Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01133/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02654/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2654 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Caltabiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Catania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- ex artt. 31 e 117 c.p.c. del silenzio-inadempimento sulla domanda di rinnovo della licenza di porto pistola per difesa personale ex art. 42 TULPS, allo stato attuale mai esitata, e per la declaratoria dell'obbligo di provvedere in capo all'Amministrazione resistente ex artt. 2, 3 e 10-bis L.n. 241/1990 e ss.mm.ii..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa EP LE DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, notificato in data 5 dicembre 2025 e depositato il successivo 10 dicembre, parte ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e del corrispondente obbligo a provvedere della Prefettura di Catania – Ufficio Territoriale del Governo sulla domanda di rinnovo della licenza di porto pistola per difesa personale ex art. 42 TULPS, proposta in data 26 marzo 2024.
A sostegno delle proprie pretese, parte ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3, 10 e 10 bis della legge 241/1990 nonché la violazione del termine di conclusione del procedimento stabilito nell'allegato 1 del dpcm n. 214/2012.
2. Si è costituita l’amministrazione intimata che successivamente ha prodotto documentazione, tra cui il sopraggiunto provvedimento di rigetto.
3. In vista della camera di consiglio parte ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, poiché in data 19 dicembre 2025, successivamente quindi all’instaurazione del giudizio in esame, l’Amministrazione resistente ha emanato il provvedimento finale del procedimento in questione; ha, quindi, chiesto di dichiarare improcedibile il ricorso, con condanna alle spese di lite, da distrarre in favore del difensore anticipatario.
4. Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026 entrambe le parti hanno insistito per la condanna alle spese e, dopo la discussione, il ricorso è stato posto in decisione.
5. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, secondo quanto dichiarato dalla parte ricorrente con la nota depositata in data 26 marzo 2026.
Si deve, sul punto, richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l'adozione da parte dell'Amministrazione di un qualsivoglia provvedimento esplicito, in risposta all'istanza dell'interessato (anche non satisfattivo dell'interesse pretensivo fatto valere dal privato), interrompe l'inerzia della P.A. e rende il ricorso avverso il silenzio (inammissibile, per carenza originaria d'interesse ad agire, se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso medesimo, ovvero) improcedibile, per carenza sopravvenuta di interesse ad agire, se il provvedimento interviene nel corso del giudizio (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 20 dicembre 2023, n. 7058; cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 30 luglio 2024, n. 2751), come nel caso in esame.
6. Avendo l’amministrazione riscontrato l’istanza in questione solo in seguito alla proposizione dell’odierno ricorso, posto l’obbligo in capo alla stessa di esitare le istanze delle parti istanti, sussistono giusti motivi per riconoscere, in favore della parte ricorrente, le spese di lite, da liquidarsi nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 800,00 (euro ottocento/00), oltre accessori dovuti e refusione del contributo unificato ove versato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA IA TA, Presidente
EP LE DO, Consigliere, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP LE DO | RA IA TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.