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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1076/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 972/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16371 DEL 12.07.2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 426/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in quanto chiesto e dedotto nei propri scritti difensivi.
Il Comune di Palermo si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, del 27.02.2025, contro il Comune di Palermo, Ricorrente_1 impugnava:
l'avviso di accertamento n. 16371, cod. contribuente n. 266411373, notificato alla ricorrente in data 19.1.2025, recante la richiesta di pagamento a titolo di maggiore Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2019 per euro 833,00 oltre a sanzioni ed interessi, pari a complessivi euro 1.156,67.
Parte ricorrente, con l'atto di opposizione, rilevava che:
1. l'art.1, comma 161, L.296/2006 stabiliva inequivocabilmente che gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio di tributi locali dovevano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento erano stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
L'atto impositivo impugnato era stato notificato alla ricorrente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento presso il domicilio fiscale della stessa in SI RI (TE), ai sensi e per gli effetti dell'art.14,
L.890/1982.
Dal “report” della spedizione n.39362270969 inerente alla raccomandata di cui sopra, il plico era stato preso in carico dall'Ufficio postale di SI RI in data 18.12.2024; lo stesso risultava ivi “in transito” il 31.12.2024, con una prima consegna al destinatario in data 9.01.2025, con contestuale rilascio dell'avviso di giacenza,
e consegnato con successo in data 17 gennaio 2025, con ritiro del plico all'Ufficio postale.
Considerato quanto sopra, ai sensi dell'art.8, comma 6, L.890/1982, come confermato dalla Corte di
Cassazione, Ord.n.4049 del 20.02.2018, la notifica dell'impugnato atto si era perfezionata dieci giorni dopo il 9 gennaio 2025, data del rilascio dell'avviso di giacenza e quindi il 19 gennaio 2025.
Poiché l'atto impugnato era relativo a rettifica IMU per l'annualità 2019, ai sensi del citato art.1, comma 161,
L.296/2006, lo stesso doveva perentoriamente essere notificato, a pena di decadenza, entro e non oltre il
31.12.2024.
Essendosi perfezionata ritualmente la notifica dell'atto solo il 19.01.2025, l'impugnato atto risultava irrimediabilmente prescritto ed andava annullato.
2. In via meramente subordinata, la ricorrente rappresentava di aver tempestivamente ed incontestabilmente provveduto a pagare una parte del tributo contestato, nella misura di euro 277,00, in data 16.12.2019, come da quietanza di versamento protocollo telematico n.B0538703601161219 0085683, prodotta in copia in allegato al ricorso.
Il Comune di Palermo, con istanza del 16.01.2026, chiedeva a questa Corte
di voler consentire la consultazione da remoto del fascicolo telematico della causa per l'eventuale costituzione in giudizio.
In data 30.01.2026, il Comune si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1. l'infondatezza della prima eccezione sollevata da parte ricorrente atteso che l'avviso di accertamento impugnato era stato regolarmente notificato nei termini e non si configurava alcuna decadenza né alcuna prescrizione;
2. in ordine al motivo in subordine di parte ricorrente veniva rappresentato preliminarmente che l'operato del Comune era stato corretto ed ineccepibile nell'emissione dell'avviso di accertamento impugnato, atteso che era stato emesso per il parziale versamento da parte del ricorrente. Infatti, al Comune di Palermo era pervenuto solamente il pagamento effettuato in acconto di € 278,00 a fronte di un dovuto di € 1.110,54.
Dall'esame della quietanza di pagamento depositata dalla ricorrente emergeva chiaramente che era stato indicato il codice fiscale (CF_1) di un soggetto diverso dalla sig.ra Ricorrente_1 e l'eventuale rettifica di una delega erroneamente compilata dall'Istituto Intermediario, era in capo esclusivamente agli
Istituti bancari/postali. Nessun onere a sanare la posizione della contribuente, poteva incombere sull'Amministrazione alla luce, soprattutto, della circostanza che il soggetto indicato con codice fiscale
“CF_1” non risultava essere comproprietario del cespite accertato e, dunque, il Comune non avrebbe potuto mai utilizzare tale somma in favore della sig.ra Ricorrente_1.
Pertanto, la richiesta in sub ordine, di considerare il pagamento effettuato a saldo al fine del parziale annullamento dell'avviso, non poteva trovare riscontro, confermando quanto richiesto con l'accertamento oggi impugnato;
3. per mero scrupolo difensivo veniva rilevato che il cespite con Dati catastali_1 di Indirizzo_1 piano 7 era stato correttamente accertato al 100%. In data 13.09.1996 la sig.ra Nominativo_1
, riservandosi il diritto di usufrutto per se, e dopo la sua morte a favore del marito Nominativo_2 aveva donato la nuda proprietà al 100% alla ricorrente. In data 01/11/2011 era deceduta l'usufruttuaria e successivamente (21/02/2013) anche il sig. Nominativo_2 con conseguente ricongiungimento alla nuda proprietà in favore della sig.ra Ricorrente_1;
4. infine, la ricorrente non aveva sollevato nel ricorso alcuna eccezione sulla debenza del tributo richiesto sul cespite con Dati catastali_1 di Indirizzo_1 piano 7,
prestando così acquiescenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Con riferimento al tema introdotto dalla ricorrente con il primo motivo ed alle argomentazioni sviluppate sulla controversa questione della scissione dei termini di notifica per posta degli atti tributari impositivi, questa
Corte, pur consapevole dell'aperto contrasto esistente nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, di recente approdato all'esame delle Sezioni Unite a seguito della ordinanza n. 15545, depositata in cancelleria il 21 luglio 2020, aderisce al consolidato indirizzo giurisprudenziale che ritiene, sulla scia dell'insegnamento della sentenza della Cassazione Sez. Un. n. 12332/2017, che assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.
Principio, questo, che opera anche per la notifica degli atti impositivi tributari, con ogni conseguenza in tema di tempestività dell'attività di recupero fiscale (in tal senso, Cass. n. 9749/2018, in tema di accertamento IMU).
Peraltro, successive ordinanze della Corte di Cassazione hanno dichiaratamente dato seguito a tale arresto ed in particolare Sez. Tributaria, n. 3091/2019, in tema di cartella di pagamento per errato rimborso ex art. 43 D.P.R. n. 602/1973, nonché Cassazione, Sez.
6-Tributaria, n. 3560/2019 che, sia pure in obiter dictum, ha affermato addirittura sussistere un principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, circa l'efficacia interruttiva della prescrizione del credito tributario per effetto della mera consegna dell'atto impositivo all'ufficio postale, all'uopo richiamando i già citati precedenti del 2018 e del 2017.
Per la verità, non mancano anche più risalenti pronunce che hanno fatto applicazione del detto principio anche alla materia della notifica degli atti impositivi tributari a mezzo del servizio postale, sulla base di un supposto principio generale evincibile dalla già citata Corte Costituzionale n. 477/2002 (così, Cass. n.
1647/2004, Cass. 15298/2008; Cass. n. 26053/2011, Cass. n. 22320/2014, nonché, ancora recentemente,
Cass. n. 33277/2019). Alla luce degli enunciati principi non può pertanto trovare accoglimento il primo motivo in quanto, nella vicenda in esame, è incontestato fra le parti che, ai fini della relativa notifica, l'avviso di accertamento è stato consegnato agli uffici di Poste Italiane in data 18.12.2024 cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
(31.12.2024) a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 161 della Legge n. 269/2006, in tempo dunque per interrompere il termine di prescrizione e non incorrere nella decadenza.
Oltre che incontestato fra le parti il resistente ha prodotto documentazione probatoria sub all.A ove viene evidenziato il nominativo e l'indirizzo del contribuente, odierna ricorrente, nonchè il codice della raccomandata;
atti questi che riportano entrambi il timbro dell'ufficio postale accettante “Palermo” e che costituiscono prova documentale della consegna all'Ufficio Postale della busta da spedire per raccomandata alla data del 18.12.2024 data antecedente al 31.12.2024.
Consegue, pertanto, che l'ente impositore ha puntualmente e tempestivamente assolto al compimento delle formalità che ad esso incombono ai fini del perfezionamento della notifica.
E' accoglibile la domanda subordinata atteso che il versamento effettuato è stato effettuato (incontestato fra le parti) dalla ricorrente che ha errato nella indicazione del codice fiscale.
Questa Corte aderisce alla giurisprudenza della Suprema Corte che orientata nel considerare la delega di pagamento F24 come una dichiarazione di scienza, e come tale sempre emendabile in caso di errori materiali o formali che non modifichino la sostanza del debito d'imposta ( da ultimo Cass. Ordinanza n. 15239/2025;
Ordinanza n. 27332 del 22 ottobre 2024).
Per completezza di motivazione occorre precisare che la somma di 278,00 euro versata in data 17 giugno
2019 (per come riportato nell'avviso impugnato) è diversa da quella di 277,00 pagata in data 16 dicembre
2019 e non conteggiata a deconto nell'avviso impugnato.
Atteso il parziale accoglimento le spese vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il ricorso è accolto parzialmente ed il provvedimento impugnato è annullato nella parte in cui non ha conteggiato il pagamento di euro 277,00. Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 972/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16371 DEL 12.07.2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 426/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in quanto chiesto e dedotto nei propri scritti difensivi.
Il Comune di Palermo si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, del 27.02.2025, contro il Comune di Palermo, Ricorrente_1 impugnava:
l'avviso di accertamento n. 16371, cod. contribuente n. 266411373, notificato alla ricorrente in data 19.1.2025, recante la richiesta di pagamento a titolo di maggiore Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2019 per euro 833,00 oltre a sanzioni ed interessi, pari a complessivi euro 1.156,67.
Parte ricorrente, con l'atto di opposizione, rilevava che:
1. l'art.1, comma 161, L.296/2006 stabiliva inequivocabilmente che gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio di tributi locali dovevano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento erano stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
L'atto impositivo impugnato era stato notificato alla ricorrente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento presso il domicilio fiscale della stessa in SI RI (TE), ai sensi e per gli effetti dell'art.14,
L.890/1982.
Dal “report” della spedizione n.39362270969 inerente alla raccomandata di cui sopra, il plico era stato preso in carico dall'Ufficio postale di SI RI in data 18.12.2024; lo stesso risultava ivi “in transito” il 31.12.2024, con una prima consegna al destinatario in data 9.01.2025, con contestuale rilascio dell'avviso di giacenza,
e consegnato con successo in data 17 gennaio 2025, con ritiro del plico all'Ufficio postale.
Considerato quanto sopra, ai sensi dell'art.8, comma 6, L.890/1982, come confermato dalla Corte di
Cassazione, Ord.n.4049 del 20.02.2018, la notifica dell'impugnato atto si era perfezionata dieci giorni dopo il 9 gennaio 2025, data del rilascio dell'avviso di giacenza e quindi il 19 gennaio 2025.
Poiché l'atto impugnato era relativo a rettifica IMU per l'annualità 2019, ai sensi del citato art.1, comma 161,
L.296/2006, lo stesso doveva perentoriamente essere notificato, a pena di decadenza, entro e non oltre il
31.12.2024.
Essendosi perfezionata ritualmente la notifica dell'atto solo il 19.01.2025, l'impugnato atto risultava irrimediabilmente prescritto ed andava annullato.
2. In via meramente subordinata, la ricorrente rappresentava di aver tempestivamente ed incontestabilmente provveduto a pagare una parte del tributo contestato, nella misura di euro 277,00, in data 16.12.2019, come da quietanza di versamento protocollo telematico n.B0538703601161219 0085683, prodotta in copia in allegato al ricorso.
Il Comune di Palermo, con istanza del 16.01.2026, chiedeva a questa Corte
di voler consentire la consultazione da remoto del fascicolo telematico della causa per l'eventuale costituzione in giudizio.
In data 30.01.2026, il Comune si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1. l'infondatezza della prima eccezione sollevata da parte ricorrente atteso che l'avviso di accertamento impugnato era stato regolarmente notificato nei termini e non si configurava alcuna decadenza né alcuna prescrizione;
2. in ordine al motivo in subordine di parte ricorrente veniva rappresentato preliminarmente che l'operato del Comune era stato corretto ed ineccepibile nell'emissione dell'avviso di accertamento impugnato, atteso che era stato emesso per il parziale versamento da parte del ricorrente. Infatti, al Comune di Palermo era pervenuto solamente il pagamento effettuato in acconto di € 278,00 a fronte di un dovuto di € 1.110,54.
Dall'esame della quietanza di pagamento depositata dalla ricorrente emergeva chiaramente che era stato indicato il codice fiscale (CF_1) di un soggetto diverso dalla sig.ra Ricorrente_1 e l'eventuale rettifica di una delega erroneamente compilata dall'Istituto Intermediario, era in capo esclusivamente agli
Istituti bancari/postali. Nessun onere a sanare la posizione della contribuente, poteva incombere sull'Amministrazione alla luce, soprattutto, della circostanza che il soggetto indicato con codice fiscale
“CF_1” non risultava essere comproprietario del cespite accertato e, dunque, il Comune non avrebbe potuto mai utilizzare tale somma in favore della sig.ra Ricorrente_1.
Pertanto, la richiesta in sub ordine, di considerare il pagamento effettuato a saldo al fine del parziale annullamento dell'avviso, non poteva trovare riscontro, confermando quanto richiesto con l'accertamento oggi impugnato;
3. per mero scrupolo difensivo veniva rilevato che il cespite con Dati catastali_1 di Indirizzo_1 piano 7 era stato correttamente accertato al 100%. In data 13.09.1996 la sig.ra Nominativo_1
, riservandosi il diritto di usufrutto per se, e dopo la sua morte a favore del marito Nominativo_2 aveva donato la nuda proprietà al 100% alla ricorrente. In data 01/11/2011 era deceduta l'usufruttuaria e successivamente (21/02/2013) anche il sig. Nominativo_2 con conseguente ricongiungimento alla nuda proprietà in favore della sig.ra Ricorrente_1;
4. infine, la ricorrente non aveva sollevato nel ricorso alcuna eccezione sulla debenza del tributo richiesto sul cespite con Dati catastali_1 di Indirizzo_1 piano 7,
prestando così acquiescenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Con riferimento al tema introdotto dalla ricorrente con il primo motivo ed alle argomentazioni sviluppate sulla controversa questione della scissione dei termini di notifica per posta degli atti tributari impositivi, questa
Corte, pur consapevole dell'aperto contrasto esistente nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, di recente approdato all'esame delle Sezioni Unite a seguito della ordinanza n. 15545, depositata in cancelleria il 21 luglio 2020, aderisce al consolidato indirizzo giurisprudenziale che ritiene, sulla scia dell'insegnamento della sentenza della Cassazione Sez. Un. n. 12332/2017, che assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.
Principio, questo, che opera anche per la notifica degli atti impositivi tributari, con ogni conseguenza in tema di tempestività dell'attività di recupero fiscale (in tal senso, Cass. n. 9749/2018, in tema di accertamento IMU).
Peraltro, successive ordinanze della Corte di Cassazione hanno dichiaratamente dato seguito a tale arresto ed in particolare Sez. Tributaria, n. 3091/2019, in tema di cartella di pagamento per errato rimborso ex art. 43 D.P.R. n. 602/1973, nonché Cassazione, Sez.
6-Tributaria, n. 3560/2019 che, sia pure in obiter dictum, ha affermato addirittura sussistere un principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, circa l'efficacia interruttiva della prescrizione del credito tributario per effetto della mera consegna dell'atto impositivo all'ufficio postale, all'uopo richiamando i già citati precedenti del 2018 e del 2017.
Per la verità, non mancano anche più risalenti pronunce che hanno fatto applicazione del detto principio anche alla materia della notifica degli atti impositivi tributari a mezzo del servizio postale, sulla base di un supposto principio generale evincibile dalla già citata Corte Costituzionale n. 477/2002 (così, Cass. n.
1647/2004, Cass. 15298/2008; Cass. n. 26053/2011, Cass. n. 22320/2014, nonché, ancora recentemente,
Cass. n. 33277/2019). Alla luce degli enunciati principi non può pertanto trovare accoglimento il primo motivo in quanto, nella vicenda in esame, è incontestato fra le parti che, ai fini della relativa notifica, l'avviso di accertamento è stato consegnato agli uffici di Poste Italiane in data 18.12.2024 cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
(31.12.2024) a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 161 della Legge n. 269/2006, in tempo dunque per interrompere il termine di prescrizione e non incorrere nella decadenza.
Oltre che incontestato fra le parti il resistente ha prodotto documentazione probatoria sub all.A ove viene evidenziato il nominativo e l'indirizzo del contribuente, odierna ricorrente, nonchè il codice della raccomandata;
atti questi che riportano entrambi il timbro dell'ufficio postale accettante “Palermo” e che costituiscono prova documentale della consegna all'Ufficio Postale della busta da spedire per raccomandata alla data del 18.12.2024 data antecedente al 31.12.2024.
Consegue, pertanto, che l'ente impositore ha puntualmente e tempestivamente assolto al compimento delle formalità che ad esso incombono ai fini del perfezionamento della notifica.
E' accoglibile la domanda subordinata atteso che il versamento effettuato è stato effettuato (incontestato fra le parti) dalla ricorrente che ha errato nella indicazione del codice fiscale.
Questa Corte aderisce alla giurisprudenza della Suprema Corte che orientata nel considerare la delega di pagamento F24 come una dichiarazione di scienza, e come tale sempre emendabile in caso di errori materiali o formali che non modifichino la sostanza del debito d'imposta ( da ultimo Cass. Ordinanza n. 15239/2025;
Ordinanza n. 27332 del 22 ottobre 2024).
Per completezza di motivazione occorre precisare che la somma di 278,00 euro versata in data 17 giugno
2019 (per come riportato nell'avviso impugnato) è diversa da quella di 277,00 pagata in data 16 dicembre
2019 e non conteggiata a deconto nell'avviso impugnato.
Atteso il parziale accoglimento le spese vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il ricorso è accolto parzialmente ed il provvedimento impugnato è annullato nella parte in cui non ha conteggiato il pagamento di euro 277,00. Spese compensate.