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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/10/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott. Laura De Simone Presidente Dott. Sergio Rossetti Giudice Dott. Vincenza Agnese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per dichiarazione apertura della liquidazione giudiziale
R.G. 1185-1/2025 Pre-Liq. promosso su ricorso depositato in data 24.09.2025
DA
[C.F. ] con sede Milano (MI) via Colico n. 36, ed elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata a , presso lo studio dell'avv. Controparte_1 ARIANNA GALLI che la rappresenta e difende, come da procura in atti
RICORRENTE IN PROPRIO
***** Esaminato il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale;
udita la relazione del giudice designato per l'istruttoria, ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale e in particolare che:
• Sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale, dal momento che la sede legale/COMI dell'impresa è situata in Milano (MI) via Colico n. 36 e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 codice della crisi, dalla documentazione in atti si evince l'intervenuto superamento delle cd. soglie di cui all'art. 2 lett. d) codice della crisi: è sufficiente evidenziare che il bilancio al 2023 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso) riporta un attivo di circa 1.500.000 e ricavi di circa 600.000 euro;
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, codice della crisi dal momento che l'importo dei debiti scaduti è ampiamente superiore a 30.000 euro, dimostrata sia dall'esposizione debitoria nei confronti dell'erario per circa 700.000 euro che, sebbene in parte rateizzata, la società dichiara di non riuscire più a fronteggiare sia dall'esposizione debitoria nei confronti di altri creditori che emerge dalla documentazione allegata (cfr. all. 1 doc.5 allegato al ricorso) nonché dalla presenza di due precetti per decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi prodotti in atti (cfr. doc. 7 e 8 allegati al ricorso) per circa
130.000 euro;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza del debitore, quale presupposto ex art. 121 codice della crisi per l'apertura della dichiarazione giudiziale, è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) codice della crisi quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non
è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile: a) dalle stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso sulle cause della crisi) b) dalla documentazione di sintesi dell'esposizione debitoria prodotta e dai bilanci di verifica 2022 e 2023; emerge infatti come l'istante non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
• Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 codice della crisi;
• Ritenuto che l'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale assorbe l'esame della domanda cautelare di sospensione delle azioni esecutive, considerati gli effetti di legge derivanti dall'apertura della liquidazione giudiziale;
PQM
Visti gli articoli 26 e ss CCII;
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (c.f. ) con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Milano, via Colico n. 36 quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE) 848/2015;
2. NOMINA giudice delegato la dott. Vincenza Agnese;
3. NOMINA Curatore il dott. professionista in possesso dei requisiti di Persona_1 cui all'art. 358 CCII;
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
4. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
5. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 4 febbraio 2026 ore 10.00 davanti al giudice delegato, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6. ASSEGNA ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
7. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
8. AUTORIZZA il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
9. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
10. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.
Così deciso in Milano, il 02/10/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Vincenza Agnese
Il Presidente
dott.ssa Laura De Simone
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A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott. Laura De Simone Presidente Dott. Sergio Rossetti Giudice Dott. Vincenza Agnese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per dichiarazione apertura della liquidazione giudiziale
R.G. 1185-1/2025 Pre-Liq. promosso su ricorso depositato in data 24.09.2025
DA
[C.F. ] con sede Milano (MI) via Colico n. 36, ed elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata a , presso lo studio dell'avv. Controparte_1 ARIANNA GALLI che la rappresenta e difende, come da procura in atti
RICORRENTE IN PROPRIO
***** Esaminato il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale;
udita la relazione del giudice designato per l'istruttoria, ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale e in particolare che:
• Sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale, dal momento che la sede legale/COMI dell'impresa è situata in Milano (MI) via Colico n. 36 e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 codice della crisi, dalla documentazione in atti si evince l'intervenuto superamento delle cd. soglie di cui all'art. 2 lett. d) codice della crisi: è sufficiente evidenziare che il bilancio al 2023 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso) riporta un attivo di circa 1.500.000 e ricavi di circa 600.000 euro;
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, codice della crisi dal momento che l'importo dei debiti scaduti è ampiamente superiore a 30.000 euro, dimostrata sia dall'esposizione debitoria nei confronti dell'erario per circa 700.000 euro che, sebbene in parte rateizzata, la società dichiara di non riuscire più a fronteggiare sia dall'esposizione debitoria nei confronti di altri creditori che emerge dalla documentazione allegata (cfr. all. 1 doc.5 allegato al ricorso) nonché dalla presenza di due precetti per decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi prodotti in atti (cfr. doc. 7 e 8 allegati al ricorso) per circa
130.000 euro;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza del debitore, quale presupposto ex art. 121 codice della crisi per l'apertura della dichiarazione giudiziale, è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) codice della crisi quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non
è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile: a) dalle stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso sulle cause della crisi) b) dalla documentazione di sintesi dell'esposizione debitoria prodotta e dai bilanci di verifica 2022 e 2023; emerge infatti come l'istante non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
• Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 codice della crisi;
• Ritenuto che l'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale assorbe l'esame della domanda cautelare di sospensione delle azioni esecutive, considerati gli effetti di legge derivanti dall'apertura della liquidazione giudiziale;
PQM
Visti gli articoli 26 e ss CCII;
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (c.f. ) con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Milano, via Colico n. 36 quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE) 848/2015;
2. NOMINA giudice delegato la dott. Vincenza Agnese;
3. NOMINA Curatore il dott. professionista in possesso dei requisiti di Persona_1 cui all'art. 358 CCII;
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
4. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
5. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 4 febbraio 2026 ore 10.00 davanti al giudice delegato, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6. ASSEGNA ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
7. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
8. AUTORIZZA il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
9. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
10. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.
Così deciso in Milano, il 02/10/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Vincenza Agnese
Il Presidente
dott.ssa Laura De Simone
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