Decreto cautelare 17 aprile 2024
Ordinanza cautelare 7 maggio 2024
Sentenza 2 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 16 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/04/2026, n. 3392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3392 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03392/2026REG.PROV.COLL.
N. 03348/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3348 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Lofoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Questura di Bolzano, non costituita in giudizio
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A., Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano, n. 224/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione di parte appellante;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 la Cons. DR ST;
Dato atto che nessuno è presente per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. E’ impugnata la sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano, n. 224/2024, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento del decreto del Questore della Provincia di Bolzano, notificato in data 29 febbraio 2024, con cui in conseguenza della perdita definitiva dello status di protezione sussidiaria veniva al medesimo revocato il permesso di soggiorno per “protezione sussidiaria”, di cui era titolare sin dal 2008, e veniva rigettata anche l’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per altra motivazione prevista dal T.U. ZI (nella specie motivi di famiglia per figli minori), in sostituzione del titolo revocato, ritenendolo persona pericolosa per l’ordine pubblico e per la sicurezza in conseguenza della condanna per il reato di cui all’art. 609 bis c.p. (violenza sessuale su minori) conseguita con sentenza irrevocabile del Tribunale di Bolzano che aveva costituito uno dei motivi della revoca dello status di protezione sussidiaria oltre all’assenza di rischi per l’incolumità in caso di rientro in Kosovo e conseguente mancanza di necessità di protezione italiana.
2. In punto di fatto l’appellante espone le seguenti circostanze:
- di essere cittadino kosovaro, entrato in Italia il 2 febbraio 2005 all’età di 26 anni, e in data 10 gennaio 2008 gli è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale;
- da allora ha risieduto ininterrottamente in Italia, principalmente in Provincia di Bolzano, ove nel 2021 veniva raggiunto dalla moglie e dai figli;
- in tutto il periodo di permanenza in Italia ha lavorato, percependo un reddito più che sufficiente al suo mantenimento e a quello della sua famiglia;
- lo status di protezione sussidiaria gli è stato revocato con provvedimento notificato il 16 dicembre 2020 in ragione dei numerosi rientri effettuati nel paese di origine e dell’asserita pericolosità sociale alla luce della condanna irrevocabile del 2019;
- in data 8 marzo 2021, l’amministrazione li notificava la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno avvisandolo che si sarebbe proceduto alla revoca del permesso di soggiorno per motivi di protezione sussidiaria sulla scorta del venir meno del presupposto per il mantenimento del titolo oltre alla sussistenza della pericolosità sociale ostativa al mantenimento di un titolo di soggiorno;
- al fine di scongiurare l’adozione di tale provvedimento limitativo presentava osservazioni con memoria del 12 marzo 2021, tuttavia, in data 1 marzo 2023 il Questore di Bolzano disponeva con decreto la revoca del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e rifiutava il rilascio di un permesso per altro titolo;
- il provvedimento veniva impugnato con ricorso al TRGA di Bolzano che lo ha respinto con l’impugnata sentenza n. 224/2024, ritenuta illegittima ed erronea.
2. Nel ricorso in appello, che contiene anche la richiesta di tutela cautelare, sono stati riproposti i due motivi originari che si ritengono erroneamente valutati e che verranno nel prosieguo esaminati.
3. Nel giudizio si è costituito in resistenza il Ministero dell’Interno.
4. Con ordinanza cautelare n. 1823/2025 la Sezione ha respinto la richiesta cautelare sul presupposto che “ che i motivi dedotti nel ricorso in appello, ad una sommaria delibazione tipica della presente fase, alla luce degli aspetti motivazionali adotti nel provvedimento di revoca impugnato, che risultano adeguatamente vagliati dal giudice di prime cure, non appaiono suffragati dal fumus di fondatezza necessario alla concessione della invocata tutela cautelare ” e in quanto “ la riabilitazione intervenuta in data successiva alla adozione del provvedimento oggetto di impugnativa non può avere rilevanza ai fini del giudizio sulla legittimità della revoca o del diniego di permesso di soggiorno che è stato quindi correttamente condotto dal giudice di prime cure sulla base delle circostanze esistenti al momento dell’emanazione dello stesso in ossequio al principio tempus regit actum ”.
5. All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
IR
1. Risultano riproposti in esame i seguenti motivi di ricorso al fine di ottenere una diversa valutazione delle circostanze che hanno condotto all’adozione del provvedimento di revoca del permesso.
1.1. Con un primo motivo si deduce: “ Violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 5 co. 5 e 4 co. 3 del d. lgs. n. 286/1998 – Violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 203 c.p. (pericolosità sociale), dell’art. 133 c.p. (gravità del reato: valutazione agli effetti della pena) nonché dell’art. 1 d. lgs. n. 159/2011 – Insussistenza ed errato giudizio di pericolosità sociale in capo al ricorrente – Omessa valutazione degli elementi favorevoli al ricorrente – Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto istruttorio ”.
1.2. Con il secondo motivo di gravame l’appellante invece denuncia “ Violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 2, 3, e 29 Cost e dell’art. 8 CEDU; Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5 e dell’art. 28, comma 3, del D. Lgs 286/98; violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 3 L.241/90, come modificato dall’art. 1 del D. Lgs. 3/2007 – Insussistenza del requisito della pericolosità sociale e della minaccia attuale per la sicurezza pubblica – Omessa valutazione degli elementi favorevoli al ricorrente – Omesso e/o erroneo giudizio di bilanciamento - Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto istruttorio ”.
1.3. Con i suddetti motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, in primo grado era stato censurato il provvedimento di revoca per essere stato adottato in difetto di un’adeguata istruttoria, in assenza dei presupposti giuridici legittimanti il potere di revoca e per mancanza di motivazione congrua in ordine all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato.
In particolare l’appellante considera errata la sentenza dal punto 13 e ss. dove con richiamo alla sentenza di condanna irrevocabile del Tribunale di Bolzano si è ritenuta provata l’attuale e concreta pericolosità sociale dell’odierno appellante. Tale valutazione sarebbe manifestamente errata e illogica sia per il fatto che la condanna è risalente nel tempo rispetto all’adozione della revoca sia per la presenza di circostanze che avrebbero dovuto imporre all’amministrazione – in tesi del ricorrente - una conclusione diametralmente opposta, considerata la eccezionalità della condotta e l’assenza di danno di particolare gravità in capo alla persona offesa del reato.
Errate sarebbero inoltre le considerazioni svolte al punto 13.8 della sentenza in ordine alla impossibilità di considerare ai fini della valutazione della legittimità dell’atto l’intervenuta riabilitazione. A tale riguardo si appella ai più recenti approdi giurisprudenziali circa la natura del giudizio amministrativo quale giudizio sul rapporto volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata, che dovrebbe trovare sempre applicazione nelle ipotesi in cui sono in questione diritti fondamentali della persona umana e all’inesauribilità del potere amministrativo.
Insiste pertanto nella riforma della sentenza in considerazione della contraddittorietà ed illogicità della motivazione rispetto alla valutazione effettuata dal Tribunale di Sorveglianza di Bolzano in sede di concessione della riabilitazione all’odierno appellante.
1.4. I motivi di appello sono infondati.
Il Collegio condivide pienamente il giudizio di primo grado e non ravvisa il dedotto difetto di istruttoria, di valutazione delle circostanze e di motivazione.
Il provvedimento risulta adottato nel rispetto dei presupposti di legge in quanto si fonda sul disposto di cui all’art. 23, D.lgs. n. 251 del 2007, il quale stabilisce che ai titolari dello status di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria, nonché sulla previsione di cui all’art. 5, comma 5, D.lgs. n. 286 del 1998 che prevede la revoca del permesso quando vengono a mancare i requisiti per il soggiorno.
A seguito del venir meno di tale status , revocato definitivamente nel 2020, la revoca del permesso per protezione sussidiaria costituiva un atto vincolato senza margine di discrezionalità.
Nell’adottare il provvedimento di revoca l’Amministrazione, anche ai fini dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per altri motivi, ha tenuto conto di tutti gli elementi previsti dall’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 286/98 e dell’art. 4, comma 3, dello stesso decreto legislativo motivando il diniego dal fatto che ricorrono circostanze che non consentono il rilascio.
Come è stato opportunamente evidenziato nella parte motiva del provvedimento impugnato, l’amministrazione ha considerato non soltanto il grave reato commesso dall’interessato a danno di un ragazzo minore, espressivo di una pervicace inosservanza delle regole di civile convivenza, stante l’evidente allarme sociale connesso a questo tipo di condotta, il comportamento tenuto durante e dopo la commissione dello stesso, ma ha anche valutato le circostanze previste dalla legge, ossia la durata del soggiorno, l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato e ha ritenuto nel bilanciamento degli interessi contrapposti, che tali ultime circostanze non siano in grado di rendere irrilevante la gravità del reato commesso e soprattutto di garantire che il soggetto si asterrà in futuro dal ripetere fatti simili considerata, come evidenziato nell’atto “ la mancanza di una volontà personale e sincera di riconoscere come riprovevole l’atto commesso ”. Il Giudice penale, infatti, non gli ha riconosciuto le attenuanti generiche “ per l’atteggiamento tenuto alla presenza del ragazzo e dei genitori”.
Come già evidenziato dal TRGA, è pacifico in giurisprudenza che “il giudizio di pericolosità sociale” è rimesso alla prudente e discrezionale valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, e può trarre giustificazione anche in comportamenti o situazioni – anche eventualmente non ancora definitivamente sanzionati in sede penale – con una valutazione della condotta dell’interessato fondata su circostanze di portata generale e di significato tendenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 523/2012).
Quanto ai giudizi che l’autorità di polizia deduce da questi elementi di fatto, il giudice amministrativo deve limitarsi a verificare che non emergano elementi di illogicità, la carenza di presupposti o altri aspetti sintomatici di sviamento rispetto ai fini (così, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4337/2011).
Al cospetto del quadro provvedimentale in modo del tutto legittimo è stata ritenuta prevalente la tutela della sicurezza pubblica sull’interesse alla conservazione dell’unità familiare (familiari ancora privi di permesso di soggiorno in quanto entrati per ricongiungimento successivamente alla revoca della protezione sussidiaria) e come affermato da questo Consiglio di Stato nella sentenza n. 4414/2014 “una volta riscontrata l’assenza di vizi di travisamento o illogicità nel provvedimento impugnato, non può essere formulato un giudizio di merito in ordine al significato ed all’importanza del precedente penale rispetto alla complessiva condotta dell’appellante, o dell’ormai consolidata estraneità dell’appellante al proprio Paese d’origine; un simile giudizio si sovrapporrebbe senza giustificazione a quello, esente da vizi, formulato dalla Questura, e si porrebbe in contrasto col principio di separazione dei poteri”.
Alla luce delle circostanze relative al nucleo familiare appare, quindi, logica e ragionevole la conclusione raggiunta dal Questore, per la quale l’allontanamento dall’Italia e il rientro nel Paese d’origine dell’intero nucleo familiare non si traduce in un trauma per i figli così piccoli.
Il pronunciamento del TRGA è corretto anche laddove ha ritenuto che non sia possibile ai fini del giudizio di legittimità attribuire rilievo alla riabilitazione ottenuta dal ricorrente in un momento successivo alla notifica del provvedimento di revoca. Si tratta di una circostanza, astrattamente rilevante nella prospettiva di ulteriori istanze proponibili dall’interessato, ma tale evenienza sopravvenuta richiede nuove valutazioni da parte dell’amministrazione (ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5 del D.lgs. cit.) alle quali non può sostituirsi il giudice e sulle quali non può nemmeno esprimersi anticipatamente in ossequio alla preclusione derivante dall’art. 34, comma 2 del codice del processo amministrativo.
Sulla base delle considerazioni che precedono l’appello deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante a rifondere al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre gli accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
DR ST, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| DR ST | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.