore dell'opposto (p.i. ), a mezzo del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale (p.i. ), liquidandole in € 5.077,00 per Controparte_2 P.IVA_2 compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pone le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto, a carico dell'opponente
[...]
c.f. . Pt_1 C.F._1
Gela, 02.12.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 581/2018 R.G. , promossa da c.f. , con il ministero dell'avv. Rosario Maria Antonio Parte_1 C.F._1
Prudenti
OPPONENTE contro
(p.i. ), a mezzo del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(p.i. ), con il ministero degli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati P.IVA_2
OPPOSTO
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 10.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c. del 16.04.2018, ha Parte_1 proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. con domanda riconvenzionale nei confronti di Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 65/2018 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n.
118/2018 R.G., con cui è stato ingiunto ad il pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 13.677,36 oltre successivi interessi legali sino al saldo, e oltre spese processuali, in
1 forza della cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. del credito derivante da due contratti di finanziamento per l'acquisto di autovetture, stipulati da con GO UC s.p.a. . Parte_1
In particolare, l'opponente ha chiesto al presente Tribunale: “in accoglimento dei motivi suesposti così decidere:
1. Revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 65/2018 emesso dal
Tribunale di Gela in data 06.02.2018, per difetto di legittimazione ad agire della Controparte_1
e/o, comunque, per carenza di potere rappresentativo in senso sostanziale e processuale dei soggetti conferenti procura;
2. In subordine, revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.
65/2018 emesso dal Tribunale di Gela in data 06.02.2018 per carenza della prova scritta per avere la allegato delle richieste di finanziamento senza dimostrare se effettivamente le suddette Controparte_1 sono state accolte dalla finanziaria e, di conseguenza se i finanziamenti sono stati erogati;
3. In subordine, revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 65/2018 emesso dal
Tribunale di Gela in data 06.02.2018 per carenza ed inidoneità della prova scritta del credito vantato, avendo la allegato delle mere bozze di saldaconto interne e non gli estratti conto o Controparte_1 comunque delle schede contabili certificate;
4. In subordine, revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 65/2018 emesso dal Tribunale di Gela in data 06.02.2018 per nullità dei contratti di finanziamento dovuta alla mancata indicazione degli oneri che concorrono a formare il costo effettivo del finanziamento;
5. In subordine, accertare e dichiarare il collegamento legale tra i contratti di finanziamento e quelli di vendita e per l'effetto accertare e dichiarare l'inadempimento e/o risoluzione dei contratti di vendita e la conseguente caducazione e/o risoluzione dei contatti di finanziamento. Pertanto, revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 65/2018 emesso dal Tribunale di Gela in data 06.02.2018 sulla base del grave inadempimento del fornitore e/o della risoluzione dei contratti di vendita e della conseguente caducazione e/o risoluzione dei contratti di finanziamento;
6. In subordine, revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.
65/2018 emesso dal Tribunale di Gela in data 06.02.2018 per intervenuta prescrizione del credito;
7.
In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti di finanziamento e, per
l'effetto, condannare la alla restituzione delle somme indebitamente percepite Controparte_1 corrispondenti all'importo di € 25.940,12 e revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo
n. 65/2018 emesso dal Tribunale di Gela in data 06.02.2018. 8. Nel caso in cui il Giudice dovesse accertare la sussistenza della pretesa creditoria, accertare il debito alla luce dei criteri legali da applicarsi a quelli convenzionali e per l'effetto rideterminare il rapporto di dare ed avere, con esclusione degli interessi convenzionali delle spese e degli oneri pattiziamente convenuti. Con riserva di proporre l'azione di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, in relazione ai fatti lamentati. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali e
2 CPA come per legge.”.
Con comparsa depositata il 20.6.2018, si è costituito l'opposto a mezzo del Controparte_1 procuratore speciale chiedendo al presente Tribunale: “In via preliminare, dichiarare Controparte_2
l'improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato esperimento preventivo del tentativo di mediazione da parte dell'opponente. In via ulteriormente preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto Decreto ingiuntivo n. 65/2018 del 06/02/2018 - RG
n. 118/2018 emesso dal Tribunale di Gela, in persona del Giudice Dott. Flavia Strazzanti, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.C. In via principale, rigettare l'opposizione proposta
e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il Decreto ingiuntivo n. 65/2018 del 06/02/2018 - RG n. 118/2018 emesso dal Tribunale di Gela, in persona del Giudice Dott. Flavia Strazzanti, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.C. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento delle somme che verranno accertate in corso di causa. In via riconvenzionale, Pt_1 rigettare la domanda riconvenzionale proposta e tutte le domande in essa formulate infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze professionali ex D.M. 55/2014.”.
2. Nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di obbligazioni di fonte contrattuale dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale formale, per cui spetta al creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, co.1, c.c. , mentre spetta al debitore opponente provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, co.2, c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”).
Nel caso di specie l'opposto ha assolto il proprio onere probatorio n.q. di attore Controparte_1 sostanziale ex art. 2697, comma 1, c.c., in quanto ha prodotto sia il contratto di finanziamento stipulato
3 da n.q. di parte mutuataria, con GO UC s.p.a., n.q. di parte mutuante, previa Parte_1 accettazione della richiesta di finanziamento sottoscritta a giugno 2006 (cd. contratto monofirma, valido ex art. 117, comma 1 e 3, trattandosi di forma scritta richiesta a pena di nullità di CP_3 protezione del cliente, cfr. SS.UU. n. 898/2018), per la somma di euro 15.390,00 da restituirsi in 60 rate mensili di euro 326,50 ciascuna, con decorrenza dal 6.7.2006, per l'acquisto di autovettura usata
Opel Vectra sw, immatricolata nel 2004, sia il contratto di finanziamento stipulato da Parte_1
n.q. di parte mutuataria con GO UC s.p.a., n.q. di parte mutuante, previa accettazione della richiesta di finanziamento sottoscritta nel gennaio 2008 (cd. contratto monofirma, valido ex art. 117, comma 1 e 3, T.U.B., trattandosi di forma scritta richiesta a pena di nullità di protezione del cliente, cfr.
SS.UU. n. 898/2018), per la somma di euro 15.000,00 da restituirsi in 60 rate mensili di euro 318,50 ciascuna, con decorrenza dal 28.02.2008, per l'acquisto di autovettura usata Audi A3 Sportback, immatricolata nel 2006, costituenti la prova scritta della fonte e della scadenza del credito azionato, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente n.q. di convenuto sostanziale ex art. Parte_1
2697, comma 2, c.c. sub 2) e 3) dell'atto di opposizione, e ha dato altresì prova della cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. in proprio favore del credito azionato, previo contratto del 16.01.2017, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 21 del 18.02.2017, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente n.q. di convenuto sostanziale ex art. Parte_1
2697, comma 2, c.c. sub 1) dell'atto di opposizione.
L'ulteriore eccezione di nullità ex art. 117 T.U.B. per asserita difformità del T.A.E.G. indicato in contratto rispetto a quello applicato, dedotta ex art. 2697, comma 2, c.c. sub 4) dell'atto di opposizione,
è infondata in quanto il TAEG è un mero indicatore del costo complessivo del finanziamento, ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto, per cui, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, esso non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti (cfr. Cass. civ., sez, I, n. 39169/2021, testualmente:
“Poiché l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, Pa stante il suo valore sintetico, l' non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti.”).
4 L'ulteriore eccezione di intervenuta prescrizione del credito opposto, dedotta ex art. 2697, comma 2, c.c. sub 6) dell'atto di opposizione, è infondata in quanto il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., operante in materia di responsabilità contrattuale (artt. 1218 ss. c.c.), decorre dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento (cfr. Cass. civ. n. 17798/2011, testualmente:
“la data di decorrenza dalla prescrizione doveva essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo. Infatti il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (sul punto, Cass. n. 2301/2004).”)
e come tale non è scaduto, se si considera che il primo contratto di finanziamento prevede la restituzione della somma finanziata di euro 15.390,00 in 60 rate mensili di euro 326,50 ciascuna, decorrenti dal 6.7.2006, con scadenza dell'ultima rata il 6.6.2011, e che il secondo contratto di finanziamento prevede la restituzione della somma finanziata di euro 15.000,00 in 60 rate mensili di euro 318,50 ciascuna, decorrenti dal 28.02.2008, con scadenza dell'ultima rata il 28.01.2013, e che, anche a prescindere dalle previe diffide ad adempiere in atti, il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato a mani proprie il 7.3.2018.
La domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, sub 5) e 7) dell'atto di opposizione (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, testualmente: “Il giudizio era di opposizione a decreto ingiuntivo e pacificamente in tale tipo di giudizio l'opponente, sostanzialmente convenuto, può proporre domande riconvenzionali”), volta alla risoluzione di entrambi i suddetti contratti di finanziamento per l'acquisto di autovetture, per asserito inadempimento del fornitore ex art. 125- quinquies T.U.B., è infondata per la ragione assorbente che il rimedio invocato di cui all'art. 125- quinquies T.U.B. non è applicabile ratione temporis al caso di specie, essendo stato introdotto dal d.lgs.
n. 141/2010, in data successiva alla stipula di entrambi i contratti.
3. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione con domanda riconvenzionale dell'opponente va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. .
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n.
147/2022, tenendo conto della natura della causa (giudizio ordinario di cognizione dinanzi al
Tribunale), del valore della causa come da decreto ingiuntivo opposto (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta (4 fasi, da liquidarsi ai medi ex art. 4, co.1, d.m. cit.).
Le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto, seguono anch'esse la soccombenza
(art. 91 c.p.c.),
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P.Q.M.
rigetta l'opposizione con domanda riconvenzionale dell'opponente e, per l'effetto, dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 65/2018 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 118/2018 R.G.; condanna l'opponente (c.f. al pagamento delle spese Parte_1 C.F._1 del presente giudizio in favore dell'opposto (p.i. ), a mezzo del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale (p.i. ), liquidandole in € 5.077,00 per Controparte_2 P.IVA_2 compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pone le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto, a carico dell'opponente
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c.f. . Pt_1 C.F._1
Gela, 02.12.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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