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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/11/2025, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5748/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
RT MU , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 17 ottobre 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5748 dell'anno 2022
T R A
C.F. ) con sede in Via Domenichino, 5 - 20149 Milano (MI), in persona Parte_1 P.IVA_1
del l.r.p.t. e rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Arnaldi (C.F. con C.F._1
domicilio digitale eletto come da documentazione in atti;
Attore
C O N T R O
(C.F. , in persona del pro-tempore, con sede in Via Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
Skhandeberg, 23 - 74020 Faggiano (TA);
Convenuto contumace
Ove all'udienza del 18 luglio 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, l'attrice precisava le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando il termine perentorio del 09 ottobre c.a. ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Motivi della decisione
1 I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c.,
essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2. Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
Part II.- Con l'atto introduttivo del giudizio la già , evocava innanzi al Tribunale Parte_2
di Taranto il , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
[IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il
diritto di a ottenere il pagamento da parte del dei seguenti Parte_1 Controparte_1
crediti e, per l'effetto, condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 [...]
Parte_1
I) Euro 55.086,60 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2;
patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 I II) Euro 1.710,58 per interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di
mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati sulla sorte capitale di cui al punto I) dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento
– scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data
Scadenza”) – sino al 06/10/2022, oltre interessi moratori maturandi sulla sorte capitale azionata di
cui al punto I) dal 07/10/2022 sino al saldo effettivo;
II III) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte
capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02
come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
III IV) Euro 240,00 dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal
D.lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle n. 6 fatture costituenti la sorte capitale di cui al
punto I);
IV V) Euro 1.069,12 di cui alla Nota Debito Interessi prodotta sub doc. 4, a titolo di interessi di
mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale indicata sub I) – in quanto
maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti CP_1
la sorte capitale insoluta indicata nelle di cui al punto I);
V VI) gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito
Interessi, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi,
ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5, D.lgs.
n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente
atto.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare
il diritto di a ottenere il pagamento da parte del e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, condannare il al pagamento in favore di di ogni Controparte_1 Parte_1
diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: - sorte capitale;
- interessi moratori Parte_1
5 maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora”
ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al
saldo;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs.
n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n.
192/12, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla
sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti CP_1
diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito Interessi: nella
misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal
D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui il dovesse CP_1
sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di
pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il
diritto di a ottenere il pagamento da parte del e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, condannare il al pagamento in favore di degli Controparte_1 Parte_1
importi di cui in narrativa o di ogni diversa maggiore o minore somma che fosse ritenuta dovuta a
per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di Parte_1
indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura
del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive. ]
Così la argomentava le proprie richieste: Parte_1
6 Part
[ (in seguito “ ), instaura il presente giudizio al fine di ottenere la condanna del Parte_1
(C.F. , in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Via Controparte_1 P.IVA_2
Skhandeberg, 23 - 74020 Faggiano (TA) (in seguito il “ ), al pagamento dei crediti – dei CP_1
Part quali è divenuta titolare in virtù dei contratti di cessione pro soluto – come in seguito meglio specificati:
i i) Euro 55.086,60 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse da AUDAX ENERGIA S.P.A.
(in seguito “AUDAX”), riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 2;
ii ii) Euro 1.710,58 per interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di
mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati sulla sorte capitale azionata di cui al punto i) dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 2
(colonna “Data Scadenza”) – sino al 06/10/2022 (doc. 3), oltre interessi moratori maturandi sulla predetta sorte capitale dal 07/10/2022 sino al saldo;
i iii) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02
come novellato dal D.lgs. n. 192/12, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284,
comma 4 c.c., e con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
ii iv) Euro 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 6 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
iii v) Euro 1.069,12 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii) – maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di CP_1
crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto i). - tali interessi di mora
Part sono già stati fatturati da mediante la Nota Debito Interessi che si produce sub doc. 4;
iv - le fatture – in totale n. 4 – il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli CP_1
7 interessi di mora oggetto della Nota Debito Interessi sono analiticamente indicate nella Nota Debito
Interessi stessa;
v Si precisa sin d'ora che:
i vi) gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito
Interessi che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02
come novellato dal D.lgs. n. 192/12, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284,
comma 4 c.c., e con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
2. I CREDITI PER SORTE CAPITALE: EURO 55.086,60. LA RELATIVA CESSIONE IN FAVORE
DELL'ESPONENTE FF.
Part 2.1. I crediti per sorte capitale sussistenti in capo a nei confronti del oggetto del CP_1
presente giudizio, ammontano a Euro 55.086,60 e sono portati dalle fatture emesse da AUDAX a titolo di corrispettivo delle forniture di erogate in favore del così come riportate CP_1
nell'elenco prodotto sub doc. 2.
In tale elenco le fatture costituenti la sorte capitale insoluta sono, infatti, riportate mediante l'indicazione di: i) nominativo della società cedente, (colonna “Cod. Identificativo Cedente”), ii)
numero fattura, iii) data di emissione fattura, iv) data di scadenza fattura, v) importo originario fattura, vi) importo residuo fattura.
2.2. Con riferimento a tali fatture, si precisa che le stesse sono state cedute da AUDAX all'odierna
Part esponente con i contratti di cessione – redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio
e notificati al – che si producono sub doc. 5. CP_1
2.3. Si precisa sin d'ora che tale contratto di cessione ha avuto a oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo effettivo.
8 Part 2.4. In qualità di cessionaria – e, dunque, titolare – dei predetti crediti, è, pertanto, legittimata a chiedere – e con la presente domanda chiede – la condanna del al pagamento in proprio CP_1
favore della predetta sorte capitale di Euro 55.086,60.
2.5. Sebbene il – anche a seguito del ricevimento delle fatture e della notifica della CP_1
cessione – non abbia contestato né l'ammontare dei crediti né, a monte, l'esecuzione delle forniture
Part per il cui pagamento le fatture sono state emesse, in corso di causa produrrà comunque: − le fatture costituenti la sorte capitale insoluta oggetto del giudizio;
− la documentazione comprovante i rapporti intercorsi tra il e le società fornitrici. CP_1
Part Fermo restando quanto sopra, solo per mero scrupolo e in via subordinata avanza sin d'ora domanda di condanna del al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per CP_1
ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta di Euro 55.086,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Ciò in quanto il ha pacificamente usufruito delle prestazioni eseguite dalla società CP_1
cedente, per il cui pagamento sono state emesse le fatture per i predetti importi.
3. IL DIRITTO DI FF AL PAGAMENTO ANCHE DEGLI INTERESSI DI MORA MATURATI E MATURANDI
SULLA SORTE CAPITALE.
Part ha, altresì, diritto al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale di Euro 55.086,60, anch'essi ceduti in forza del medesimo contratto di cessione sopra richiamato.
Per quanto concerne la misura, essa è quella “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5
del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, vale a dire tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali.
Part Per quanto, invece, concerne la decorrenza, gli interessi sono dovuti a con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo.
9 Si ribadisce che gli interessi moratori maturati alla data del 06/10/2022 sono pari a Euro 1.710,58,
come emerge dalla schedina contabile prodotta sub doc. 3. Si ribadisce, altresì, che oltre a tale
Part importo sono dovuti a gli interessi moratori successivi che matureranno sulla sorte capitale azionata dal 07/10/2022 sino al soddisfo effettivo, secondo i criteri di calcolo sopra indicati.
4. IL DIRITTO DI FF AL PAGAMENTO ANCHE DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI PRODOTTI DAGLI
INTERESSI MORATORI MATURATI SULLA SORTE CAPITALE.
Part In virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., ha, altresì, diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi.
Tale diritto è inequivocabilmente comprovato dal fatto che, come risulta dall'elenco prodotto sub
doc. 2, alla data odierna i termini di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale sono scaduti da oltre sei mesi.
In ogni caso, come appena rilevato, si ribadisce che gli interessi anatocistici sono dovuti con riferimento a quella porzione di interessi di mora che sia già scaduta da almeno sei mesi alla data di notifica del presente atto.
Per quanto concerne la misura, essa è quella “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5
del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284, comma 4 c.c.
Quanto, invece, alla decorrenza, in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici sono dovuti con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
5. IL DIRITTO DI FF AL PAGAMENTO ANCHE DELL'IMPORTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 6, D.LGS.
N. 231/02, COME NOVELLATO DAL D.LGS. N. 192/12.
In virtù di quanto previsto dall'art. 6, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12,
l'esponente ha, altresì, diritto al pagamento dell'importo di Euro 240,00 per il mancato pagamento delle n. 6 fatture costituenti la sorte capitale oggetto del giudizio. Al riguardo si rileva quanto segue:
10 • l'art. 6, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, dispone che “al creditore spetta,
senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di
assistenza per il recupero del credito”; • tale norma è stata emanata in recepimento di quanto previsto dalla Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011 (doc. 6) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la quale – sub art. 6 – dispone che “Gli stati
membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in
conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un
importo forfettario di 40 EURO”, • l'Unione Europea, in riscontro alle “FAQS” formulate in relazione alla portata del predetto art. 6 della Direttiva e, dunque, la portata dell'importo di Euro 40 ivi previsto, ha espressamente dichiarato che tale importo “è dovuto per ciascuna fattura non
pagata” (doc. 7). Ed invero, a fronte della specifica richiesta: “what is included in the fixed sum of
Euro 40?” (“cosa è compreso nella somma prefissata di Euro 40?”), l'Unione Europea ha espressamente chiarito che: “this fixed sum is intended for each unpaid invoice. If the creditor has
different transactions on different invoices, even if the claim has to do with the same debtor, the
creditor will have a separate fixed amount of Euro 40 for invoice. The Directive gives the creditor the
right to claim the Euro 40 plus any other costs that you have reasonably incurred to receive the
payment that is already late” (“la somma prefissata di Euro 40 è considerata dovuta per ciascuna
fattura insoluta. Se il creditore ha differenti fatture, perfino se la richiesta di pagamento deve
essere fatta nei confronti del medesimo debitore, il creditore dovrà ottenere un separato importo
prefissato di Euro 40 per ciascuna fattura. La Direttiva attribuisce al creditore il diritto di richiedere
l'importo di Euro 40 oltre ad ogni altro costo in cui è ragionevolmente incorso per ottenere il
pagamento tardivo del credito”).
Nella specie, come risulta dall'elenco prodotto sub doc. 2, le fatture costituenti la sorte capitale oggetto del giudizio sono in totale n.
6. Ne consegue che l'importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma
2, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, è pari a Euro 240,00 (Euro 40,00 moltiplicati per n. 6 fatture).
11
6. LA DEBENZA DEGLI ULTERIORI INTERESSI DI MORA PER IL TARDIVO PAGAMENTO, DA PARTE
DEL DI CREDITI DIVERSI DA QUELLI COSTITUENTI LA SORTE CAPITALE INSOLUTA. CP_1
Part è, altresì, creditrice nei confronti del dell'importo di Euro 1.069,12 a titolo di interessi CP_1
di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale di Euro 55.086,60 – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli CP_1
costituenti la predetta sorte capitale. Si ribadisce che: - tali interessi di mora sono già stati fatturati
Part da mediante la Nota Debito Interessi prodotta sub doc. 4; - le fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora oggetto della Nota Debito Interessi sono CP_1
analiticamente indicate nella Nota Debito Interessi medesima. Alla Nota Debito Interessi sono,
infatti, allegati i relativi dettagli di calcolo, nei quali: • sono indicate le singole fatture (per sorte capitale) il cui ritardo nel pagamento ha generato gli interessi di mora (per i quali è, dunque, stata emessa la Nota Debito Interessi), • quindi, in relazione a ciascuna fattura tardivamente pagata sono indicati: - il nominativo della società che l'aveva emessa (riga con indicazione “cedente”), - l'importo;
- la data di emissione e di scadenza;
- la data di inizio decorrenza degli interessi di mora. Tale data coincide con il giorno successivo a quello della data di scadenza del termine di pagamento delle fatture per sorte capitale;
- la data di fine calcolo degli interessi di mora. Tale è la data in cui è stato accreditato l'importo delle fatture per sorte capitale;
- il totale dei giorni di ritardo nel pagamento di ciascuna fattura per sorte capitale;
- il tasso di interesse di mora;
- quindi (sulla base del numero dei giorni di ritardo e del tasso di interesse di mora), l'importo a titolo di interessi di mora maturato in relazione a ciascuna fattura per sorte capitale.
Si precisa, inoltre, quanto segue: i) le fatture per sorte capitale emesse nei confronti del – CP_1
il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto della Nota Debito Interessi – sono
Part state cedute da AUDAX a mediante i contratti di cessione – redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati al – che si producono sub doc. 8; ii) con i medesimi CP_1
Part contratti di cessione la predetta società ha ceduto a anche i relativi interessi di mora;
iii) in virtù
Part di tali contratti di cessione è dunque, legittimata a ricevere il pagamento, oltre che delle fatture per sorte capitale, anche dei relativi interessi di mora e, dunque, all'emissione della Nota Debito
12 Interessi a tale titolo;
iv) il ha pagato tardivamente la sorte capitale delle fatture;
v) tale CP_1
tardivo pagamento ha determinato la maturazione degli interessi di mora per il predetto importo
Part complessivo di Euro 1.069,12 oggetto della Nota Debito Interessi; vi) ha, dunque, diritto al pagamento del predetto importo di Euro 1.069,12 a titolo di interessi di mora.
Si rileva, inoltre, che il non ha contestato – neppure a seguito del ricevimento della Nota CP_1
Debito Interessi – alcuno dei predetti elementi-dati posti a fondamento del calcolo degli interessi di mora oggetto della Nota Debito Interessi per cui è causa.
7. IL DIRITTO DI FF AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI PRODOTTI DAGLI INTERESSI
MORATORI OGGETTO DELLA NOTA DEBITO INTERESSI.
Part In virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., ha, altresì, diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto della Nota Debito Interessi.
Ciò in quanto, come risulta dalla Nota Debito Interessi (doc. 4), alla data di notifica del presente atto gli interessi di mora oggetto delle stesse sono scaduti da oltre sei mesi.
Per quanto concerne la misura, essa è quella “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5,
D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284, comma 4 c.c.
Quanto, invece, alla decorrenza, in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici sono dovuti con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
Part Riassumendo, i crediti di cui chiede la condanna del al relativo pagamento sono i CP_1
seguenti • complessivi Euro 58.106,30 per sorte capitale, interessi moratori maturati alla data del
06/10/2022 e importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs.
n. 192/12, di cui:
− Euro 55.086,60 per sorte capitale di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2;
− Euro 1.710,58 per interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex
artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati sulla predetta sorte
13 capitale dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al 06/10/2022 (doc. 3), oltre interessi moratori maturandi sulla predetta sorte capitale dal
07/10/2022 sino al saldo effettivo;
− Euro 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12,
corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 6 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
− Euro 1.069,12 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale – maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti CP_1
diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale insoluta;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.
nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito Interessi,
interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5, D.lgs. n.
231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.]
Il non si costituiva. Controparte_1
Nelle note telematiche depositate ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc l'attrice deduceva:
Part
[Nello specifico, nelle more del presente giudizio, ha incassato l'importo di Euro 18.045,86 a
parziale saldo delle fatture azionate a titolo di capitale (doc. 9). Sicché, anche alla luce del contegno
processuale della controparte (la quale, benché ritualmente convenuta, ha ritenuto di non costituirsi
nel presente giudizio), è incontestabile che, ad oggi, la è ancora creditrice, nei confronti del Pt_2
dei seguenti importi: complessivi Euro 44.728,88 per sorte capitale, interessi moratori…..] CP_1
14 Tuttavia il documento allegato 9 sembra consistere nel seguente:
[P: . QRP 17/09/2023 Elenco dei Email_1 Parte_1
Documenti estratti Data Tipo C.to Cod. Identificativo Anno Numero Data Prg Importo Importo Data
Data DEBITOR Identificativo Data Anno e Numero Base Cedente Scadenza Originale Residuo
Emissione Reg. Cont. Maturity Azione Legale P FT 058 1365 AUDAX ENER 2022 E999004308
27/04/2022 00 11,338.19 0.00 28/03/2022 11/05/2022 130015 16/05/2022 Controparte_1
2022 4111 P FT 058 2022 E999005443 26/05/2022 00 22,097.95 22,097.95 26/04/2022 11/05/2022
16/05/2022 2022 4111
P FT 058 2022 E999007917 23/06/2022 00 68.07 68.07 24/05/2022 30/06/2022 06/07/2022 2022
4111
P FT 058 2022 G999000539 23/04/2022 00 6,707.67 0.00 24/03/2022 11/05/2022 16/05/2022 2022
4111
P FT 058 2022 G999000796 26/05/2022 00 12,364.58 12,364.58 26/04/2022 11/05/2022
16/05/2022 2022 4111
P FT 058 2022 G999001059 23/06/2022 00 2,510.14 2,510.14 24/05/2022 30/06/2022 06/07/2022
2022 4111
Totale per Cedente 6 55,086.60 37,040.74 Totale Generale dei Documenti e degli Importi 6
55,086.60 37,040.74 Importi espressi in Euro PAG.1]
Con tutta evidenza non si tratta di un atto del presunto debitore ove si attesti Controparte_1
l'emissione di una reversale o un mandato di pagamento a favore del sedicente creditore, né
tantomeno una quietanza liberatoria emessa dalla attrice a favore del presunto debitore
[...]
convenuto. CP_1
Ugualmente non si tratta di un estratto di conto corrente bancario intestato alla presunta creditrice da cui si evinca l'accredito di una somma bonificata dal presunto debitore . Controparte_1
Ugualmente non si tratta di una attestazione proveniente da un Istituto di Credito ove si da atto
15 della ricezione di un bonifico effettuato in favore del titolare del conto corrente e proveniente dal presunto debitore . Controparte_1
Ugualmente non si tratta di una deliberazione colla quale gli organi rappresentativi del presunto debitore riconoscono la fondatezza della pretesa creditoria e ne deliberano Controparte_1
l'accoglimento in via stragiudiziale dando disposizione di pagamento agli uffici esecutivi e contabili.
Nelle note telematiche autorizzate ex art. 127ter cpc per l'udienza del 18 luglio c.a. destinata dal
Tribunale alla precisazione delle conclusioni l'attrice deduceva:
Part
[ (in seguito “ ovvero la “ ”) dà anzitutto atto che, nelle more del presente Parte_1 Pt_2
giudizio, ha ricevuto – oltre al pagamento di Euro 18.045,86 già allegato dall'esponente con la
propria Memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. – l'integrale saldo sia delle fatture azionate a titolo
Part di capitale, sia delle Note Debito Interessi oggetto di causa. Conseguentemente, i crediti di cui
chiede la condanna del al relativo pagamento sono i seguenti: Controparte_1
Euro 170,04 per interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito
Interessi che, alla data di notifica dell'Atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02
come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione sino
al saldo effettivo;
Euro 14.889,00 a titolo di spese legali ex DM n. 55/2014, di cui Euro 2.552,00 a titolo di compensi
per fase di studio, Euro 1.628,00 per fase introduttiva, Euro 5.670,00 per fase istruttoria e/o di
trattazione, Euro 4.253,00 per fase decisionale, Euro 786,00 per esborsi, oltre rimborso spese
generali 15%, CPA e IVA.
In virtù di quanto precede, nonché di tutto quanto dedotto, prodotto e argomentato dall'esponente
nei propri precedenti scritti difensivi, chiede che la causa venga trattenuta in Parte_1
decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., rassegnando le seguenti CONCLUSIONI IN
VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in atti, accertare e dichiarare il diritto di
a ottenere il pagamento da parte del dei seguenti crediti e, per Parte_1 Controparte_1
16 l'effetto, condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
I Euro 170,04 per interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note
Debito Interessi che, alla data di notifica dell'Atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n.
231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di
citazione sino al saldo effettivo;
II Euro 14.889,00 a titolo di spese legali ex DM n. 55/2014, di cui Euro 2.552,00 a titolo di
compensi per fase di studio, Euro 1.628,00 per fase introduttiva, Euro 5.670,00 per fase istruttoria
e/o di trattazione, Euro 4.253,00 per fase decisionale, Euro 786,00 per esborsi, oltre rimborso spese
generali 15%, CPA e IVA.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in atti, accertare e dichiarare il
diritto di a ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1
condannare il al pagamento in favore di di ogni diversa somma Controparte_1 Parte_1
che fosse ritenuta dovuta a per: interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora Parte_1
oggetto delle Note Debito Interessi nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2
e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica
dell'Atto di citazione;
importo dovuto a titolo di spese legali.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura
del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.]
Nessun documento attestante il pagamento presunto che sarebbe stato erogato dal CP_1
sembrerebbe così essere stato prodotto dalla attrice, non avendo il documento allegato 9
[...]
alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc tale natura.
Peraltro in siffatte circostanze il ed ogni altro ente soggetto al T.U.E.L. dpr 267/2000 CP_1
emette apposita deliberazione che viene eseguita dagli uffici contabili ed economato, e neppure tale deliberazione sembra essere stata prodotta.
Ugualmente non appare prodotta la delibera con la quale il preso atto della domanda CP_1
17 giudiziale proposta nel presente giudizio, delibera di non costituirsi e di procedere al pagamento.
La contumacia del impedisce l'applicazione del principio di non contestazione Controparte_1
che, ai sensi dell'art. 115 cpc, esplica efficacia nei confronti delle sole parti costituite.
L'allegazione di avvenuto pagamento in corso di causa denota la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione giudiziale e, quindi, è motivo di improcedibilità sopravvenuta.
Non può darsi luogo alla condanna alla rifusione delle spese di lite, difettandovi la prova del sopravvenuto pagamento degli allegati debiti da parte del convenuto e, stante la CP_1
contumacia di questo, anche la prova della fondatezza della domanda per non contestazione dei fatti costitutivi, operando l'art. 115 cpc solo verso le parti costituite come si desume dalla semplice lettura: [
“1.- Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove
proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla
parte costituita. 2.- Il giudice può tuttavia senza bisogno di prova porre a fondamento della decisione
le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.”
P.Q.M.
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) dichiara improcedibile la domanda di condanna per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
3) rigetta la domanda di condanna al pagamento delle spese di lite a carico del convenuto
[...]
. CP_1
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 13 ottoobre 2025;
Il giudice
18
dott.RT MU
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 2 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
RT MU , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 17 ottobre 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5748 dell'anno 2022
T R A
C.F. ) con sede in Via Domenichino, 5 - 20149 Milano (MI), in persona Parte_1 P.IVA_1
del l.r.p.t. e rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Arnaldi (C.F. con C.F._1
domicilio digitale eletto come da documentazione in atti;
Attore
C O N T R O
(C.F. , in persona del pro-tempore, con sede in Via Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
Skhandeberg, 23 - 74020 Faggiano (TA);
Convenuto contumace
Ove all'udienza del 18 luglio 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, l'attrice precisava le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando il termine perentorio del 09 ottobre c.a. ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Motivi della decisione
1 I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c.,
essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2. Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
Part II.- Con l'atto introduttivo del giudizio la già , evocava innanzi al Tribunale Parte_2
di Taranto il , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
[IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il
diritto di a ottenere il pagamento da parte del dei seguenti Parte_1 Controparte_1
crediti e, per l'effetto, condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 [...]
Parte_1
I) Euro 55.086,60 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2;
patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 I II) Euro 1.710,58 per interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di
mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati sulla sorte capitale di cui al punto I) dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento
– scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data
Scadenza”) – sino al 06/10/2022, oltre interessi moratori maturandi sulla sorte capitale azionata di
cui al punto I) dal 07/10/2022 sino al saldo effettivo;
II III) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte
capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02
come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
III IV) Euro 240,00 dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal
D.lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle n. 6 fatture costituenti la sorte capitale di cui al
punto I);
IV V) Euro 1.069,12 di cui alla Nota Debito Interessi prodotta sub doc. 4, a titolo di interessi di
mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale indicata sub I) – in quanto
maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti CP_1
la sorte capitale insoluta indicata nelle di cui al punto I);
V VI) gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito
Interessi, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi,
ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5, D.lgs.
n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente
atto.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare
il diritto di a ottenere il pagamento da parte del e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, condannare il al pagamento in favore di di ogni Controparte_1 Parte_1
diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: - sorte capitale;
- interessi moratori Parte_1
5 maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora”
ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al
saldo;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs.
n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n.
192/12, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla
sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti CP_1
diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito Interessi: nella
misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal
D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui il dovesse CP_1
sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di
pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il
diritto di a ottenere il pagamento da parte del e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, condannare il al pagamento in favore di degli Controparte_1 Parte_1
importi di cui in narrativa o di ogni diversa maggiore o minore somma che fosse ritenuta dovuta a
per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di Parte_1
indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura
del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive. ]
Così la argomentava le proprie richieste: Parte_1
6 Part
[ (in seguito “ ), instaura il presente giudizio al fine di ottenere la condanna del Parte_1
(C.F. , in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Via Controparte_1 P.IVA_2
Skhandeberg, 23 - 74020 Faggiano (TA) (in seguito il “ ), al pagamento dei crediti – dei CP_1
Part quali è divenuta titolare in virtù dei contratti di cessione pro soluto – come in seguito meglio specificati:
i i) Euro 55.086,60 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse da AUDAX ENERGIA S.P.A.
(in seguito “AUDAX”), riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 2;
ii ii) Euro 1.710,58 per interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di
mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati sulla sorte capitale azionata di cui al punto i) dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 2
(colonna “Data Scadenza”) – sino al 06/10/2022 (doc. 3), oltre interessi moratori maturandi sulla predetta sorte capitale dal 07/10/2022 sino al saldo;
i iii) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02
come novellato dal D.lgs. n. 192/12, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284,
comma 4 c.c., e con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
ii iv) Euro 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 6 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
iii v) Euro 1.069,12 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii) – maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di CP_1
crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto i). - tali interessi di mora
Part sono già stati fatturati da mediante la Nota Debito Interessi che si produce sub doc. 4;
iv - le fatture – in totale n. 4 – il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli CP_1
7 interessi di mora oggetto della Nota Debito Interessi sono analiticamente indicate nella Nota Debito
Interessi stessa;
v Si precisa sin d'ora che:
i vi) gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito
Interessi che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02
come novellato dal D.lgs. n. 192/12, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284,
comma 4 c.c., e con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
2. I CREDITI PER SORTE CAPITALE: EURO 55.086,60. LA RELATIVA CESSIONE IN FAVORE
DELL'ESPONENTE FF.
Part 2.1. I crediti per sorte capitale sussistenti in capo a nei confronti del oggetto del CP_1
presente giudizio, ammontano a Euro 55.086,60 e sono portati dalle fatture emesse da AUDAX a titolo di corrispettivo delle forniture di erogate in favore del così come riportate CP_1
nell'elenco prodotto sub doc. 2.
In tale elenco le fatture costituenti la sorte capitale insoluta sono, infatti, riportate mediante l'indicazione di: i) nominativo della società cedente, (colonna “Cod. Identificativo Cedente”), ii)
numero fattura, iii) data di emissione fattura, iv) data di scadenza fattura, v) importo originario fattura, vi) importo residuo fattura.
2.2. Con riferimento a tali fatture, si precisa che le stesse sono state cedute da AUDAX all'odierna
Part esponente con i contratti di cessione – redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio
e notificati al – che si producono sub doc. 5. CP_1
2.3. Si precisa sin d'ora che tale contratto di cessione ha avuto a oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo effettivo.
8 Part 2.4. In qualità di cessionaria – e, dunque, titolare – dei predetti crediti, è, pertanto, legittimata a chiedere – e con la presente domanda chiede – la condanna del al pagamento in proprio CP_1
favore della predetta sorte capitale di Euro 55.086,60.
2.5. Sebbene il – anche a seguito del ricevimento delle fatture e della notifica della CP_1
cessione – non abbia contestato né l'ammontare dei crediti né, a monte, l'esecuzione delle forniture
Part per il cui pagamento le fatture sono state emesse, in corso di causa produrrà comunque: − le fatture costituenti la sorte capitale insoluta oggetto del giudizio;
− la documentazione comprovante i rapporti intercorsi tra il e le società fornitrici. CP_1
Part Fermo restando quanto sopra, solo per mero scrupolo e in via subordinata avanza sin d'ora domanda di condanna del al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per CP_1
ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta di Euro 55.086,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Ciò in quanto il ha pacificamente usufruito delle prestazioni eseguite dalla società CP_1
cedente, per il cui pagamento sono state emesse le fatture per i predetti importi.
3. IL DIRITTO DI FF AL PAGAMENTO ANCHE DEGLI INTERESSI DI MORA MATURATI E MATURANDI
SULLA SORTE CAPITALE.
Part ha, altresì, diritto al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale di Euro 55.086,60, anch'essi ceduti in forza del medesimo contratto di cessione sopra richiamato.
Per quanto concerne la misura, essa è quella “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5
del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, vale a dire tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali.
Part Per quanto, invece, concerne la decorrenza, gli interessi sono dovuti a con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo.
9 Si ribadisce che gli interessi moratori maturati alla data del 06/10/2022 sono pari a Euro 1.710,58,
come emerge dalla schedina contabile prodotta sub doc. 3. Si ribadisce, altresì, che oltre a tale
Part importo sono dovuti a gli interessi moratori successivi che matureranno sulla sorte capitale azionata dal 07/10/2022 sino al soddisfo effettivo, secondo i criteri di calcolo sopra indicati.
4. IL DIRITTO DI FF AL PAGAMENTO ANCHE DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI PRODOTTI DAGLI
INTERESSI MORATORI MATURATI SULLA SORTE CAPITALE.
Part In virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., ha, altresì, diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi.
Tale diritto è inequivocabilmente comprovato dal fatto che, come risulta dall'elenco prodotto sub
doc. 2, alla data odierna i termini di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale sono scaduti da oltre sei mesi.
In ogni caso, come appena rilevato, si ribadisce che gli interessi anatocistici sono dovuti con riferimento a quella porzione di interessi di mora che sia già scaduta da almeno sei mesi alla data di notifica del presente atto.
Per quanto concerne la misura, essa è quella “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5
del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284, comma 4 c.c.
Quanto, invece, alla decorrenza, in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici sono dovuti con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
5. IL DIRITTO DI FF AL PAGAMENTO ANCHE DELL'IMPORTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 6, D.LGS.
N. 231/02, COME NOVELLATO DAL D.LGS. N. 192/12.
In virtù di quanto previsto dall'art. 6, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12,
l'esponente ha, altresì, diritto al pagamento dell'importo di Euro 240,00 per il mancato pagamento delle n. 6 fatture costituenti la sorte capitale oggetto del giudizio. Al riguardo si rileva quanto segue:
10 • l'art. 6, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, dispone che “al creditore spetta,
senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di
assistenza per il recupero del credito”; • tale norma è stata emanata in recepimento di quanto previsto dalla Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011 (doc. 6) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la quale – sub art. 6 – dispone che “Gli stati
membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in
conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un
importo forfettario di 40 EURO”, • l'Unione Europea, in riscontro alle “FAQS” formulate in relazione alla portata del predetto art. 6 della Direttiva e, dunque, la portata dell'importo di Euro 40 ivi previsto, ha espressamente dichiarato che tale importo “è dovuto per ciascuna fattura non
pagata” (doc. 7). Ed invero, a fronte della specifica richiesta: “what is included in the fixed sum of
Euro 40?” (“cosa è compreso nella somma prefissata di Euro 40?”), l'Unione Europea ha espressamente chiarito che: “this fixed sum is intended for each unpaid invoice. If the creditor has
different transactions on different invoices, even if the claim has to do with the same debtor, the
creditor will have a separate fixed amount of Euro 40 for invoice. The Directive gives the creditor the
right to claim the Euro 40 plus any other costs that you have reasonably incurred to receive the
payment that is already late” (“la somma prefissata di Euro 40 è considerata dovuta per ciascuna
fattura insoluta. Se il creditore ha differenti fatture, perfino se la richiesta di pagamento deve
essere fatta nei confronti del medesimo debitore, il creditore dovrà ottenere un separato importo
prefissato di Euro 40 per ciascuna fattura. La Direttiva attribuisce al creditore il diritto di richiedere
l'importo di Euro 40 oltre ad ogni altro costo in cui è ragionevolmente incorso per ottenere il
pagamento tardivo del credito”).
Nella specie, come risulta dall'elenco prodotto sub doc. 2, le fatture costituenti la sorte capitale oggetto del giudizio sono in totale n.
6. Ne consegue che l'importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma
2, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, è pari a Euro 240,00 (Euro 40,00 moltiplicati per n. 6 fatture).
11
6. LA DEBENZA DEGLI ULTERIORI INTERESSI DI MORA PER IL TARDIVO PAGAMENTO, DA PARTE
DEL DI CREDITI DIVERSI DA QUELLI COSTITUENTI LA SORTE CAPITALE INSOLUTA. CP_1
Part è, altresì, creditrice nei confronti del dell'importo di Euro 1.069,12 a titolo di interessi CP_1
di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale di Euro 55.086,60 – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli CP_1
costituenti la predetta sorte capitale. Si ribadisce che: - tali interessi di mora sono già stati fatturati
Part da mediante la Nota Debito Interessi prodotta sub doc. 4; - le fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora oggetto della Nota Debito Interessi sono CP_1
analiticamente indicate nella Nota Debito Interessi medesima. Alla Nota Debito Interessi sono,
infatti, allegati i relativi dettagli di calcolo, nei quali: • sono indicate le singole fatture (per sorte capitale) il cui ritardo nel pagamento ha generato gli interessi di mora (per i quali è, dunque, stata emessa la Nota Debito Interessi), • quindi, in relazione a ciascuna fattura tardivamente pagata sono indicati: - il nominativo della società che l'aveva emessa (riga con indicazione “cedente”), - l'importo;
- la data di emissione e di scadenza;
- la data di inizio decorrenza degli interessi di mora. Tale data coincide con il giorno successivo a quello della data di scadenza del termine di pagamento delle fatture per sorte capitale;
- la data di fine calcolo degli interessi di mora. Tale è la data in cui è stato accreditato l'importo delle fatture per sorte capitale;
- il totale dei giorni di ritardo nel pagamento di ciascuna fattura per sorte capitale;
- il tasso di interesse di mora;
- quindi (sulla base del numero dei giorni di ritardo e del tasso di interesse di mora), l'importo a titolo di interessi di mora maturato in relazione a ciascuna fattura per sorte capitale.
Si precisa, inoltre, quanto segue: i) le fatture per sorte capitale emesse nei confronti del – CP_1
il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto della Nota Debito Interessi – sono
Part state cedute da AUDAX a mediante i contratti di cessione – redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati al – che si producono sub doc. 8; ii) con i medesimi CP_1
Part contratti di cessione la predetta società ha ceduto a anche i relativi interessi di mora;
iii) in virtù
Part di tali contratti di cessione è dunque, legittimata a ricevere il pagamento, oltre che delle fatture per sorte capitale, anche dei relativi interessi di mora e, dunque, all'emissione della Nota Debito
12 Interessi a tale titolo;
iv) il ha pagato tardivamente la sorte capitale delle fatture;
v) tale CP_1
tardivo pagamento ha determinato la maturazione degli interessi di mora per il predetto importo
Part complessivo di Euro 1.069,12 oggetto della Nota Debito Interessi; vi) ha, dunque, diritto al pagamento del predetto importo di Euro 1.069,12 a titolo di interessi di mora.
Si rileva, inoltre, che il non ha contestato – neppure a seguito del ricevimento della Nota CP_1
Debito Interessi – alcuno dei predetti elementi-dati posti a fondamento del calcolo degli interessi di mora oggetto della Nota Debito Interessi per cui è causa.
7. IL DIRITTO DI FF AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI PRODOTTI DAGLI INTERESSI
MORATORI OGGETTO DELLA NOTA DEBITO INTERESSI.
Part In virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., ha, altresì, diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto della Nota Debito Interessi.
Ciò in quanto, come risulta dalla Nota Debito Interessi (doc. 4), alla data di notifica del presente atto gli interessi di mora oggetto delle stesse sono scaduti da oltre sei mesi.
Per quanto concerne la misura, essa è quella “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5,
D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284, comma 4 c.c.
Quanto, invece, alla decorrenza, in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici sono dovuti con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
Part Riassumendo, i crediti di cui chiede la condanna del al relativo pagamento sono i CP_1
seguenti • complessivi Euro 58.106,30 per sorte capitale, interessi moratori maturati alla data del
06/10/2022 e importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs.
n. 192/12, di cui:
− Euro 55.086,60 per sorte capitale di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2;
− Euro 1.710,58 per interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex
artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati sulla predetta sorte
13 capitale dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al 06/10/2022 (doc. 3), oltre interessi moratori maturandi sulla predetta sorte capitale dal
07/10/2022 sino al saldo effettivo;
− Euro 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12,
corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 6 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
− Euro 1.069,12 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale – maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti CP_1
diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale insoluta;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.
nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito Interessi,
interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5, D.lgs. n.
231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.]
Il non si costituiva. Controparte_1
Nelle note telematiche depositate ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc l'attrice deduceva:
Part
[Nello specifico, nelle more del presente giudizio, ha incassato l'importo di Euro 18.045,86 a
parziale saldo delle fatture azionate a titolo di capitale (doc. 9). Sicché, anche alla luce del contegno
processuale della controparte (la quale, benché ritualmente convenuta, ha ritenuto di non costituirsi
nel presente giudizio), è incontestabile che, ad oggi, la è ancora creditrice, nei confronti del Pt_2
dei seguenti importi: complessivi Euro 44.728,88 per sorte capitale, interessi moratori…..] CP_1
14 Tuttavia il documento allegato 9 sembra consistere nel seguente:
[P: . QRP 17/09/2023 Elenco dei Email_1 Parte_1
Documenti estratti Data Tipo C.to Cod. Identificativo Anno Numero Data Prg Importo Importo Data
Data DEBITOR Identificativo Data Anno e Numero Base Cedente Scadenza Originale Residuo
Emissione Reg. Cont. Maturity Azione Legale P FT 058 1365 AUDAX ENER 2022 E999004308
27/04/2022 00 11,338.19 0.00 28/03/2022 11/05/2022 130015 16/05/2022 Controparte_1
2022 4111 P FT 058 2022 E999005443 26/05/2022 00 22,097.95 22,097.95 26/04/2022 11/05/2022
16/05/2022 2022 4111
P FT 058 2022 E999007917 23/06/2022 00 68.07 68.07 24/05/2022 30/06/2022 06/07/2022 2022
4111
P FT 058 2022 G999000539 23/04/2022 00 6,707.67 0.00 24/03/2022 11/05/2022 16/05/2022 2022
4111
P FT 058 2022 G999000796 26/05/2022 00 12,364.58 12,364.58 26/04/2022 11/05/2022
16/05/2022 2022 4111
P FT 058 2022 G999001059 23/06/2022 00 2,510.14 2,510.14 24/05/2022 30/06/2022 06/07/2022
2022 4111
Totale per Cedente 6 55,086.60 37,040.74 Totale Generale dei Documenti e degli Importi 6
55,086.60 37,040.74 Importi espressi in Euro PAG.1]
Con tutta evidenza non si tratta di un atto del presunto debitore ove si attesti Controparte_1
l'emissione di una reversale o un mandato di pagamento a favore del sedicente creditore, né
tantomeno una quietanza liberatoria emessa dalla attrice a favore del presunto debitore
[...]
convenuto. CP_1
Ugualmente non si tratta di un estratto di conto corrente bancario intestato alla presunta creditrice da cui si evinca l'accredito di una somma bonificata dal presunto debitore . Controparte_1
Ugualmente non si tratta di una attestazione proveniente da un Istituto di Credito ove si da atto
15 della ricezione di un bonifico effettuato in favore del titolare del conto corrente e proveniente dal presunto debitore . Controparte_1
Ugualmente non si tratta di una deliberazione colla quale gli organi rappresentativi del presunto debitore riconoscono la fondatezza della pretesa creditoria e ne deliberano Controparte_1
l'accoglimento in via stragiudiziale dando disposizione di pagamento agli uffici esecutivi e contabili.
Nelle note telematiche autorizzate ex art. 127ter cpc per l'udienza del 18 luglio c.a. destinata dal
Tribunale alla precisazione delle conclusioni l'attrice deduceva:
Part
[ (in seguito “ ovvero la “ ”) dà anzitutto atto che, nelle more del presente Parte_1 Pt_2
giudizio, ha ricevuto – oltre al pagamento di Euro 18.045,86 già allegato dall'esponente con la
propria Memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. – l'integrale saldo sia delle fatture azionate a titolo
Part di capitale, sia delle Note Debito Interessi oggetto di causa. Conseguentemente, i crediti di cui
chiede la condanna del al relativo pagamento sono i seguenti: Controparte_1
Euro 170,04 per interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito
Interessi che, alla data di notifica dell'Atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02
come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione sino
al saldo effettivo;
Euro 14.889,00 a titolo di spese legali ex DM n. 55/2014, di cui Euro 2.552,00 a titolo di compensi
per fase di studio, Euro 1.628,00 per fase introduttiva, Euro 5.670,00 per fase istruttoria e/o di
trattazione, Euro 4.253,00 per fase decisionale, Euro 786,00 per esborsi, oltre rimborso spese
generali 15%, CPA e IVA.
In virtù di quanto precede, nonché di tutto quanto dedotto, prodotto e argomentato dall'esponente
nei propri precedenti scritti difensivi, chiede che la causa venga trattenuta in Parte_1
decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., rassegnando le seguenti CONCLUSIONI IN
VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in atti, accertare e dichiarare il diritto di
a ottenere il pagamento da parte del dei seguenti crediti e, per Parte_1 Controparte_1
16 l'effetto, condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
I Euro 170,04 per interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note
Debito Interessi che, alla data di notifica dell'Atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n.
231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di
citazione sino al saldo effettivo;
II Euro 14.889,00 a titolo di spese legali ex DM n. 55/2014, di cui Euro 2.552,00 a titolo di
compensi per fase di studio, Euro 1.628,00 per fase introduttiva, Euro 5.670,00 per fase istruttoria
e/o di trattazione, Euro 4.253,00 per fase decisionale, Euro 786,00 per esborsi, oltre rimborso spese
generali 15%, CPA e IVA.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in atti, accertare e dichiarare il
diritto di a ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1
condannare il al pagamento in favore di di ogni diversa somma Controparte_1 Parte_1
che fosse ritenuta dovuta a per: interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora Parte_1
oggetto delle Note Debito Interessi nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2
e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica
dell'Atto di citazione;
importo dovuto a titolo di spese legali.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura
del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.]
Nessun documento attestante il pagamento presunto che sarebbe stato erogato dal CP_1
sembrerebbe così essere stato prodotto dalla attrice, non avendo il documento allegato 9
[...]
alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc tale natura.
Peraltro in siffatte circostanze il ed ogni altro ente soggetto al T.U.E.L. dpr 267/2000 CP_1
emette apposita deliberazione che viene eseguita dagli uffici contabili ed economato, e neppure tale deliberazione sembra essere stata prodotta.
Ugualmente non appare prodotta la delibera con la quale il preso atto della domanda CP_1
17 giudiziale proposta nel presente giudizio, delibera di non costituirsi e di procedere al pagamento.
La contumacia del impedisce l'applicazione del principio di non contestazione Controparte_1
che, ai sensi dell'art. 115 cpc, esplica efficacia nei confronti delle sole parti costituite.
L'allegazione di avvenuto pagamento in corso di causa denota la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione giudiziale e, quindi, è motivo di improcedibilità sopravvenuta.
Non può darsi luogo alla condanna alla rifusione delle spese di lite, difettandovi la prova del sopravvenuto pagamento degli allegati debiti da parte del convenuto e, stante la CP_1
contumacia di questo, anche la prova della fondatezza della domanda per non contestazione dei fatti costitutivi, operando l'art. 115 cpc solo verso le parti costituite come si desume dalla semplice lettura: [
“1.- Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove
proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla
parte costituita. 2.- Il giudice può tuttavia senza bisogno di prova porre a fondamento della decisione
le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.”
P.Q.M.
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) dichiara improcedibile la domanda di condanna per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
3) rigetta la domanda di condanna al pagamento delle spese di lite a carico del convenuto
[...]
. CP_1
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 13 ottoobre 2025;
Il giudice
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dott.RT MU
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 2 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto 3