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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8070/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 8070/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GARDI CLAUDIA in virtù di procura speciale in Parte_1 atti;
ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino
- Disporre l'affidamento di alla madre ex art. 337 quater c.c. Per_1
- Assegnare la casa familiare alla IG.ra , la quale ivi abiterà con il figlio. Pt_1
- Disporre che il IG. possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le modalità che il CP_1
Tribunale riterrà più opportune nell'interesse del minore e all'esito degli approfondimenti che verranno svolti.
- Disporre che il IG. corrisponda alla IG.ra la somma mensile di euro 300,00 CP_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi secondo indici Istat, con ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie per il minore, così come disciplinate dal Protocollo d'Intesa Magistrati-Avvocati
- Con vittoria delle spese ed onorari di lite.
Successivamente integrato da verbale di udienza del 16/01/2025:
- Presa in carico del resistente da parte del SERD territorialmente competente
- Disporsi intervento di educativa domiciliare da parte dei Servizi Sociali presso l'abitazione del resistente
- Dà atto della non necessaria prosecuzione delle sedute psicologiche per il minore da parte della
NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Per_1 Parte_1 [...]
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio. CP_1
Con ricorso depositato il 07/05/2024, chiedeva al Tribunale Parte_1
l'affidamento a sé del minore con contestuale assegnazione della casa familiare, chiedeva disporsi altresì calendario di visita padre-figlio in base alle valutazioni dell'autorità giudiziaria domandando di porre a carico di parte resistente un contributo al mantenimento di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore.
All'udienza del 16/01/2025 parte ricorrente compariva ed il Giudice, rilevata la regolarità della notifica a parte resistente, dichiarava la contumacia del sig. Il Giudice Controparte_1 ascoltata personalmente la parte attrice e ritenuta matura la Causa per la decisione, invitava il difensore a precisare le sue conclusioni. L'avv. di parte ricorrente precisava, pertanto, le conclusioni come da ricorso introduttivo del 07/05/2024 chiedendo, altresì, la presa in carico del resistente da parte del SERD territorialmente competente, chiedendo l'intervento di educativa domiciliare da parte dei Servizi presso l'abitazione paterna. Il Giudice delegato rimetteva la Causa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene questo Tribunale che le domande della ricorrente debbano trovare accoglimento. Quanto al figlio minore deve essere disposto l'affidamento dello stesso alla madre, in applicazione dell'art. 337 quater c.c., atteso che l'affidamento ad entrambi i genitori non può essere disposto in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza educativa del padre. Egli, infatti, come si evince dalle circostanziate dichiarazioni della ricorrente, che trovano conferma nelle relazioni dei Servizi Sociali e del servizio di NPI/Psicologia età evolutiva, si è disinteressato al minore, incontrandolo in maniera non regolare e non contribuendo al suo mantenimento. Il resistente contumace non ha risposto alle numerose convocazioni degli assistenti sociali, presentandosi solo in data 3.12.2024 dopo numerose chiamate e convocazioni, né si è costituito nel presente giudizio. Tutto ciò è prova, evidentemente, delle gravi difficoltà che incontrerebbe la madre nel doversi mettere in contatto con il padre del minore qualora vi fossero decisioni da prendere nell'interesse dello stesso.
Conseguentemente, stante la gravità degli aspetti testé evidenziati e le difficoltà cui la sig.ra Pt_1
andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della prole
[...]
con un genitore sostanzialmente assente, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c., deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per il figlio siano adottate dalla madre, Per_1
fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole. In considerazione di quanto sopra stabilito, deve disporsi che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre, cui deve essere assegnata la casa famigliare con gli arredi ivi presenti.
Il padre, se interessato, potrà vedere il minore solo in luogo neutro, con personale educativo, previa attenta valutazione da parte dei Servizi Sociali incaricati delle capacità genitoriali del sig.
tenuto altresì conto del suo percorso presso il Serd competente territorialmente, CP_1
rimettendo alla valutazione dei Servizi Sociali eventuali graduali e future liberalizzazioni degli incontri tra padre e figlio, i quali si attiveranno, inoltre, per seguire e sostenere la situazione, sino a quando ne ravviseranno l'utilità, in particolare per quanto riguarda il supporto al minore ed il sostegno, vigilando sui rapporti padre-minore, autorizzando gli operatori, effettuate le verifiche del caso, a introdurre modalità diverse dal luogo neutro ove ciò sia comunque tutelante per il minore, anche previa valutazione della condizione abitativa del padre,
Si prescrive al sig. di intraprendere un percorso di approfondimento e di valutazione CP_1
presso il Serd competente, verifica funzionale ad accertare anche le sue capacità genitoriali.
Considerando le esigenze del minore, i tempi di permanenza dello stesso presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di 300,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Sul punto giova rilevare che la sig.ra attualmente vive assieme al figlio minore in Pt_1 Per_1
una casa di proprietà, sulla quale grava un mutuo di 380,00 euro mensili. La stessa lavora con contratto a tempo indeterminato presso e guadagna circa € 1400 mensili. Con la signora CP_2
ed il minore , vivono, a settimane alterne, anche i tre figli nati dal suo precedente Pt_1 Per_1
matrimonio.
Pur non risultando dati certi circa l'attuale stato di occupazione e/o delle eventuali entrate del sig.
non si può prescindere dalla natura insopprimibile del dovere di mantenimento del figlio, CP_1
pertanto, valutando anche la capacità lavorativa generica del convenuto (di anni 40), il Tribunale ritiene congruo il sopraindicato importo di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa sottoscritto in data 15.3.2016 dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
Le spese di giudizio, tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, devono essere poste a carico del convenuto, essendo il comportamento di quest'ultimo ad aver indotto la ricorrente ad adire il Tribunale al fine di poter provvedere alla gestione del figlio, altrimenti inibita.
Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi, della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo e dell'istruttoria svolta:
Fase studio € 850,5
Fase introduttiva € 697.25
Fase decisoria € 1.452,25
Totale € 3.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli articoli 38 disp. att. c.c, 316 e 337 bis e seguenti c.c. e 737 e seguenti c.p.c.,
il figlio minore in via esclusiva alla madre, sig.ra demandando Pt_2 Per_1 Parte_1
alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per il minore ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie comprese le decisioni sulle vaccinazioni, scolastiche, rilascio di documenti di identità anche validi per l'espatrio, attività sportive, ecc.) e dispone che lo stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
ASSEGNA la casa famigliare con gli arredi ivi presenti alla ricorrente, sig.ra ; Parte_1
DISPONE che il padre, ove manifesti interesse, possa incontrare il figlio in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo. Autorizza gli operatori a introdurre gradualmente modificazioni e/o ampliamenti, compresa la possibilità di trascorrere parte del tempo all'esterno del luogo d'incontro, o di introdurre modalità diverse dal luogo neutro, anche con la previsione di una educativa domiciliare presso il padre, solo ove ciò sia comunque tutelante per il figlio e previa aderenza del sig. al percorso presso il Serd. CP_1
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali incaricati, attraverso la messa in atto di ogni intervento ritenuto utile per il monitoraggio ed il sostegno alla ricorrente ed al minore, nonché per un graduale recupero dei rapporti tra il padre e il figlio minore.
PRESCRIVE al sig. la presa in carico presso il Serd competente Controparte_1
territorialmente.
DISPONE che il sig. corrisponda, a decorrere dal deposito del ricorso ( maggio Controparte_1
2024) alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, entro il 5 Parte_1
di ogni mese, l'assegno di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino 15.3.2016.
CONDANNA rifondere a le spese di lite che liquida Controparte_1 Parte_1
in complessivi € 3.000,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 7.2.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Chantal Dameglio Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 8070/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GARDI CLAUDIA in virtù di procura speciale in Parte_1 atti;
ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino
- Disporre l'affidamento di alla madre ex art. 337 quater c.c. Per_1
- Assegnare la casa familiare alla IG.ra , la quale ivi abiterà con il figlio. Pt_1
- Disporre che il IG. possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le modalità che il CP_1
Tribunale riterrà più opportune nell'interesse del minore e all'esito degli approfondimenti che verranno svolti.
- Disporre che il IG. corrisponda alla IG.ra la somma mensile di euro 300,00 CP_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi secondo indici Istat, con ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie per il minore, così come disciplinate dal Protocollo d'Intesa Magistrati-Avvocati
- Con vittoria delle spese ed onorari di lite.
Successivamente integrato da verbale di udienza del 16/01/2025:
- Presa in carico del resistente da parte del SERD territorialmente competente
- Disporsi intervento di educativa domiciliare da parte dei Servizi Sociali presso l'abitazione del resistente
- Dà atto della non necessaria prosecuzione delle sedute psicologiche per il minore da parte della
NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Per_1 Parte_1 [...]
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio. CP_1
Con ricorso depositato il 07/05/2024, chiedeva al Tribunale Parte_1
l'affidamento a sé del minore con contestuale assegnazione della casa familiare, chiedeva disporsi altresì calendario di visita padre-figlio in base alle valutazioni dell'autorità giudiziaria domandando di porre a carico di parte resistente un contributo al mantenimento di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore.
All'udienza del 16/01/2025 parte ricorrente compariva ed il Giudice, rilevata la regolarità della notifica a parte resistente, dichiarava la contumacia del sig. Il Giudice Controparte_1 ascoltata personalmente la parte attrice e ritenuta matura la Causa per la decisione, invitava il difensore a precisare le sue conclusioni. L'avv. di parte ricorrente precisava, pertanto, le conclusioni come da ricorso introduttivo del 07/05/2024 chiedendo, altresì, la presa in carico del resistente da parte del SERD territorialmente competente, chiedendo l'intervento di educativa domiciliare da parte dei Servizi presso l'abitazione paterna. Il Giudice delegato rimetteva la Causa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene questo Tribunale che le domande della ricorrente debbano trovare accoglimento. Quanto al figlio minore deve essere disposto l'affidamento dello stesso alla madre, in applicazione dell'art. 337 quater c.c., atteso che l'affidamento ad entrambi i genitori non può essere disposto in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza educativa del padre. Egli, infatti, come si evince dalle circostanziate dichiarazioni della ricorrente, che trovano conferma nelle relazioni dei Servizi Sociali e del servizio di NPI/Psicologia età evolutiva, si è disinteressato al minore, incontrandolo in maniera non regolare e non contribuendo al suo mantenimento. Il resistente contumace non ha risposto alle numerose convocazioni degli assistenti sociali, presentandosi solo in data 3.12.2024 dopo numerose chiamate e convocazioni, né si è costituito nel presente giudizio. Tutto ciò è prova, evidentemente, delle gravi difficoltà che incontrerebbe la madre nel doversi mettere in contatto con il padre del minore qualora vi fossero decisioni da prendere nell'interesse dello stesso.
Conseguentemente, stante la gravità degli aspetti testé evidenziati e le difficoltà cui la sig.ra Pt_1
andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della prole
[...]
con un genitore sostanzialmente assente, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c., deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per il figlio siano adottate dalla madre, Per_1
fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole. In considerazione di quanto sopra stabilito, deve disporsi che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre, cui deve essere assegnata la casa famigliare con gli arredi ivi presenti.
Il padre, se interessato, potrà vedere il minore solo in luogo neutro, con personale educativo, previa attenta valutazione da parte dei Servizi Sociali incaricati delle capacità genitoriali del sig.
tenuto altresì conto del suo percorso presso il Serd competente territorialmente, CP_1
rimettendo alla valutazione dei Servizi Sociali eventuali graduali e future liberalizzazioni degli incontri tra padre e figlio, i quali si attiveranno, inoltre, per seguire e sostenere la situazione, sino a quando ne ravviseranno l'utilità, in particolare per quanto riguarda il supporto al minore ed il sostegno, vigilando sui rapporti padre-minore, autorizzando gli operatori, effettuate le verifiche del caso, a introdurre modalità diverse dal luogo neutro ove ciò sia comunque tutelante per il minore, anche previa valutazione della condizione abitativa del padre,
Si prescrive al sig. di intraprendere un percorso di approfondimento e di valutazione CP_1
presso il Serd competente, verifica funzionale ad accertare anche le sue capacità genitoriali.
Considerando le esigenze del minore, i tempi di permanenza dello stesso presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di 300,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Sul punto giova rilevare che la sig.ra attualmente vive assieme al figlio minore in Pt_1 Per_1
una casa di proprietà, sulla quale grava un mutuo di 380,00 euro mensili. La stessa lavora con contratto a tempo indeterminato presso e guadagna circa € 1400 mensili. Con la signora CP_2
ed il minore , vivono, a settimane alterne, anche i tre figli nati dal suo precedente Pt_1 Per_1
matrimonio.
Pur non risultando dati certi circa l'attuale stato di occupazione e/o delle eventuali entrate del sig.
non si può prescindere dalla natura insopprimibile del dovere di mantenimento del figlio, CP_1
pertanto, valutando anche la capacità lavorativa generica del convenuto (di anni 40), il Tribunale ritiene congruo il sopraindicato importo di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa sottoscritto in data 15.3.2016 dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
Le spese di giudizio, tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, devono essere poste a carico del convenuto, essendo il comportamento di quest'ultimo ad aver indotto la ricorrente ad adire il Tribunale al fine di poter provvedere alla gestione del figlio, altrimenti inibita.
Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi, della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo e dell'istruttoria svolta:
Fase studio € 850,5
Fase introduttiva € 697.25
Fase decisoria € 1.452,25
Totale € 3.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli articoli 38 disp. att. c.c, 316 e 337 bis e seguenti c.c. e 737 e seguenti c.p.c.,
il figlio minore in via esclusiva alla madre, sig.ra demandando Pt_2 Per_1 Parte_1
alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per il minore ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie comprese le decisioni sulle vaccinazioni, scolastiche, rilascio di documenti di identità anche validi per l'espatrio, attività sportive, ecc.) e dispone che lo stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
ASSEGNA la casa famigliare con gli arredi ivi presenti alla ricorrente, sig.ra ; Parte_1
DISPONE che il padre, ove manifesti interesse, possa incontrare il figlio in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo. Autorizza gli operatori a introdurre gradualmente modificazioni e/o ampliamenti, compresa la possibilità di trascorrere parte del tempo all'esterno del luogo d'incontro, o di introdurre modalità diverse dal luogo neutro, anche con la previsione di una educativa domiciliare presso il padre, solo ove ciò sia comunque tutelante per il figlio e previa aderenza del sig. al percorso presso il Serd. CP_1
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali incaricati, attraverso la messa in atto di ogni intervento ritenuto utile per il monitoraggio ed il sostegno alla ricorrente ed al minore, nonché per un graduale recupero dei rapporti tra il padre e il figlio minore.
PRESCRIVE al sig. la presa in carico presso il Serd competente Controparte_1
territorialmente.
DISPONE che il sig. corrisponda, a decorrere dal deposito del ricorso ( maggio Controparte_1
2024) alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, entro il 5 Parte_1
di ogni mese, l'assegno di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino 15.3.2016.
CONDANNA rifondere a le spese di lite che liquida Controparte_1 Parte_1
in complessivi € 3.000,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 7.2.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Chantal Dameglio Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.