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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/09/2025, n. 4112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4112 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'
UNIONE EUROPEA in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Alice Zorzi Presidente
Tobia Aceto Giudice rel.
Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 16669/2024, introdotta con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011, depositato il 26/08/2024 avverso il provvedimento n. Cat.
A.12/ago-24/prot. 01 emesso il 16/08/2024 dalla Questura della Provincia di
Vicenza, relativo all'istanza di protezione internazionale formalizzata in data
11/03/2022, e notificato il 21/08/2024, promossa da:
(C.F.: Ema_1 CP_1 Parte_1
), C.F._1 con l'Avv. Cecilia Del Grosso (C.F.: C.F._2
-attore-
CONTRO
(C.F.: – Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
,
[...] con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
-convenuto-
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “In via principale e nel merito: accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 commi 1, 1.1 e 1.2 TUI, ante riforma di cui al D.L. n.20/2023 e, per l'effetto,
Ordinarsi a , in persona del Ministro p.t., e per Controparte_2 esso, alla Quetsura di Vicenza, in persona del Ministro p.t. senza indugio, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale della durata di due anni e convertibile in permesso per lavoro subordinato;
il tutto con vittoria di spese, compenso di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ed attribuzione al sottoscritto difensore in quanto antistatario che rende la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. o, in caso di successiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avendo il ricorrente avanzato apposita istanza.”
Per parte convenuta:
“Si chiede il rigetto del ricorso.”
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto andrà accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “ giudizio sul rapporto” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto,
l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass.
7385/2017 e successive conformi).
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa con nota di deposito del
28/06/2025 e note integrative del 29/08/2024 e 30/06/2025, risulta che il ricorrente abbia dato prova di positiva integrazione nel tessuto
Pag. 2 di 4 socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata.
Attualmente, risulta che egli abbia ottenuto la patente di guida di tipologia AM e B (cfr. doc. 004 – copia patente).
Il ricorrente, in Italia ha svolto interamente i propri percorsi di preparazione professionale, ha documentato di aver frequentato la scuola negli AA.SS. 2018/2019 e 2022/2023 (cfr. doc. 005 – attestato frequenza scolastica CPIA Campobasso;
doc. 006 – diploma di licenza 2018/2019; nota integrativa 29/08/2024, pagella I.I.S. “Almerico da Schio” a.s.
2022/2023).
Con particolare riferimento all'ambito lavorativo, il ricorrente ha documentato di essere stato, negli anni, titolare di diversi contratti di lavoro che, benché a tempo determinato, sono idonei a dimostrare il suo impegno nel radicarsi sul territorio italiano.
Egli ha lavorato come bracciante agricolo sia per , sia Persona_1 per l' (cfr. doc. 007 – comunicazione Parte_2
. contratto a tempo determinato dal 10/10/2018 al CP_4 Per_1
21/10/2018, doc. 008 – contratto Az. Agr. a tempo determinato dal Pt_2
16/08/2019 al 31/10/2019 + comunicazione .). CP_4
In séguito, per il tramite dell'A.p.l. Umana s.p.a., ha lavorato come operaio agricolo per l'utilizzatrice Società Agr. Nima di Guerra Patrizio e
Michela, a tempo determinato dal 17/09/2021 al 20/09/2021 (cfr. doc. 009
– contratto in somministrazione), per, poi, reperire un'occupazione con la qualifica di operaio operatore di macchine e impianti, presso la società Fitt.
S.p.a., con contratto in somministrazione – Umana s.p.a. – con decorrenza dal 11/10/2021, prorogato fino a settembre 2022 (cfr. doc. 010 – contratto dal 11/10/2021 al 06/11/2021; doc. 011 – lettera di proroga fino al
29/01/2022; doc. 012 – buste paga ottobre-novembre 2021 e gennaio, febbraio, settembre 2022; all. 012 – lettera di proroga fino al 25/06/2022).
Egli ha, poi, lavorato come operaio per l'Azienda Maw s.p.a., con breve contratto a tempo determinato dal 23/10/2023 al 17/11/2023 (cfr. all- 012
– buste paga ottobre-novembre 2023).
Di recente, risulta che egli sia stato assunto come addetto alla produzione dall'utilizzatrice Moretto s.p.a., con contratto in somministrazione tramite
Randstad, a tempo determinato dal 19/06/2025, con proroga fino al
Pag. 3 di 4 27/06/2025 (cfr. doc. 017 – copia contratto fino al 25/06/2025; nota integrativa del 30/06/2025, copia proroga contratto).
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Spese di lite compensate, essendo state valorizzate circostanze sopravvenute o comunque consolidatesi dopo la definizione della fase amministrativa della procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di Parte_3
(C.U.I. al rinnovo di un permesso di
[...] Nume_1 soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 19 T.U.I.;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 23/07/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Tobia Aceto Alice Zorzi
***
Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Maria
Paola Cosmetico
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'
UNIONE EUROPEA in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Alice Zorzi Presidente
Tobia Aceto Giudice rel.
Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 16669/2024, introdotta con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011, depositato il 26/08/2024 avverso il provvedimento n. Cat.
A.12/ago-24/prot. 01 emesso il 16/08/2024 dalla Questura della Provincia di
Vicenza, relativo all'istanza di protezione internazionale formalizzata in data
11/03/2022, e notificato il 21/08/2024, promossa da:
(C.F.: Ema_1 CP_1 Parte_1
), C.F._1 con l'Avv. Cecilia Del Grosso (C.F.: C.F._2
-attore-
CONTRO
(C.F.: – Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
,
[...] con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
-convenuto-
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “In via principale e nel merito: accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 commi 1, 1.1 e 1.2 TUI, ante riforma di cui al D.L. n.20/2023 e, per l'effetto,
Ordinarsi a , in persona del Ministro p.t., e per Controparte_2 esso, alla Quetsura di Vicenza, in persona del Ministro p.t. senza indugio, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale della durata di due anni e convertibile in permesso per lavoro subordinato;
il tutto con vittoria di spese, compenso di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ed attribuzione al sottoscritto difensore in quanto antistatario che rende la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. o, in caso di successiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avendo il ricorrente avanzato apposita istanza.”
Per parte convenuta:
“Si chiede il rigetto del ricorso.”
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto andrà accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “ giudizio sul rapporto” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto,
l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass.
7385/2017 e successive conformi).
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa con nota di deposito del
28/06/2025 e note integrative del 29/08/2024 e 30/06/2025, risulta che il ricorrente abbia dato prova di positiva integrazione nel tessuto
Pag. 2 di 4 socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata.
Attualmente, risulta che egli abbia ottenuto la patente di guida di tipologia AM e B (cfr. doc. 004 – copia patente).
Il ricorrente, in Italia ha svolto interamente i propri percorsi di preparazione professionale, ha documentato di aver frequentato la scuola negli AA.SS. 2018/2019 e 2022/2023 (cfr. doc. 005 – attestato frequenza scolastica CPIA Campobasso;
doc. 006 – diploma di licenza 2018/2019; nota integrativa 29/08/2024, pagella I.I.S. “Almerico da Schio” a.s.
2022/2023).
Con particolare riferimento all'ambito lavorativo, il ricorrente ha documentato di essere stato, negli anni, titolare di diversi contratti di lavoro che, benché a tempo determinato, sono idonei a dimostrare il suo impegno nel radicarsi sul territorio italiano.
Egli ha lavorato come bracciante agricolo sia per , sia Persona_1 per l' (cfr. doc. 007 – comunicazione Parte_2
. contratto a tempo determinato dal 10/10/2018 al CP_4 Per_1
21/10/2018, doc. 008 – contratto Az. Agr. a tempo determinato dal Pt_2
16/08/2019 al 31/10/2019 + comunicazione .). CP_4
In séguito, per il tramite dell'A.p.l. Umana s.p.a., ha lavorato come operaio agricolo per l'utilizzatrice Società Agr. Nima di Guerra Patrizio e
Michela, a tempo determinato dal 17/09/2021 al 20/09/2021 (cfr. doc. 009
– contratto in somministrazione), per, poi, reperire un'occupazione con la qualifica di operaio operatore di macchine e impianti, presso la società Fitt.
S.p.a., con contratto in somministrazione – Umana s.p.a. – con decorrenza dal 11/10/2021, prorogato fino a settembre 2022 (cfr. doc. 010 – contratto dal 11/10/2021 al 06/11/2021; doc. 011 – lettera di proroga fino al
29/01/2022; doc. 012 – buste paga ottobre-novembre 2021 e gennaio, febbraio, settembre 2022; all. 012 – lettera di proroga fino al 25/06/2022).
Egli ha, poi, lavorato come operaio per l'Azienda Maw s.p.a., con breve contratto a tempo determinato dal 23/10/2023 al 17/11/2023 (cfr. all- 012
– buste paga ottobre-novembre 2023).
Di recente, risulta che egli sia stato assunto come addetto alla produzione dall'utilizzatrice Moretto s.p.a., con contratto in somministrazione tramite
Randstad, a tempo determinato dal 19/06/2025, con proroga fino al
Pag. 3 di 4 27/06/2025 (cfr. doc. 017 – copia contratto fino al 25/06/2025; nota integrativa del 30/06/2025, copia proroga contratto).
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Spese di lite compensate, essendo state valorizzate circostanze sopravvenute o comunque consolidatesi dopo la definizione della fase amministrativa della procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di Parte_3
(C.U.I. al rinnovo di un permesso di
[...] Nume_1 soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 19 T.U.I.;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 23/07/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Tobia Aceto Alice Zorzi
***
Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Maria
Paola Cosmetico
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