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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/11/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito nella Camera di Consiglio così composta:
Dott. Federica Abiuso - presidente -
Dott. Nicola Del Vecchio - giudice rel. -
Dott. Marco Pesoli - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3405/2025 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. VERRI Parte_1 C.F._1
FEDERICA, elettivamente domiciliata presso lo Studio del proprio difensore, sito in Montegrotto
Terme, Via Roma 68;
e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
SCUDELLARO STEFANO, elettivamente domiciliato presso lo Studio del proprio difensore, sito in
Bagnoli Di Sopra, Via G. Matteotti 25,;
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “ 1) Il figlio minore, , viene affidato in modo condiviso ad entrambi Persona_1
i genitori, i quali potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente solo sulle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per il figlio dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni. 2) La casa famigliare, sita a ZO AT (PD), in via Lazzarini n. 13, rimane assegnata alla signora Pt_2 che continuerà a risiedervi unitamente al figlio minore, mentre il signor – che già si è Parte_1 spostato presso l'abitazione dei propri genitori – ivi trasferirà formalmente la propria residenza
1 entro giorni 20 dalla data del rogito notarile. 3) Il figlio minore, , manterrà la Persona_1 residenza prevalente presso la madre. Tenuto conto degli attuali orari lavorativi, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé: - il martedì e il giovedì di ogni settimana, dalle ore 16,00, cioè dalla fine della scuola, sino alle ore 8,00 del mattino successivo;
- il venerdì dalle ore 16,00, cioè dalla fine della scuola, fino alle ore 10,30 del sabato, allorquando porterà il minore dai genitori della Sig.ra che al sabato mattina è impegnata al lavoro. Qualora egli dovesse reperire altra idonea Pt_2 occupazione lavorativa che gli consenta di frequentare il figlio anche durante i fine settimana, il tempo di frequentazione del padre con il minore verrà così regolato: - i martedì di ogni settimana dalle ore 16,00 all'uscita da scuola, sino alle 8,00 del giorno successivo, con accompagnamento a Per scuola;
- i giovedì delle settimane in cui trascorre il weekend con la madre, dalle ore 16,00 all'uscita da scuola, sino alle 8,00 del giorno successivo, con accompagnamento a scuola;
- a settimane alternate, dal venerdì dalle ore 16,00, all'uscita da scuola, al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola. 4) Quanto ai periodi di vacanza, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per metà delle vacanze natalizie, metà delle vacanze pasquali, e quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, con modalità da concordare con la madre. Quanto alle vacanze estive, i genitori si impegnano a concordare il relativo calendario entro il mese di maggio, fermo Per restando che nei periodi in cui non sarà in vacanza con l'uno o con l'altro saranno garantiti al padre gli ordinari tempi di frequentazione descritti al paragrafo che precede. I genitori si impegnano Per a mantenere la massima collaborazione per la gestione di ogni aspetto relativo alla vita di e danno atto di avere convenuto e sottoscritto il piano genitoriale allegato in atti (all. 9). 5) A titolo di Per contributo al mantenimento di , entro il giorno 10 di ogni mese il Sig. corrisponderà Parte_1 alla Sig.ra la somma di € 350,00. L'importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Pt_2
I.S.T.A.T. decorso un anno dal deposito del presente ricorso. 6) Le spese straordinarie rimangono suddivise al 50% tra i due genitori e regolate – sulla base di quanto previsto dal “Protocollo d'intesa per le spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio” di data 17.1.2017 del Tribunale di Padova, allegato in atti (all. 10) – come di seguito. I. Spese mediche A. Non richiedono preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire fra i genitori;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari. B. Richiedono preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale. II. Spese scolastiche A. Non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
2 universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento. B. Richiedono preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. III. Spese extrascolastiche A. Non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura. B. Richiedono preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby sitter. Le spese straordinarie che richiedono – come sopra specificato – il preventivo accordo, dovranno essere proposte per iscritto dall'uno all'altro genitore e la mancata risposta scritta da parte di quest'ultimo, decorsi giorni 15 dal ricevimento della richiesta, equivarrà ad approvazione. Quelle che non richiedono il preventivo accordo potranno essere invece liberamente anticipate e il rimborso della quota del 50% sarà dovuto dall'altro genitore a semplice presentazione della pezza giustificativa. 7) Entrambi i genitori conserveranno il diritto di indicare nella propria dichiarazione dei redditi il minore quale familiare a carico per la quota del 50% e il diritto di detrarre, nella medesima misura del 50%, le Per spese che lo riguardano. L'assegno unico percepito per il figlio rimane assegnato come per legge ad entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 22.10.2025, Parte_1
e hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data l'impossibilità di ricreare Parte_2
Per l'unione spirituale e materiale della coppia, disciplini i rapporti tra gli stessi e il figlio , nato il
24.10.2018, secondo le conclusioni congiunte formulate e riportate in epigrafe.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c..
Con decreto del 29.10.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino all'udienza del 14.11.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore ha assegnato la causa al collegio in decisione.
2. Nel merito si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c..
3 Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaia adeguato a garantire al figlio minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c..
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande formulate, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 3405/2025 R.G.V.G. promossa da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1 Parte_2
- recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 18.11.2025.
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Federica Abiuso
IL GIUDICE EST.
Dott. Nicola Del Vecchio
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