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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 11/12/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di GE
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., CI ND, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 11/12/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 311/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
, nata a [...] il [...] cod. fisc. Parte_1
, quale erede del sig. , nato a C.F._1 Persona_1
GE (CL) il 22.09.1933, cod. fisc.: e deceduto C.F._2
in GE in data 22.7.2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro d'Aleo,
presso il cui studio hanno eletto domicilio
ricorrenti
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente oggetto: indennità di accompagnamento l. 508/1988 e ss. modificazioni conclusioni per le parti (ud. 11/12/2025): “...concludono le parti
richiamando i propri scritti difensivi e le conclusioni rese all'udienza
anzi richiamata, tenuta ai sensi dell'art. 127 TER CPC, così, per come
disposto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (indennità di accompagnamento) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituita l' per mano dei propri difensori che ne ha chiesto il CP_1
rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio, chiedendo di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30
gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V dell'art. 445
c.p.c.
Nel frattempo il ricorrente era deceduto, cui si costituiva l'erede che ha insistito nella domanda giudiziaria formulata.
Nelle more è stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti difensivi all'udienza del 11 dicembre 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda della ricorrente appare in parte fondata e, pertanto, l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà
intendersi qui fatta propria da questo giudicante, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo al ricorrente medesimo sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: “…il de cuius era un soggetto affetto da carcinoma della
prostata, trattato con prostatectomia;
vasculopatia cerebrale cronica;
malattia renale cronica;
diverticolosi del colon;
miocardiopatia
dilatativa in fibrillazione atriale;
poliartrosi a discreta incidenza
funzionale…”. Ha statuito il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento (L. 508/1988) e ciò per come precisato dal 01 gennaio
2022 e sino alla data di decesso (22/07/2022).
Ordunque, è configurabile un diritto all'indennità di accompagnamento in relazione a tutte quelle malattie che per il grado di gravità comportano un impedimento dell'apparato cognitivo e/o motorio e che allo stesso tempo comportano una assistenza quotidiana farmacologica,
evidenziando come nel caso in specie detti impedimenti non fossero presenti atti ad impedire gli atti quotidiani giornalieri. Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno in ragione della decorrenza porsi a carico dell' resistente, mentre quelle di CP_1
CTU della fase di ATP e di quella di ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del presupposto sanitario in capo a , nato a [...] il Persona_1
22.09.1933, cod. fisc.: e deceduto in GE in C.F._2
data 22.7.2022, a potere beneficiare dell'indennità di accompagnamento a fare data dal 01/02/2022 e sino al 22/07/2022.
Condanna, l' a rifondere le spese e competenze di lite del giudizio CP_1
anche di ATP (n. 889/2022 r.g.a.c.), che liquida nel suo complesso in €
2.650,00, oltre accessori (spese generali, Cpa ed Iva se dovuta) da liquidarsi a vantaggio del difensore che si è dichiarato antistatario.
Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da CP_1
separato decreto.
Il Giudice
ND CI
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di GE
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., CI ND, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 11/12/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 311/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
, nata a [...] il [...] cod. fisc. Parte_1
, quale erede del sig. , nato a C.F._1 Persona_1
GE (CL) il 22.09.1933, cod. fisc.: e deceduto C.F._2
in GE in data 22.7.2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro d'Aleo,
presso il cui studio hanno eletto domicilio
ricorrenti
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente oggetto: indennità di accompagnamento l. 508/1988 e ss. modificazioni conclusioni per le parti (ud. 11/12/2025): “...concludono le parti
richiamando i propri scritti difensivi e le conclusioni rese all'udienza
anzi richiamata, tenuta ai sensi dell'art. 127 TER CPC, così, per come
disposto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (indennità di accompagnamento) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituita l' per mano dei propri difensori che ne ha chiesto il CP_1
rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio, chiedendo di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30
gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V dell'art. 445
c.p.c.
Nel frattempo il ricorrente era deceduto, cui si costituiva l'erede che ha insistito nella domanda giudiziaria formulata.
Nelle more è stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti difensivi all'udienza del 11 dicembre 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda della ricorrente appare in parte fondata e, pertanto, l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà
intendersi qui fatta propria da questo giudicante, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo al ricorrente medesimo sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: “…il de cuius era un soggetto affetto da carcinoma della
prostata, trattato con prostatectomia;
vasculopatia cerebrale cronica;
malattia renale cronica;
diverticolosi del colon;
miocardiopatia
dilatativa in fibrillazione atriale;
poliartrosi a discreta incidenza
funzionale…”. Ha statuito il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento (L. 508/1988) e ciò per come precisato dal 01 gennaio
2022 e sino alla data di decesso (22/07/2022).
Ordunque, è configurabile un diritto all'indennità di accompagnamento in relazione a tutte quelle malattie che per il grado di gravità comportano un impedimento dell'apparato cognitivo e/o motorio e che allo stesso tempo comportano una assistenza quotidiana farmacologica,
evidenziando come nel caso in specie detti impedimenti non fossero presenti atti ad impedire gli atti quotidiani giornalieri. Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno in ragione della decorrenza porsi a carico dell' resistente, mentre quelle di CP_1
CTU della fase di ATP e di quella di ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del presupposto sanitario in capo a , nato a [...] il Persona_1
22.09.1933, cod. fisc.: e deceduto in GE in C.F._2
data 22.7.2022, a potere beneficiare dell'indennità di accompagnamento a fare data dal 01/02/2022 e sino al 22/07/2022.
Condanna, l' a rifondere le spese e competenze di lite del giudizio CP_1
anche di ATP (n. 889/2022 r.g.a.c.), che liquida nel suo complesso in €
2.650,00, oltre accessori (spese generali, Cpa ed Iva se dovuta) da liquidarsi a vantaggio del difensore che si è dichiarato antistatario.
Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da CP_1
separato decreto.
Il Giudice
ND CI