Decreto cautelare 24 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 28 marzo 2025
Ordinanza cautelare 18 aprile 2025
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00269/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00233/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 233 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Natale Graziano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Provenzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamentoprevia adozione di misure cautelari
della Deliberazione del Direttore Generale dell''ASP di Cosenza n. -OMISSIS-, nella parte in cui esclude, al progressivo n. -OMISSIS- dell''elenco allegato al predetto atto, il richiedente minore -OMISSIS-, disabile in situazione di gravissima disabilità, dalle provvidenze del Fondo per le non Autosufficienze relative all''annualità 2019 e di ogni altro atto preparatorio, propedeutico ovvero successivo anche non conosciuto;
per l’accertamento
del diritto del prefato disabile ad essere incluso nel prefato elenco dei beneficiari
e per la condanna
dell''evocata Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza a provvedere in conformità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. ER AF e udito il difensore dell’A.S.P. come specificato nel verbale;
Considerato che:
- col ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente impugna la Deliberazione dell’A.S.P. Cosenza n. -OMISSIS- nella parte in cui esclude il proprio figlio minore, per il quale era stata fatta richiesta in quanto disabile, dalle provvidenze del Fondo per le non Autosufficienze relative all’annualità 2019, per incompletezza della documentazione allegata all’istanza;
- parte ricorrente svolge due motivi inerenti: a) la mancata attivazione del soccorso istruttorio; b) la violazione delle leggi istitutive del fondo per le non autosufficienze, nella misura in cui non è stata garantita l’inclusione del minore nel fondo;
- in data 20 marzo 2025 si è costituita in giudizio l’A.S.P. di Cosenza deducendo che la presentazione di un modulo di domanda mancante della prima pagina equivale a mancata presentazione della domanda, ciò perché la prima pagina reca tutti i dati anagrafici che consentono di identificare il richiedente nonché la procedura a cui intende partecipare e la disabilità dalla quale è affetto; ne deriverebbe l’infondatezza del primo motivo e la inammissibilità del secondo, che presuppone che una domanda sia stata presentata;
- all’esito della camera di consiglio del 26 marzo 2025, con ordinanza collegiale istruttoria numero -OMISSIS-, è stato disposto: “- che la parte ricorrente depositi in giudizio il file, in formato .eml, attestante l’avvenuta consegna della domanda del -OMISSIS- di accesso al beneficio; - che parte resistente depositi in giudizio tutti i documenti assunti al numero di protocollo -OMISSIS- del -OMISSIS- ” assegnando alle parti termini per provvedere;
- le parti hanno successivamente provveduto a ottemperare all’ordinanza istruttoria;
- all’esito della camera di consiglio del 16 aprile 2025, con ordinanza cautelare numero -OMISSIS- è stato statuito quanto segue: “ Considerato:
- che con ordinanza collegiale istruttoria n. -OMISSIS- si è ritenuto necessario “- che la parte ricorrente depositi in giudizio il file, in formato .eml, attestante l’avvenuta consegna della domanda del -OMISSIS- di accesso al beneficio; - che parte resistente depositi in giudizio tutti i documenti assunti al numero di protocollo -OMISSIS- del -OMISSIS-”;
- che in esecuzione di tale ordinanza la parte ricorrente ha depositato il file .eml dal quale si evince che il messaggio di posta elettronica certificata: a) recava, quale oggetto, la dicitura: “AVVISO PUBBLICO DISABILITÀ GRAVISSIME FNA ANNO 2019 -OMISSIS-”; b) conteneva un file .pdf di 37 pagine dal quale era ricavabile l’identità del soggetto richiedente;
- che in esecuzione della predetta ordinanza l’A.S.P. ha depositato solo la certificazione medica e la scheda di valutazione, dimostrato così di avere solo parzialmente acquisito la documentazione trasmessa dalla ricorrente con la domanda di accesso al beneficio.
Ritenuto che:
- la domanda di accesso al beneficio è regolarmente pervenuta alla amministrazione e recava ampia documentazione, in parte non esaminata;
- la mancanza di una delle due pagine di cui consta la domanda non equivale alla mancata presentazione della stessa, non potendosi applicare al caso di specie il maggior formalismo dei procedimenti di evidenza pubblica e considerata la concreta possibilità di identificare: il soggetto in base alla documentazione; e l’oggetto della richiesta in base campo “oggetto” del messaggio PEC contenente la domanda;
- sussiste dunque il fumus boni iuris;
- altresì è positivamente apprezzabile il pregiudizio grave e irreparabile dedotto dalla ricorrente.
Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare debba essere accolta al fine di consentire all’amministrazione il riesame della propria determinazione, previo esame della domanda e di tutta la documentazione trasmessa dalla ricorrente con P.E.C. del -OMISSIS-, anche versata in atti, al quale l’amministrazione dovrà procedere entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ”; è stata altresì ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami;
- in data 23 aprile 2025, la ricorrente ha depositato prova dell’avvenuta notifica mediante pubblici proclami;
- in data 23 giugno 2025, la ricorrente ha proposto istanza ai sensi dell’articolo 59 c.p.a., deducendo che l’ordinanza cautelare di remand era rimasta inottemperata;
- all’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
In mancanza di notizie certe in ordine a se l’amministrazione abbia dato seguito all’ordinanza cautelare, riesaminando la posizione della ricorrente, il Collegio ritiene di confermare le valutazioni in diritto già svolte sinteticamente nell’ordinanza cautelare.
A seguito dell’ordinanza istruttoria, infatti, è emerso che la domanda di accesso al beneficio nell’interesse del minore era regolarmente pervenuta alla amministrazione e recava ampia documentazione, la quale non è stata esaminata.
In un caso del genere non può essere condivisa l’eccezione dell’A.S.P., secondo cui la mancanza di una delle pagine dell’istanza, non consentendo neanche di identificare il richiedente, equivarrebbe alla mancata presentazione della domanda.
Da una parte, infatti, la materia in esame non può essere soggetta al maggior formalismo dei procedimenti di evidenza pubblica.
Dall’altra parte, e soprattutto, risulta provato in atti che dalla documentazione trasmessa era in effetti possibile identificare sia il nominativo del richiedente, sia l’oggetto dell’istanza (tale ultimo dato attraverso il campo “oggetto” del messaggio PEC).
Ne deriva che la domanda doveva effettivamente ritenersi presentata e che l’incompletezza documentale avrebbe dovuto semmai dar luogo all’attivazione del soccorso istruttorio.
Il primo motivo di ricorso è dunque fondato.
Il secondo motivo non può invece essere scrutinato in quanto l’effettiva spettanza del contributo pubblico richiederebbe al Collegio di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, in violazione dell’art. 34 c.p.a.
In definitiva il ricorso va accolto e deve essere annullata la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASP di Cosenza n. -OMISSIS-, nella parte in cui esclude, al progressivo n. -OMISSIS- dell'elenco allegato al predetto atto, il richiedente minore -OMISSIS-, con obbligo dell’amministrazione resistente di procedere ad una nuova valutazione della domanda.
Le spese possono essere compensate alla luce delle particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASP di Cosenza n. -OMISSIS-, nella parte in cui esclude, al progressivo n. -OMISSIS- dell'elenco allegato al predetto atto, il richiedente minore -OMISSIS-, con obbligo dell’amministrazione resistente di procedere ad una nuova valutazione della domanda.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore ricorrente e controinteressato, dei relativi soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO EA, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
ER AF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER AF | VO EA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.