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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 6708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6708 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3671/2022 R.G., vertente
TRA
(C.F.: ), domiciliato in S. Nicola La Strada alla Parte_1 C.F._1
Via Massimo Troisi n.28, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Tommasone (CF
, giusta mandato a margine dell'atto di appello, unitamente al C.F._2 quale elettivamente domicilia presso lo Studio Legale associato Controparte_1 in Caserta alla Via Unità Italiana n. 148; APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
(P.IVA con sede in Bergamo alla Via Palma il Vecchio n.111, P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello, dall' avv. Valentina Parini con la quale elettivamente domicilia in Caserta alla
Via B. Tanucci n.95 presso l'avv. Alessandro Clemente;
APPELLATA
NONCHE'
Cont
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4
(P.IVA , con sede in Milano alla Via Lago di Nemi n.25, rappresentata P.IVA_2 e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Patrizia Zingone e Giulia Guida, presso lo studio di quest'ultima elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Galilei n. 31;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1
Cont innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la e la Controparte_2
[...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, per sentirle Controparte_4
condannare, previa declaratoria di carenza di legittimazione delle convenute alla richiesta di pagamento e di illecita detenzione dei dati personali, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attore per illecito turbamento della serenità familiare e della sfera psico-fisiologica sua e della sua famiglia, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al procuratore antistatario.
A fondamento della domanda, l'attore deduceva: -di aver ricevuto vari solleciti di Cont pagamento sia dalla che dalla quali Controparte_2 Controparte_4
società mandatarie-cessionarie di una presunta posizione debitoria dell'istante nei confronti della H3G Spa;
-di non essere debitore nei confronti della H3G Spa e di non averla autorizzata a divulgare i suoi dati personali;
-di avere, le continue e pressanti richieste di pagamento, provocato in lui stati d'ansia e irascibilità, compromettendo la sua serenità e quella della sua famiglia;
-che erano risultati vani i tentativi di risolvere bonariamente la vertenza per cui veniva costretto all'azione giudiziaria.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la , Controparte_2
contestando la fondatezza dell'avverso assunto e chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva, altresì, la GE. che eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice CP_4
adito e, nel merito, asseriva l' infondatezza in fatto ed in diritto delle domande proposte. Concludeva per il rigetto dell'azione esperita dalla controparte con vittoria delle spese processuali.
Espletata l'istruttoria ed acquisita documentazione agli atti, le parti rassegnavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione.
2. La sentenza di primo grado
Con sentenza 2403/2022, pubblicata il 20/06/2022, il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, definitivamente pronunciando, così provvedeva: “rigetta la domanda proposta dal sig. ; condanna l'attore alla refusione delle spese Parte_1 Parte_1
di giudizio e competenze che liquida in complessivi € 2.700,00 a favore della
[...]
Contr ed in complessivi € 2.700,00 a favore di Controparte_2 CP_4
.
[...]
3. Il giudizio di secondo grado
Con atto di citazione notificato il 12.08.2022 proponeva formale Parte_1
appello, spiegando le seguenti testuali conclusioni: “1. accertamento della inesistenza di ogni ragione di credito da parte delle convenute nei confronti dell'attore;
2. accertamento della totale carenza di legittimazione attiva (in merito alle richieste di pagamento ed all'attività di recupero crediti) delle convenute per la mancata prova giudiziale del credito di H3G, per la mancata prova della cessione di detto credito in loro favore, per la mancata prova dell'incarico di recupero crediti e di trattamento dei dati personali dell'attore;
3. condanna degli appellati in solido al pagamento, in favore dell'attore, delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, con attribuzione all'Avv. Massimo Tommasone”.
Nel dettaglio, dichiarando espressamente di non impugnare la sentenza in merito al rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, su cui è caduto il giudicato, il censurava il provvedimento nella parte in cui il primo Giudice non Pt_1
avrebbe accertato e dichiarato la carenza di legittimazione attiva della GE. CP_4 e della sia quale apparenti cessionarie del
[...] Controparte_2
credito, sia quale mere mandatarie della società H3G SpA.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio sia la GE.
[...]
sia l' , le quali eccepivano Controparte_4 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc e ne contestavano la fondatezza, in fatto e in diritto, nel merito. Pertanto, chiedevano la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione o il suo rigetto con piena conferma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese.
All'esito dell'udienza del 19.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc, la causa veniva riservata a sentenza con concessione dei termini ordinari ex art
190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali.
4. I motivi della decisione
A. Occorre osservare che l'impugnazione proposta, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti appellate, non viola il disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass.
28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che esso indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nel caso di specie, l'atto di appello, pur connotato da una formulazione non pienamente chiara e da profili di scarsa linearità espositiva, consente tuttavia – attraverso un'interpretazione complessiva del suo contenuto, conforme ai criteri ermeneutici propri degli atti processuali – di individuare i motivi di censura effettivamente devoluti alla cognizione del Giudice di appello.
B. L'appello proposto risulta infondato nel merito e, pertanto, deve essere rigettato.
Caduto il giudicato sul rigetto della domanda di risarcimento danni, nei confronti della quale non è stato proposto appello, e tenuto conto delle testuali conclusioni spiegate con l'atto di appello, che reca anche una espressa ricostruzione alternativa della decisione definitiva da assumere con omissione di qualsivoglia pronuncia di condanna risarcitoria a carico delle appellate, questa Corte ritiene infondata la censura mossa dal relativamente alla “legittimazione attiva” della GE. e Pt_1 Controparte_4
dell con riferimento al credito vantato dall'H3G. Controparte_2
Dall'esame della documentazione versata in atti dalla GE. e, in Controparte_4
particolare, del contratto sottoscritto con l'H3G S.p.A., emerge con chiarezza che il rapporto intercorrente tra la predetta società e il creditore originario non assume la natura di una cessione del credito ai sensi degli artt. 1260 e ss. c.c. Al contrario, la Contr convenzione depositata in giudizio comprova che riveste Controparte_4
unicamente la qualità di soggetto incaricato della gestione stragiudiziale al fine della riscossione delle posizioni debitorie attribuite “in lavorazione”, svolgendo attività meramente esecutiva e strumentale nell'interesse del citato titolare del credito.
La struttura del rapporto in esame, così come risultante dalle clausole contrattuali, non comporta alcun trasferimento della titolarità del credito, né il subentro della società appellata nella legittimazione sostanziale relativa alle posizioni contestate dall'appellante; questa opera, infatti, quale mandataria, secondo un assetto negoziale che ne circoscrive l'attività alla sola gestione operativa delle pratiche affidate.
Ne consegue che le richieste di pagamento indirizzate al non trovavano Pt_1
fondamento in una pretesa autonoma della come pure Controparte_5
erroneamente prospettato dall'appellante, bensì nella comprovata esecuzione dell'incarico conferito da H3G S.p.A.
Del pari, l ha prodotto copia del sollecito di pagamento Controparte_2
inviato all'appellante in data 25 marzo 2009, dal quale emerge, in modo inequivoco, che la società ha agito “nell'interesse della Cliente di telefonia '3' – H3G S.p.A.”.
L'esame del documento rende, infatti, palese che la pretesa creditoria cui il sollecito si riferiva faceva capo esclusivamente ad H3G S.p.A., senza che fosse dato rinvenire alcun elemento idoneo a far ritenere intervenuta una cessione del credito in favore di Cont
. Controparte_2
Cont La società , come chiaramente desumibile dal contenuto Controparte_2
del sollecito e dalla documentazione in atti, riveste un ruolo meramente esecutivo, al pari di quello della GE. qualificabile quale incaricata al recupero Controparte_4
stragiudiziale, priva di ogni autonoma legittimazione sostanziale in ordine alla sorte del credito oggetto di contestazione.
In ragione di quanto sopra considerato, deve escludersi la configurabilità di un rapporto di cessione del credito tra H3G SpA e le società GE. e Controparte_4 [...]
e riconoscersi, al contrario dell'assunto dell'appellante, una loro CP_2
titolarità attiva in ordine alla riscossione dei crediti e al trattamento dei dati correlati allo scopo con obbligo di restituire al creditore H3G SpA le somme ove riscosse.
Non essendo intercorsa alcuna successione a titolo particolare nel diritto di credito vantato dalla H3G SpA, l'unico soggetto legittimato a disporre, a vario titolo, dell'asserito credito, ivi compresa l'eventuale definizione, contestazione o annullamento dello stesso, rimane l'H3G S.p.A. Ciò posto, le contestazioni formulate dall'appellante in ordine alla pretesa inesistenza del credito vantato da H3G avrebbero dovuto essere indirizzate esclusivamente nei confronti della medesima società creditrice. Le doglianze non possono, invece, essere Contr utilmente rivolte nei confronti di e di Controparte_5
[...]
poiché tali società – come risulta dalla documentazione Controparte_2
contrattuale in atti – sono sì legittimate allo svolgimento delle attività strumentali al recupero del credito, ma non sono conferitarie di alcun potere di gestione e disposizione del diritto, che resta nella sfera del titolare del credito. Ne deriva che le società appellate non possono essere chiamate in giudizio a rispondere delle eccezioni attinenti alla sussistenza del rapporto obbligatorio dedotto, che restano opponibili unicamente al soggetto creditore effettivo.
5. Le spese del giudizio.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante, secondo la regola sancita dall'art. 91 comma 1 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM
n. 147/2022, in un importo compreso tra i minimi e massimi tariffari, tenendo conto delle attività effettivamente espletate e, quindi, della mancanza di attività istruttoria in appello e della non particolare complessità delle questioni trattate.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co.
17 della legge n. 228 del 24.12.2012, ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del co.
1-bis di detto articolo.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza appellata;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di secondo grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.933,00 per compensi professionali a favore di ciascuna delle appellate GE. e , in Controparte_4 Controparte_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t, oltre il rimborso spese generali
(15%) sui compensi, IVA e CPA come per legge.
3. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 si dà atto della sussistenza dell'obbligo, a carico dell'appellante, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis;
Così deciso in Napoli in data 16.12.2025
Il Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3671/2022 R.G., vertente
TRA
(C.F.: ), domiciliato in S. Nicola La Strada alla Parte_1 C.F._1
Via Massimo Troisi n.28, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Tommasone (CF
, giusta mandato a margine dell'atto di appello, unitamente al C.F._2 quale elettivamente domicilia presso lo Studio Legale associato Controparte_1 in Caserta alla Via Unità Italiana n. 148; APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
(P.IVA con sede in Bergamo alla Via Palma il Vecchio n.111, P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello, dall' avv. Valentina Parini con la quale elettivamente domicilia in Caserta alla
Via B. Tanucci n.95 presso l'avv. Alessandro Clemente;
APPELLATA
NONCHE'
Cont
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4
(P.IVA , con sede in Milano alla Via Lago di Nemi n.25, rappresentata P.IVA_2 e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Patrizia Zingone e Giulia Guida, presso lo studio di quest'ultima elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Galilei n. 31;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1
Cont innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la e la Controparte_2
[...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, per sentirle Controparte_4
condannare, previa declaratoria di carenza di legittimazione delle convenute alla richiesta di pagamento e di illecita detenzione dei dati personali, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attore per illecito turbamento della serenità familiare e della sfera psico-fisiologica sua e della sua famiglia, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al procuratore antistatario.
A fondamento della domanda, l'attore deduceva: -di aver ricevuto vari solleciti di Cont pagamento sia dalla che dalla quali Controparte_2 Controparte_4
società mandatarie-cessionarie di una presunta posizione debitoria dell'istante nei confronti della H3G Spa;
-di non essere debitore nei confronti della H3G Spa e di non averla autorizzata a divulgare i suoi dati personali;
-di avere, le continue e pressanti richieste di pagamento, provocato in lui stati d'ansia e irascibilità, compromettendo la sua serenità e quella della sua famiglia;
-che erano risultati vani i tentativi di risolvere bonariamente la vertenza per cui veniva costretto all'azione giudiziaria.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la , Controparte_2
contestando la fondatezza dell'avverso assunto e chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva, altresì, la GE. che eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice CP_4
adito e, nel merito, asseriva l' infondatezza in fatto ed in diritto delle domande proposte. Concludeva per il rigetto dell'azione esperita dalla controparte con vittoria delle spese processuali.
Espletata l'istruttoria ed acquisita documentazione agli atti, le parti rassegnavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione.
2. La sentenza di primo grado
Con sentenza 2403/2022, pubblicata il 20/06/2022, il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, definitivamente pronunciando, così provvedeva: “rigetta la domanda proposta dal sig. ; condanna l'attore alla refusione delle spese Parte_1 Parte_1
di giudizio e competenze che liquida in complessivi € 2.700,00 a favore della
[...]
Contr ed in complessivi € 2.700,00 a favore di Controparte_2 CP_4
.
[...]
3. Il giudizio di secondo grado
Con atto di citazione notificato il 12.08.2022 proponeva formale Parte_1
appello, spiegando le seguenti testuali conclusioni: “1. accertamento della inesistenza di ogni ragione di credito da parte delle convenute nei confronti dell'attore;
2. accertamento della totale carenza di legittimazione attiva (in merito alle richieste di pagamento ed all'attività di recupero crediti) delle convenute per la mancata prova giudiziale del credito di H3G, per la mancata prova della cessione di detto credito in loro favore, per la mancata prova dell'incarico di recupero crediti e di trattamento dei dati personali dell'attore;
3. condanna degli appellati in solido al pagamento, in favore dell'attore, delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, con attribuzione all'Avv. Massimo Tommasone”.
Nel dettaglio, dichiarando espressamente di non impugnare la sentenza in merito al rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, su cui è caduto il giudicato, il censurava il provvedimento nella parte in cui il primo Giudice non Pt_1
avrebbe accertato e dichiarato la carenza di legittimazione attiva della GE. CP_4 e della sia quale apparenti cessionarie del
[...] Controparte_2
credito, sia quale mere mandatarie della società H3G SpA.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio sia la GE.
[...]
sia l' , le quali eccepivano Controparte_4 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc e ne contestavano la fondatezza, in fatto e in diritto, nel merito. Pertanto, chiedevano la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione o il suo rigetto con piena conferma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese.
All'esito dell'udienza del 19.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc, la causa veniva riservata a sentenza con concessione dei termini ordinari ex art
190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali.
4. I motivi della decisione
A. Occorre osservare che l'impugnazione proposta, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti appellate, non viola il disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass.
28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che esso indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nel caso di specie, l'atto di appello, pur connotato da una formulazione non pienamente chiara e da profili di scarsa linearità espositiva, consente tuttavia – attraverso un'interpretazione complessiva del suo contenuto, conforme ai criteri ermeneutici propri degli atti processuali – di individuare i motivi di censura effettivamente devoluti alla cognizione del Giudice di appello.
B. L'appello proposto risulta infondato nel merito e, pertanto, deve essere rigettato.
Caduto il giudicato sul rigetto della domanda di risarcimento danni, nei confronti della quale non è stato proposto appello, e tenuto conto delle testuali conclusioni spiegate con l'atto di appello, che reca anche una espressa ricostruzione alternativa della decisione definitiva da assumere con omissione di qualsivoglia pronuncia di condanna risarcitoria a carico delle appellate, questa Corte ritiene infondata la censura mossa dal relativamente alla “legittimazione attiva” della GE. e Pt_1 Controparte_4
dell con riferimento al credito vantato dall'H3G. Controparte_2
Dall'esame della documentazione versata in atti dalla GE. e, in Controparte_4
particolare, del contratto sottoscritto con l'H3G S.p.A., emerge con chiarezza che il rapporto intercorrente tra la predetta società e il creditore originario non assume la natura di una cessione del credito ai sensi degli artt. 1260 e ss. c.c. Al contrario, la Contr convenzione depositata in giudizio comprova che riveste Controparte_4
unicamente la qualità di soggetto incaricato della gestione stragiudiziale al fine della riscossione delle posizioni debitorie attribuite “in lavorazione”, svolgendo attività meramente esecutiva e strumentale nell'interesse del citato titolare del credito.
La struttura del rapporto in esame, così come risultante dalle clausole contrattuali, non comporta alcun trasferimento della titolarità del credito, né il subentro della società appellata nella legittimazione sostanziale relativa alle posizioni contestate dall'appellante; questa opera, infatti, quale mandataria, secondo un assetto negoziale che ne circoscrive l'attività alla sola gestione operativa delle pratiche affidate.
Ne consegue che le richieste di pagamento indirizzate al non trovavano Pt_1
fondamento in una pretesa autonoma della come pure Controparte_5
erroneamente prospettato dall'appellante, bensì nella comprovata esecuzione dell'incarico conferito da H3G S.p.A.
Del pari, l ha prodotto copia del sollecito di pagamento Controparte_2
inviato all'appellante in data 25 marzo 2009, dal quale emerge, in modo inequivoco, che la società ha agito “nell'interesse della Cliente di telefonia '3' – H3G S.p.A.”.
L'esame del documento rende, infatti, palese che la pretesa creditoria cui il sollecito si riferiva faceva capo esclusivamente ad H3G S.p.A., senza che fosse dato rinvenire alcun elemento idoneo a far ritenere intervenuta una cessione del credito in favore di Cont
. Controparte_2
Cont La società , come chiaramente desumibile dal contenuto Controparte_2
del sollecito e dalla documentazione in atti, riveste un ruolo meramente esecutivo, al pari di quello della GE. qualificabile quale incaricata al recupero Controparte_4
stragiudiziale, priva di ogni autonoma legittimazione sostanziale in ordine alla sorte del credito oggetto di contestazione.
In ragione di quanto sopra considerato, deve escludersi la configurabilità di un rapporto di cessione del credito tra H3G SpA e le società GE. e Controparte_4 [...]
e riconoscersi, al contrario dell'assunto dell'appellante, una loro CP_2
titolarità attiva in ordine alla riscossione dei crediti e al trattamento dei dati correlati allo scopo con obbligo di restituire al creditore H3G SpA le somme ove riscosse.
Non essendo intercorsa alcuna successione a titolo particolare nel diritto di credito vantato dalla H3G SpA, l'unico soggetto legittimato a disporre, a vario titolo, dell'asserito credito, ivi compresa l'eventuale definizione, contestazione o annullamento dello stesso, rimane l'H3G S.p.A. Ciò posto, le contestazioni formulate dall'appellante in ordine alla pretesa inesistenza del credito vantato da H3G avrebbero dovuto essere indirizzate esclusivamente nei confronti della medesima società creditrice. Le doglianze non possono, invece, essere Contr utilmente rivolte nei confronti di e di Controparte_5
[...]
poiché tali società – come risulta dalla documentazione Controparte_2
contrattuale in atti – sono sì legittimate allo svolgimento delle attività strumentali al recupero del credito, ma non sono conferitarie di alcun potere di gestione e disposizione del diritto, che resta nella sfera del titolare del credito. Ne deriva che le società appellate non possono essere chiamate in giudizio a rispondere delle eccezioni attinenti alla sussistenza del rapporto obbligatorio dedotto, che restano opponibili unicamente al soggetto creditore effettivo.
5. Le spese del giudizio.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante, secondo la regola sancita dall'art. 91 comma 1 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM
n. 147/2022, in un importo compreso tra i minimi e massimi tariffari, tenendo conto delle attività effettivamente espletate e, quindi, della mancanza di attività istruttoria in appello e della non particolare complessità delle questioni trattate.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co.
17 della legge n. 228 del 24.12.2012, ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del co.
1-bis di detto articolo.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza appellata;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di secondo grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.933,00 per compensi professionali a favore di ciascuna delle appellate GE. e , in Controparte_4 Controparte_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t, oltre il rimborso spese generali
(15%) sui compensi, IVA e CPA come per legge.
3. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 si dà atto della sussistenza dell'obbligo, a carico dell'appellante, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis;
Così deciso in Napoli in data 16.12.2025
Il Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio