Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00193/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00804/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 804 del 2024, proposto da
AG IE, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Insalata e Francesco Cannoletta, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Raffaele Tedone e Fabiola Leone, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
per la declaratoria
del diritto del ricorrente ad esercitare l’accesso ed a prendere visione di documentazione dalla quale poter conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione, conoscere come è stata calcolata la retribuzione media settimanale ed il sistema di calcolo utilizzato dall’INPS nella liquidazione della pensione;
nonché per la condanna
di INPS all’esibizione dell’estratto contributivo analitico (Unicarpe o modello Retr. Pens.) – se esistente e disponibile – o comunque qualsiasi altro documento in altro modo denominato utile al raggiungimento del predetto fine oppure la certificazione di tutte le retribuzioni di lavoro effettivo e figurative utilizzate per il calcolo della pensione attualmente in pagamento, nonché l’ultimo modello TE08 relativo alla pensione del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 il dott. AO FU e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che, con ricorso ex art. 116 c.p.a. notificato il 30.6.2024 e depositato in pari data, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di accertare il proprio diritto all’accesso della documentazione richiesta all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale con istanza avanzata a mezzo PEC in data 23.5.2024, con conseguente condanna del predetto Ente all’esibizione “ dell’estratto contributivo analitico (Unicarpe o modello Retr. Pens. – se esistente e disponibile – o comunque qualsiasi altro documento in altro modo denominato utile al raggiungimento del predetto fine oppure la certificazione di tutte le retribuzioni di lavoro effettivo e figurative utilizzate per il calcolo della pensione attualmente in pagamento, nonché l’ultimo modello TE08 relativo alla pensione del ricorrente ”;
Considerato che la documentazione oggetto della citata istanza risulta essere stata medio tempore integralmente ostesa dall’Istituto resistente in favore del richiedente, in particolare, per una parte, mediante deposito, unitamente alla costituzione in giudizio della resistente, avvenuta in data 4.12.2025, di diversi documenti riferibili trattamento pensionistico in godimento al ricorrente n. 36034881 cat. OM (in particolare, estratto conto assicurativo del privato e plurimi modelli TE08), nonché, per la residua parte (modello “Retr. pens.” recante data del 17.5.2011), a seguito di ulteriore deposito effettuato del 31.1.2026;
Ritenuto, pertanto, di dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., essendo stata interamente soddisfatta la pretesa azionata in questa sede dal ricorrente, come da coerente richiesta dello stesso difensore di parte ricorrente avanzata all’udienza pubblica del 9.2.2026;
Ritenuto infine, quanto alle spese del presente giudizio, che le stesse, in virtù del principio della soccombenza virtuale, debbano essere poste a carico di INPS nella misura meglio indicata in dispositivo e con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, tenuto conto che l’ostensione della documentazione oggetto di istanza risulta essere intervenuta solo in un momento successivo rispetto all’intervenuta notificazione del ricorso nei confronti dell’Istituto, nonché alla costituzione in giudizio di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TT MA, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
AO FU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO FU | TT MA |
IL SEGRETARIO