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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2025, n. 5877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5877 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa NE LL Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa ET GE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1834/2024 R.G. promossa da:
,n. a CATANIA (CT) il 26/07/1975 (C.F.: C.F._1 ), rappr. e Parte_1
dif. dall'avv. ARENA BARTOLO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata,
giusta procura in atti
Ricorrente
nei confronti di CP_1 n. a CATANIA (CT) il 29/03/1971 (C.F.: C.F._2
Resistente/contumace
Con l'intervento del pubblico ministero. Posta in decisione all'udienza del 17/11/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Parte 1Con ricorso depositato il 23/02/2024 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898,
chiedeva e a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con e celebrato in Sant'Agata Li Battiati (CT) in data 03.04.1996; matrimonio CP_1
dal quale sono nati i figli Per_1 il 01.07.1995 e Per_2 il 05.11.1998, entrambi autonomi ed autosufficienti, come dedotto in seno al ricorso introduttivo.
Esponeva di essersi separata dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione nel giudizio di separazione personale e che non si erano più riconciliati, a tal fine allegava copia della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 22.09.2023 e pedissequa attestazione di passaggio in giudicato. CP_1 nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio.
All'esito dell'udienza all'uopo fissata il 17.11.2025, il procuratore della parte ricorrente precisava le conclusioni;
in quella sede il G.D. - verificata la regolarità della notifica e la completezza della documentazione - riservava di riferire al collegio per la decisione.
II P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di CP_1 il quale, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio.
Ciò posto, ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898,
per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi Parte_1 e CP_1 per il
prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 22.09.2023. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Quanto alle condizioni d'ordine accessorio economiche e patrimoniali, la ricorrente in seno al verbale di precisazione delle conclusioni, insisteva sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio, stante che già in sede di separazione le parti avevano regolato i propri rapporti e stante, comunque, l'assenza di contestazioni.
Di talché, lo scioglimento del matrimonio viene pronunciata senza ulteriori statuizioni.
Vista la contumacia del convenuto, le spese processuali vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1834/2024
R.G., così statuisce:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1 e [...] CP_1 in data 03.04.1996, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Sant'Agata Li Battiati, al n.3, parte I, anno 1996.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Spese dichiarate irripetibili
Così deciso in Catania, il 21.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente Il Giudice est.
NE LL ET GE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa NE LL Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa ET GE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1834/2024 R.G. promossa da:
,n. a CATANIA (CT) il 26/07/1975 (C.F.: C.F._1 ), rappr. e Parte_1
dif. dall'avv. ARENA BARTOLO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata,
giusta procura in atti
Ricorrente
nei confronti di CP_1 n. a CATANIA (CT) il 29/03/1971 (C.F.: C.F._2
Resistente/contumace
Con l'intervento del pubblico ministero. Posta in decisione all'udienza del 17/11/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Parte 1Con ricorso depositato il 23/02/2024 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898,
chiedeva e a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con e celebrato in Sant'Agata Li Battiati (CT) in data 03.04.1996; matrimonio CP_1
dal quale sono nati i figli Per_1 il 01.07.1995 e Per_2 il 05.11.1998, entrambi autonomi ed autosufficienti, come dedotto in seno al ricorso introduttivo.
Esponeva di essersi separata dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione nel giudizio di separazione personale e che non si erano più riconciliati, a tal fine allegava copia della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 22.09.2023 e pedissequa attestazione di passaggio in giudicato. CP_1 nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio.
All'esito dell'udienza all'uopo fissata il 17.11.2025, il procuratore della parte ricorrente precisava le conclusioni;
in quella sede il G.D. - verificata la regolarità della notifica e la completezza della documentazione - riservava di riferire al collegio per la decisione.
II P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di CP_1 il quale, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio.
Ciò posto, ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898,
per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi Parte_1 e CP_1 per il
prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 22.09.2023. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Quanto alle condizioni d'ordine accessorio economiche e patrimoniali, la ricorrente in seno al verbale di precisazione delle conclusioni, insisteva sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio, stante che già in sede di separazione le parti avevano regolato i propri rapporti e stante, comunque, l'assenza di contestazioni.
Di talché, lo scioglimento del matrimonio viene pronunciata senza ulteriori statuizioni.
Vista la contumacia del convenuto, le spese processuali vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1834/2024
R.G., così statuisce:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1 e [...] CP_1 in data 03.04.1996, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Sant'Agata Li Battiati, al n.3, parte I, anno 1996.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Spese dichiarate irripetibili
Così deciso in Catania, il 21.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente Il Giudice est.
NE LL ET GE