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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 249/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCE ANTONIO, Presidente
NI BE, LA
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 497/2023 depositato il 04/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Foggia - Via A. Gramsci 17 71122 Foggia FG
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Via A. Gramsci 17 71122 Foggia FG
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15320650 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la soc. Ricorrente_1 s.r.l. impugnava –chiedendone l'annullamento o la riduzione di quanto richiesto con vittoria di spese- l'avviso di accertamento sopra specificato per IMU maturata nell'anno di imposta 2017 in relazione al proprio terreno nel Comune di Foggia.
Assumeva la ricorrente il difetto di motivazione dell'atto impugnato (in ragione della mancata allegazione dell'atto di compravendita del 6.4.2011 utilizzato per la comparazione del valore venale) e rilevava che l'immobile tassato, ricadendo in zona SP -area per i servizi pubblici- (come da certificato di destinazione urbanistica del 23.3.2021) sarebbe stato privo di suscettibilità economica in quanto sottoposto a vincolo espropriativo, con conseguente equiparabilità ai terreni agricoli;
rappresentava, in via subordinata, che il valore al metro quadro attribuito in sede di accertamento sarebbe stato eccessivo tenendo conto di quanto espresso dal Comune stesso nell'allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Comunale nr. 62 del 10 luglio
2020 (avente ad oggetto ”Adozione del Piano delle Alienazioni e valorizzazione degli immobili comunali
2020 per il componimento della proposta per il Consiglio Comunale”, nella parte seconda intitolato “elenco aree a suscettività edificatoria”), in cui erano stimate 19 aree rientranti nella Zona Sp - Aree per i Servizi
Pubblici di interesse locale - art. 10 della N.T.A. del P.R.G., tutte aventi suscettività edificatoria in forza dell'indice di fabbricabilità e rientranti nelle lettere a) e/o b) dell'art. 10 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Foggia, con un valore medio di mercato determinato per tali aree pari ad €/mq 73,14 enormemente inferiore ad €/mq 324,72 determinato in fase di accertamento.
Il Comune di Foggia, costituito, contestava ogni avversa doglianza rilevando -tra l'altro- che l'IMU era stata parametrata al valore venale del terreno determinato per comparazione con quello acquistato dalla Real Società_1 s.r.l.; aggiungeva che la ricorrente non aveva adempiuto al proprio obbligo dichiarativo né aveva corrisposto alcunché in relazione all'area tassata e che questa, nel 2017, era di tipo residenziale di espansione e, come tale, rientrante in quelle ex lett. c) dell'art. 10 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Foggia;
concludeva quindi per il rigetto del ricorso o per una diversa determinazione del tributo, con vittoria di spese.
All'odierna udienza, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Invero, va anzitutto rilevato che la motivazione dell'atto impugnato ha poi sicuramente consentito l'esercizio di un adeguato diritto di difesa del ricorrente, del resto articolatosi tramite le plurime doglianze sopra riportate.
Nel merito, per condivisibile giurisprudenza, “In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell'art. 59, comma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio” (cfr., tra le altre Cass. Civ. S.
U. 25506/2006).
Tali principi, applicabili anche all'IMU, consentono allora nel caso di specie di ritenere non proporzionato il valore delle aree fabbricabili della ricorrente attribuito dal Comune, pure essendo queste pacificamente tali nel 2017 in quanto di tipo residenziale di espansione e, come tali, rientranti in quelle ex lett. c) dell'art. 10 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Foggia.
Non può sottacersi, infatti, che l'unico parametro di riferimento per determinare il valore in commercio del terreno tassato è costituito dall'atto di compravendita tra il Comune di Foggia e la Società Real Romodi S.
r.l. avvenuto in data 06 aprile 2011, avente ad oggetto il terreno individuato in Catasto al foglio di mappa 91, particelle nn. 596 e 610, in base al vigente P.R.G. del Comune di Foggia, ricade in Zona D6 - Aree per Attrezzature Turistiche e Direzionali, e Servizi Pubblici – Nominativo_2 n. 29 (sottoposto alla disciplina dell'art. 15, punto 6, delle N.T.A. del P.R.G.).
Come rilevato dalla relazione di CT redatta per la ricorrente dall'Ing. Nominativo_3, su tale suolo, per effetto della detta Destinazione Urbanistica, in data 02 dicembre 2011 è stato rilasciato dal Comune di Foggia il Permesso di Costruire n. 252 (Cfr allegato 2), con conseguente qualificabilità di un suolo con vocazione direzionale/commerciale come risulta dal PdC (Cfr allegato 2, pag.6), contenente una intrinseca, innegabile e rilevante suscettività economica.
Il suolo oggetto di accertamento IMU, in base al vigente P.R.G. del Comune di Foggia, ricade invece attualmente in Zona SP - Aree per i Servizi Pubblici di interesse Locale – 10.c) Aree per verde attrezzato ed
è sottoposto alla disciplina dell'art. 10, lettera c, delle N.T.A. del vigente P.R.G. (come da certificato di destinazione urbanistica del 23.3.2021).
Ora, sebbene la ricorrente abbia pacificamente omesso di presentare la dichiarazione ai fini IMU del valore venale delle aree fabbricabili e nulla abbia corrisposto per tale imposta, ritiene questa Corte possibile equiparare il valore venale in commercio dell'area a quello espresso dal Comune stesso nell'allegato 1 alla
Deliberazione della Giunta Comunale nr. 62 del 10 luglio 2020 per le aree rientranti nella Zona Sp - Aree per i Servizi Pubblici di interesse locale - art. 10 della N.T.A. del P.R.G., tutte aventi suscettività edificatoria in forza dell'indice di fabbricabilità e rientranti nelle lettere a) e/o b) dell'art. 10 delle N.T.A. del P.R.G. del
Comune di Foggia, con un valore medio di mercato determinato per tali aree pari ad €/mq 73,14.
E ciò, non avendo su tale diverso parametro di riferimento il Comune preso alcuna specifica posizione, tenendo conto di tutte particolarità procedimentali che hanno interessato l'area fabbricabile oggetto di accertamento e delle innegabili differenze rispetto a quella utilizzata per la comparazione.
Nei limiti di tanto, dunque, il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio in ragione dell'esito della lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione e compensa le spese.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCE ANTONIO, Presidente
NI BE, LA
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 497/2023 depositato il 04/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Foggia - Via A. Gramsci 17 71122 Foggia FG
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Via A. Gramsci 17 71122 Foggia FG
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15320650 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la soc. Ricorrente_1 s.r.l. impugnava –chiedendone l'annullamento o la riduzione di quanto richiesto con vittoria di spese- l'avviso di accertamento sopra specificato per IMU maturata nell'anno di imposta 2017 in relazione al proprio terreno nel Comune di Foggia.
Assumeva la ricorrente il difetto di motivazione dell'atto impugnato (in ragione della mancata allegazione dell'atto di compravendita del 6.4.2011 utilizzato per la comparazione del valore venale) e rilevava che l'immobile tassato, ricadendo in zona SP -area per i servizi pubblici- (come da certificato di destinazione urbanistica del 23.3.2021) sarebbe stato privo di suscettibilità economica in quanto sottoposto a vincolo espropriativo, con conseguente equiparabilità ai terreni agricoli;
rappresentava, in via subordinata, che il valore al metro quadro attribuito in sede di accertamento sarebbe stato eccessivo tenendo conto di quanto espresso dal Comune stesso nell'allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Comunale nr. 62 del 10 luglio
2020 (avente ad oggetto ”Adozione del Piano delle Alienazioni e valorizzazione degli immobili comunali
2020 per il componimento della proposta per il Consiglio Comunale”, nella parte seconda intitolato “elenco aree a suscettività edificatoria”), in cui erano stimate 19 aree rientranti nella Zona Sp - Aree per i Servizi
Pubblici di interesse locale - art. 10 della N.T.A. del P.R.G., tutte aventi suscettività edificatoria in forza dell'indice di fabbricabilità e rientranti nelle lettere a) e/o b) dell'art. 10 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Foggia, con un valore medio di mercato determinato per tali aree pari ad €/mq 73,14 enormemente inferiore ad €/mq 324,72 determinato in fase di accertamento.
Il Comune di Foggia, costituito, contestava ogni avversa doglianza rilevando -tra l'altro- che l'IMU era stata parametrata al valore venale del terreno determinato per comparazione con quello acquistato dalla Real Società_1 s.r.l.; aggiungeva che la ricorrente non aveva adempiuto al proprio obbligo dichiarativo né aveva corrisposto alcunché in relazione all'area tassata e che questa, nel 2017, era di tipo residenziale di espansione e, come tale, rientrante in quelle ex lett. c) dell'art. 10 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Foggia;
concludeva quindi per il rigetto del ricorso o per una diversa determinazione del tributo, con vittoria di spese.
All'odierna udienza, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Invero, va anzitutto rilevato che la motivazione dell'atto impugnato ha poi sicuramente consentito l'esercizio di un adeguato diritto di difesa del ricorrente, del resto articolatosi tramite le plurime doglianze sopra riportate.
Nel merito, per condivisibile giurisprudenza, “In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell'art. 59, comma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio” (cfr., tra le altre Cass. Civ. S.
U. 25506/2006).
Tali principi, applicabili anche all'IMU, consentono allora nel caso di specie di ritenere non proporzionato il valore delle aree fabbricabili della ricorrente attribuito dal Comune, pure essendo queste pacificamente tali nel 2017 in quanto di tipo residenziale di espansione e, come tali, rientranti in quelle ex lett. c) dell'art. 10 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Foggia.
Non può sottacersi, infatti, che l'unico parametro di riferimento per determinare il valore in commercio del terreno tassato è costituito dall'atto di compravendita tra il Comune di Foggia e la Società Real Romodi S.
r.l. avvenuto in data 06 aprile 2011, avente ad oggetto il terreno individuato in Catasto al foglio di mappa 91, particelle nn. 596 e 610, in base al vigente P.R.G. del Comune di Foggia, ricade in Zona D6 - Aree per Attrezzature Turistiche e Direzionali, e Servizi Pubblici – Nominativo_2 n. 29 (sottoposto alla disciplina dell'art. 15, punto 6, delle N.T.A. del P.R.G.).
Come rilevato dalla relazione di CT redatta per la ricorrente dall'Ing. Nominativo_3, su tale suolo, per effetto della detta Destinazione Urbanistica, in data 02 dicembre 2011 è stato rilasciato dal Comune di Foggia il Permesso di Costruire n. 252 (Cfr allegato 2), con conseguente qualificabilità di un suolo con vocazione direzionale/commerciale come risulta dal PdC (Cfr allegato 2, pag.6), contenente una intrinseca, innegabile e rilevante suscettività economica.
Il suolo oggetto di accertamento IMU, in base al vigente P.R.G. del Comune di Foggia, ricade invece attualmente in Zona SP - Aree per i Servizi Pubblici di interesse Locale – 10.c) Aree per verde attrezzato ed
è sottoposto alla disciplina dell'art. 10, lettera c, delle N.T.A. del vigente P.R.G. (come da certificato di destinazione urbanistica del 23.3.2021).
Ora, sebbene la ricorrente abbia pacificamente omesso di presentare la dichiarazione ai fini IMU del valore venale delle aree fabbricabili e nulla abbia corrisposto per tale imposta, ritiene questa Corte possibile equiparare il valore venale in commercio dell'area a quello espresso dal Comune stesso nell'allegato 1 alla
Deliberazione della Giunta Comunale nr. 62 del 10 luglio 2020 per le aree rientranti nella Zona Sp - Aree per i Servizi Pubblici di interesse locale - art. 10 della N.T.A. del P.R.G., tutte aventi suscettività edificatoria in forza dell'indice di fabbricabilità e rientranti nelle lettere a) e/o b) dell'art. 10 delle N.T.A. del P.R.G. del
Comune di Foggia, con un valore medio di mercato determinato per tali aree pari ad €/mq 73,14.
E ciò, non avendo su tale diverso parametro di riferimento il Comune preso alcuna specifica posizione, tenendo conto di tutte particolarità procedimentali che hanno interessato l'area fabbricabile oggetto di accertamento e delle innegabili differenze rispetto a quella utilizzata per la comparazione.
Nei limiti di tanto, dunque, il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio in ragione dell'esito della lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione e compensa le spese.