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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 298/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MUSCAGLIONE GIOVANNA, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6982/2024 depositato il 06/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293202200666897929 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3759/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nell'annullamento dell'atto impugnato e nella distrazione delle spese
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate insiste nelle difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 05.08.2024 parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n.
293202200666897929/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la Provincia di Catania, scaturente dal controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36 ter D.P.R. 600/1973, relativamente alla dichiarazione REDDITI/2018 (Irpef anno di imposta 2017) portata a conoscenza del ricorrente il 13.05.2024
Censura, in via principale, l'omessa comunicazione dell'esito del controllo formale della dichiarazione in violazione dell'art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973 e il difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata in violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000.
Censura nel merito della pretesa la nullità della cartella di pagamento impugnata per decadenza dei termini di cui l'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
Sempre nel merito della pretesa avanzata contesta la nullità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa tributaria.
Si costituisce ADE che controdeduce, deposita documentazione e conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memorie difensive depositate il 23.10.2025 parte ricorrente evidenzia di avere provato attraverso la rottamazione di avere pagato i contributi INPS riportati nella dichiarazione dei redditi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
In ordine alla prima censura la Corte rileva che la doglianza appare fondata, in quanto dall'attestazione di consegna allegata in atti, notificata in data 25/01/2022 il piego postale consegnato non appare riconducibile alla comunicazione Redditi PF Anno d'imposta 2017 avente Id.controllo: T17U0089549158 e Codice atto:
03244651885, dall'attestazione di consegna prodotta in atti nessun riferimento ai codici relativi alla dichiarazione redditi .
Anche la censura di nullità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa tributaria appare fondata.
In merito l'Agenzia delle Entrate rileva che da una disamina della documentazione prodotta, non è per loro possibile quantificare esattamente l'importo versato a titolo di contributi per l'anno 2017 corrispondente all'importo di euro 9.577,00 che Parte ricorrente ha indicato al rigo RN3 “Oneri deducibili” della dichiarazione
Modello Unico PF/2018 per l'anno d'imposta 2017. Ne consegue che l'Agenzia delle Entrate, non aveva accolto, per non avere saputo quantificare, gli oneri deducibili.
Restano assorbite le altre censura, atteso l'accoglimento delle prime.
La soccombenza comporta la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato , condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite determinate in € 500,00 oltre oneri come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Dott. Difensore_1, che ne ha fatto espressa richiesta. Così deciso nella Camera di consiglio del 5 novembre 2025. IL GIUDICE Giovanna Muscaglione
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MUSCAGLIONE GIOVANNA, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6982/2024 depositato il 06/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293202200666897929 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3759/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nell'annullamento dell'atto impugnato e nella distrazione delle spese
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate insiste nelle difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 05.08.2024 parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n.
293202200666897929/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la Provincia di Catania, scaturente dal controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36 ter D.P.R. 600/1973, relativamente alla dichiarazione REDDITI/2018 (Irpef anno di imposta 2017) portata a conoscenza del ricorrente il 13.05.2024
Censura, in via principale, l'omessa comunicazione dell'esito del controllo formale della dichiarazione in violazione dell'art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973 e il difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata in violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000.
Censura nel merito della pretesa la nullità della cartella di pagamento impugnata per decadenza dei termini di cui l'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
Sempre nel merito della pretesa avanzata contesta la nullità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa tributaria.
Si costituisce ADE che controdeduce, deposita documentazione e conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memorie difensive depositate il 23.10.2025 parte ricorrente evidenzia di avere provato attraverso la rottamazione di avere pagato i contributi INPS riportati nella dichiarazione dei redditi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
In ordine alla prima censura la Corte rileva che la doglianza appare fondata, in quanto dall'attestazione di consegna allegata in atti, notificata in data 25/01/2022 il piego postale consegnato non appare riconducibile alla comunicazione Redditi PF Anno d'imposta 2017 avente Id.controllo: T17U0089549158 e Codice atto:
03244651885, dall'attestazione di consegna prodotta in atti nessun riferimento ai codici relativi alla dichiarazione redditi .
Anche la censura di nullità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa tributaria appare fondata.
In merito l'Agenzia delle Entrate rileva che da una disamina della documentazione prodotta, non è per loro possibile quantificare esattamente l'importo versato a titolo di contributi per l'anno 2017 corrispondente all'importo di euro 9.577,00 che Parte ricorrente ha indicato al rigo RN3 “Oneri deducibili” della dichiarazione
Modello Unico PF/2018 per l'anno d'imposta 2017. Ne consegue che l'Agenzia delle Entrate, non aveva accolto, per non avere saputo quantificare, gli oneri deducibili.
Restano assorbite le altre censura, atteso l'accoglimento delle prime.
La soccombenza comporta la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato , condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite determinate in € 500,00 oltre oneri come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Dott. Difensore_1, che ne ha fatto espressa richiesta. Così deciso nella Camera di consiglio del 5 novembre 2025. IL GIUDICE Giovanna Muscaglione