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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/11/2025, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Domenico Tempone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2963/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo su finanziamento.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Franco Trivigno ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Paterno (PZ) alla Via Tempa la Chiesa n° 3 giusta procura in atti;
pec indicata in atti;
(opponente)
CONTRO già (C.F./P.IVA ), in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di
[...]
già (C.F./P.IVA ), rappresentata Controparte_3 Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Verona al V.lo S. Bernardino n. 5/A, procura in atti;
pec indicata in atti;
(opposta)
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 04/06/2025, le parti si riportavano a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Pagina 1 di 9 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
-Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
FATTO
• Con atto di citazione notificato all'opposta, il Sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 608/2021 (R.G. 2301/2021), emesso dal
Tribunale di Potenza in data 08/08/2021 e pubblicato il 09/08/2021, con il quale si ingiungeva all'opponente Sig. , in solido con la Sig.ra Parte_1 CP_4
(coobbligata), il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €. 24.936,37, oltre interessi come da domanda, nonché spese della procedura, importi dovuti per rate impagate del finanziamento personale n. 19111443 sottoscritto con la Compass
Banca S.p.A. in data 09/05/2018, credito poi ceduto pro soluto ex art. 1260 c.c. alla che, successivamente, mutava denominazione in Controparte_1 [...]
Controparte_3
A fondamento dell'opposizione, eccepiva la violazione delle norme di cui al D.Lgs.
n. 206/2005 (Codice del Consumo) per non aver fornito all'opponente consumatore, contraente “debole”, l'informativa precontrattuale riguardante la tipologia del finanziamento, le relative clausole contrattuali, con particolare riferimento alla scelta della rata mensile da adottare più idonea alla situazione economica dell'opponente e le conseguenze di un eventuale inadempimento, al fine di una corretta conoscenza di quanto andava a stipulare.
Eccepiva, altresì, la vessatorietà delle clausole contrattuali per il forte squilibrio che determinano a carico dell'opponente tra diritti ed obblighi contrattuali ivi previsti, trattandosi di contratto sottoscritto nella forma del contratto per adesione su moduli
Pagina 2 di 9 predisposti dalla banca opposta necessitando, pertanto, della specifica approvazione per iscritto.
Contestava, poi, l'assenza di prova del credito vantato dall'opposta, non potendosi ritenere sufficiente il semplice saldaconto prodotto in sede monitoria.
Eccepiva, infine, l'omessa comunicazione della cessione del credito, nonché l'omessa prova dell'inclusione del credito vantato nei confronti dell'opponente nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., non risultando sufficiente la sola produzione del contratto di cessione senza l'estratto dei crediti ceduti, per nominativo e non per codice, ovvero la semplice produzione dell'estratto della cessione pubblicato sulla
ZE IC.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”, riservandosi di formulare richieste istruttorie.
• Si costituiva con comparsa depositata in data 16/05/2022 Controparte_3
e, per essa, nella qualità di mandataria, la la quale in via Controparte_1
preliminare eccepiva la carenza di legittimazione passiva della mandataria in quanto citata in proprio e non nella qualità, chiedendo, pertanto, dichiararsi il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto per decorrenza dei termini per l'opposizione a causa dell'errata vocatio in ius della mandataria in proprio e non nella qualità.
Nel merito, facendo rilevare la non contestazione, ex art. 115 c.p.c., della sottoscrizione del contratto di finanziamento, dell'effettiva erogazione del credito ed del debito maturato da parte opponente, chiedeva il rigetto dell'opposizione la quale, oltre ad avere ad oggetto eccezioni formulate in modo generico, risultava palesemente infondata, avendo l'opposta fornito piena prova del credito vantato, producendo il contratto unitamente all'integrale estratto conto riferito all'andamento del finanziamento, ed allegando l'inadempimento dell'opponente, tra l'altro nemmeno contestato dallo stesso, così assolvendo agli oneri sulla stessa gravanti in
Pagina 3 di 9 merito ad azioni contrattuali di inadempimento, mentre parte opponente nulla aveva provato relativamente ai fatti impeditivi/modificativi/estintivi della relativa pretesa.
In particolare deduceva, come da documentazione depositata in atti: a) che il contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto era stato emesso previa acquisizione da parte della finanziaria del merito creditizio del finanziato, contenendo tutte le informazioni relative all'erogazione del finanziamento, al relativo costo ed al numero di rate, di importo costante, da versare ai fini dell'ammortamento del finanziamento, contestando, pertanto, l'asserita violazione dei doveri di trasparenza ed informazione da parte dell'originaria finanziatrice;
b) l'inammissibilità dell'eccepita vessatorietà delle clausole contrattuali in quanto formulata in modo generico, senza specifica indicazione di quali clausole erano da ritenersi abusive per l'assunto squilibrio ai danni del consumatore;
c) l'infondatezza, in ogni caso, dell'eccepita vessatorietà delle clausole contenute nel contratto, essendo state oggetto di specifica approvazione/sottoscrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341
c.c.; d) la fornita prova della titolarità del credito, ceduto all'opposta nelle forme della cessione regolata dagli artt. 1260 e segg. c.c. e non ai sensi dell'art. 58 T.U.B., come asserito dall'opponente, avendo prodotto il contratto di cessione, l'elenco dei crediti ceduti, con visibilità, per codice, nome debitore e relativo importo, solo relativamente all'opponente per motivi di riservatezza, nonché dell'avvenuta comunicazione della cessione del credito per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
1. Dichiarare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n. 608/2021 del 9/8/2021 emesso dal Tribunale di Potenza per non opposizione nel termine perentorio di 40 giorni nei confronti della ricorrente bensì di soggetto non legittimato passivo con conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione proposta.
In subordine:
2. Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Pagina 4 di 9 Nel merito:
3. Rigettare ogni domanda di Parte Opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei Controparte_3 confronti della Parte Opponente della somma di € 24.936,37 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
4. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;”
• Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletata, con esito negativo, la mediazione obbligatoria, concessi i termini di cui all'art. 183,
VI comma, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti perché in corso trattative di bonario componimento, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04/06/2025 e, in tale data, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. entro i quali solo l'opposta depositava comparsa conclusionale.
DIRITTO
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
1. Preliminarmente ed in via generale appare opportuno precisare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale;
tutto ciò a prescindere dalla idoneità o meno della documentazione, prodotta nella fase monitoria, ad emettere l'ingiunzione opposta, rilevante solo ai fini del governo delle spese relative alla fase monitoria.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del
Pagina 5 di 9 fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis,
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
In particolare, nel caso di azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), come nel caso che ci occupa, il riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. si atteggia nel senso che incombe sul creditore la dimostrazione del titolo (di fonte legale o negoziale) della pretesa ed il termine di scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, allegando la semplice circostanza dell'inadempimento, mentre incombe sul debitore convenuto l'allegazione di fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell'obbligazione idonei a paralizzare la domanda del creditore (Cass. SS.UU. 30/10/2001 n. 13533/2001; Cass.
Civ., Ord. 21/05/2019 n. 13685/2019; Cass. Civ., Sez. VI-2, Ord. 10/04/2018 n.
22584/2018).
2. Tanto precisato in via generale, va rigettata l'eccezione di carattere preliminare formulata dall'opposta in relazione al lamentato vizio di vocatio in ius; infatti, benché parte opponente abbia citato la senza specificare la sua Controparte_5
qualità di mandataria della dal contenuto dell'atto di Controparte_3
citazione si evidenzia senza alcuna incertezza detta qualità e la citazione della mandataria in tale qualità; tra l'altro, all'esito della notifica della citazione presso il procuratore di parte opposta, quest'ultima si è ritualmente costituita nella predetta qualità, svolgendo, tra l'altro, compiuta difesa in merito ai fatti oggetto di opposizione, dovendosi, pertanto ed in ogni caso, ritenere pacificamente sanata l'eventuale nullità dell'atto per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3,
c.p.c. (Cass. Civ., Ord. 23/09/2019 n. 23593).
Pagina 6 di 9 3. Passando, poi, al merito, l'opposizione risulta infondata per i motivi che di seguito si espongono.
3.1 Riguardo alla violazione degli obblighi informativi, l'eccezione non risulta fondata in quanto, dall'esame del contratto depositato in atti, risultano pienamente rispettati gli obblighi informativi posti a carico della finanziaria, secondo quanto prescritto dalle norme del T.U.B. in materia di finanziamento al consumatore (artt.
121 e ss. D.Lgs. 385/1993).
Dal contratto depositato, sottoscritto dall'opponente, circostanza non contestata, si rileva infatti: a) la corretta raccolta di informazioni della situazione economica e relativo reddito dell'opponente (c.d. merito creditizio – art. 124 bis T.U.B.) idoneo all'erogazione del credito;
b) l'indicazione dell'importo finanziato, di tutte le spese collegate al finanziamento, con conseguente costo dell'intera operazione, espressa anche in TAEG ai fini di un corretto raffronto da parte del contraente tra diverse offerte rese anche da altri finanziatori, come prescritto dall'art. 124 T.U.B., nonché il tasso di interesse fisso (TAN) e la composizione della rata in ordine di interessi e capitale, previa predisposizione del piano di ammortamento c.d. alla “francese”
(piano a carattere obbligato determinato sulla base della richiesta da parte del finanziato dell'importo da erogare e del tempo per estinguerlo), documentazione ed informative tutte ricevute dall'opponente come espressamente dichiarato dal medesimo con la sottoscrizione della relativa dichiarazione.
3.2 Anche l'eccepita violazione delle norme del Codice del Consumo (D.Lgs.
206/2005, artt. 33 e ss) risulta infondata;
infatti, a parte la formulazione generica della relativa contestazione, ovvero l'assunto squilibrio ai danni del consumatore delle clausole del contratto senza individuazione specifica di dette clausole ed i motivi dell'assunta abusività, in applicazione del potere officioso di cui all'art. 36
C.d.C., esaminato il contratto sottoscritto dall'opponente, non risultano ivi incluse clausole definite abusive ai sensi degli artt. 33 e 34 del cit. codice in quanto, per ciò che attiene le clausole rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 33 (c.d. clausole lista
Pagina 7 di 9 “grigia”), in applicazione della normativa del codice civile, come richiamata dall'art. 38, le stesse risultano oggetto di approvazione specifica ex art. 1341 c.c., mentre non risultano presenti clausole di cui alla elencazione tassativa dell'art. 36, 2° comma,
C.d.C. (c.d. clausole lista “nera”), non rilevandosi alcuna clausola che evidenzi prescrizioni più favorevoli al finanziatore di cui ai punti a), b) e c) di detto articolo.
Tra l'altro, ove parte opponente avesse ritenuto di individuare clausole contenenti violazioni a dette norme, avrebbe dovuto necessariamente sollecitarne l'esame da parte di questo giudice in modo specifico, individuandole espressamente ed indicandone l'assunta abusività, onere ex art. 2697 c.c. a carico del debitore, obbligato a fornire espressa prova dei fatti modificativi/impeditivi della pretesa creditoria sulla base del richiamato riparto degli oneri probatori.
3.3 Quanto, infine, alla titolarità del diritto di credito in favore della cessionaria
[...]
parte opposta ne ha fornito piena prova sin dalla fase monitoria Controparte_3
con la produzione del contratto di finanziamento n. 19111443 sottoscritto tra l'originaria finanziatrice (Compass Banca s.p.a.) e l'opponente ed il successivo contratto di cessione del 18/11/2020; infatti, va preliminarmente rilevato, come espressamente indicato nel contratto di cessione (cfr. contratto del 18/11/2020 – art. 3.1, pag. 3), che oggetto del contratto non riguarda una cessione in blocco ex art. 58
T.U.B. e L. 130/1999, ma una cessione regolata dalla L. 52/1991 ed artt. 1260 e ss.
c.c.; conseguentemente, ai fini della prova della inclusione del credito per cui è causa nella cessione del 18/11/2020, parte opposta ha depositato in atti copia integrale del contratto di cessione, nonché la lista dei crediti ceduti (n. 16.350), tra i quali (gli altri nominativi omissati per motivi di riservatezza) si evidenzia quello oggetto di causa, indicato per codice cliente, codice pratica (contratto n. 19111443), credito totale ceduto (€. 24.936,37 – coincidente con quello ingiunto), linea capitale ed interessi di mora, nonché cognome e nome del debitore ceduto ( ); ha inoltre fornito Parte_1
prova, contrariamente a quanto assunto dall'opponente, dell'avvenuta comunicazione della cessione ai fini dell'art. 1264 c.c. con racc.ta a.r. n. 68585610094-1 e relativo
Pagina 8 di 9 avviso di ricevimento inviata all'opponente (ma anche alla coobbligata); ha infine depositato le visure storiche di e attestanti i relativi Controparte_1 Controparte_3
cambi di denominazione.
Anche tale motivo di opposizione risulta pertanto infondato.
In definitiva l'opposizione va integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4 Le spese del presente giudizio, seguono il principio della soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate, sulla base dei valori medi tariffari di cui allo scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, in favore di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al numero di R.G. 2963/2021, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo opposto n° 608/2021 (R.G.
2301/2021), emesso dal Tribunale di Potenza in data 08/08/2021 e pubblicato il
09/08/2021, dichiarandone la definitiva esecutorietà;
3) CO parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in complessivi €.
5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali 15% su detti compensi ed IVA e Cassa Avvocati nelle rispettive misure di legge.
Così deciso in Potenza il 30/11/2025
Il G.O.P.
dott. Domenico Tempone
Pagina 9 di 9
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Domenico Tempone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2963/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo su finanziamento.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Franco Trivigno ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Paterno (PZ) alla Via Tempa la Chiesa n° 3 giusta procura in atti;
pec indicata in atti;
(opponente)
CONTRO già (C.F./P.IVA ), in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di
[...]
già (C.F./P.IVA ), rappresentata Controparte_3 Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Verona al V.lo S. Bernardino n. 5/A, procura in atti;
pec indicata in atti;
(opposta)
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 04/06/2025, le parti si riportavano a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Pagina 1 di 9 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
-Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
FATTO
• Con atto di citazione notificato all'opposta, il Sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 608/2021 (R.G. 2301/2021), emesso dal
Tribunale di Potenza in data 08/08/2021 e pubblicato il 09/08/2021, con il quale si ingiungeva all'opponente Sig. , in solido con la Sig.ra Parte_1 CP_4
(coobbligata), il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €. 24.936,37, oltre interessi come da domanda, nonché spese della procedura, importi dovuti per rate impagate del finanziamento personale n. 19111443 sottoscritto con la Compass
Banca S.p.A. in data 09/05/2018, credito poi ceduto pro soluto ex art. 1260 c.c. alla che, successivamente, mutava denominazione in Controparte_1 [...]
Controparte_3
A fondamento dell'opposizione, eccepiva la violazione delle norme di cui al D.Lgs.
n. 206/2005 (Codice del Consumo) per non aver fornito all'opponente consumatore, contraente “debole”, l'informativa precontrattuale riguardante la tipologia del finanziamento, le relative clausole contrattuali, con particolare riferimento alla scelta della rata mensile da adottare più idonea alla situazione economica dell'opponente e le conseguenze di un eventuale inadempimento, al fine di una corretta conoscenza di quanto andava a stipulare.
Eccepiva, altresì, la vessatorietà delle clausole contrattuali per il forte squilibrio che determinano a carico dell'opponente tra diritti ed obblighi contrattuali ivi previsti, trattandosi di contratto sottoscritto nella forma del contratto per adesione su moduli
Pagina 2 di 9 predisposti dalla banca opposta necessitando, pertanto, della specifica approvazione per iscritto.
Contestava, poi, l'assenza di prova del credito vantato dall'opposta, non potendosi ritenere sufficiente il semplice saldaconto prodotto in sede monitoria.
Eccepiva, infine, l'omessa comunicazione della cessione del credito, nonché l'omessa prova dell'inclusione del credito vantato nei confronti dell'opponente nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., non risultando sufficiente la sola produzione del contratto di cessione senza l'estratto dei crediti ceduti, per nominativo e non per codice, ovvero la semplice produzione dell'estratto della cessione pubblicato sulla
ZE IC.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”, riservandosi di formulare richieste istruttorie.
• Si costituiva con comparsa depositata in data 16/05/2022 Controparte_3
e, per essa, nella qualità di mandataria, la la quale in via Controparte_1
preliminare eccepiva la carenza di legittimazione passiva della mandataria in quanto citata in proprio e non nella qualità, chiedendo, pertanto, dichiararsi il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto per decorrenza dei termini per l'opposizione a causa dell'errata vocatio in ius della mandataria in proprio e non nella qualità.
Nel merito, facendo rilevare la non contestazione, ex art. 115 c.p.c., della sottoscrizione del contratto di finanziamento, dell'effettiva erogazione del credito ed del debito maturato da parte opponente, chiedeva il rigetto dell'opposizione la quale, oltre ad avere ad oggetto eccezioni formulate in modo generico, risultava palesemente infondata, avendo l'opposta fornito piena prova del credito vantato, producendo il contratto unitamente all'integrale estratto conto riferito all'andamento del finanziamento, ed allegando l'inadempimento dell'opponente, tra l'altro nemmeno contestato dallo stesso, così assolvendo agli oneri sulla stessa gravanti in
Pagina 3 di 9 merito ad azioni contrattuali di inadempimento, mentre parte opponente nulla aveva provato relativamente ai fatti impeditivi/modificativi/estintivi della relativa pretesa.
In particolare deduceva, come da documentazione depositata in atti: a) che il contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto era stato emesso previa acquisizione da parte della finanziaria del merito creditizio del finanziato, contenendo tutte le informazioni relative all'erogazione del finanziamento, al relativo costo ed al numero di rate, di importo costante, da versare ai fini dell'ammortamento del finanziamento, contestando, pertanto, l'asserita violazione dei doveri di trasparenza ed informazione da parte dell'originaria finanziatrice;
b) l'inammissibilità dell'eccepita vessatorietà delle clausole contrattuali in quanto formulata in modo generico, senza specifica indicazione di quali clausole erano da ritenersi abusive per l'assunto squilibrio ai danni del consumatore;
c) l'infondatezza, in ogni caso, dell'eccepita vessatorietà delle clausole contenute nel contratto, essendo state oggetto di specifica approvazione/sottoscrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341
c.c.; d) la fornita prova della titolarità del credito, ceduto all'opposta nelle forme della cessione regolata dagli artt. 1260 e segg. c.c. e non ai sensi dell'art. 58 T.U.B., come asserito dall'opponente, avendo prodotto il contratto di cessione, l'elenco dei crediti ceduti, con visibilità, per codice, nome debitore e relativo importo, solo relativamente all'opponente per motivi di riservatezza, nonché dell'avvenuta comunicazione della cessione del credito per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
1. Dichiarare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n. 608/2021 del 9/8/2021 emesso dal Tribunale di Potenza per non opposizione nel termine perentorio di 40 giorni nei confronti della ricorrente bensì di soggetto non legittimato passivo con conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione proposta.
In subordine:
2. Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Pagina 4 di 9 Nel merito:
3. Rigettare ogni domanda di Parte Opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei Controparte_3 confronti della Parte Opponente della somma di € 24.936,37 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
4. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;”
• Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletata, con esito negativo, la mediazione obbligatoria, concessi i termini di cui all'art. 183,
VI comma, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti perché in corso trattative di bonario componimento, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04/06/2025 e, in tale data, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. entro i quali solo l'opposta depositava comparsa conclusionale.
DIRITTO
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
1. Preliminarmente ed in via generale appare opportuno precisare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale;
tutto ciò a prescindere dalla idoneità o meno della documentazione, prodotta nella fase monitoria, ad emettere l'ingiunzione opposta, rilevante solo ai fini del governo delle spese relative alla fase monitoria.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del
Pagina 5 di 9 fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis,
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
In particolare, nel caso di azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), come nel caso che ci occupa, il riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. si atteggia nel senso che incombe sul creditore la dimostrazione del titolo (di fonte legale o negoziale) della pretesa ed il termine di scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, allegando la semplice circostanza dell'inadempimento, mentre incombe sul debitore convenuto l'allegazione di fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell'obbligazione idonei a paralizzare la domanda del creditore (Cass. SS.UU. 30/10/2001 n. 13533/2001; Cass.
Civ., Ord. 21/05/2019 n. 13685/2019; Cass. Civ., Sez. VI-2, Ord. 10/04/2018 n.
22584/2018).
2. Tanto precisato in via generale, va rigettata l'eccezione di carattere preliminare formulata dall'opposta in relazione al lamentato vizio di vocatio in ius; infatti, benché parte opponente abbia citato la senza specificare la sua Controparte_5
qualità di mandataria della dal contenuto dell'atto di Controparte_3
citazione si evidenzia senza alcuna incertezza detta qualità e la citazione della mandataria in tale qualità; tra l'altro, all'esito della notifica della citazione presso il procuratore di parte opposta, quest'ultima si è ritualmente costituita nella predetta qualità, svolgendo, tra l'altro, compiuta difesa in merito ai fatti oggetto di opposizione, dovendosi, pertanto ed in ogni caso, ritenere pacificamente sanata l'eventuale nullità dell'atto per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3,
c.p.c. (Cass. Civ., Ord. 23/09/2019 n. 23593).
Pagina 6 di 9 3. Passando, poi, al merito, l'opposizione risulta infondata per i motivi che di seguito si espongono.
3.1 Riguardo alla violazione degli obblighi informativi, l'eccezione non risulta fondata in quanto, dall'esame del contratto depositato in atti, risultano pienamente rispettati gli obblighi informativi posti a carico della finanziaria, secondo quanto prescritto dalle norme del T.U.B. in materia di finanziamento al consumatore (artt.
121 e ss. D.Lgs. 385/1993).
Dal contratto depositato, sottoscritto dall'opponente, circostanza non contestata, si rileva infatti: a) la corretta raccolta di informazioni della situazione economica e relativo reddito dell'opponente (c.d. merito creditizio – art. 124 bis T.U.B.) idoneo all'erogazione del credito;
b) l'indicazione dell'importo finanziato, di tutte le spese collegate al finanziamento, con conseguente costo dell'intera operazione, espressa anche in TAEG ai fini di un corretto raffronto da parte del contraente tra diverse offerte rese anche da altri finanziatori, come prescritto dall'art. 124 T.U.B., nonché il tasso di interesse fisso (TAN) e la composizione della rata in ordine di interessi e capitale, previa predisposizione del piano di ammortamento c.d. alla “francese”
(piano a carattere obbligato determinato sulla base della richiesta da parte del finanziato dell'importo da erogare e del tempo per estinguerlo), documentazione ed informative tutte ricevute dall'opponente come espressamente dichiarato dal medesimo con la sottoscrizione della relativa dichiarazione.
3.2 Anche l'eccepita violazione delle norme del Codice del Consumo (D.Lgs.
206/2005, artt. 33 e ss) risulta infondata;
infatti, a parte la formulazione generica della relativa contestazione, ovvero l'assunto squilibrio ai danni del consumatore delle clausole del contratto senza individuazione specifica di dette clausole ed i motivi dell'assunta abusività, in applicazione del potere officioso di cui all'art. 36
C.d.C., esaminato il contratto sottoscritto dall'opponente, non risultano ivi incluse clausole definite abusive ai sensi degli artt. 33 e 34 del cit. codice in quanto, per ciò che attiene le clausole rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 33 (c.d. clausole lista
Pagina 7 di 9 “grigia”), in applicazione della normativa del codice civile, come richiamata dall'art. 38, le stesse risultano oggetto di approvazione specifica ex art. 1341 c.c., mentre non risultano presenti clausole di cui alla elencazione tassativa dell'art. 36, 2° comma,
C.d.C. (c.d. clausole lista “nera”), non rilevandosi alcuna clausola che evidenzi prescrizioni più favorevoli al finanziatore di cui ai punti a), b) e c) di detto articolo.
Tra l'altro, ove parte opponente avesse ritenuto di individuare clausole contenenti violazioni a dette norme, avrebbe dovuto necessariamente sollecitarne l'esame da parte di questo giudice in modo specifico, individuandole espressamente ed indicandone l'assunta abusività, onere ex art. 2697 c.c. a carico del debitore, obbligato a fornire espressa prova dei fatti modificativi/impeditivi della pretesa creditoria sulla base del richiamato riparto degli oneri probatori.
3.3 Quanto, infine, alla titolarità del diritto di credito in favore della cessionaria
[...]
parte opposta ne ha fornito piena prova sin dalla fase monitoria Controparte_3
con la produzione del contratto di finanziamento n. 19111443 sottoscritto tra l'originaria finanziatrice (Compass Banca s.p.a.) e l'opponente ed il successivo contratto di cessione del 18/11/2020; infatti, va preliminarmente rilevato, come espressamente indicato nel contratto di cessione (cfr. contratto del 18/11/2020 – art. 3.1, pag. 3), che oggetto del contratto non riguarda una cessione in blocco ex art. 58
T.U.B. e L. 130/1999, ma una cessione regolata dalla L. 52/1991 ed artt. 1260 e ss.
c.c.; conseguentemente, ai fini della prova della inclusione del credito per cui è causa nella cessione del 18/11/2020, parte opposta ha depositato in atti copia integrale del contratto di cessione, nonché la lista dei crediti ceduti (n. 16.350), tra i quali (gli altri nominativi omissati per motivi di riservatezza) si evidenzia quello oggetto di causa, indicato per codice cliente, codice pratica (contratto n. 19111443), credito totale ceduto (€. 24.936,37 – coincidente con quello ingiunto), linea capitale ed interessi di mora, nonché cognome e nome del debitore ceduto ( ); ha inoltre fornito Parte_1
prova, contrariamente a quanto assunto dall'opponente, dell'avvenuta comunicazione della cessione ai fini dell'art. 1264 c.c. con racc.ta a.r. n. 68585610094-1 e relativo
Pagina 8 di 9 avviso di ricevimento inviata all'opponente (ma anche alla coobbligata); ha infine depositato le visure storiche di e attestanti i relativi Controparte_1 Controparte_3
cambi di denominazione.
Anche tale motivo di opposizione risulta pertanto infondato.
In definitiva l'opposizione va integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4 Le spese del presente giudizio, seguono il principio della soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate, sulla base dei valori medi tariffari di cui allo scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, in favore di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al numero di R.G. 2963/2021, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo opposto n° 608/2021 (R.G.
2301/2021), emesso dal Tribunale di Potenza in data 08/08/2021 e pubblicato il
09/08/2021, dichiarandone la definitiva esecutorietà;
3) CO parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in complessivi €.
5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali 15% su detti compensi ed IVA e Cassa Avvocati nelle rispettive misure di legge.
Così deciso in Potenza il 30/11/2025
Il G.O.P.
dott. Domenico Tempone
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