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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 12503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12503 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro
n. 38461/2023 R. Gen. (al quale sono stati riuniti i nn. 363/2024, 4309/2024,
7057/2024, 7518/2024, 9935/2024, 13954/2024 e 13956/2024 R. Gen.)
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nelle cause riunite
TRA
(nata a [...] il [...]) Parte_1
(nato a [...] il [...]) Parte_2
(nata a [...] il [...]) Parte_3
(nata a [...] il [...]) Parte_4
(nato a [...] il [...]) Parte_5
(nata a [...] - NA - il 23.11.1986) Parte_6
(nata a [...] il [...]) Parte_7
(nata a [...] il [...]) Parte_8
tutti elettivamente domiciliati in Roma, via dei Gracchi 278, presso lo studio dell'avv. Federica Auricchio che li rappresenta e difende - unitamente all'avv.
Massimo Tommasini - in virtù di deleghe in atti ricorrenti in via principale e convenuti in via riconvenzionale (ad eccezione di Parte_4
E in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Messina 30, presso lo studio degli avv.ti Domenica Manti e Marta d'Elia che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti convenuta in via principale e ricorrente in via riconvenzionale (ad eccezione della posizione di Parte_4 all'esito dell'udienza del 28.11.2024 (sostituita con il deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO condanna la l pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 178,65; Parte_1
della somma di € 381,41; Parte_2
della somma di 111,01; Parte_3
della somma di € 360,33; Parte_4
della somma di € 610,97; Parte_5 della somma di € 132,83; Parte_6
della somma di € 347,47; Parte_7 della somma di € 176,29 Parte_8
oltre, su tutte dette somme, rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo;
rigetta, per il resto, la domanda principale e quella riconvenzionale;
compensa nella misura di 4/5 le spese del giudizio e condanna la società convenuta a rimborsare in favore dei ricorrenti il restante quinto che si liquida in € 900,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e gli altri sette lavoratori sopra indicati prestano servizio Parte_1
alle dipendenze di compagine che svolge il servizio Controparte_1
di ristorazione in favore dei passeggeri che viaggiano a bordo delle Frecce di
. CP_2
Ai rapporti di lavoro di detti lavoratori viene applicato il Ccnl Attività
Ferroviarie e ad essi viene erogato, quale personale mobile, il trattamento economico per assenza dalla residenza di lavoro, corrisposto o per i servizi senza riposo o per quelli con riposo.
Fino a tutto il mese di luglio del 2023 ai detti lavoratori il trattamento economico per assenza dalla residenza è stato corrisposto nella misura prevista dall'Accordo aziendale (di secondo livello) del 14.10.2014, mentre dal mese di
2 agosto del 2023 essi hanno iniziato a percepire detto trattamento nella più elevata misura prevista dal Ccnl del 16.12.2016.
Con separati ricorsi, poi riuniti, i detti lavoratori hanno sostenuto che il trattamento in esame, nella misura più elevata, andasse loro corrisposto fin dal mese di novembre del 2017, poiché l'Accordo aziendale del 14.10.2014 era scaduto nel mese di ottobre del 2017 e l'intervenuto Ccnl del 2016 aveva direttamente previsto la misura di detto trattamento, senza possibilità di intervento e variazione ad opera della contrattazione aziendale.
Essi hanno quindi rivendicato le somme indicate in ciascun ricorso, relativamente al periodo da novembre 2017 al luglio 2023. si è costituita in ciascun giudizio, contestando le Controparte_1
pretese dei lavoratori e sostenendo che il comportamento tenuto dalle
Organizzazioni sindacali aveva consentito di ritenere che l'Accordo aziendale
14.10.2014 (che oltre al trattamento in esame stabiliva la misura anche di altre voci retributive) avesse continuato ad avere efficacia anche dopo la data di ottobre 2017 e che solo nel mese di aprile del 2023 le Organizzazioni avevano dato formale disdetta di detto Accordo aziendale. In via subordinata, la società, in caso di accoglimento della domanda dei lavoratori, ha formulato domanda riconvenzionale (tranne che nel procedimento ) diretta ad ottenere Parte_4
la restituzione delle altre voci retributive corrisposte ai lavoratori dal mese di novembre 2017 a quello di luglio 2023 e previste anch'esse nell'Accordo di secondo livello.
Espletato infruttuosamente il tentativo di conciliazione ed acquisiti nuovi conteggi, la causa è stata decisa.
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All'esito del giudizio, la domanda dei ricorrenti deve ritenersi fondata nei soli limiti e termini che seguono.
L'Accordo aziendale di secondo livello del 14.10.2014 era in vigore al momento della stipula del Ccnl del 2016, il quale, nello stabilire la misura dell'assenza dalla residenza (di poco più elevata rispetto a quella pattuita in sede di accordo di secondo livello) ha chiaramente “fatte salve eventuali intese già definite a livello aziendale alla data di entrata in vigore del presente Ccnl”.
3 Detto Accordo di secondo livello, seppure avesse durata fino al
30.10.2017, ha espressamente fatto salvo ipotesi di proroghe o rinnovi di esso.
Ebbene, una plurima serie di elementi consente di poter affermare - esclusa l'ipotesi di formale rinnovo - che l'efficacia di detto Accordo sia stata prorogata dopo la indicata data di durata (ottobre 2017).
Come già detto, detto Accordo prevedeva non solo la misura dell'assenza dalla residenza ma la misura di altre voci retributive (ad esempio, buoni pasto), pacificamente corrisposte ai dipendenti dopo il mese di ottobre 2017. Detto
Accordo, altresì, prevedeva in favore dei lavoratori altre misure di welfare aziendale.
Come tutti gli accordi aziendali, esso è il risultato di un bilanciamento di interessi contrapposti che nell'intero testo trovano il loro punto di equilibrio, non essendo pertanto consentito di scorporare o elidere singole previsioni (a seconda dell'interesse di chi voglia effettuare detta operazione) dovendo al contrario essere letto unitariamente e nel suo complesso.
Da ciò consegue quindi, in primo luogo, che le “rimostranze” sindacali avanzate fin dal febbraio del 2018 e appuntate solo con riguardo alla previsione dell'Accordo concernente l'assenza dalla residenza non consentono di poter affermare che l'intero Accordo sia venuto meno, quando, in concomitanza, le altre previsioni di detto Accordo abbiano continuato ad essere eseguite.
E consegue altresì che solo la comunicazione delle OO.SS. del 19.4.2023, con oggetto “formale disdetta Accordi Aziendali di II livello” costituisce chiara, sicura ed inequivoca manifestazione della volontà di far venir meno l'intero
Accordo, compresa pertanto la previsione relativa alla misura dell'assenza dalla residenza.
D'altra parte, che l'Accordo aziendale in esame abbia continuato ad essere efficace dopo la data di ottobre 2017 lo dimostra anche la circostanza che nel dicembre del 2021 è stato dalle parti sottoscritto altro accordo che, seppure limitato all'unità produttiva di Reggio Calabria, ha comunque significativamente richiamato, quanto al regime di flessibilità, le relative previsioni previste dall'Accordo di secondo livello dell'ottobre 2014.
Non è pertanto ragionevole e corretto sostenere la non perdurante vigenza di un accordo aziendale solo per l'indennità di assenza dalla residenza e,
4 dall'altra, mantenerlo in essere per le ulteriori diverse previsioni previste, retributive e non retributive.
In altri termini, la volontà di far cadere gli effetti di un accordo deve riguardare l'atto nella sua interezza, non potendo assumere rilievo la manifestata volontà di non applicare solo la specifica disposizione relativa al trattamento di assenza della residenza.
Tale manifestazione di volontà è pertanto solo quella espressa con la citata comunicazione di provenienza sindacale dell'aprile 2023.
Da ciò consegue che, venuto definitivamente meno solo a questa data l'intero Accordo di 2° livello, la misura della voce “assenza dalla residenza” è quella prevista dal Ccnl del 2016, come detto, leggermente superiore rispetto a quella stabilita in sede di accordo disdettato.
Per detta voce, pertanto, le differenze che competono ai lavoratori sono solo quelle relative alle tre mensilità da maggio 2023 (mese immediatamente successivo a quello della disdetta) e fino a quello di luglio 2023 (da agosto 2023, come detto, l'importo erogato è stato quello previsto dal Ccnl 2016), non costituendo ostacolo a detto riconoscimento il fatto che la società abbia dovuto far ricorso a “tempi tecnici necessari per reimpostare le modalità di pagamento di centinaia di migliaia di lavoratori”.
Le differenze dovute dalla società sono quelle ricalcolate, per ciascun lavoratore, a pag. 4 delle note dei ricorrenti del 21.11.2024, così come riportate in dispositivo per ciascuno di essi.
Detto ciò, quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla società - che in coerenza con quanto sopra detto dovrebbe comunque anch'essa essere limitata al periodo maggio/luglio 2023 - non è chiaro se le ulteriori voci retributive erogate dalla società in esecuzione del disdettato Accordo di secondo livello dell'ottobre 2014 (ticket personale viaggiante, ticket supplementare, indennità flessibilità oraria e diaria scorta personale viaggiante) non fossero proprio integralmente dovute o lo fossero in misura diversa;
e comunque, la corresponsione di dette voci in misura maggiore di quella dovuta costituisce un trattamento di miglior favore, non essendo stato dimostrato un errore non imputabile alla società e riconoscibile dai lavoratori.
5 La domanda riconvenzionale, anche quella limitata al periodo maggio/luglio 2023, va pertanto disattesa.
Visto l'esito del giudizio (la domanda principale è stata accolta in minima parte e la domanda riconvenzionale è stata rigettata), le spese di esso vanno compensate nella misura di 4/5. Il restante quinto, liquidato come in dispositivo, va posto a carico della società convenuta in via principale.
Roma, 6.12.2024.
Il giudice
Massimo Pagliarini
Motivazione redatta con la collaborazione del gop dr.ssa Manuela Ruggeri.
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